CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 61/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, n. 347/2023 R.S., emessa e pubblicata in data 20 dicembre 2023, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 06/03/2025; promossa da:
(C.F. Parte_1
, in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesca Romana Belli ed Oreste Manzi, domiciliato telematicamente;
appellante; contro
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Carmela Romano e Stefano Russo, con elezione di domicilio presso il loro studio sito in Napoli (NA); appellata;
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_3
pag. 1 di 10 persona del procuratore speciale pro tempore, Dott. , rappresentata CP_3
e difesa dall'Avv. Cinzia Tolomei ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ancona;
appellata; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Così come evidenziato nella gravata sentenza: “(…) La presente vicenda processuale concerne l'opposizione avanzata da avverso CP_1
l'Avviso di Addebito n. 347 2023 00000682 43 000 formato dall' in data Pt_1
24\03\2023 dell'importo di euro 204.499,62 a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativamente al periodo 12/2020 –12/2022 . Il recupero a contribuzione è fondato sulla dedotta natura illecita delle compensazioni tra crediti fiscali e previdenziali operate dalla azienda ricorrente.
In particolare secondo l' i codici tributo 1627, 1628, 1629 e 1631, Pt_1 riguardanti crediti fiscali non sarebbero utilizzabili in compensazione con la contribuzione previdenziale così come sostenuto dalla nella Controparte_4
Circolare n. 1/2020), essendo l'utilizzo dei seguenti crediti fiscali in compensazione orizzontale vietato dalla seguente normativa: · somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
- art. 15, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 175/2014 (codice tributo 1631); · eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014 (codice tributo 1627); · eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014 (codice tributo 1628); · eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi – art. 15, c.1, lett. B), D. Lgs. n. 175/2014 (codice tributo 1629).” L' , ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza dell'avvera Pt_1 opposizione (eccependo la impossibilità ex lege di porre in compensazione alcuni crediti fiscali tra cui quelli portati dalla controparte, ma anche la mancanza di prova
pag. 2 di 10 in ordine alla effettiva sussistenza di tali crediti), spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento di ulteriori somme asseritamente dovute dalla e chiedeva la chiamata in causa dell' Parte_2 [...]
Controparte_5
Il Tribunale di Rimini, con proprio decreto del 07/0/2023, differita l'udienza di discussione originariamente fissata, autorizzava la chiamata in causa dell'Agenzia
Entrate Riscossione – Direzione Provinciale di CP_5
L terza chiamata, benché ritualmente evocata in giudizio non si CP_2 costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, veniva definita dal Tribunale di Rimini con la sentenza n. 347/2023 R.S., emessa e pubblicata in data 20 dicembre 2023, così statuendo: “(…) 1) Accoglie l'opposizione e, accertata la natura indebita del recupero a contribuzione , dichiara la inefficacia dell'Avviso di Addebito n. 347 2023 00000682 43 000 formato dall in data 24\03\2023 dell'importo di euro 204.499,62 . 2) Pt_1
Condanna l alla rifusione in favore della parte opponente delle spese Pt_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n.
147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 4.600,00 ( di cui euro 600,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Il Tribunale di Rimini, in estrema sintesi, ha ritenuto legittima la compensazione orizzontale operata dalla sulla base dello ius superveniens Parte_2 rappresentato dalla legge 11\04\2023 n. 38 (Pubblicata in GU n. 85 dell'11 aprile
2023) di conversione del DL 11\2023, art. 2 quater, rubricato “Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Con ricorso depositato in data 05/02/2024, l' ha spiegato appello nei Pt_1 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) revocare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello, ritenere viziata l'impugnata sentenza per aver ritenuto applicabile 2 quater della legge 11.04.2023 n.38, senza aver verificato il rispetto della normativa vigente, avendo ritenuto compensabili i crediti per i quali la legge vieta la compensazione orizzontale e respingere il ricorso introduttivo avanzato dal ricorrente, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, e revoca
pag. 3 di 10 della condanna alle spese contenuta nell'appellata sentenza, e con condanna al pagamento delle spese già pagate in esecuzione della sentenza di primo grado , ammontanti ad €.4.600,00 oltre accessori”. A fondamento delle suesposte conclusioni l' appellante ha articolato quattro Pt_1 motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: 1) “insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nello specifico dell'art. 2 quater della legge 11.04.2023 n. 38”; 2) “nullità del ricorso introduttivo – mancata indicazione del credito posto in compensazione”; 3) “prova dell'esistenza del credito – non sussiste”; 4) “manca la dichiarazione relativa alla sede legale della societa' nel ricorso introduttivo”. Con gli spiegati motivi di appello, l ha veicolato in questa sede in guisa di Pt_1 censure alla gravata sentenza le prospettazioni già svolte dall'Ente di previdenza nel corso del giudizio a quo.
ritualmente costituitasi in giudizio, in via preliminare, ha Controparte_6 eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame in quanto asseritamente redatto in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne ha comunque contestato la fondatezza, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 17/10/2024, questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. nei confronti di OP
, già parte contumace del giudizio di primo grado.
