Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1025/2022
TRA
, (cf: ) nato il [...] a [...]_1 C.F._1
(CS) ma residente in [...]n 138 - 87060 San Giorgio Albanese (CS), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Filici, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n.14, codice fiscale e Partita IVA n. in persona del l.r.p.t.,; P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_3
, Sede di Cosenza, in persona del per la Calabria, legale
[...] Controparte_4
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono dell'Ufficio Legale dell'Ente presso il cui studio in Cosenza via Isonzo 48 ( è CP_5
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24.2.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420219003343343000, notificata il 4.2.2022, limitatamente ai crediti di competenza del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.
2005186646600, n. 334201 20001374030000, n. 334201 20004555539000, n. 3342 0 1
30000825515000, n. 334201 30003640983000, n. 334201 40003082865000, n. 334 201
40005366827000, n. 334 201 5 000 2485931000, n. 334 201 60004946871000, n.
03420140001200436000, n. 034201 40022034860000, n. 03420 150019575603000, n.
034201 50031397721000, n. 034201 60026026024526000, n. 034201 7001696570 3 000, n.
034201 80017548346000.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, la prescrizione dei crediti ivi contenuti.
Si costituiva in giudizio parte resistente , evidenziando la correttezza dell'operato CP_6 dell'istituto e la corretta notifica degli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione opposta.
Si costituiva in giudizio anche l' , evidenziando la regolarità del procedimento di CP_5
recupero attivato.
Rimaneva contumace, invece, l' nonostante la regolarità della notifica del ricorso e CP_7 del decreto di fissazione dell'udienza.
In corso di giudizio parte ricorrente dava atto di aver aderito alla procedura di definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-Quater”) ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022.
Tra i carichi oggetto della predetta definizione, rientrano anche quelli oggetto del presente giudizio.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Come anticipato, l'odierno ricorrente ha documentalmente provato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati ad Controparte_2
(cosiddetta rottamazione quater) comprensiva dei carichi oggetto della presente impugnazione e di aver provveduto al pagamento delle rate fino a questo momento scadute.
Ha inoltre evidenziato di aver rinunciato ai giudizi pendenti al momento della presentazione della domanda di definizione agevolata.
Sul punto, occorre rilevare come si sia pronunciata di recente la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 11/09/2024 n. 24428, stabilendo il seguente principio di diritto: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231
- 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e CP_2
che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”.
Le motivazioni addotte a fondamento della predetta enunciazione, che il Giudicante ritiene di condividere pienamente, sono le seguenti:
“il secondo periodo del comma 236 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 specifica, sul punto, che "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati";
- per quanto riguarda il primo elemento, ossia "il perfezionamento della definizione", questo si identifica, da quanto sopra esposto, nella accettazione da parte dell'Amministrazione dell'istanza del contribuente corredata dall'impegno di quest'ultimo di rinunciare ai giudizi: la procedura amministrativa è, infatti, completa e compiuta;
- il pagamento delle somme dovute attiene, pertanto, al suo adempimento, il quale è sicuramente suscettibile di refluire sulla procedura stessa, determinandone, in caso di inadempimento, la perdita di efficacia, come previsto dal comma 244 dell'art. 1;
- la conseguenza dell'inadempimento, dunque, si pone, anche in questo caso, su un diverso piano: la definizione agevolata si è perfezionata ma, per l'inosservanza del piano di rateizzazione, non produce gli effetti che le sono caratteristici, in primis quello di estinzione del debito, restando imputate le somme versate al maggior importo dovuto, e determina il potenziale avvio delle nuove procedure riscossive ("per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione");
- in altri termini, come è stato già rilevato con riferimento alla procedura condonistica di cui al D.L. n. 119 del 2018, per effetto della dichiarazione del contribuente, seguita dalla comunicazione formale dell'agente della riscossione, la procedura di "rottamazione" si perfeziona, rimanendo i pagamenti una mera appendice esecutiva di un procedimento concluso e definito;
- il secondo parametro indicato dal comma 236 ("la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati") riflette proprio questa indicazione;
- sul punto va evidenziato, infatti, che, con la domanda e nelle more del pagamento delle somme dovute, il processo viene sospeso, mentre, per essere dichiarato estinto, è necessario che, iniziato il pagamento (in unica somma o secondo un piano di rateizzazione), il contribuente documenti "i pagamenti effettuati"; - la richiamata disposizione, tuttavia, si limita, sul piano letterale, a richiedere la documentazione dei pagamenti che siano stati effettuati e non anche che questi siano integrali rispetto alla totalità del debito, ossia che si assista alla concreta, integrale esecuzione del piano rateale concepito nell'alveo della procedura di definizione agevolata;
- la documentazione, pertanto, è quella che attesta la regolarità dei versamenti al momento in cui viene fatta valere la fattispecie estintiva, trattandosi di riscontro necessario perché la definizione agevolata sia, in quel momento, produttiva degli effetti suoi propri, che restano distinti dall'effetto dell'estinzione del debito, che, invece, richiede, ai sensi del comma 244 dell'art. 1, l'integralità del pagamento;
- ne deriva che il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo;
- tale conclusione, oltre che sul piano letterale, trova ampio riscontro sistematico e teleologico;
- sotto un primo profilo, occorre considerare che una lettura della norma di cui all'art. 1, comma 236, che richiedesse, ai fini dell'estinzione del giudizio, l'intero arco dei pagamenti concordati fra erario e contribuente, finirebbe per immutare l'estinzione espressamente contenuta nel disposto normativo in una fattispecie implicita, oltre che anomala, di "blocco" del giudizio stesso, al di fuori delle ipotesi di sospensione previste dall'ordinamento vigente;
