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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/05/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 3180/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N.
6 - FINO MORNASCO con l'Avv. ORTO TIZIANA
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.
6 - GRANDATE con l'Avv. CIPRIANI MARTA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in NEMBRO, in data 12/07/2012
(anno 2012, atto n. 21, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati consensualmente con verbale in data 04/05/2021 omologato con decreto del 21-24/05/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Como
con i seguenti figli MINORI:
- nata a [...] il [...] Pt_3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente, anche ai fini della residenza, presso la madre in Grandate (22070 - CO),
Via Manzoni n. 6.
2. Il diritto di visita verrà così gestito:
a) nella settimana in cui il papà lavorerà con il turno del mattino, il papà terrà con sé Pt_3 tutti i pomeriggi della settimana, andando a prenderla all'uscita da scuola e riportandola a casa alle ore 20:30, occupandosi dei compiti e della cena;
le settimane nelle quali il padre lavorerà con turno del pomeriggio, il papà si occuperà di portare a scuola la figlia al mattino, andando a prenderla presso la sua residenza e accompagnandola all'istituto scolastico;
nelle settimane in cui il padre vedrà la figlia solo al mattino, padre e figlia trascorreranno il weekend insieme, dal sabato mattina alle ore 9:00 alla domenica sera alle ore 18:00, occupandosi il padre di andare a prendere la figlia presso la sua abitazione e di riportarla a casa;
se il padre dovesse avere impegni, anche lavorativi, nei giorni di propria competenza, lo comunicherà tempestivamente alla GN e si recherà Parte_2
a prendere non appena disponibile. Pt_3
b) Festività di Natale: finché il padre non avrà reperito un'autonoma abitazione, la bambina trascorrerà con la mamma dalle ore 18:00 del 24 dicembre alle ore 18:00 del 26 dicembre di ogni anno. Da quando il padre si sarà trasferito in un proprio appartamento, la bambina trascorrerà, alternativamente negli anni, dalle ore 18:00 del 24 dicembre alle ore 18:00 del
25 dicembre con un genitore e dalle ore 18:00 del 25 dicembre alle ore 18:00 del 26 dicembre con l'altro genitore. Il periodo di vacanze scolastiche sarà così diviso: dalla chiusura della scuola al mattino del 31 dicembre con un genitore, dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
i genitori si riservano di concordare il periodo di competenza, a seconda delle ferie lavorative di ciascuno.
c) Festività di Pasqua e altre festività: il giorno di Pasqua sarà trascorso ad anni alterni con un genitore o con l'altro, con decorrenza dalla Pasqua 2025 in cui la bambina starà con la mamma;
se un genitore vorrà trascorrere tutto il periodo pasquale (inteso come chiusura scolastica) con la bambina, potrà concordarlo con l'altro genitore, garantendo in ogni caso l'alternanza del weekend precedente e successivo. Le festività legate ai genitori (festa della mamma, festa del papà, compleanno della mamma, compleanno del papà) verranno trascorse con il genitore festeggiato;
le altre festività (25 aprile, 2 giugno, ecc.) verranno trascorse con un genitore o con l'altro, con alternanza annuale.
d) Ferie estive: la bambina trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi,
nel periodo di chiusura scolastica (giugno-settembre), da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Il signor verserà alla GN , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento ordinario della figlia, l'importo mensile di Euro 350,00 entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese in cui verrà comunicata alle Parti la Sentenza di divorzio, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat.
4. Il signor assumerà la quota del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia Parte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Como in data 24 maggio 2018 e quindi:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di
lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5. Le Parti concordano che, posta la differente fede religiosa tra i genitori, non faranno aderire ad alcuna religione, né le faranno frequentare corsi, cerimonie e ritiri, lasciando libera la Pt_3 minore, al compimento dei suoi 18 anni, di scegliere liberamente se abbracciare o meno una confessione religiosa.
6. Le Parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto o a consentire il rilascio di autonomo documento per la minore.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e in data 12/07/2012, in NEMBRO (atto trascritto nei registri dello Stato Parte_2
Civile del Comune di NEMBRO - anno 2012, atto n. 21, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NEMBRO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 21/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N.