[...]
L , ritualmente costituitasi in giudizio, in via OP pregiudiziale/preliminare, ha diffusamente argomentato circa la propria assoluta carenza di legittimazione passiva e, nel merito, ha comunque rimarcato la propria estraneità alle contestazioni sollevate dall'allora ricorrente, con conseguente correttezza del proprio operato, concludendo per la rifusione delle spese di lite.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla base dei documenti già prodotti dalle parti nel giudizio a quo.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che l'appello proposto dall' non risulta esser stato notificato alla Pt_1 _8
(indicata quale parte resistente nel libello introduttivo del giudizio ma che
[...] non è dato sapere se poi sia stata effettivamente citata o meno in giudizio, mancando la prova della relativa notifica nel fascicolo telematico di prime cure e
pag. 4 di 10 non facendone menzione il Giudice a quo, tant'è che non ne è stata nemmeno dichiarata la contumacia). Sul punto, tuttavia, questa Corte ha ritenuto superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio in quanto la in correlazione _8 alle annualità oggetto di causa, non era più cessionaria dei crediti . Pt_1
Sempre in via preliminare, va osservato che l' non ha riproposto in questa Pt_1 sede la domanda riconvenzionale formulata nel giudizio a quo che, per l'effetto, deve intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Ancora, in via preliminare, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto dall' per asserita violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. in quanta a Pt_1 fronte di un'attenta lettura dell'atto di gravame in parola risultano sufficientemente chiare sia le parti della sentenza gravata oggetto di impugnazione, sia i motivi di censura. Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434 c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Tali principi benché dettati in relazione alla precedente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ad avviso di questa Corte, sono applicabili anche in relazione all'attuale formulazione della norma in questione, che ricalca nei tratti essenziali quella previgente.
Infine, in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell , non rilevato dal Giudice a quo, essendo OP sufficiente osservare sul punto che nessuna domanda giudiziale risulta formulata nei suoi confronti;
non risulta impugnato alcun atto del Concessionario ed i motivi di doglianza dell'allora ricorrente non attengono in alcun modo l'operato della pag. 5 di 10 terza chiamata.
Ciò posto, nel merito, rileva la Corte che l'appello proposto dall' risulta Pt_1 fondato per i motivi appresso indicati.
Al riguardo, va osservato che il Giudice di prime cure ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'art. 2 quater della legge 11.04.2023 n. 38, senza previamente verificare se ricorressero le condizioni specifiche per poter effettuare la compensazione orizzontale per la tipologia di crediti utilizzati in compensazione, secondo quanto stabilito dalla norma generale contenuta in detto articolo. Il
Tribunale di Rimini, così operando, è caduto in contraddizione perché, pur rilevando che la norma interpretativa si applica “nel rispetto delle disposizioni vigenti”, non ha compiuto alcuna verifica in ordine al rispetto di tali disposizioni, nonostante l' avesse espressamente eccepito la mancanza di tale requisito. Pt_1
Ed invero l'art. 2 quater cit., rubricato “Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, così recita: “L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo
121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi”. La norma interpretativa in questione, quindi, così come traspare dal suo chiaro tenore letterale, ha ritenuto solo di chiarire ogni dubbio in ordine alla compensabilità tra enti diversi anche dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (e cioè dei vari bonus fiscali previsti da tale disposizione). Lo stesso Tribunale di Rimini, tuttavia, ha affermato che nella presente causa non sono stati offerti in compensazione crediti derivanti da bonus fiscali previsti dall'articolo
121 del decreto legge n. 34 del 2020, bensì crediti per conguaglio IRPEF, rimborso per credito da mod 730, credito fiscale ex “bonus ZI (circostanza solo presunta in quanto come si dirà in prosieguo parte appellata nulla ha tempestivamente specificato e provato sul punto).
L'art. 2 quater della legge 11.04.2023 n. 38, pertanto, è stato citato a sproposito e nulla ha interpretato con riferimento al disposto delle norme in vigore che riguardano invece i crediti fiscali di cui è causa. Per tali crediti, infatti, si applica il Decreto legislativo del 21/11/2014 - N. 175, Art. 15, secondo cui, in materia di
pag. 6 di 10 compensazione dei rimborsi da assistenza: “
1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal
1° gennaio 2015:
a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
n. 241 del 1997 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2
a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445”. Sulla scorta di tali disposizioni i controcrediti portati da parte appellata in compensazione sono all'evidenza sottratti alla possibilità di effettuare il pagamento dei contributi previdenziali dovuti in via di compensazione orizzontale.
