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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9828 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. CA De ST TA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 34726 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione all'udienza del giorno 21 maggio 2025, vertente
TRA
, con l'avv. Emilia Galiani;
Parte_1
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Marco Controparte_1
Ciaralli;
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di indennizzo assicurativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ha citato in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, , affinché Parte_1 Controparte_1 fosse condannata al pagamento dell'indennizzo assicurativo relativo al furto della propria autovettura Fiat 500L tg. GG799VW.
Ha assunto l'attore che in data 29.12.2022 aveva parcheggiato la propria autovettura in Roma alla
Via Giacinto Pullino altezza civico n. 96 alle ore 17:00 ed alle ore 18:00; che quando era tornato a riprenderla pur vedendola ancora parcheggiata, si accorgeva di aver smarrito la chiave di accensione con il telecomando;
che si recava presso la propria abitazione poco distante per andare a prendere la seconda chiave, ma alle ore 18:45 l'autovettura non era più dove quest'ultimo l'aveva parcheggiata;
che si recava presso la Questura di P.S. “C. Colombo” per sporgere denuncia di furto.
Si è costituita , opponendosi nel merito alla domanda, di cui ha chiesto il Controparte_1 rigetto giacché infondata e non provata.
1 Così instaurato il contraddittorio, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
*****
1. Assume un valore dirimente ai fini della decisione la circostanza, dichiarata dalla stessa parte attrice, secondo cui, parcheggiato regolarmente e chiuso a chiave il veicolo, al momento di recuperarlo si sarebbe resa conto della perdita di disponibilità della chiave e si sarebbe recata a casa con i mezzi pubblici per recuperare la seconda chiave.
Ebbene, la perdita di disponibilità della chiave in luoghi aperti al pubblico configura una situazione idonea a innescare e agevolare il furto dell'autovettura, sicché la condotta dell'attore, che ha implicato l'abbandono della vettura per un tempo significativo (45 minuti) nella consapevolezza della perdita di disponibilità della chiave di accensione, si pone in evidente contrasto con i doveri di diligenza e prudenza.
2. Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14992/2016), il tenore dell'art. 1914
c.c., a mente del quale “l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”, <quando allude all'obbligo di evitare sottende un'azione positiva dell'assicurato che si deve concretare in un'azione od omissione la quale collocandosi utilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno quando già essa risulti attivata valga ad evitarlo, cioè ad Est.
Con. 20 R.g.n. 2644-14 (ud. 29.1.2013) impedirlo (per riferimenti Cass. n 29209 Controparte_2 del 2008, che parla di momento iniziale dell'azione generatrice del danno, nonché Cass. n. 13958 del 2007, che parla di inizio dell'azione generatrice del danno). Quando allude . all'obbligo di diminuire il danno la norma fa riferimento ad un comportamento, positivo od omissivo, che si inserisce nella serie causale quando essa ha già determinato il danno e vi si inserisce appunto nel senso di impedirne la crescita fino a quello che potenzialmente potrebbe verificarsi>>.
Nel caso in esame, ritiene il giudicante che l'attore abbia violato l'obbligo di salvataggio nella sua massima espansione, atteso che l'abbandono della vettura, nella consapevolezza della perdita della chiave di accensione, per un tempo significativo ha causalmente determinato o comunque agevolato il furto.
3. A questo punto, non rimane che osservare come dalla violazione dell'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c. discenda la perdita del diritto all'indennizzo.
Al riguardo, sempre la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17088/2014) ha osservato che
<Ai fini della perdita del diritto all'indennità assicurativa, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., non occorre lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo>>.
2 4. Sulla scorta delle superiori considerazioni, la domanda attorea va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, tenendo conto del valore della causa dichiarato e del carattere documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attrice;
b) condanna parte attrice a pagare a favore di parte convenuta le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma addì, 24/06/2025.
Il giudice
CA De ST TA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. CA De ST TA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 34726 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione all'udienza del giorno 21 maggio 2025, vertente
TRA
, con l'avv. Emilia Galiani;
Parte_1
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Marco Controparte_1
Ciaralli;
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di indennizzo assicurativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ha citato in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, , affinché Parte_1 Controparte_1 fosse condannata al pagamento dell'indennizzo assicurativo relativo al furto della propria autovettura Fiat 500L tg. GG799VW.
Ha assunto l'attore che in data 29.12.2022 aveva parcheggiato la propria autovettura in Roma alla
Via Giacinto Pullino altezza civico n. 96 alle ore 17:00 ed alle ore 18:00; che quando era tornato a riprenderla pur vedendola ancora parcheggiata, si accorgeva di aver smarrito la chiave di accensione con il telecomando;
che si recava presso la propria abitazione poco distante per andare a prendere la seconda chiave, ma alle ore 18:45 l'autovettura non era più dove quest'ultimo l'aveva parcheggiata;
che si recava presso la Questura di P.S. “C. Colombo” per sporgere denuncia di furto.
Si è costituita , opponendosi nel merito alla domanda, di cui ha chiesto il Controparte_1 rigetto giacché infondata e non provata.
1 Così instaurato il contraddittorio, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
*****
1. Assume un valore dirimente ai fini della decisione la circostanza, dichiarata dalla stessa parte attrice, secondo cui, parcheggiato regolarmente e chiuso a chiave il veicolo, al momento di recuperarlo si sarebbe resa conto della perdita di disponibilità della chiave e si sarebbe recata a casa con i mezzi pubblici per recuperare la seconda chiave.
Ebbene, la perdita di disponibilità della chiave in luoghi aperti al pubblico configura una situazione idonea a innescare e agevolare il furto dell'autovettura, sicché la condotta dell'attore, che ha implicato l'abbandono della vettura per un tempo significativo (45 minuti) nella consapevolezza della perdita di disponibilità della chiave di accensione, si pone in evidente contrasto con i doveri di diligenza e prudenza.
2. Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14992/2016), il tenore dell'art. 1914
c.c., a mente del quale “l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”, <quando allude all'obbligo di evitare sottende un'azione positiva dell'assicurato che si deve concretare in un'azione od omissione la quale collocandosi utilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno quando già essa risulti attivata valga ad evitarlo, cioè ad Est.
Con. 20 R.g.n. 2644-14 (ud. 29.1.2013) impedirlo (per riferimenti Cass. n 29209 Controparte_2 del 2008, che parla di momento iniziale dell'azione generatrice del danno, nonché Cass. n. 13958 del 2007, che parla di inizio dell'azione generatrice del danno). Quando allude . all'obbligo di diminuire il danno la norma fa riferimento ad un comportamento, positivo od omissivo, che si inserisce nella serie causale quando essa ha già determinato il danno e vi si inserisce appunto nel senso di impedirne la crescita fino a quello che potenzialmente potrebbe verificarsi>>.
Nel caso in esame, ritiene il giudicante che l'attore abbia violato l'obbligo di salvataggio nella sua massima espansione, atteso che l'abbandono della vettura, nella consapevolezza della perdita della chiave di accensione, per un tempo significativo ha causalmente determinato o comunque agevolato il furto.
3. A questo punto, non rimane che osservare come dalla violazione dell'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c. discenda la perdita del diritto all'indennizzo.
Al riguardo, sempre la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17088/2014) ha osservato che
<Ai fini della perdita del diritto all'indennità assicurativa, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., non occorre lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo>>.
2 4. Sulla scorta delle superiori considerazioni, la domanda attorea va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, tenendo conto del valore della causa dichiarato e del carattere documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attrice;
b) condanna parte attrice a pagare a favore di parte convenuta le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma addì, 24/06/2025.
Il giudice
CA De ST TA
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