CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 19/02/2026, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 711/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5069/2025 spedito il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFA25068268398421 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFA25068369278320 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFA25068419497543 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 476/2026 depositato il 19/02/2026
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in data 02/12/25 inviava ricorso a messo PEC, avverso fermo amministrativo bollo auto.
Il presidente di questa Corte, con decreto del 05/12/25 ordinava alla parte ricorrente a pena di inammissibilità ed entro il termine del 05/01/26 la regolarizzazione degli atti depositati rubricato al n. RG 5069/25 nel rispetto delle regole tecniche del Processo Tributario Telematico.
La Regione Lombardia costituitasi con controdeduzioni depositate il 07/01/26, chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.- Precisa quanto segue: In via principale si rappresenta che solo a seguito di consultazione nel sistema informativo del sito di Giustizia Tributaria – Telecontenzioso, si è venuti a conoscenza del deposito del sopracitato ricorso. L'Ufficio Regionale ha provveduto ad effettuare le dovute verifiche presso l'archivio del Protocollo regionale, tuttavia non risulta essere stato presentato, da parte della sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), l'originale o la copia del ricorso, come prescritto dall'art. 22 del D.lgs. n. 546/1992, così come sostituito dall'art. 68 dell'allegato del d.lgs.175/2024. Tale circostanza è comprovata dal fatto che la ricorrente: - non ha inserito una data di notifica del ricorso a Regione Lombardia;
- non ha depositato la prova di notifica del ricorso a Regione Lombardia;
si segnala, inoltre, che si tratta di deposito di atti in violazione dell'art. 16-bis comma 3 del D.Lgs. 546/92, come sostituito dall'art. 61 dell'allegato del d.lgs.175/2024. Pertanto, per i sopracitati motivi, si chiede l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n° 546/1992, così come sostituito dall'art. 68 dell'allegato del d.lgs.175/2024.
MOTIVAZIONI
Il giudice, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Sussistendo i presupposti di cui all'art 47 ter dlgs 546/1992, decide il ricorso con sentenza semplificata.
Il ricorso risulta inammissibile sotto diversi profili.
A tutt'oggi il ricorso introduttivo non risulta presente sul sistema- SIGIT - Al n. RG 5069/25 – Consultazione
Sistema Telematico nessun atto della ricorrente risulta inserito. Non risulta che la ricorrente abbia notificato il ricorso alla Regione Lombardia, con difetto al contraddittorio.
Non si individua con precisione l'atto o gli impugnati e la notifica, per esaminare la tempestività dell'impugnazione.
Non vi è prova della tempestiva notifica del ricorso a Regione Lombardia da proporre a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla notifica. art 21 dlgs 546/1992.
Non avendo rispettato le previsioni di cui agli artt. 16bis, 18 , 20, 21 e 22 Dlgs 546/1992 e successive modifiche, il ricorso risulta inammissibile.
L'art 22 n. 2 dlgs 546/1992, prevede “ L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”. La domanda cautelare è assorbita dall'esame di merito. La dichiarata inammissibilità assorbe ogni altro motivo di merito.
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese in considerazione della particolare controversia trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado sezione 9 in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Il giudice
HE
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5069/2025 spedito il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFA25068268398421 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFA25068369278320 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFA25068419497543 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 476/2026 depositato il 19/02/2026
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in data 02/12/25 inviava ricorso a messo PEC, avverso fermo amministrativo bollo auto.
Il presidente di questa Corte, con decreto del 05/12/25 ordinava alla parte ricorrente a pena di inammissibilità ed entro il termine del 05/01/26 la regolarizzazione degli atti depositati rubricato al n. RG 5069/25 nel rispetto delle regole tecniche del Processo Tributario Telematico.
La Regione Lombardia costituitasi con controdeduzioni depositate il 07/01/26, chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.- Precisa quanto segue: In via principale si rappresenta che solo a seguito di consultazione nel sistema informativo del sito di Giustizia Tributaria – Telecontenzioso, si è venuti a conoscenza del deposito del sopracitato ricorso. L'Ufficio Regionale ha provveduto ad effettuare le dovute verifiche presso l'archivio del Protocollo regionale, tuttavia non risulta essere stato presentato, da parte della sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), l'originale o la copia del ricorso, come prescritto dall'art. 22 del D.lgs. n. 546/1992, così come sostituito dall'art. 68 dell'allegato del d.lgs.175/2024. Tale circostanza è comprovata dal fatto che la ricorrente: - non ha inserito una data di notifica del ricorso a Regione Lombardia;
- non ha depositato la prova di notifica del ricorso a Regione Lombardia;
si segnala, inoltre, che si tratta di deposito di atti in violazione dell'art. 16-bis comma 3 del D.Lgs. 546/92, come sostituito dall'art. 61 dell'allegato del d.lgs.175/2024. Pertanto, per i sopracitati motivi, si chiede l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n° 546/1992, così come sostituito dall'art. 68 dell'allegato del d.lgs.175/2024.
MOTIVAZIONI
Il giudice, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Sussistendo i presupposti di cui all'art 47 ter dlgs 546/1992, decide il ricorso con sentenza semplificata.
Il ricorso risulta inammissibile sotto diversi profili.
A tutt'oggi il ricorso introduttivo non risulta presente sul sistema- SIGIT - Al n. RG 5069/25 – Consultazione
Sistema Telematico nessun atto della ricorrente risulta inserito. Non risulta che la ricorrente abbia notificato il ricorso alla Regione Lombardia, con difetto al contraddittorio.
Non si individua con precisione l'atto o gli impugnati e la notifica, per esaminare la tempestività dell'impugnazione.
Non vi è prova della tempestiva notifica del ricorso a Regione Lombardia da proporre a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla notifica. art 21 dlgs 546/1992.
Non avendo rispettato le previsioni di cui agli artt. 16bis, 18 , 20, 21 e 22 Dlgs 546/1992 e successive modifiche, il ricorso risulta inammissibile.
L'art 22 n. 2 dlgs 546/1992, prevede “ L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”. La domanda cautelare è assorbita dall'esame di merito. La dichiarata inammissibilità assorbe ogni altro motivo di merito.
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese in considerazione della particolare controversia trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado sezione 9 in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Il giudice
HE