- il processo verrebbe collocato in uno stato di peculiare quiescenza, destinato a protrarsi fino allo spirare del termine ultimo scandito da un piano di rateizzazione concordato altrove, piano che, infine, si offrirebbe ad un accertamento banco judicis, non esplicitato dalla norma in esame e finalizzato ad appurare l'esecuzione completa e puntuale di tutti i versamenti pattuiti nel quadro della "rottamazione";
- in secondo luogo, l'interpretazione che postula la verifica dell'integralità del pagamento in sede giudiziale per accedere alla declaratoria di estinzione finisce per sovrapporre la fattispecie estintiva disegnata dall'art. 1, comma 236 della L. n. 197 del 2022 alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, cui si assiste in caso di compiuto pagamento ed estinzione del debito;
- tale esito, oltre a porsi in frizione con quanto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19980 del 23/09/2014 cit.), comporta una sostanziale vis abrogans della norma, posto che l'unica ipotesi di estinzione diverrebbe, per la rottamazione, l'integrale adempimento del debito, sicché la disposizione, anche sotto questo versante, si risolverebbe in una norma sulla sospensione del giudizio, restando priva di incidenza ai fini dell'estinzione, comunque suscettibile di decisione per l'integrale adempimento del debito;
- in terzo luogo, in una prospettiva di sistema, va sottolineato che il legislatore non ha mai ancorato alla integrale soddisfazione del debito (oggetto della definizione agevolata) l'esito del giudizio;
- la scelta del legislatore di mantenere separato il procedimento amministrativo condonistico da quello giudiziario, pur collegati, può desumersi anche dal comma 198 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, che prevede la possibilità dell'immediata estinzione del giudizio - con decreto o ordinanza - in caso di deposito della domanda di definizione e del versamento di quanto dovuto per la prima rata e, dunque, a prescindere dai tempi e modalità del procedimento amministrativo di definizione agevolata, con una anticipazione (con i correttivi di cui ai successivi commi 200 e 201 in caso di sopravvenuto diniego) anche rispetto al termine (settembre 2024) concesso alle Agenzie per la disamina delle domande;
- l'istanza del contribuente accolta dall'Amministrazione e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell'integrale adempimento dell'obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere;
- non va trascurato, infine, come ha ben evidenziato la già citata decisione n. 20626 del 2024, che una diversa soluzione ermeneutica sembra porsi in diretto e frontale contrasto con i principi di ragionevole durata del processo e di certezza;
- il giudizio tributario (e il giudizio di cassazione), difatti, verrebbe ad assumere una dimensione temporale del tutto irragionevole e abnorme in dipendenza di fattori non solo estranei al giudizio - e legati a scelte negoziali delle parti - ma anche suscettibili di una incontrollata espansione temporale, senza che l'oggetto del contenzioso sia destinato ad alcuna, seppure superficiale, disamina, restando il processo in una situazione di totale incertezza e obbiettiva paralisi, con una indefettibile lesione delle esigenze di buona amministrazione della giustizia;
- l'esigenza che la durata del processo debba essere "ragionevole" corrisponde, del resto, ad una elementare condizione di efficienza, nella cui assenza il processo finisce per negare sé stesso;
- la stessa Corte costituzionale, anche prima della riforma dell'art. 111 Cost. , ebbe a precisare tale concetto (sentenza n. 353 del 1996 in tema di rimessione del processo) quando censurò l'assenza nella disciplina codicistica di un "equilibrio fra i principi di economia processuale e di terzietà del giudice,... posto che il possibile abuso processuale determina la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo, qual è enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale, e il canone fondamentale della razionalità delle norme processuali";
- da ultimo, va evidenziato che neppure si può ritenere che il cronoprogramma pattuito dal contribuente con l'erario - che ha ad oggetto l'esecuzione di un piano destinato a procrastinare i pagamenti nel tempo, rimodulando negozialmente tempi e modi di adempimento dell'obbligazione tributaria - possa riverberarsi nel processo vincolandone la dinamica in senso impeditivo all'estinzione;
- in questa prospettiva, il successivo inadempimento nel pagamento delle rate, ove sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio, è apprezzato dal legislatore solo sul piano della riscossione e non in funzione della prosecuzione del giudizio che la parte si è impegnata a rinunziare, di cui nessuna disposizione prevede la ripresa: il comma 244, infatti, precisa che il riavvio riguarda solo l'attività di "recupero dei carichi oggetto di dichiarazione";
- come già sottolineato da questa Corte, del resto, la dichiarazione di estinzione cui procede la Corte "non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione ex comma 3 citato dell'esattore", mentre "l'eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal comma 4 dell'art. 6 più volte citato" del D.L. n. 193 del 2016, esito che, con riguardo alla vicenda qui in giudizio, trova il suo esatto corrispondente nel comma 244 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 (v.
Cass. n. 24083 del 03/10/2018; Cass. n. 36431 del 29/12/2023);
- in altri termini, l'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito tributario: l'ordinanza che dichiara estinto il giudizio si connota alla stregua di statuizione meramente processuale, come tale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo "accordo" sull'adempimento dell'obbligazione tributaria, dell'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio;
…”.
Nel caso che ci occupa, come detto, parte ricorrente ha prodotto in atti l'istanza con la quale ha aderito alla definizione agevolata dichiarando di rinunciare ai giudizi pendenti. Ha altresì prodotto la prova dei pagamenti effettuati in corso di giudizio e, pertanto, deve dichiararsi estinto il giudizio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, atteso che la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendo il medesimo contribuente dall'aderire alla medesima definizione agevolata (v. Cass. SS.UU. n. 7107/2019;
Cass. Sez V. n. 10198/2018 e Cass. Sez. Lav. n. 28311/2018).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Compensa le spese di lite.
Castrovillari, 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone