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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/07/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELO DI CALTANISSETTA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere Rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 27/2019 R.G., promosso da
, C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , , C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, in proprio e nella qualità di eredi dell'Arch. C.F._3 [...]
, C.F. , rappresentati e difesi, giusta Parte_4 C.F._4
procura in atti, dall'Avv. Luigi Edoardo Ferlito, C.F. , elettivamente C.F._5
domiciliati presso lo Studio Legale di quest'ultimo in Catania, nel Viale XX Settembre m. 43
-appellanti
CONTRO
P.IV , in persona del Legale Rappresentante Controparte_1 P.IV_1
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Davide Carmelo
Limoncello, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale C.F._6
di quest'ultimo in Gela, nella Via Niscemi n. 20
1 -appellata
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, in riforma parziale e per alcuni capi
integrale della sentenza richiamata nelle premesse e trascritta in dispositivo
1) In via preliminare dichiarare inibito il titolo esecutivo nel capo in cui onera l'odierno
appellante al pagamento, in favore della , dell'ammontare di € 623.070,000 oltre CP_1
IV, ricorrendone i presupposti di legge, sia in termini di probabile accoglimento del
gravame, sia in termini di pericolo nella ripetizione delle somme, vista anche la natura della
parte appellata.
2) In subordine e sempre in via preliminare, dichiarare inibito il titolo esecutivo nel capo
in cui onera l'odierno appellante al pagamento, in favore della Coop. Giada a.r.l. della
complessiva somma di Euro 623.070,00 oltre IV o in quella subordinata corrispondente alla
sommatoria tra Euro € 233.450,00 ed Euro 194.810,00, così per complessivi € 428.260,00
alla luce delle osservazioni svolte nel paragrafo relativo all'inibitoria, ricorrendone i
presupposti per legge, o in quelle indicate in via subordinata nel medesimo paragrafo.
3) Nel merito, per i motivi di fatto e di diritto, meglio esposti nei paragrafi che precedono,
riformare il capo di sentenza con il quale è stata disposta la condanna dell'appellante al
pagamento in favore della della somma di Euro 623.070,00 oltre Controparte_2
IV, oltre rivalutazione ed interessi.
4) Accertare e dichiarare comunque non provata la domanda della parte opponente in
primo grado ed oggi appellata Coop. Giada a.r.l., e riformare sul punto la sentenza oggetto
dell'odierna impugnazione per travisamento dei presupposti di fatto e di quelli istruttori.
5) Accertare e dichiarare comunque non provata la domanda della parte attrice in primo
grado ed oggi appellata Coop. Giada a.r.l., e riformare sul punto la sentenza oggetto
dell'odierna impugnazione per falsa applicazione delle norme di diritto erroneamente
richiamate ed applicate nella sentenza di primo grado, oggetto della presente impugnazione.
2 6) Disporre la rinnovazione delle operazioni di CTU, ponendo al designando consulente,
tutti i quesiti che derivano dalle articolate censure, svolte nel presente atto difensivo;
in
subordine, si chiede il richiamo del CTU a chiarimenti, sulle osservazioni critiche svolte nel
presente atto difensivo.
7) In via subordinata, nella non temuta ipotesi di conferma dei capi di sentenza, con i quali
gli appellanti, sono stati condannati a pagare, a titolo di risarcimento del danno, la somma di
Euro 623.070,00 oltre IV, decurtare e dire non dovuta la somma liquidata per IV, per le
ragioni meglio esposte nel paragrafo ad essa questione dedicato, infra al presente atto.
8) In via subordinata, nella non temuta ipotesi di conferma dei capi di sentenza, con i quali
gli appellanti, sono stati condannati a pagare, a titolo di risarcimento del danno, la somma di
Euro 623.070,00 oltre IV, decurtare e dire non dovuti gli interessi sulla parte di somma
liquidata per IV, per le ragioni meglio esposte nel paragrafo ad essa questione dedicato,
infra al presente atto.
9) Riformare solo parzialmente il capo primo del dispositivo della sentenza impugnata,
nella parte in cui non ha liquidato la maggiore somma di Euro 216.911,43, ed ha liquidato la
minore somma di Euro 180.036,80 oltre IV oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
10)In via subordinata, in caso di non temuta ipotesi di accoglimento della domanda spiegata
per la maggiore somma di Euro 216.911,43 confermare il capo primo del dispositivo della
sentenza impugnata, nella parte in cui liquida la somma di Euro 180.036,80 oltre IV oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria.
11) Con vittoria di spese di lite del doppio grado.”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione,
1) In via preliminare: rigettare l'istanza di inibitoria per i motivi esposti;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello
principale per i motivi articolati in premessa;
3 3) Nel merito, rigettare l'appello, poiché totalmente infondato, così confermando la
sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio.”
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 655/2018, il Tribunale di Gela - in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla avverso il D.I. n. 84/2010, emesso dal Parte_5
medesimo Tribunale su ricorso di - condannava la società opponente a Controparte_3
corrispondere, con vincolo di solidarietà attiva, a , Controparte_4 Controparte_5
e (eredi di , deceduto nel corso del giudizio di Controparte_6 Controparte_3
primo grado) il minor importo di € 180.036,80, oltre IV, interessi legali e rivalutazione monetaria ( a fronte della maggiore somma ingiunta di € 216.913,43), a titolo di compenso professionale per l'attività eseguita dal loro dante causa (Arch. ), relativa Controparte_3
alla progettazione e direzione dei lavori di n. 43 alloggi da realizzare nell'ambito del Piano
Integrato di Intervento nell'area Catania-Casciana del Comune di Gela.
Ancora, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società
opponente, il Tribunale condannava altresì i l pagamento di € 623.070,00 oltre IV CP_3
da rivalutarsi anno per anno, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale riconducibile all'espletamento dell'incarico di direttore dei lavori da parte dell'Arch. CP_3
La vicenda trae origine dall'incarico affidato al suddetto professionista, avente ad oggetto la progettazione e la direzione di n. 43 alloggi del 1° progetto costruttivo compreso nell'ambito del programma integrato Catania-Casciana, riguardante in particolare:
a) la progettazione degli alloggi e degli impianti tecnologici;
b) i calcoli statistici;
c) il computo metrico estimativo e il capitolato;
d) la direzione dei lavori, la contabilità e il collaudo.
4 Per i suddetti incarichi veniva stabilito un corrispettivo nella misura di Lire 6.000.000 per alloggio per le prestazioni di cui alle lettere a) e c), Lire 1.000.000 per alloggio per i lavori di cui alla lettera b), e, infine, Lire 6.000.000, per alloggio per le prestazioni di cui alla lettera d).
A causa del mancato pagamento del compenso, nonostante i solleciti rivolti alla
Cooperativa, l'Arch. chiedeva, e poi otteneva, decreto ingiuntivo per il pagamento CP_3
della complessiva somma di € 216.913,43, cui si opponeva la la quale, oltre Controparte_2
a contestare l'importo ingiunto - poiché, a suo dire, relativo a somme almeno in parte già
corrispostee comunque non dovute per l'avvenuta esecuzione, totale o parziale, dei lavori oggetto dell'incarico professionale - avanzava anche domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna degli eredi al pagamento di complessivi € 1.060.000,00 a titolo CP_3
di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale, per le gravi inadempienze verificatesi durante l'esecuzione e la direzione dei lavori, ascritte all'attività del loro dante causa.
Il Giudice di primo grado, sulla scorta delle espletate indagini peritali, ritenendo parzialmente fondata l'opposizione, in virtù dell'avvenuto pagamento di parte del compenso,
concludeva per la non esatta esecuzione della prestazione professionale da parte dell'Arch.
CP_3
Più nel dettaglio, il Giudice di prime cure:
- dava atto che venivano realizzati soltanto n. 40 alloggi, e non n. 43, come previsto nell'atto di conferimento dell'incarico;
- riconosceva che, durante l'esecuzione dell'appalto, non venivano curati il libretto delle misure, né il registro di contabilità, né il sommario del registro di contabilità né il cronoprogramma descrittivo delle varie categorie di lavoro da svolgere, non essendo rinvenuti negli atti consegnati al CTU;
- sosteneva che l'Arch. aveva predisposto soltanto uno schema di progetto base, CP_3
unico per tutti gli alloggi, relativo all'impianto idrico, termico e scarichi, senza considerare l'impianto elettrico, televisivo e di gas;
- dava, infine, atto che non veniva predisposto dall'Arch. il computo metrico CP_3
estimativo e neppure il capitolato speciale di appalto.
5 E così, accertato che l'incarico veniva eseguito solo in parte, il Tribunale rideterminava il compenso residuo spettante all'Arch. nella complessiva somma di € 180.036,80, CP_3
applicata una riduzione del 70% per le attività di cui alle lett. a) e d), escludendo invece totalmente le voci di compenso relative alle lettere b) e c) del contratto di incarico professionale, accertando, per la prima, che l'attività del era già stata remunerata e, CP_3
per la seconda, che lo stesso non aveva curato la predisposizione del computo metrico estimativo né del capitolato speciale di appalto.
Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale avanzata dalla società opponente - relativa al ristoro invocato per i danni causati dall'Arch. n ordine al cedimento strutturale del CP_3
perimetro degli alloggi, all'impraticabilità delle rampe di accesso ai garages e all'inosservanza delle previsioni legislative finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche - il
Giudice, basandosi ancora una volta sulle risultanze della CTU, con riferimento al primo profilo, accertava la responsabilità professionale dell'Arch. per imperizia CP_3
nell'espletamento dell'incarico, riscontrando la causa del cedimento nell'insufficiente compattazione dello strato superficiale del terreno;
con riferimento al secondo profilo, riteneva sussistente la difficoltà di accesso ai vani garages, causata dalla forte pendenza della rampa,
cui conseguiva una, seppur non integrale, responsabilità del per non aver svolto le CP_3
opportune e preliminari verifiche, che avrebbero consentito un progetto di variante e, infine,
quanto all'ultimo profilo, escludeva la responsabilità dell'architetto, sul presupposto che
“l'alloggio consente l'installazione di servo scala o altro meccanismo per l'accesso ai piani
dell'abitazione”.
E così, sulla base del calcolo effettuato dal CTU, il Tribunale quantificava il ristoro dovuto alla per i danni patiti in complessivi € 623.070,00 oltre IV, rivalutazione Controparte_2
monetaria, interessi legali e compensativi.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano appello , Controparte_4 [...]
e affidando le loro doglianze a molteplici motivi di CP_5 Controparte_6
censura.
6 Con la prima doglianza, gli appellanti contestavano l'iter logico - giuridico seguito dal
Giudice di primo grado, che avrebbe errato nel ritenere che l'Arch. in qualità di CP_3
progettista e direttore dei lavori, potesse essere considerato alla stregua di un appaltatore,
soggetto, in quanto tale, alla garanzia per i vizi ex art. 1490 c.c.
E ciò in virtù del difetto, nel caso di specie, di una valida prova circa la sussistenza di un rapporto diretto tra l'Arch. e gli acquirenti ovvero in ordine alla ricezione di un CP_3
incarico concernente l'assunzione di obblighi ulteriori rispetto a quelli tipici della sua funzione.
Gli appellanti, invero, citando giurisprudenza di legittimità a conforto, deducevano che la responsabilità del direttore dei lavori, fondata sugli artt. 1655 e 2230 c.c., derivava dall'inosservanza di obblighi di vigilanza e diligenza tecnica e non anche dalla garanzia per i vizi tipica del venditore o dell'appaltatore.
Vero è che la garanzia per i vizi potrebbe essere assunta anche da altri soggetti, tra cui il direttore dei lavori, ma solo ove risultasse uno specifico legame con il venditore, la cui sussistenza, nel caso in esame, era rimasta indimostrata.
L'Arch. a loro dire, aveva svolto la sua attività intrattenendo rapporti esclusivi CP_3
con la società committente, e non anche con l'impresa esecutrice dei lavori, con la conseguenza di non poter essere ritenuto corresponsabile dei difetti esecutivi.
Anche a voler ipotizzare che l'Arch. avesse agito nella qualità di appaltatore, la CP_3
sua responsabilità doveva comunque valutarsi secondo la disciplina dell'appalto, cosicché a fronte dell'accettazione senza riserve dell'opera, l'onere della prova in ordine ad eventuali vizi, stante la disciplina in tema di tempestiva denuncia, gravava sul committente.
Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti eccepivano poi la nullità della CTU
espletata in primo grado, poiché ritenuta contraddittoria e ambigua.
Veniva, in particolare, contestato come il CTU, all'esito delle indagini svolte, si fosse limitato ad allegare soltanto i verbali redatti in sede di operazioni peritali, senza documentare,
con appositi rilievi fotografici, gli accertamenti svolti, specie quelli relativi al quesito avente ad oggetto la determinazione delle opere necessarie per rendere gli immobili realizzati a regola
7 d'arte, ed omettendo altresì di produrre il computo metrico giustificativo dei pur rilevanti importi indicati dallo stesso ctu nell'elaborato peritale.
Nell'ambito della medesima censura, veniva altresì contestata la superficialità
dell'indagine, condotta su un campione di soli 20 villette e non sul numero complessivo delle stesse (40), giungendo così a valutazioni economiche incongrue.
E ancora, il CTU non avrebbe indicato a quali alloggi si riferissero le rilevazioni, né aveva verificato l'effettivo stato degli elementi costruttivi, attribuendo a tutte le villette danni non correttamente dimostrati.
Con il terzo motivo - concernente la parziale revoca del provvedimento monitorio a seguito della quale il compenso professionale dell'arch. ra stato ridotto sino ad € 180.036,80, CP_3
a fronte dell'originario importo ingiunto di € 216.911,43 - gli appellanti, attraverso diversi profili di censura, contestavano:
- la parte della sentenza in cui non era stato riconosciuto al loro dante causa il compenso relativo al computo metrico estimativo ed al capitolato speciale, in quanto priva di adeguata motivazione.
Deducevano, rispetto a tale profilo, che il CTU ,pur a fronte delle risultanze istruttorie in atti, aveva errato nel considerare la prestazione non eseguita, atteso che i testimoni sentiti in corso di causa avevano affermato che il computo metrico, seppur avviato dal Geom. CP_3
era stato poi eseguito dall'Arch. a seguito di una rivalutazione determinata dagli CP_3
aumenti dei prezzi in corso d'opera;
- la parte della sentenza in cui era stato ridotto il compenso, nella misura del 70%, per l'esecuzione dei progetti e degli impianti tecnologici.
Gli appellanti contestavano che quanto accertato dal CTU (assenza dei progetti esecutivi dei detti impianti, mancata redazione del libretto misure e del registro contabilità, contabilità
curata solo attraverso i SAL, carenze dei rapporti con i soci della cooperativa e assenza di ordini di servizio) rivestisse scarso rilievo rispetto all'incarico complessivamente svolto, e risultasse comunque inidoneo a giustificare una così consistente riduzione del compenso spettante al professionista.
8 Più nel dettaglio, gli appellanti contestavano, con riferimento agli impianti tecnologici, che gli stessi non rientravano tra le prestazioni oggetto dell'incarico conferito;
in relazione alla mancata redazione del libretto misure e del registro contabilità, deducevano poi che tali adempimenti non erano stati curati in quanto il corrispettivo veniva pagato a SAL, come previsto, del resto, dal contratto di appalto;
con riferimento, infine, ai rapporti con i soci della
, gli appellanti rilevano che dalle testimonianze assunte in corso di causa era CP_2
emerso, come l'arch. fosse presente in cantiere. CP_3
In ordine al quarto motivo di impugnazione, avente ad oggetto il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dalla società opponente, relativa ai danni causati dal cedimento strutturale del perimetro degli alloggi, all'impraticabilità delle rampe di accesso ai garages, nonché alle inosservanze delle previsioni legislative, venivano contestate, con ulteriore motivo di appello, le conclusioni cui era giunto il Giudice, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del D.L. per imperizia nell'espletamento dell'incarico.
Il Tribunale, richiamando le risultanze della CTU, aveva attribuito la causa del cedimento strutturale del perimetro degli alloggi all'insufficiente compattazione del terreno, attraverso una valutazione ritenuta generica e fondata su travisamento di prove, non emergendo, a supporto, alcun concreto dato tecnico.
Rappresentava parte appellante che, in ordine a tale profilo, il Tribunale aveva trascurato la prova testimoniale da cui si evinceva che l'impresa era stata più volte sollecitata, sebbene senza alcun esito, a compattare il terreno e che la reale causa del cedimento doveva ricondursi alla mancata attivazione delle pompe idrauliche, essenziali per il drenaggio delle acque sotterranee, stante la presenza, nel terreno, di falde acquifere naturali.
Responsabile dei pregiudizi riscontrati doveva considerarsi quindi solo e unicamente la per non aver garantito l'esecuzione e il funzionamento del sistema Controparte_2
idraulico.
Quanto all'ulteriore profilo di censura, relativo all'impraticabilità delle rampe di accesso ai garages, parte appellante contestava l'indagine condotta dal CTU, atteso che nei verbali di
9 sopralluogo non vi era traccia del concreto accertamento eseguito né risultavano allegate riproduzioni fotografiche delle indagini svolte.
Rilevavano altresì gli appellanti come in realtà la progettazione delle dimensioni superficiali degli alloggi non fosse stata curata dall'Arch. ma da altri professionisti. CP_3
Censuravano inoltre la ritenuta impossibilità di ridurre la pendenza della rampa di accesso ai garages, attesa la contestazione sollevata alle modalità di accertamento seguite dal CTU, e tenuto conto della circostanza per cui, ad oggi, alcuni soci avevano conferito alla rampa la corretta pendenza.
Con il quinto motivo, parte appellante censurava poi la quantificazione dei costi eseguita dal CTU, sia con riferimento al ripristino dei vialetti e dei marciapiedi, sia con riferimento alla rampa dei garages, essendo i calcoli sforniti di adeguato riscontro su prezzari, tabelle o parametri.
In proposito, veniva ancora una volta ribadito che l'indagine del CTU era stata condotta sul
50% delle villette, sebbene l'importo indicato in perizia si riferisse al totale delle stesse.
Con il sesto motivo di gravame veniva inoltre censurata l'applicazione dell'Iva
sull'importo liquidato a titolo di risarcimento, nonché l'applicazione degli interessi e della rivalutazione.
Gli appellanti lamentavano altresì, con il settimo motivo di appello, l'improcedibilità della domanda per decadenza dal termine ex art. 1669 c.c. per denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile.
Infine, parte appellante svolgeva delle considerazioni conclusive in ordine alla responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori e all'asserita incompatibilità del CTP della società cooperativa, Ing. , rispetto all'incarico assunto, risultando lo Persona_1
stesso assegnatario di un alloggio insistente nel complesso di villette per cui è causa.
La costituitasi nel presente giudizio con comparsa di Controparte_7
risposta del 14 maggio 2019, in via preliminare, evidenziava come gli appellanti avessero impugnato la sentenza solo parzialmente, con conseguente passaggio in giudicato delle parti non specificamente indicate.
10 Ancora in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p. c. e 348 bis c.p.c.
Nel merito, evidenziava la correttezza della sentenza, contestava l'eccepita nullità della
CTU e si opponeva a quanto dedotto, concludendo quindi per il rigetto del gravame.
La Corte di Appello, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e rigetto del chiesto rinnovo della CTU, all'udienza del 29 febbraio 2024, svolta in modalità cartolare, poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare, nell'ordine logico e giuridico, risulta il vaglio dell'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla fondata sull'asserita Controparte_1
genericità dell'impugnazione, priva , secondo l'appellata, dell'indicazione delle circostanze cui ascrivere la violazione di legge.
Ed invero, secondo l'ormai consolidato indirizzo della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., nella formulazione previgente applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, la motivazione dell'atto di appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che tuttavia occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata (cfr., ex multis, Cass.
civ. n. 7675/2019, e n. 13535/ 2018).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo appare rispettoso dei criteri e dei canoni previsti dalla norma sopra richiamata, in quanto, attraverso i motivi ivi dedotti, sebbene articolati in diversi e, a volte, sovrapposti, profili censura, si specificano le modifiche richieste e le circostanze rilevanti ai fini della decisione impugnata.
L'eccezione risulta quindi infondata.
11 Sempre in via preliminare, si osserva come parte appellata ha chiesto che vengano confermati i capi di sentenza non specificamente impugnati così come indicati alle pagine 6-
10 della comparsa di costituzione e risposta del 19 maggio 2019.
Ebbene, se è vero che non è stata contestata la circostanza relativa alla costruzione di n. 40
alloggi e non 43, come originariamente previsto nell'atto di conferimento dell'incarico professionale, non altrettanto può dirsi rispetto alle altre parti della sentenza.
Infatti, è necessario osservare come “In tema di appello, la mancata impugnazione di una
o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato
interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi
di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una
decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure
della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a
formare un capo unico della decisione” (cfr. Cass. civ. ord. n. 40276/2021).
A ben vedere, dalla complessiva disamina dell'atto di appello emerge come ad essere contestata è la complessiva valutazione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado.
Ancora in via preliminare infondata risulta l'eccezione, dedotta dagli appellanti con il settimo motivo di appello, di improcedibilità ex art. 1669 c.c.
Ed invero, la norma da ultimo citata rubricata “Rovina e difetti di cose immobili” risulta espressamente riferita all'appaltatore.
Vero è che secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte si ritiene applicabile la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. non solo a carico del costruttore, ma anche a coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, ma solo ai fini di stabilire l'estensione automatica a tali soggetti della domanda dell'attore nei confronti dell'appaltatore qualora quest'ultimo provveda alla loro chiamata in causa (cfr. Cass. civ. n. 29251/2024).
Nella fattispecie in esame, in cui l'appaltatore non è parte in causa e in cui la società
cooperativa ha avanzato la propria domanda risarcitoria non ai sensi dell'art. 1669 c.c., ma
12 fondando il ristoro invocato sulle inadempienze contrattuali dell'arch. rispetto CP_3
all'incarico conferito, il motivo in questione non può che rivelarsi infondato.
Nel merito, l'appello risulta solo parzialmente fondato nei termini che seguono.
In punto di diritto, non appare superfluo ricordare come il direttore dei lavori, nel contesto degli appalti pubblici e privati di cui agli artt. 1655 c.c., rappresenti una figura professionale di significativo rilievo, che assume un ruolo centrale nella complessiva esecuzione e realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto.
La sua nomina, nell'ambito dell'appalto privato, è a discrezionalità del committente, che può decidere di avvalersi della sua competenza al fine di garantire che i lavori vengano eseguiti in conformità con il progetto, alle normative vigenti e a regola d'arte.
Ma non solo: il direttore dei lavori esercita anche una funzione di sorveglianza e di controllo durante l'esecuzione dei lavori, vigilando sulla corretta esecuzione dell'opera ed intervenendo,
se necessario, in caso di difformità o criticità tecniche.
L'art. 1662 c.c. riconosce al committente il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori,
direttamente o tramite un soggetto terzo.
Dal punto di vista negoziale, il rapporto tra committente e direttore dei lavori si fonda sull'incarico professionale, conferito mediante contratto d'opera professionale ex art. 2230
c.c., che ne definisce compiti, oneri e modalità di svolgimento.
Nel caso di specie, può pacificamente sostenersi come l'incarico attribuito all'Arch.
trae origine dal verbale di riunione del 21 marzo 1997 allegato in atti (cfr. fascicolo CP_3
primo grado coop. Giada doc. 4), con il quale veniva affidato allo stesso il compito di progettare gli alloggi e gli impianti tecnologici, nonché la cura dei calcoli statistici, del computo metrico estimativo e del capitolato, della direzione dei lavori, della contabilità e del collaudo.
Con i primi due motivi di impugnazione, parte appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente attribuito al profili di responsabilità tipici CP_3
dell'appaltatore, eccependo altresì la nullità della CTU in quanto contraddittoria e ambigua,
13 sia in termini generali (cfr. pag. 19 atto di appello) sia in relazione ai singoli quesiti esaminati dal perito.
E però la trattazione dei motivi di gravame – anche in riferimento agli ulteriori profili di censura rivolti alla sentenza di primo grado – sarà svolta, in omaggio a criteri di ordine logico e di rigore sistematico, attraverso la suddivisione nelle due principali tematiche offerte dall'accertamento del credito per competenze professionali rivendicato dal con il CP_3
decreto ingiuntivo parzialmente revocato dal Tribunale, nonché dall'accoglimento della domanda riconvenzionale della società cooperativa opponente, concernente il ristoro dei danni ascrivibili all'operato del direttore dei lavori, ove si collocano anche il primo e il secondo motivo, la cui disamina verrà quindi postergata.
Quanto alla parte della sentenza con cui è stato ridotto il compenso professionale dell'Arch.
rispetto alla somma oggetto del provvedimento monitorio, contestata con il terzo CP_3
motivo di appello, valgano le seguenti considerazioni.
Il Giudice di primo grado, sulla scorta della CTU – connotata da coerenza logica e formulata sulla base di criteri oggettivi cui questa Corte ritiene di poter aderire– e dei documenti allegati, ha negato il compenso rivendicato dal professionista in ordine alla realizzazione del computo metrico estimativo e del capitolato generale d'appalto (lett. c)
dell'incarico professionale, non avendo il provveduto, secondo il Tribunale, CP_3
all'espletamento di tali specifiche prestazioni (cfr. sentenza primo grado “…non ha redatto
computo metrico estimativo e capitolato” ).
Sul punto, deve sottolinearsi come le censure di parte appellante alla cui stregua l'attività
istruttoria del primo grado di giudizio avrebbe disvelato, piuttosto, la compiuta elaborazione del computo metrico estimativo e del capitolato speciale di appalto, non colgono nel segno.
Ed infatti, dalla disamina del verbale di udienza del 20 marzo 2013, in cui veniva sentito il teste emerge piuttosto come il computo metrico estimativo, peraltro non Testimone_1
rivenuto agli atti di causa, veniva elaborato dal Geom. e non dall'Arch. Controparte_4
CP_3
14 E ancora, quanto affermato dallo stesso teste in ordine alla circostanza per cui le sopravvenute varianti avrebbero richiesto un nuovo calcolo da parte dell'Arch. così CP_3
da poter approvare i SAL, è inidoneo di per sé a far ritenere che il computo metrico estimativo fosse stato effettivamente elaborato o integrato (e, se del caso, in quali termini) dall'architetto,
rimanendo tale affermazione priva di adeguato riscontro documentale.
Quanto al capitolato speciale d'appalto, il CTU ha inequivocabilmente accertato che lo stesso veniva redatto “inizialmente dal Geom. nella qualità di consulente Controparte_4
della cooperativa, e non dal D.L. come si evince dalle dichiarazioni allegate agli atti di
causa”.
La condotta omissiva accertata dal CTU si pone in contrasto con il canone di diligenza professionale di cui all'art. 1176 c.c., che impone al prestatore d'opera un grado di diligenza qualificata, commisurato alla natura dell'attività esercitata e al livello tecnico-professionale richiesto.
Deve, quindi, confermarsi il capo della sentenza di primo grado che ha eliso il compenso per l'attività di cui alla lett. c) dell'incarico professionale, in virtù dell'accertato inadempimento contrattuale del professionista.
Quanto all'ulteriore doglianza di parte appellante relativa alla parziale liquidazione del compenso per l'esecuzione e i progetti degli impianti tecnologici di cui alla lett. a) dell'incarico professionale, ridotta dal Giudice di primo grado al 70%, essendo stata eseguita con imperizia,
si osserva che il CTU, rispondendo ad apposito quesito volto a stabilire “se gli impianti
tecnologici delle villette siano stati realizzati sulla base dei disegni predisposti dall'Arch.
o, in caso negativo, accerti l'entità e l'importanza delle difformità riscontrate”, ha CP_3
accertato - sulla scorta dell'analisi condotta, nonché della documentazione prodotta e previo inquadramento delle opere che rientrano nella categoria degli impianti tecnologici
(riscaldamento, condizionamento, gas, idrico, fognario, elettrico, televisivo e telefonico) - che l'Arch. ha predisposto, per tutti gli alloggi, “uno schema di progetto di base”, ad CP_3
esclusione dell'impianto elettrico, televisivo e di gas, “non redigendo i successivi progetti
esecutivi degli impianti relativi a particolari sopravvenuti in corso di esecuzione alloggi”,
15 concludendo che il suddetto schema originario “in termini di entità […] può ritenersi al limite
dell'accettabilità, mentre in termini di importanza delle difformità reali è da ritenersi, come
progetto esecutivo, non accettabile” (cfr. ctu cit.).
Parte appellante ha, sul punto, dedotto che la discrepanza tra il progetto originario degli impianti tecnologici e i lavori poi eseguiti sia da addebitare all'impresa esecutrice dei lavori e che il libretto misure e il registro di contabilità costituiscano documenti non dovuti, essendo il
Cont corrispettivo dell'appalto fissato a forfait e pagato a
Quanto alla prima osservazione, è necessario osservare come dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado è emersa una difformità sostanziale tra lo schema di progetto impiantistico redatto dal D.L. e quanto effettivamente realizzato in sede di esecuzione dell'opera.
Ebbene, prescindendo dalle eventuali responsabilità dell'impresa appaltatrice, che non è
parte del presente giudizio, ciò che preme accertare, in via autonoma, è se la condotta del DL
sia stata carente sotto il profilo della vigilanza e del controllo tecnico dell'esecuzione.
Ed infatti, costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di
un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in
situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie
risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di
realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo
comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma
alla stregua della diligentia quam in concreto (Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913).
Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della
conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità
dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i
necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti
costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di
16 impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da
parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (cfr. Cass. civ. n. 27045/2024).
Orientamento, quello sopra richiamato, costituente il naturale precipitato giuridico del principio generale per cui “La responsabilità del direttore dei lavori nei confronti del
committente non è configurabile esclusivamente a titolo extracontrattuale ex articolo 1669 del
codice civile, ma sussiste anche responsabilità contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 del
codice civile tutte le volte che il direttore dei lavori non esegua correttamente le prestazioni
cui è tenuto in virtù del conferimento dell'incarico”. (Cass. n. 22643/2012).
E pertanto, “l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta
nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera
sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della
realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di
verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da
attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la
corrispondenza dei materiali impiegati” (Cass. civ. n. 10728/2008).
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve rilevarsi come la realizzazione degli impianti in modo non conforme allo schema originario di base - ritenuto all'esito delle indagini peritali svolte, “non accettabile” quale progetto esecutivo - non può non ascriversi causalmente alla condotta inadempiente del direttore dei lavori, responsabile della mancata redazione di un progetto esecutivo adeguato, oltre che della mancata vigilanza e segnalazione delle difformità, con conseguente conferma del capo della sentenza impugnata in cui è stata applicata una riduzione del 30% al compenso di cui alla lett. a) dell'incarico professionale.
In ordine all'ulteriore allegazione difensiva di parte appellante, alla cui stregua i libretti misure e il registro contabilità non venivano curati essendo il corrispettivo dell'appalto fissato
Cont a forfait e pagato a deve osservarsi come il CTU ha constatato che “…misure,
contabilità, sommario, cronoprogramma non sono stati allegati agli atti di causa,
evidenziando che non sono stati curati dal D.L.” ma che, tuttavia, “è bene redigerli poiché
17 consentono, man mano che i lavori procedono nel tempo di verificare e confrontare l'effettiva
incidenza percentuale di ogni categoria di lavoro svolto da riportare nel SAL e da pagare
all'impresa tramite i certificati di pagamento” (cfr. ctu cit.).
Invero, come rilevato dal CTU, la natura forfettaria del corrispettivo non esime il direttore dei lavori dall'obbligo di attestare l'effettiva esecuzione dei lavori ai fini del rilascio dei SAL
e dei conseguenti pagamenti, tanto più ove gli stessi costituiscano il presupposto per l'erogazione degli acconti da parte della committenza.
Neppure può ritenersi che la mancata previsione espressa nell'atto di conferimento dell'incarico valga ad escluderne la doverosità: tali compiti, infatti, costituiscono parte integrante e connaturata delle attribuzioni proprie del direttore dei lavori, che ineriscono intrinsecamente all'attività di controllo dell'esecuzione che non può non involgere anche il profilo della contabilità dei lavori.
Ed è proprio in tale prospettiva che la redazione del libretto misure, ancorché in forma semplificata, e del registro di contabilità, deve ritenersi necessaria per consentire la corretta verifica tecnica ed economica dell'appalto nel suo complesso, nonché per garantire la tracciabilità e la trasparenza nei rapporti tra le parti.
L'omissione di tali adempimenti integra una violazione delle regole del corretto esercizio della funzione tecnica affidata al DL, conformemente alle indicazioni del CTU il quale ha evidenziato come tali documenti consentano di verificare e confrontare l'effettiva incidenza percentuale di ogni categoria di lavoro svolto.
Dovrà pertanto confermarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ridotto il compenso per le attività di cui alle lett. d) dell'incarico professionale.
Deve ora passarsi all'esame delle ulteriori doglianze riferite al parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, in virtù del quale gli eredi sono stati condannati al CP_3
risarcimento dei danni causati dal cedimento strutturale del perimetro degli alloggi e dall'impraticabilità delle rampe di accesso ai garages.
Con il primo motivo di appello, si lamenta come il Giudice di primo grado abbia erroneamente applicato al la disciplina dell'appaltatore pur rivestendo il CP_3
18 professionista la qualifica di direttore dei lavori, così come previsto dall'atto di conferimento di incarico più volte citato.
La doglianza non coglie nel segno.
Ed invero, dalla complessiva disamina dell'iter logico – giuridico svolto nella sentenza di primo grado non emerge alcuna circostanza che consenta di sovrapporre, o anche solo di accostare la figura dell'appaltatore a quella, invero del tutto distinta, del direttore dei lavori.
Ed infatti, il Giudice di prime cure, lungi dal qualificare il quale appaltatore o CP_3
venditore delle villette in questione, gli ha del tutto correttamente attribuito responsabilità
derivati dalla mancata o inesatta esecuzione del contratto d'opera professionale e dai precisi incarichi in esso contenuti, avendo avuto cura di specificare se tutte le singole prestazioni cui era tenuto il fossero state realizzate in conformità al titolo e con la diligenza dovuta CP_3
che, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, va valutata non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto” (cfr. Cass.
cit.) poiché il direttore dei lavori - chiamato a svolgere la sua attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche – deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente preponente si aspetta di conseguire.
D'altra parte, la disciplina e l'assetto normativo che governa le due diverse responsabilità
(dell'appaltatore e del D.L.) sono del tutto distinti, in omaggio a presupposti e funzioni assai differenti.
Ai sensi dell'art. 1655 c.c., l'appaltatore è il soggetto che assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligo di compiere un'opera o un servizio verso un corrispettivo, rispondendo in via principale dell'esecuzione dell'opera a regola d'arte,
secondo quanto contrattualmente pattuito.
Il direttore dei lavori, invece, quale soggetto che assiste il committente e sorveglia l'esecuzione dell'opera, assume una responsabilità professionale fondata sul contratto d'opera professionale che si caratterizza per un obbligo di vigilanza e di controllo sull'esecuzione dei lavori.
19 La sua funzione è quella di garantire la conformità dell'opera al progetto, il rispetto delle prescrizioni tecniche e la corretta esecuzione da parte dell'appaltatore.
Nel caso in esame, il Tribunale ha fondato la responsabilità del sull'imperizia che CP_3
ha connotato l'espletamento dell'incarico specificando, in relazione a ciascuna categoria di opere oggetto di contestazione, la connotazione colposa della condotta professionale dell'architetto e i pregiudizi alla stessa connessi, posto che, come sopra già osservato, gli obblighi di vigilanza e di controllo incombenti sul DL impongono allo stesso di attivarsi onde garantire una corretta esecuzione dei lavori.
Alla luce delle superiori considerazioni nessun accoglimento può dunque trovare il primo motivo di appello.
Parimenti infondate risulta la seconda doglianza, riguardante l'eccepita nullità della ctu,
sulla scorta della mancata allegazione di fotografie dello stato dei luoghi, della mancata produzione di un computo metrico estimativo, della campionatura degli alloggi (ritenuta esigua rispetto al numero complessivo) e del contenuto numero di ore dedicate dal perito all'espletamento dell'incarico.
Ed invero, in relazione al primo aspetto è sufficiente osservare come non vi sia alcun obbligo, per il ctu, di fotografare i luoghi, ma solo di descriverli, così come indicato nel quesito n. 4, risultando poi rimessa la concreta modalità operativa di descrizione ad una sua scelta di discrezionalità tecnica.
D'altra parte, che l'omessa allegazione di fotografie, non costituisca causa di nullità della ctu è confermato anche dal principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui neanche l'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice,
così come delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, dà luogo a nullità
della consulenza, “potendo il "ctu" limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi
dell'art. 195, secondo comma, cod. proc. civ., e non essendo comminata alcuna nullità in
relazione a dette omissioni” (cfr. sin da Cass. civ. n. 15/2003 e, più di recente, Cass. civ. ord.
n. 4534/2025).
20 Irrilevante risulta altresì la contestazione sul numero di villette ispezionate dal tecnico, sia perché rappresentanti una percentuale congrua del totale (pari al 50%) sia in virtù dell'assenza dei proprietari degli alloggi che ha impedito il sopralluogo delle rimanenti villette.
Del tutto vago e generico risulta poi il rilievo concernente le “poche” ore dedicate dal ctu allo svolgimento delle indagini, atteso che il completo espletamento dell'incarico non si basa unicamente sul tempo impiegato per le visite sui luoghi, ma consta, come noto, di ulteriori e molteplici attività che concorrono alla definizione complessiva del mandato, quali studio dei documenti, rielaborazione dei dati raccolti, redazione della perizia, lettura e risposta alle osservazioni critiche.
Venendo ora al quarto motivo di appello, occorre soffermarsi sulle censure concernenti il cedimento strutturale del perimetro degli alloggi e l'impraticabilità delle rampe di accesso ai vani garages.
In ordine al primo aspetto, è necessario osservare come il primo Giudice, richiamando le risultanze della CTU, abbia individuato la causa del suddetto cedimento nella “insufficiente
compattazione dello strato superficiale di terreno sottostante ove poggia il vialetto e il
marciapiede delle villette”.
Il rilievo, pure evidenziato dagli appellanti, per cui il D.L. abbia invano sollecitato l'impresa a compattare il terreno per risolvere i problemi del cedimento dei marciapiedi, così
come emerso dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 12.3.2014, non coglie nel segno per due ordini di ragioni: da un lato, perché il D.L., nell'assunzione dell'incarico professionale, si impegna a svolgere controlli sull'operato dell'impresa impartendo, se necessario, le eventuali modifiche onde consentire la realizzazione dell'opera a regola d'arte e, dall'altro, in quanto, nell'ipotesi, quale quella in esame, in cui vengano riscontrati problemi tecnici incompatibili con la corretta esecuzione dei lavori, è il medesimo DL ad aver il dovere di sospendere i lavori, soprattutto ove i problemi in rilievo possano determinare un vizio strutturale dell'intera opera realizzanda.
A ben vedere, dagli elementi fattuali assunti all'esito dell'attività istruttoria, non emerge alcun ordine di sospensione del D.L. né alcuna specifica direttiva impartita rispetto al rischio
21 del (poi realizzatosi) cedimento, con ciò disattendendo gli specifici obblighi di vigilanza e controllo allo stesso facenti capo.
In tale prospettiva, neppure la circostanza relativa alla mancata attivazione delle pompe idrauliche coglie nel segno.
Il D.L., quale soggetto dotato di elevate competenze tecniche, avrebbe dovuto, invero,
prevedere le conseguenze di tale omissione, soprattutto ove si consideri che la presenza delle falde acquifere sottostanti costituiva circostanza allo stesso già nota (tanto da aver determinato la preventiva necessità di procedere ad apposita perizia geologica).
Se è vero, dunque, che il D.L. “… ha la funzione di tutelare la posizione del committente
nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità
con quanto stabilito dal capitolato di appalto”(Cass., Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39448) e che “L'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga
secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione
delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi,
sussiste durante tutto il corso delle opere medesime” (cfr. Cass. n. 27045/2024), non può che concludersi per la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ricondotto la responsabilità del crollo del perimetro delle villette all'omissione colpevole del fonte CP_3
per lo stesso (ed ora per gli eredi) di responsabilità contrattuale nei confronti della società
cooperativa.
Quanto all'ulteriore profilo relativo all'impraticabilità delle rampe di accesso ai garages, il
Giudice di primo grado ha accertato, in ciò confortato dalle risultanze peritali, che “sussiste
un profilo di responsabilità contrattuale dell'art. Muncivì per imperizia nell'espletamento
dell'incarico (art. 1218 c.c.), in quanto il c.t.u. ha precisato che “queste verifiche funzionali
[relative, appunto, alla praticabilità della rampa di accesso] dovevano essere effettuate in corso
d'opera predisponendo eventuale progetto di variante”.
Gli appellanti contestano tale assunto soffermandosi, in particolare, sulla circostanza per cui in seno all'elaborato peritale non sarebbe menzionato alcun rilievo tecnico concernente la misurazione della pendenza degli scivoli di accesso.
22 E ancora, secondo gli eredi il CTU avrebbe condotto l'analisi attraverso lo CP_3
svolgimento di un accertamento empirico (ovvero utilizzo di un'autovettura utilitaria media,
che non era riuscita ad entrare nel garage a causa della eccessiva pendenza) di cui non vi era traccia nei verbali di sopralluogo, così come non menzionati risultavano i calcoli eseguiti per giungere alla determinazione della pendenza nella misura del 32%.
Le censure risultano, ancora una volta, infondate sia in virtù delle considerazioni sopra svolte in ordine alla modalità ed ai criteri che hanno informato il complessivo esame condotto dal CTU, sia in quanto dalla disamina delle “note tecniche preliminari per l'atto di appello”,
depositato in questo grado di giudizio dalla difesa dei non è possibile desumere CP_3
un'eventuale e alternativa indagine ritenuta corretta.
Parte appellante ha inoltre lamentato come le dimensioni progettuali e le dimensioni dei lotti sui quali sorgono gli immobili non sarebbero stati progettati dallo stesso ma da CP_3
altro professionista.
E però, anche tale allegazione - oltre ad integrare una difesa nuova, non emergendo, nel primo grado di giudizio, alcun riferimento a tale circostanza - risulta priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Quanto al motivo di appello relativo alla quantificazione dei costi di ripristino, parte appellante ha dedotto errori ed omissioni del CTU, in quanto riferiti a calcoli generici e non supportati da prezzari, tabelle o parametri idonei a confermare l'attendibilità del dato numerico. Così come viene, ancora una volta, lamentato che le operazioni peritali abbiano avuto ad oggetto soltanto il 50% delle villette.
La censura non può trovare accoglimento, risultando la CTU ampiamente motivata,
coerente e fondata su criteri oggettivi.
In particolare, il CTU ha effettuato un'analisi puntuale degli interventi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi secondo il progetto originario, mentre la doglianza di parte appellante in ordine ad un'eccessiva quantificazione dei costi, si risolve in una contestazione del tutto generica e vaga, non essendo neppure suffragata da dati tecnici si segno contrario.
23 Unico motivo di gravame fondato è quello riferito all'applicazione dell'IV sull'importo riconosciuto dal Giudice a titolo di ristoro.
Ed invero, trattandosi di somma determinata a titolo risarcitorio - che non assurge a presupposto oggettivo per l'applicazione della detta imposta - l'IV va esclusa, trattandosi di imposta applicabile solo ai debiti di valuta relativi a prestazioni imponibili.
Irrilevanti risultano poi le considerazioni – non costituenti peraltro un motivo di appello in senso tecnico - relative alla posizione processuale dell'Ing. consulente della società Per_1
cooperativa che, in quanto ctp, non è tenuto alla posizione di terzietà tipica del ctu ed anzi è
chiamato, per definizione, a suggerire alla parte nel cui interesse svolge il suo mandato le soluzioni tecniche ritenute più idonee ed appropriate rispetto alla linea difensiva adottata.
Quanto alle spese di lite, in omaggio al canone della soccombenza, deve trovare conferma la regolamentazione delle stesse effettuata dal Tribunale in relazione al giudizio di primo grado.
Le spese del presente grado, invece, liquidate in complessivi euro 9.967,30, (esclusa la fase istruttoria per mancato espletamento della stessa) oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, tenuto conto dell'esito della lite, devono porsi a carico degli eredi nella misura di tre quarti dovendosi compensare il residuo quarto. CP_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, nella causa civile n. 27/2019 R.G.,
definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 655/2018 del Tribunale di
Gela pubblicata il 13.12.2018:
- dispone che la somma dovuta a titolo risarcitorio da , Controparte_4 [...]
e in favore di ammonti CP_5 Controparte_6 Controparte_1
ad € 623.070,00 complessivi, senza IV ed oltre oneri accessori così come indicati nella sentenza impugnata;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
24 - condanna , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
al pagamento, in favore di di tre quarti delle spese di lite del Controparte_1
presente grado, pari nella misura già ridotta ad € 7.475,47, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, compensando il residuo quarto.