6 - FINO MORNASCO con l'Avv. ORTO TIZIANA
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.
6 - GRANDATE con l'Avv. CIPRIANI MARTA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in NEMBRO, in data 12/07/2012
(anno 2012, atto n. 21, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati consensualmente con verbale in data 04/05/2021 omologato con decreto del 21-24/05/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Como
con i seguenti figli MINORI:
- nata a [...] il [...] Pt_3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente, anche ai fini della residenza, presso la madre in Grandate (22070 - CO),
Via Manzoni n. 6.
2. Il diritto di visita verrà così gestito:
a) nella settimana in cui il papà lavorerà con il turno del mattino, il papà terrà con sé Pt_3 tutti i pomeriggi della settimana, andando a prenderla all'uscita da scuola e riportandola a casa alle ore 20:30, occupandosi dei compiti e della cena;
le settimane nelle quali il padre lavorerà con turno del pomeriggio, il papà si occuperà di portare a scuola la figlia al mattino, andando a prenderla presso la sua residenza e accompagnandola all'istituto scolastico;
nelle settimane in cui il padre vedrà la figlia solo al mattino, padre e figlia trascorreranno il weekend insieme, dal sabato mattina alle ore 9:00 alla domenica sera alle ore 18:00, occupandosi il padre di andare a prendere la figlia presso la sua abitazione e di riportarla a casa;
se il padre dovesse avere impegni, anche lavorativi, nei giorni di propria competenza, lo comunicherà tempestivamente alla GN e si recherà Parte_2
a prendere non appena disponibile. Pt_3
b) Festività di Natale: finché il padre non avrà reperito un'autonoma abitazione, la bambina trascorrerà con la mamma dalle ore 18:00 del 24 dicembre alle ore 18:00 del 26 dicembre di ogni anno. Da quando il padre si sarà trasferito in un proprio appartamento, la bambina trascorrerà, alternativamente negli anni, dalle ore 18:00 del 24 dicembre alle ore 18:00 del
25 dicembre con un genitore e dalle ore 18:00 del 25 dicembre alle ore 18:00 del 26 dicembre con l'altro genitore. Il periodo di vacanze scolastiche sarà così diviso: dalla chiusura della scuola al mattino del 31 dicembre con un genitore, dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
i genitori si riservano di concordare il periodo di competenza, a seconda delle ferie lavorative di ciascuno.
c) Festività di Pasqua e altre festività: il giorno di Pasqua sarà trascorso ad anni alterni con un genitore o con l'altro, con decorrenza dalla Pasqua 2025 in cui la bambina starà con la mamma;
se un genitore vorrà trascorrere tutto il periodo pasquale (inteso come chiusura scolastica) con la bambina, potrà concordarlo con l'altro genitore, garantendo in ogni caso l'alternanza del weekend precedente e successivo. Le festività legate ai genitori (festa della mamma, festa del papà, compleanno della mamma, compleanno del papà) verranno trascorse con il genitore festeggiato;
le altre festività (25 aprile, 2 giugno, ecc.) verranno trascorse con un genitore o con l'altro, con alternanza annuale.
d) Ferie estive: la bambina trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi,
nel periodo di chiusura scolastica (giugno-settembre), da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Il signor verserà alla GN , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento ordinario della figlia, l'importo mensile di Euro 350,00 entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese in cui verrà comunicata alle Parti la Sentenza di divorzio, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat.
4. Il signor assumerà la quota del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia Parte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Como in data 24 maggio 2018 e quindi:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di
lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5. Le Parti concordano che, posta la differente fede religiosa tra i genitori, non faranno aderire ad alcuna religione, né le faranno frequentare corsi, cerimonie e ritiri, lasciando libera la Pt_3 minore, al compimento dei suoi 18 anni, di scegliere liberamente se abbracciare o meno una confessione religiosa.
6. Le Parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto o a consentire il rilascio di autonomo documento per la minore.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e in data 12/07/2012, in NEMBRO (atto trascritto nei registri dello Stato Parte_2
Civile del Comune di NEMBRO - anno 2012, atto n. 21, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NEMBRO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 21/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao