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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/09/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause iscritta al n. 1624/2020 R.G. promossa in questo grado
DA
Parte_1
in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Palermo
APPELLANTE
CONTRO
(fall. N. 175/2015), in persona del Curatore Controparte_1
Avv. rappresentata e difesa dall' Avv. Livio Mangiaracina CP2
APPELLATA
e nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa Marabello Controparte_3
APPELLATA
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'11 dicembre 2018, la CU (Fall. n. Controparte_1
175/2015) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, e l Controparte_3 [...]
chiedendo dichiararsi Controparte_4
l'inefficacia e/o inopponibilità – nei propri confronti – del pagamento effettuato dall'Assessorato in CP favore della per il tramite di Controparte_5
CP A sostegno della domanda, la CU esponeva che la aveva intrapreso un'esecuzione mobiliare nei confronti dello , all'epoca ancora in bonis, indicando l'Assessorato quale CP1 terzo pignorato. La procedura si concludeva con ordinanza del 16 giugno 2015, con cui il Giudice dell'esecuzione disponeva l'assegnazione del credito fino alla concorrenza di € 4.173,90.
Poiché tale assegnazione non veniva eseguita, la Celi promuoveva nuova esecuzione, pignorando somme dell'Assessorato presso tesoriere regionale. Con ordinanza del 25 Controparte_5 gennaio/2 febbraio 2016 veniva disposta l'assegnazione di € 6.111,19 (di cui € 4.864,32 per capitale e la residua parte per spese esecutive). L'Assessorato provvedeva quindi, tramite CP5
CP al pagamento in favore della nonostante – deduceva la CU – fosse stato formalmente diffidato con P.E.C. del 21 dicembre 2015 a non effettuare alcun versamento a terzi, neppure in esecuzione di provvedimenti giudiziari, in ragione dell'intervenuto fallimento dello . CP1
Secondo la prospettazione attorea, il pagamento era inefficace ex art. 44 L.F., in quanto estintivo di un debito del fallito, adempiuto da un terzo per suo conto, con conseguente obbligo restitutorio in capo all'accipiens. La CU contestava inoltre la responsabilità solidale dell'Assessorato, che aveva eseguito il pagamento nonostante fosse stato informato del fallimento.
La CU sosteneva, infine, che il pagamento costituisse comunque un atto anomalo di estinzione dell'obbligazione, in violazione del principio della par condicio creditorum, e pertanto inefficace anche ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, L.F.
Con sentenza n. 3628/2020, il Tribunale di Palermo accoglieva integralmente la domanda della CP CU e quella di manleva proposta dalla dichiarando inefficace – nei confronti della CU
– il pagamento eseguito e condannando le convenute alla restituzione delle somme indebitamente
2 percepite.
CP Il Tribunale accertava che la aveva riscosso, dopo la dichiarazione di fallimento, somme riferibili allo ancorché materialmente erogate dall'Assessorato tramite La CP1 CP5 formale intermediazione del tesoriere non mutava la sostanziale natura del credito, riconducibile al fallito. Le somme corrisposte ad un solo creditore costituivano dunque un pagamento preferenziale, in violazione della par condicio.
Il Giudice escludeva, inoltre, la rilevanza scriminante delle ordinanze di assegnazione, le quali – pur avendo effetti traslativi – operano “salvo buon fine” o “salvo esazione”. Pertanto, ai fini dell'opponibilità al fallimento, rileva non la data del provvedimento, bensì il momento del pagamento.
Avverso detta sentenza proponeva appello l , articolando quattro motivi. Con i primi tre Parte_1
CP
– connessi tra loro – censurava la condanna solidale con la nonché l'obbligo di manleva, deducendo il difetto di legittimazione passiva ex art. 44 L.F. L' sosteneva che l'azione Parte_1 poteva essere proposta soltanto nei confronti del creditore che aveva percepito il pagamento (la CP
, non già verso il terzo che lo aveva eseguito su ordine del giudice dell'esecuzione. Contestava inoltre che l'effetto traslativo del credito si fosse perfezionato già con l'ordinanza del 16 giugno
2015, antecedente al fallimento, e che la successiva ordinanza del 2016 fosse meramente confermativa. Infine, eccepiva l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda di CP manleva della
Le doglianze non meritano accoglimento.
CP È pacifico che la abbia ricevuto le somme sulla base dell'ordinanza del 25 gennaio/2 febbraio
2016, emessa nell'ambito di un'esecuzione iniziata dopo la dichiarazione di fallimento (dicembre
2015).
Anche valorizzando l'ordinanza del 16 giugno 2015, va ricordato che – secondo consolidata giurisprudenza – l'assegnazione non estingue il debito, producendo effetti solo “salvo esazione”. Il credito si estingue con l'effettivo pagamento (art. 2928 c.c.; Cass. 1611/2000; Cass. 14779/2016).
Pertanto, ai fini dell'art. 44 L.F., rileva la data del pagamento e non quella dell'ordinanza.
Nel caso di specie, il pagamento da parte dell'Assessorato è successivo al fallimento ed è stato eseguito con somme riconducibili al patrimonio del fallito, in violazione del principio di
3 cristallizzazione della massa.
L'art. 44 L.F. sancisce l'inefficacia, verso i creditori, sia degli atti e pagamenti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento (comma 1), sia dei pagamenti da lui ricevuti dopo la stessa
(comma 2). Nel caso di specie, il pagamento ha determinato un duplice effetto estintivo: del debito CP del fallito verso la e di quello dell'Assessorato verso il fallito. L'inefficacia discende, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo citato.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 5994/2011; Cass. 10826/2020) conferma che, dopo il fallimento, il terzo deve adempiere esclusivamente in favore del curatore, con conseguente diritto della CU alla ripetizione della somma direttamente nei confronti del solvens.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui l'ordinanza di assegnazione impediva all'Assessorato di opporsi al pagamento. È pacifico che essa abbia efficacia vincolante, ma non preclude al terzo l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per fatti impeditivi sopravvenuti, come la dichiarazione di fallimento.
Quanto alla domanda di manleva, l'eccezione di tardività proposta dall'Assessorato in appello è inammissibile, trattandosi di eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio (art. 345 c.p.c.). Nel merito, appare corretto quanto statuito dal Tribunale: se l'Assessorato avesse tempestivamente dato CP esecuzione alla prima ordinanza di assegnazione, la non avrebbe promosso ulteriore azione CP quando già era intervenuto il fallimento. La condanna a tenere indenne la è dunque giustificata, salva la surrogazione dell'Assessorato nei diritti della stessa.
Pertanto, i primi tre motivi d'appello risultano infondati.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la condanna alle spese di lite, lamentandone la sproporzione. Anche tale motivo è privo di pregio. La statuizione del Tribunale è conforme all'art. 91 c.p.c. e ai parametri vigenti (D.M. 55/2014 e D.M. 37/2018), tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate.
Ne consegue la conferma integrale della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1.Rigetta l'appello proposto dall Parte_2
[.
[...] avverso la sentenza n. 3628/2020 del Tribunale di Palermo;
[...]
2.Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della che si liquidano in € 3.200,00, oltre spese Controparte_6 generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
3.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Camera di Consiglio il 31.10.2024
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi
Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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