Così deciso in Caltanissetta, il 9.7.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Dott. Roberto Rezzonico
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELO DI CALTANISSETTA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere Rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 27/2019 R.G., promosso da
, C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , , C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, in proprio e nella qualità di eredi dell'Arch. C.F._3 [...]
, C.F. , rappresentati e difesi, giusta Parte_4 C.F._4
procura in atti, dall'Avv. Luigi Edoardo Ferlito, C.F. , elettivamente C.F._5
domiciliati presso lo Studio Legale di quest'ultimo in Catania, nel Viale XX Settembre m. 43
-appellanti
CONTRO
P.IV , in persona del Legale Rappresentante Controparte_1 P.IV_1
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Davide Carmelo
Limoncello, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale C.F._6
di quest'ultimo in Gela, nella Via Niscemi n. 20
1 -appellata
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, in riforma parziale e per alcuni capi
integrale della sentenza richiamata nelle premesse e trascritta in dispositivo
1) In via preliminare dichiarare inibito il titolo esecutivo nel capo in cui onera l'odierno
appellante al pagamento, in favore della , dell'ammontare di € 623.070,000 oltre CP_1
IV, ricorrendone i presupposti di legge, sia in termini di probabile accoglimento del
gravame, sia in termini di pericolo nella ripetizione delle somme, vista anche la natura della
parte appellata.
2) In subordine e sempre in via preliminare, dichiarare inibito il titolo esecutivo nel capo
in cui onera l'odierno appellante al pagamento, in favore della Coop. Giada a.r.l. della
complessiva somma di Euro 623.070,00 oltre IV o in quella subordinata corrispondente alla
sommatoria tra Euro € 233.450,00 ed Euro 194.810,00, così per complessivi € 428.260,00
alla luce delle osservazioni svolte nel paragrafo relativo all'inibitoria, ricorrendone i
presupposti per legge, o in quelle indicate in via subordinata nel medesimo paragrafo.
3) Nel merito, per i motivi di fatto e di diritto, meglio esposti nei paragrafi che precedono,
riformare il capo di sentenza con il quale è stata disposta la condanna dell'appellante al
pagamento in favore della della somma di Euro 623.070,00 oltre Controparte_2
IV, oltre rivalutazione ed interessi.
4) Accertare e dichiarare comunque non provata la domanda della parte opponente in
primo grado ed oggi appellata Coop. Giada a.r.l., e riformare sul punto la sentenza oggetto
dell'odierna impugnazione per travisamento dei presupposti di fatto e di quelli istruttori.
5) Accertare e dichiarare comunque non provata la domanda della parte attrice in primo
grado ed oggi appellata Coop. Giada a.r.l., e riformare sul punto la sentenza oggetto
dell'odierna impugnazione per falsa applicazione delle norme di diritto erroneamente
richiamate ed applicate nella sentenza di primo grado, oggetto della presente impugnazione.
2 6) Disporre la rinnovazione delle operazioni di CTU, ponendo al designando consulente,
tutti i quesiti che derivano dalle articolate censure, svolte nel presente atto difensivo;
in
subordine, si chiede il richiamo del CTU a chiarimenti, sulle osservazioni critiche svolte nel
presente atto difensivo.
7) In via subordinata, nella non temuta ipotesi di conferma dei capi di sentenza, con i quali
gli appellanti, sono stati condannati a pagare, a titolo di risarcimento del danno, la somma di
Euro 623.070,00 oltre IV, decurtare e dire non dovuta la somma liquidata per IV, per le
ragioni meglio esposte nel paragrafo ad essa questione dedicato, infra al presente atto.
8) In via subordinata, nella non temuta ipotesi di conferma dei capi di sentenza, con i quali
gli appellanti, sono stati condannati a pagare, a titolo di risarcimento del danno, la somma di
Euro 623.070,00 oltre IV, decurtare e dire non dovuti gli interessi sulla parte di somma
liquidata per IV, per le ragioni meglio esposte nel paragrafo ad essa questione dedicato,
infra al presente atto.
9) Riformare solo parzialmente il capo primo del dispositivo della sentenza impugnata,
nella parte in cui non ha liquidato la maggiore somma di Euro 216.911,43, ed ha liquidato la
minore somma di Euro 180.036,80 oltre IV oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
10)In via subordinata, in caso di non temuta ipotesi di accoglimento della domanda spiegata
per la maggiore somma di Euro 216.911,43 confermare il capo primo del dispositivo della
sentenza impugnata, nella parte in cui liquida la somma di Euro 180.036,80 oltre IV oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria.
11) Con vittoria di spese di lite del doppio grado.”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione,
1) In via preliminare: rigettare l'istanza di inibitoria per i motivi esposti;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello
principale per i motivi articolati in premessa;
3 3) Nel merito, rigettare l'appello, poiché totalmente infondato, così confermando la
sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio.”
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 655/2018, il Tribunale di Gela - in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla avverso il D.I. n. 84/2010, emesso dal Parte_5
medesimo Tribunale su ricorso di - condannava la società opponente a Controparte_3
corrispondere, con vincolo di solidarietà attiva, a , Controparte_4 Controparte_5
e (eredi di , deceduto nel corso del giudizio di Controparte_6 Controparte_3
primo grado) il minor importo di € 180.036,80, oltre IV, interessi legali e rivalutazione monetaria ( a fronte della maggiore somma ingiunta di € 216.913,43), a titolo di compenso professionale per l'attività eseguita dal loro dante causa (Arch. ), relativa Controparte_3
alla progettazione e direzione dei lavori di n. 43 alloggi da realizzare nell'ambito del Piano
Integrato di Intervento nell'area Catania-Casciana del Comune di Gela.
Ancora, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società
opponente, il Tribunale condannava altresì i l pagamento di € 623.070,00 oltre IV CP_3
da rivalutarsi anno per anno, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale riconducibile all'espletamento dell'incarico di direttore dei lavori da parte dell'Arch. CP_3
La vicenda trae origine dall'incarico affidato al suddetto professionista, avente ad oggetto la progettazione e la direzione di n. 43 alloggi del 1° progetto costruttivo compreso nell'ambito del programma integrato Catania-Casciana, riguardante in particolare:
a) la progettazione degli alloggi e degli impianti tecnologici;
b) i calcoli statistici;
c) il computo metrico estimativo e il capitolato;
d) la direzione dei lavori, la contabilità e il collaudo.
4 Per i suddetti incarichi veniva stabilito un corrispettivo nella misura di Lire 6.000.000 per alloggio per le prestazioni di cui alle lettere a) e c), Lire 1.000.000 per alloggio per i lavori di cui alla lettera b), e, infine, Lire 6.000.000, per alloggio per le prestazioni di cui alla lettera d).
A causa del mancato pagamento del compenso, nonostante i solleciti rivolti alla
Cooperativa, l'Arch. chiedeva, e poi otteneva, decreto ingiuntivo per il pagamento CP_3
della complessiva somma di € 216.913,43, cui si opponeva la la quale, oltre Controparte_2
a contestare l'importo ingiunto - poiché, a suo dire, relativo a somme almeno in parte già
corrispostee comunque non dovute per l'avvenuta esecuzione, totale o parziale, dei lavori oggetto dell'incarico professionale - avanzava anche domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna degli eredi al pagamento di complessivi € 1.060.000,00 a titolo CP_3
di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale, per le gravi inadempienze verificatesi durante l'esecuzione e la direzione dei lavori, ascritte all'attività del loro dante causa.
Il Giudice di primo grado, sulla scorta delle espletate indagini peritali, ritenendo parzialmente fondata l'opposizione, in virtù dell'avvenuto pagamento di parte del compenso,
concludeva per la non esatta esecuzione della prestazione professionale da parte dell'Arch.
CP_3
Più nel dettaglio, il Giudice di prime cure:
- dava atto che venivano realizzati soltanto n. 40 alloggi, e non n. 43, come previsto nell'atto di conferimento dell'incarico;
- riconosceva che, durante l'esecuzione dell'appalto, non venivano curati il libretto delle misure, né il registro di contabilità, né il sommario del registro di contabilità né il cronoprogramma descrittivo delle varie categorie di lavoro da svolgere, non essendo rinvenuti negli atti consegnati al CTU;
- sosteneva che l'Arch. aveva predisposto soltanto uno schema di progetto base, CP_3
unico per tutti gli alloggi, relativo all'impianto idrico, termico e scarichi, senza considerare l'impianto elettrico, televisivo e di gas;
- dava, infine, atto che non veniva predisposto dall'Arch. il computo metrico CP_3
estimativo e neppure il capitolato speciale di appalto.
5 E così, accertato che l'incarico veniva eseguito solo in parte, il Tribunale rideterminava il compenso residuo spettante all'Arch. nella complessiva somma di € 180.036,80, CP_3
applicata una riduzione del 70% per le attività di cui alle lett. a) e d), escludendo invece totalmente le voci di compenso relative alle lettere b) e c) del contratto di incarico professionale, accertando, per la prima, che l'attività del era già stata remunerata e, CP_3
per la seconda, che lo stesso non aveva curato la predisposizione del computo metrico estimativo né del capitolato speciale di appalto.
Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale avanzata dalla società opponente - relativa al ristoro invocato per i danni causati dall'Arch. n ordine al cedimento strutturale del CP_3
perimetro degli alloggi, all'impraticabilità delle rampe di accesso ai garages e all'inosservanza delle previsioni legislative finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche - il
Giudice, basandosi ancora una volta sulle risultanze della CTU, con riferimento al primo profilo, accertava la responsabilità professionale dell'Arch. per imperizia CP_3
nell'espletamento dell'incarico, riscontrando la causa del cedimento nell'insufficiente compattazione dello strato superficiale del terreno;
con riferimento al secondo profilo, riteneva sussistente la difficoltà di accesso ai vani garages, causata dalla forte pendenza della rampa,
cui conseguiva una, seppur non integrale, responsabilità del per non aver svolto le CP_3
opportune e preliminari verifiche, che avrebbero consentito un progetto di variante e, infine,
quanto all'ultimo profilo, escludeva la responsabilità dell'architetto, sul presupposto che
“l'alloggio consente l'installazione di servo scala o altro meccanismo per l'accesso ai piani
dell'abitazione”.
E così, sulla base del calcolo effettuato dal CTU, il Tribunale quantificava il ristoro dovuto alla per i danni patiti in complessivi € 623.070,00 oltre IV, rivalutazione Controparte_2
monetaria, interessi legali e compensativi.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano appello , Controparte_4 [...]
e affidando le loro doglianze a molteplici motivi di CP_5 Controparte_6
censura.
6 Con la prima doglianza, gli appellanti contestavano l'iter logico - giuridico seguito dal
Giudice di primo grado, che avrebbe errato nel ritenere che l'Arch. in qualità di CP_3
progettista e direttore dei lavori, potesse essere considerato alla stregua di un appaltatore,
soggetto, in quanto tale, alla garanzia per i vizi ex art. 1490 c.c.
E ciò in virtù del difetto, nel caso di specie, di una valida prova circa la sussistenza di un rapporto diretto tra l'Arch. e gli acquirenti ovvero in ordine alla ricezione di un CP_3
incarico concernente l'assunzione di obblighi ulteriori rispetto a quelli tipici della sua funzione.
Gli appellanti, invero, citando giurisprudenza di legittimità a conforto, deducevano che la responsabilità del direttore dei lavori, fondata sugli artt. 1655 e 2230 c.c., derivava dall'inosservanza di obblighi di vigilanza e diligenza tecnica e non anche dalla garanzia per i vizi tipica del venditore o dell'appaltatore.
Vero è che la garanzia per i vizi potrebbe essere assunta anche da altri soggetti, tra cui il direttore dei lavori, ma solo ove risultasse uno specifico legame con il venditore, la cui sussistenza, nel caso in esame, era rimasta indimostrata.
L'Arch. a loro dire, aveva svolto la sua attività intrattenendo rapporti esclusivi CP_3
con la società committente, e non anche con l'impresa esecutrice dei lavori, con la conseguenza di non poter essere ritenuto corresponsabile dei difetti esecutivi.
Anche a voler ipotizzare che l'Arch. avesse agito nella qualità di appaltatore, la CP_3
sua responsabilità doveva comunque valutarsi secondo la disciplina dell'appalto, cosicché a fronte dell'accettazione senza riserve dell'opera, l'onere della prova in ordine ad eventuali vizi, stante la disciplina in tema di tempestiva denuncia, gravava sul committente.
Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti eccepivano poi la nullità della CTU
espletata in primo grado, poiché ritenuta contraddittoria e ambigua.
Veniva, in particolare, contestato come il CTU, all'esito delle indagini svolte, si fosse limitato ad allegare soltanto i verbali redatti in sede di operazioni peritali, senza documentare,
con appositi rilievi fotografici, gli accertamenti svolti, specie quelli relativi al quesito avente ad oggetto la determinazione delle opere necessarie per rendere gli immobili realizzati a regola
7 d'arte, ed omettendo altresì di produrre il computo metrico giustificativo dei pur rilevanti importi indicati dallo stesso ctu nell'elaborato peritale.
Nell'ambito della medesima censura, veniva altresì contestata la superficialità
dell'indagine, condotta su un campione di soli 20 villette e non sul numero complessivo delle stesse (40), giungendo così a valutazioni economiche incongrue.
E ancora, il CTU non avrebbe indicato a quali alloggi si riferissero le rilevazioni, né aveva verificato l'effettivo stato degli elementi costruttivi, attribuendo a tutte le villette danni non correttamente dimostrati.
Con il terzo motivo - concernente la parziale revoca del provvedimento monitorio a seguito della quale il compenso professionale dell'arch. ra stato ridotto sino ad € 180.036,80, CP_3
a fronte dell'originario importo ingiunto di € 216.911,43 - gli appellanti, attraverso diversi profili di censura, contestavano:
- la parte della sentenza in cui non era stato riconosciuto al loro dante causa il compenso relativo al computo metrico estimativo ed al capitolato speciale, in quanto priva di adeguata motivazione.
Deducevano, rispetto a tale profilo, che il CTU ,pur a fronte delle risultanze istruttorie in atti, aveva errato nel considerare la prestazione non eseguita, atteso che i testimoni sentiti in corso di causa avevano affermato che il computo metrico, seppur avviato dal Geom. CP_3
era stato poi eseguito dall'Arch. a seguito di una rivalutazione determinata dagli CP_3
aumenti dei prezzi in corso d'opera;
- la parte della sentenza in cui era stato ridotto il compenso, nella misura del 70%, per l'esecuzione dei progetti e degli impianti tecnologici.
Gli appellanti contestavano che quanto accertato dal CTU (assenza dei progetti esecutivi dei detti impianti, mancata redazione del libretto misure e del registro contabilità, contabilità
curata solo attraverso i SAL, carenze dei rapporti con i soci della cooperativa e assenza di ordini di servizio) rivestisse scarso rilievo rispetto all'incarico complessivamente svolto, e risultasse comunque inidoneo a giustificare una così consistente riduzione del compenso spettante al professionista.
8 Più nel dettaglio, gli appellanti contestavano, con riferimento agli impianti tecnologici, che gli stessi non rientravano tra le prestazioni oggetto dell'incarico conferito;
in relazione alla mancata redazione del libretto misure e del registro contabilità, deducevano poi che tali adempimenti non erano stati curati in quanto il corrispettivo veniva pagato a SAL, come previsto, del resto, dal contratto di appalto;
con riferimento, infine, ai rapporti con i soci della
, gli appellanti rilevano che dalle testimonianze assunte in corso di causa era CP_2
emerso, come l'arch. fosse presente in cantiere. CP_3
In ordine al quarto motivo di impugnazione, avente ad oggetto il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dalla società opponente, relativa ai danni causati dal cedimento strutturale del perimetro degli alloggi, all'impraticabilità delle rampe di accesso ai garages, nonché alle inosservanze delle previsioni legislative, venivano contestate, con ulteriore motivo di appello, le conclusioni cui era giunto il Giudice, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del D.L. per imperizia nell'espletamento dell'incarico.
Il Tribunale, richiamando le risultanze della CTU, aveva attribuito la causa del cedimento strutturale del perimetro degli alloggi all'insufficiente compattazione del terreno, attraverso una valutazione ritenuta generica e fondata su travisamento di prove, non emergendo, a supporto, alcun concreto dato tecnico.
Rappresentava parte appellante che, in ordine a tale profilo, il Tribunale aveva trascurato la prova testimoniale da cui si evinceva che l'impresa era stata più volte sollecitata, sebbene senza alcun esito, a compattare il terreno e che la reale causa del cedimento doveva ricondursi alla mancata attivazione delle pompe idrauliche, essenziali per il drenaggio delle acque sotterranee, stante la presenza, nel terreno, di falde acquifere naturali.
Responsabile dei pregiudizi riscontrati doveva considerarsi quindi solo e unicamente la per non aver garantito l'esecuzione e il funzionamento del sistema Controparte_2
idraulico.
Quanto all'ulteriore profilo di censura, relativo all'impraticabilità delle rampe di accesso ai garages, parte appellante contestava l'indagine condotta dal CTU, atteso che nei verbali di
9 sopralluogo non vi era traccia del concreto accertamento eseguito né risultavano allegate riproduzioni fotografiche delle indagini svolte.
Rilevavano altresì gli appellanti come in realtà la progettazione delle dimensioni superficiali degli alloggi non fosse stata curata dall'Arch. ma da altri professionisti. CP_3
Censuravano inoltre la ritenuta impossibilità di ridurre la pendenza della rampa di accesso ai garages, attesa la contestazione sollevata alle modalità di accertamento seguite dal CTU, e tenuto conto della circostanza per cui, ad oggi, alcuni soci avevano conferito alla rampa la corretta pendenza.
Con il quinto motivo, parte appellante censurava poi la quantificazione dei costi eseguita dal CTU, sia con riferimento al ripristino dei vialetti e dei marciapiedi, sia con riferimento alla rampa dei garages, essendo i calcoli sforniti di adeguato riscontro su prezzari, tabelle o parametri.
In proposito, veniva ancora una volta ribadito che l'indagine del CTU era stata condotta sul
50% delle villette, sebbene l'importo indicato in perizia si riferisse al totale delle stesse.
Con il sesto motivo di gravame veniva inoltre censurata l'applicazione dell'Iva
sull'importo liquidato a titolo di risarcimento, nonché l'applicazione degli interessi e della rivalutazione.
Gli appellanti lamentavano altresì, con il settimo motivo di appello, l'improcedibilità della domanda per decadenza dal termine ex art. 1669 c.c. per denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile.
Infine, parte appellante svolgeva delle considerazioni conclusive in ordine alla responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori e all'asserita incompatibilità del CTP della società cooperativa, Ing. , rispetto all'incarico assunto, risultando lo Persona_1
stesso assegnatario di un alloggio insistente nel complesso di villette per cui è causa.
La costituitasi nel presente giudizio con comparsa di Controparte_7
risposta del 14 maggio 2019, in via preliminare, evidenziava come gli appellanti avessero impugnato la sentenza solo parzialmente, con conseguente passaggio in giudicato delle parti non specificamente indicate.
10 Ancora in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p. c. e 348 bis c.p.c.
Nel merito, evidenziava la correttezza della sentenza, contestava l'eccepita nullità della
CTU e si opponeva a quanto dedotto, concludendo quindi per il rigetto del gravame.
La Corte di Appello, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e rigetto del chiesto rinnovo della CTU, all'udienza del 29 febbraio 2024, svolta in modalità cartolare, poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare, nell'ordine logico e giuridico, risulta il vaglio dell'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla fondata sull'asserita Controparte_1
genericità dell'impugnazione, priva , secondo l'appellata, dell'indicazione delle circostanze cui ascrivere la violazione di legge.
Ed invero, secondo l'ormai consolidato indirizzo della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., nella formulazione previgente applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, la motivazione dell'atto di appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che tuttavia occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata (cfr., ex multis, Cass.
civ. n. 7675/2019, e n. 13535/ 2018).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo appare rispettoso dei criteri e dei canoni previsti dalla norma sopra richiamata, in quanto, attraverso i motivi ivi dedotti, sebbene articolati in diversi e, a volte, sovrapposti, profili censura, si specificano le modifiche richieste e le circostanze rilevanti ai fini della decisione impugnata.
L'eccezione risulta quindi infondata.
11 Sempre in via preliminare, si osserva come parte appellata ha chiesto che vengano confermati i capi di sentenza non specificamente impugnati così come indicati alle pagine 6-
10 della comparsa di costituzione e risposta del 19 maggio 2019.
Ebbene, se è vero che non è stata contestata la circostanza relativa alla costruzione di n. 40
alloggi e non 43, come originariamente previsto nell'atto di conferimento dell'incarico professionale, non altrettanto può dirsi rispetto alle altre parti della sentenza.
Infatti, è necessario osservare come “In tema di appello, la mancata impugnazione di una
o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato
interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi
di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una
decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure
della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a
formare un capo unico della decisione” (cfr. Cass. civ. ord. n. 40276/2021).
A ben vedere, dalla complessiva disamina dell'atto di appello emerge come ad essere contestata è la complessiva valutazione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado.
Ancora in via preliminare infondata risulta l'eccezione, dedotta dagli appellanti con il settimo motivo di appello, di improcedibilità ex art. 1669 c.c.
Ed invero, la norma da ultimo citata rubricata “Rovina e difetti di cose immobili” risulta espressamente riferita all'appaltatore.
Vero è che secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte si ritiene applicabile la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. non solo a carico del costruttore, ma anche a coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, ma solo ai fini di stabilire l'estensione automatica a tali soggetti della domanda dell'attore nei confronti dell'appaltatore qualora quest'ultimo provveda alla loro chiamata in causa (cfr. Cass. civ. n. 29251/2024).
Nella fattispecie in esame, in cui l'appaltatore non è parte in causa e in cui la società
cooperativa ha avanzato la propria domanda risarcitoria non ai sensi dell'art. 1669 c.c., ma
12 fondando il ristoro invocato sulle inadempienze contrattuali dell'arch. rispetto CP_3
all'incarico conferito, il motivo in questione non può che rivelarsi infondato.
Nel merito, l'appello risulta solo parzialmente fondato nei termini che seguono.
In punto di diritto, non appare superfluo ricordare come il direttore dei lavori, nel contesto degli appalti pubblici e privati di cui agli artt. 1655 c.c., rappresenti una figura professionale di significativo rilievo, che assume un ruolo centrale nella complessiva esecuzione e realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto.
La sua nomina, nell'ambito dell'appalto privato, è a discrezionalità del committente, che può decidere di avvalersi della sua competenza al fine di garantire che i lavori vengano eseguiti in conformità con il progetto, alle normative vigenti e a regola d'arte.
Ma non solo: il direttore dei lavori esercita anche una funzione di sorveglianza e di controllo durante l'esecuzione dei lavori, vigilando sulla corretta esecuzione dell'opera ed intervenendo,
se necessario, in caso di difformità o criticità tecniche.
L'art. 1662 c.c. riconosce al committente il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori,
direttamente o tramite un soggetto terzo.
Dal punto di vista negoziale, il rapporto tra committente e direttore dei lavori si fonda sull'incarico professionale, conferito mediante contratto d'opera professionale ex art. 2230
c.c., che ne definisce compiti, oneri e modalità di svolgimento.
Nel caso di specie, può pacificamente sostenersi come l'incarico attribuito all'Arch.
trae origine dal verbale di riunione del 21 marzo 1997 allegato in atti (cfr. fascicolo CP_3
primo grado coop. Giada doc. 4), con il quale veniva affidato allo stesso il compito di progettare gli alloggi e gli impianti tecnologici, nonché la cura dei calcoli statistici, del computo metrico estimativo e del capitolato, della direzione dei lavori, della contabilità e del collaudo.
Con i primi due motivi di impugnazione, parte appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente attribuito al profili di responsabilità tipici CP_3
dell'appaltatore, eccependo altresì la nullità della CTU in quanto contraddittoria e ambigua,
13 sia in termini generali (cfr. pag. 19 atto di appello) sia in relazione ai singoli quesiti esaminati dal perito.
E però la trattazione dei motivi di gravame – anche in riferimento agli ulteriori profili di censura rivolti alla sentenza di primo grado – sarà svolta, in omaggio a criteri di ordine logico e di rigore sistematico, attraverso la suddivisione nelle due principali tematiche offerte dall'accertamento del credito per competenze professionali rivendicato dal con il CP_3
decreto ingiuntivo parzialmente revocato dal Tribunale, nonché dall'accoglimento della domanda riconvenzionale della società cooperativa opponente, concernente il ristoro dei danni ascrivibili all'operato del direttore dei lavori, ove si collocano anche il primo e il secondo motivo, la cui disamina verrà quindi postergata.
Quanto alla parte della sentenza con cui è stato ridotto il compenso professionale dell'Arch.
rispetto alla somma oggetto del provvedimento monitorio, contestata con il terzo CP_3
motivo di appello, valgano le seguenti considerazioni.
Il Giudice di primo grado, sulla scorta della CTU – connotata da coerenza logica e formulata sulla base di criteri oggettivi cui questa Corte ritiene di poter aderire– e dei documenti allegati, ha negato il compenso rivendicato dal professionista in ordine alla realizzazione del computo metrico estimativo e del capitolato generale d'appalto (lett. c)
dell'incarico professionale, non avendo il provveduto, secondo il Tribunale, CP_3
all'espletamento di tali specifiche prestazioni (cfr. sentenza primo grado “…non ha redatto
computo metrico estimativo e capitolato” ).
Sul punto, deve sottolinearsi come le censure di parte appellante alla cui stregua l'attività
istruttoria del primo grado di giudizio avrebbe disvelato, piuttosto, la compiuta elaborazione del computo metrico estimativo e del capitolato speciale di appalto, non colgono nel segno.
Ed infatti, dalla disamina del verbale di udienza del 20 marzo 2013, in cui veniva sentito il teste emerge piuttosto come il computo metrico estimativo, peraltro non Testimone_1
rivenuto agli atti di causa, veniva elaborato dal Geom. e non dall'Arch. Controparte_4
CP_3
14 E ancora, quanto affermato dallo stesso teste in ordine alla circostanza per cui le sopravvenute varianti avrebbero richiesto un nuovo calcolo da parte dell'Arch. così CP_3
da poter approvare i SAL, è inidoneo di per sé a far ritenere che il computo metrico estimativo fosse stato effettivamente elaborato o integrato (e, se del caso, in quali termini) dall'architetto,
rimanendo tale affermazione priva di adeguato riscontro documentale.
Quanto al capitolato speciale d'appalto, il CTU ha inequivocabilmente accertato che lo stesso veniva redatto “inizialmente dal Geom. nella qualità di consulente Controparte_4
della cooperativa, e non dal D.L. come si evince dalle dichiarazioni allegate agli atti di
causa”.
La condotta omissiva accertata dal CTU si pone in contrasto con il canone di diligenza professionale di cui all'art. 1176 c.c., che impone al prestatore d'opera un grado di diligenza qualificata, commisurato alla natura dell'attività esercitata e al livello tecnico-professionale richiesto.
Deve, quindi, confermarsi il capo della sentenza di primo grado che ha eliso il compenso per l'attività di cui alla lett. c) dell'incarico professionale, in virtù dell'accertato inadempimento contrattuale del professionista.
Quanto all'ulteriore doglianza di parte appellante relativa alla parziale liquidazione del compenso per l'esecuzione e i progetti degli impianti tecnologici di cui alla lett. a) dell'incarico professionale, ridotta dal Giudice di primo grado al 70%, essendo stata eseguita con imperizia,
si osserva che il CTU, rispondendo ad apposito quesito volto a stabilire “se gli impianti
tecnologici delle villette siano stati realizzati sulla base dei disegni predisposti dall'Arch.
o, in caso negativo, accerti l'entità e l'importanza delle difformità riscontrate”, ha CP_3
accertato - sulla scorta dell'analisi condotta, nonché della documentazione prodotta e previo inquadramento delle opere che rientrano nella categoria degli impianti tecnologici
(riscaldamento, condizionamento, gas, idrico, fognario, elettrico, televisivo e telefonico) - che l'Arch. ha predisposto, per tutti gli alloggi, “uno schema di progetto di base”, ad CP_3
esclusione dell'impianto elettrico, televisivo e di gas, “non redigendo i successivi progetti
esecutivi degli impianti relativi a particolari sopravvenuti in corso di esecuzione alloggi”,
15 concludendo che il suddetto schema originario “in termini di entità […] può ritenersi al limite
dell'accettabilità, mentre in termini di importanza delle difformità reali è da ritenersi, come
progetto esecutivo, non accettabile” (cfr. ctu cit.).
Parte appellante ha, sul punto, dedotto che la discrepanza tra il progetto originario degli impianti tecnologici e i lavori poi eseguiti sia da addebitare all'impresa esecutrice dei lavori e che il libretto misure e il registro di contabilità costituiscano documenti non dovuti, essendo il
Cont corrispettivo dell'appalto fissato a forfait e pagato a
Quanto alla prima osservazione, è necessario osservare come dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado è emersa una difformità sostanziale tra lo schema di progetto impiantistico redatto dal D.L. e quanto effettivamente realizzato in sede di esecuzione dell'opera.
Ebbene, prescindendo dalle eventuali responsabilità dell'impresa appaltatrice, che non è
parte del presente giudizio, ciò che preme accertare, in via autonoma, è se la condotta del DL
sia stata carente sotto il profilo della vigilanza e del controllo tecnico dell'esecuzione.
Ed infatti, costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di
un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in
situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie
risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di
realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo
comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma
alla stregua della diligentia quam in concreto (Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913).
Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della
conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità
dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i
necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti
costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di
16 impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da
parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (cfr. Cass. civ. n. 27045/2024).
Orientamento, quello sopra richiamato, costituente il naturale precipitato giuridico del principio generale per cui “La responsabilità del direttore dei lavori nei confronti del
committente non è configurabile esclusivamente a titolo extracontrattuale ex articolo 1669 del
codice civile, ma sussiste anche responsabilità contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 del
codice civile tutte le volte che il direttore dei lavori non esegua correttamente le prestazioni
cui è tenuto in virtù del conferimento dell'incarico”. (Cass. n. 22643/2012).
E pertanto, “l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta
nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera
sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della
realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di
verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da
attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la
corrispondenza dei materiali impiegati” (Cass. civ. n. 10728/2008).
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve rilevarsi come la realizzazione degli impianti in modo non conforme allo schema originario di base - ritenuto all'esito delle indagini peritali svolte, “non accettabile” quale progetto esecutivo - non può non ascriversi causalmente alla condotta inadempiente del direttore dei lavori, responsabile della mancata redazione di un progetto esecutivo adeguato, oltre che della mancata vigilanza e segnalazione delle difformità, con conseguente conferma del capo della sentenza impugnata in cui è stata applicata una riduzione del 30% al compenso di cui alla lett. a) dell'incarico professionale.
In ordine all'ulteriore allegazione difensiva di parte appellante, alla cui stregua i libretti misure e il registro contabilità non venivano curati essendo il corrispettivo dell'appalto fissato
Cont a forfait e pagato a deve osservarsi come il CTU ha constatato che “…misure,
contabilità, sommario, cronoprogramma non sono stati allegati agli atti di causa,
evidenziando che non sono stati curati dal D.L.” ma che, tuttavia, “è bene redigerli poiché
17 consentono, man mano che i lavori procedono nel tempo di verificare e confrontare l'effettiva
incidenza percentuale di ogni categoria di lavoro svolto da riportare nel SAL e da pagare
all'impresa tramite i certificati di pagamento” (cfr. ctu cit.).
Invero, come rilevato dal CTU, la natura forfettaria del corrispettivo non esime il direttore dei lavori dall'obbligo di attestare l'effettiva esecuzione dei lavori ai fini del rilascio dei SAL
e dei conseguenti pagamenti, tanto più ove gli stessi costituiscano il presupposto per l'erogazione degli acconti da parte della committenza.
Neppure può ritenersi che la mancata previsione espressa nell'atto di conferimento dell'incarico valga ad escluderne la doverosità: tali compiti, infatti, costituiscono parte integrante e connaturata delle attribuzioni proprie del direttore dei lavori, che ineriscono intrinsecamente all'attività di controllo dell'esecuzione che non può non involgere anche il profilo della contabilità dei lavori.
Ed è proprio in tale prospettiva che la redazione del libretto misure, ancorché in forma semplificata, e del registro di contabilità, deve ritenersi necessaria per consentire la corretta verifica tecnica ed economica dell'appalto nel suo complesso, nonché per garantire la tracciabilità e la trasparenza nei rapporti tra le parti.
L'omissione di tali adempimenti integra una violazione delle regole del corretto esercizio della funzione tecnica affidata al DL, conformemente alle indicazioni del CTU il quale ha evidenziato come tali documenti consentano di verificare e confrontare l'effettiva incidenza percentuale di ogni categoria di lavoro svolto.
Dovrà pertanto confermarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ridotto il compenso per le attività di cui alle lett. d) dell'incarico professionale.
Deve ora passarsi all'esame delle ulteriori doglianze riferite al parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, in virtù del quale gli eredi sono stati condannati al CP_3
risarcimento dei danni causati dal cedimento strutturale del perimetro degli alloggi e dall'impraticabilità delle rampe di accesso ai garages.
Con il primo motivo di appello, si lamenta come il Giudice di primo grado abbia erroneamente applicato al la disciplina dell'appaltatore pur rivestendo il CP_3
18 professionista la qualifica di direttore dei lavori, così come previsto dall'atto di conferimento di incarico più volte citato.
La doglianza non coglie nel segno.
Ed invero, dalla complessiva disamina dell'iter logico – giuridico svolto nella sentenza di primo grado non emerge alcuna circostanza che consenta di sovrapporre, o anche solo di accostare la figura dell'appaltatore a quella, invero del tutto distinta, del direttore dei lavori.
Ed infatti, il Giudice di prime cure, lungi dal qualificare il quale appaltatore o CP_3
venditore delle villette in questione, gli ha del tutto correttamente attribuito responsabilità
derivati dalla mancata o inesatta esecuzione del contratto d'opera professionale e dai precisi incarichi in esso contenuti, avendo avuto cura di specificare se tutte le singole prestazioni cui era tenuto il fossero state realizzate in conformità al titolo e con la diligenza dovuta CP_3
che, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, va valutata non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto” (cfr. Cass.
cit.) poiché il direttore dei lavori - chiamato a svolgere la sua attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche – deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente preponente si aspetta di conseguire.
D'altra parte, la disciplina e l'assetto normativo che governa le due diverse responsabilità
(dell'appaltatore e del D.L.) sono del tutto distinti, in omaggio a presupposti e funzioni assai differenti.
Ai sensi dell'art. 1655 c.c., l'appaltatore è il soggetto che assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligo di compiere un'opera o un servizio verso un corrispettivo, rispondendo in via principale dell'esecuzione dell'opera a regola d'arte,
secondo quanto contrattualmente pattuito.
Il direttore dei lavori, invece, quale soggetto che assiste il committente e sorveglia l'esecuzione dell'opera, assume una responsabilità professionale fondata sul contratto d'opera professionale che si caratterizza per un obbligo di vigilanza e di controllo sull'esecuzione dei lavori.
19 La sua funzione è quella di garantire la conformità dell'opera al progetto, il rispetto delle prescrizioni tecniche e la corretta esecuzione da parte dell'appaltatore.
Nel caso in esame, il Tribunale ha fondato la responsabilità del sull'imperizia che CP_3
ha connotato l'espletamento dell'incarico specificando, in relazione a ciascuna categoria di opere oggetto di contestazione, la connotazione colposa della condotta professionale dell'architetto e i pregiudizi alla stessa connessi, posto che, come sopra già osservato, gli obblighi di vigilanza e di controllo incombenti sul DL impongono allo stesso di attivarsi onde garantire una corretta esecuzione dei lavori.
Alla luce delle superiori considerazioni nessun accoglimento può dunque trovare il primo motivo di appello.
Parimenti infondate risulta la seconda doglianza, riguardante l'eccepita nullità della ctu,
sulla scorta della mancata allegazione di fotografie dello stato dei luoghi, della mancata produzione di un computo metrico estimativo, della campionatura degli alloggi (ritenuta esigua rispetto al numero complessivo) e del contenuto numero di ore dedicate dal perito all'espletamento dell'incarico.
Ed invero, in relazione al primo aspetto è sufficiente osservare come non vi sia alcun obbligo, per il ctu, di fotografare i luoghi, ma solo di descriverli, così come indicato nel quesito n. 4, risultando poi rimessa la concreta modalità operativa di descrizione ad una sua scelta di discrezionalità tecnica.
D'altra parte, che l'omessa allegazione di fotografie, non costituisca causa di nullità della ctu è confermato anche dal principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui neanche l'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice,
così come delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, dà luogo a nullità
della consulenza, “potendo il "ctu" limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi
dell'art. 195, secondo comma, cod. proc. civ., e non essendo comminata alcuna nullità in
relazione a dette omissioni” (cfr. sin da Cass. civ. n. 15/2003 e, più di recente, Cass. civ. ord.
n. 4534/2025).
20 Irrilevante risulta altresì la contestazione sul numero di villette ispezionate dal tecnico, sia perché rappresentanti una percentuale congrua del totale (pari al 50%) sia in virtù dell'assenza dei proprietari degli alloggi che ha impedito il sopralluogo delle rimanenti villette.
Del tutto vago e generico risulta poi il rilievo concernente le “poche” ore dedicate dal ctu allo svolgimento delle indagini, atteso che il completo espletamento dell'incarico non si basa unicamente sul tempo impiegato per le visite sui luoghi, ma consta, come noto, di ulteriori e molteplici attività che concorrono alla definizione complessiva del mandato, quali studio dei documenti, rielaborazione dei dati raccolti, redazione della perizia, lettura e risposta alle osservazioni critiche.
Venendo ora al quarto motivo di appello, occorre soffermarsi sulle censure concernenti il cedimento strutturale del perimetro degli alloggi e l'impraticabilità delle rampe di accesso ai vani garages.
In ordine al primo aspetto, è necessario osservare come il primo Giudice, richiamando le risultanze della CTU, abbia individuato la causa del suddetto cedimento nella “insufficiente
compattazione dello strato superficiale di terreno sottostante ove poggia il vialetto e il
marciapiede delle villette”.
Il rilievo, pure evidenziato dagli appellanti, per cui il D.L. abbia invano sollecitato l'impresa a compattare il terreno per risolvere i problemi del cedimento dei marciapiedi, così
come emerso dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 12.3.2014, non coglie nel segno per due ordini di ragioni: da un lato, perché il D.L., nell'assunzione dell'incarico professionale, si impegna a svolgere controlli sull'operato dell'impresa impartendo, se necessario, le eventuali modifiche onde consentire la realizzazione dell'opera a regola d'arte e, dall'altro, in quanto, nell'ipotesi, quale quella in esame, in cui vengano riscontrati problemi tecnici incompatibili con la corretta esecuzione dei lavori, è il medesimo DL ad aver il dovere di sospendere i lavori, soprattutto ove i problemi in rilievo possano determinare un vizio strutturale dell'intera opera realizzanda.
A ben vedere, dagli elementi fattuali assunti all'esito dell'attività istruttoria, non emerge alcun ordine di sospensione del D.L. né alcuna specifica direttiva impartita rispetto al rischio
21 del (poi realizzatosi) cedimento, con ciò disattendendo gli specifici obblighi di vigilanza e controllo allo stesso facenti capo.
In tale prospettiva, neppure la circostanza relativa alla mancata attivazione delle pompe idrauliche coglie nel segno.
Il D.L., quale soggetto dotato di elevate competenze tecniche, avrebbe dovuto, invero,
prevedere le conseguenze di tale omissione, soprattutto ove si consideri che la presenza delle falde acquifere sottostanti costituiva circostanza allo stesso già nota (tanto da aver determinato la preventiva necessità di procedere ad apposita perizia geologica).
Se è vero, dunque, che il D.L. “… ha la funzione di tutelare la posizione del committente
nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità
con quanto stabilito dal capitolato di appalto”(Cass., Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39448) e che “L'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga
secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione
delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi,
sussiste durante tutto il corso delle opere medesime” (cfr. Cass. n. 27045/2024), non può che concludersi per la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ricondotto la responsabilità del crollo del perimetro delle villette all'omissione colpevole del fonte CP_3
per lo stesso (ed ora per gli eredi) di responsabilità contrattuale nei confronti della società
cooperativa.
Quanto all'ulteriore profilo relativo all'impraticabilità delle rampe di accesso ai garages, il
Giudice di primo grado ha accertato, in ciò confortato dalle risultanze peritali, che “sussiste
un profilo di responsabilità contrattuale dell'art. Muncivì per imperizia nell'espletamento
dell'incarico (art. 1218 c.c.), in quanto il c.t.u. ha precisato che “queste verifiche funzionali
[relative, appunto, alla praticabilità della rampa di accesso] dovevano essere effettuate in corso
d'opera predisponendo eventuale progetto di variante”.
Gli appellanti contestano tale assunto soffermandosi, in particolare, sulla circostanza per cui in seno all'elaborato peritale non sarebbe menzionato alcun rilievo tecnico concernente la misurazione della pendenza degli scivoli di accesso.
22 E ancora, secondo gli eredi il CTU avrebbe condotto l'analisi attraverso lo CP_3
svolgimento di un accertamento empirico (ovvero utilizzo di un'autovettura utilitaria media,
che non era riuscita ad entrare nel garage a causa della eccessiva pendenza) di cui non vi era traccia nei verbali di sopralluogo, così come non menzionati risultavano i calcoli eseguiti per giungere alla determinazione della pendenza nella misura del 32%.
Le censure risultano, ancora una volta, infondate sia in virtù delle considerazioni sopra svolte in ordine alla modalità ed ai criteri che hanno informato il complessivo esame condotto dal CTU, sia in quanto dalla disamina delle “note tecniche preliminari per l'atto di appello”,
depositato in questo grado di giudizio dalla difesa dei non è possibile desumere CP_3
un'eventuale e alternativa indagine ritenuta corretta.
Parte appellante ha inoltre lamentato come le dimensioni progettuali e le dimensioni dei lotti sui quali sorgono gli immobili non sarebbero stati progettati dallo stesso ma da CP_3
altro professionista.
E però, anche tale allegazione - oltre ad integrare una difesa nuova, non emergendo, nel primo grado di giudizio, alcun riferimento a tale circostanza - risulta priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Quanto al motivo di appello relativo alla quantificazione dei costi di ripristino, parte appellante ha dedotto errori ed omissioni del CTU, in quanto riferiti a calcoli generici e non supportati da prezzari, tabelle o parametri idonei a confermare l'attendibilità del dato numerico. Così come viene, ancora una volta, lamentato che le operazioni peritali abbiano avuto ad oggetto soltanto il 50% delle villette.
La censura non può trovare accoglimento, risultando la CTU ampiamente motivata,
coerente e fondata su criteri oggettivi.
In particolare, il CTU ha effettuato un'analisi puntuale degli interventi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi secondo il progetto originario, mentre la doglianza di parte appellante in ordine ad un'eccessiva quantificazione dei costi, si risolve in una contestazione del tutto generica e vaga, non essendo neppure suffragata da dati tecnici si segno contrario.
23 Unico motivo di gravame fondato è quello riferito all'applicazione dell'IV sull'importo riconosciuto dal Giudice a titolo di ristoro.
Ed invero, trattandosi di somma determinata a titolo risarcitorio - che non assurge a presupposto oggettivo per l'applicazione della detta imposta - l'IV va esclusa, trattandosi di imposta applicabile solo ai debiti di valuta relativi a prestazioni imponibili.
Irrilevanti risultano poi le considerazioni – non costituenti peraltro un motivo di appello in senso tecnico - relative alla posizione processuale dell'Ing. consulente della società Per_1
cooperativa che, in quanto ctp, non è tenuto alla posizione di terzietà tipica del ctu ed anzi è
chiamato, per definizione, a suggerire alla parte nel cui interesse svolge il suo mandato le soluzioni tecniche ritenute più idonee ed appropriate rispetto alla linea difensiva adottata.
Quanto alle spese di lite, in omaggio al canone della soccombenza, deve trovare conferma la regolamentazione delle stesse effettuata dal Tribunale in relazione al giudizio di primo grado.
Le spese del presente grado, invece, liquidate in complessivi euro 9.967,30, (esclusa la fase istruttoria per mancato espletamento della stessa) oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, tenuto conto dell'esito della lite, devono porsi a carico degli eredi nella misura di tre quarti dovendosi compensare il residuo quarto. CP_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, nella causa civile n. 27/2019 R.G.,
definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 655/2018 del Tribunale di
Gela pubblicata il 13.12.2018:
- dispone che la somma dovuta a titolo risarcitorio da , Controparte_4 [...]
e in favore di ammonti CP_5 Controparte_6 Controparte_1
ad € 623.070,00 complessivi, senza IV ed oltre oneri accessori così come indicati nella sentenza impugnata;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
24 - condanna , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
al pagamento, in favore di di tre quarti delle spese di lite del Controparte_1
presente grado, pari nella misura già ridotta ad € 7.475,47, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, compensando il residuo quarto.
Così deciso in Caltanissetta, il 9.7.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Dott. Roberto Rezzonico
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