Nello specifico i codici tributo 1627, 1628, 1629 e 1631, riguardanti i crediti fiscali asseritamente vantati da non sono utilizzabili in compensazione Parte_2 con la contribuzione previdenziale, così come evidenziato anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/2020. In particolare per le somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale, il divieto di compensazione orizzontale è stabilito dall'art. 15, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 175/2014 (codice tributo 1631); per l'eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati, il divieto di compensazione orizzontale è stabilito dall'art. 15, comma 1, lettera b)
d.lgs. n. 175/2014 (codice tributo 1627); per l'eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il divieto in parola è posto dall'art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014 (codice tributo 1628); · per pag. 7 di 10 l'eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi, il divieto citato è sancito dall'art. 15, c.1, lett.
B), D. Lgs. n. 175/2014 (codice tributo 1629).
Il complesso sistema di norme speciali aveva quindi individuato vari limiti alle compensazioni, stabilendo regole e divieti in relazione a codici tributo particolari, proprio come quelle della fattispecie in esame.
Il Giudice di prime cure non ha compiuto alcuna indagine nel merito dei codici tributo utilizzati in compensazione, ha solo ritenuto che la legge interpretativa potesse far ritenere applicabili tutti i tipi di compensazione fra enti creditori diversi, senza tenere in considerazione l'inciso: “nel rispetto delle disposizioni vigenti”, che fa salvo il sistema di precedenti divieti. In altre parole la legge di interpretazione autentica non ha spazzato via il precedente sistema di divieti alle illecite compensazioni, ma ha fatto salvo il rispetto delle disposizioni previgenti.
Preme sottolineare che, generalmente parlando, la legge interpretativa non ha e non può avere alcuna efficacia novativa, nulla potendo stabilire in deroga alle previgenti disposizioni.
Anche solo sulla base di queste considerazioni, la sentenza appellata andrebbe integralmente riformata.
Peraltro, sotto un concorrente profilo, parimenti dirimente, va rilevato che la società, odierna appellata, nel libello introduttivo del giudizio non ha né adeguatamente specificato i crediti utilizzati in compensazione c.d. orizzontale
(parlandosi genericamente di “crediti erariali”), né ha fornito prova adeguata della loro sussistenza (essendosi limitata a produrre un semplice estratto del proprio
“cassetto fiscale”, sufficiente, a tutto voler concedere, per comprendere la tipologia dei supposti crediti ed il loro ipotetico importo).
Sul punto, peraltro, qualsiasi integrazione assertiva o probatoria è preclusa in questa sede dal divieto di nova in appello, stabilito con riferimento al c.d. rito lavoro dall'art. 437 c.p.c.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall' va accolto con statuizioni come da dispositivo. Pt_1
Posto che parte appellata non ha specificamente contestato di aver ricevuto in pagamento le spese del giudizio di primo grado liquidate nella sentenza gravata, ne va ordinata la restituzione.
pag. 8 di 10 Quanto ai rapporti fra la società appellata e l , le spese di entrambi i gradi del Pt_1 giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi del giudizio e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui il carattere seriale del contenzioso in esame e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell' ). Pt_1
Quanto alla posizione di , rimasta contumace in OP primo grado, le spese di questo grado del giudizio vanno poste a carico dell , Pt_1 quale chiamante in giudizio, dovendosi sul punto richiamare il principio di diritto stabilito da Cass. 7 marzo 2024, ordinanza n. 6144, che in linea con la precedente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa".
Nel caso di specie, la chiamata in giudizio dell' OP operata dall' è risultata manifestamente infondata, come sopra esplicato, non Pt_1 essendo stata originata dalle tesi sostenute dall'allora ricorrente e non essendo stata proposta dall allora resistente alcuna domanda dei confronti della terza Pt_1 chiamata.
Anche tali spese sono liquidate coma da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia (da considerarsi quanto ai rapporti de quibus, indeterminabile di bassa complessità) dell'assenza di attività istruttoria in questo grado e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in pag. 9 di 10 favore dell e la ripetitività delle difese svolte). CP_9
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell OP
;
[...]
- in accoglimento dell'appello proposto dall' , riformando integralmente la Pt_1 sentenza gravata, rigetta l'opposizione proposta da Parte_2 avverso l'Avviso di Addebito n. 347 2023 00000682 43 000 formato dall' in Pt_1 data 24\03\2023 che, per l'effetto, si conferma nella sua integralità;
- condanna la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 tempore, a restituire all' la somma di € 4.600,00, oltre I.V.A. e C.P.A. nella Pt_1 misura di legge, ricevuta in pagamento delle spese del giudizio di primo grado, maggiorata di interessi legali dalla data dell'intervenuto pagamento al saldo effettivo;
- condanna, altresì, la a rifondere all' le spese di Parte_2 Pt_1 entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, per il primo grado, in € 4.200,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge e, per questo grado, in €
4.997,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge;
- condanna l a rifondere all le spese di Pt_1 OP questo grado che si liquidano in € 3.473,00, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 06.03.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 61/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, n. 347/2023 R.S., emessa e pubblicata in data 20 dicembre 2023, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 06/03/2025; promossa da:
(C.F. Parte_1
, in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesca Romana Belli ed Oreste Manzi, domiciliato telematicamente;
appellante; contro
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Carmela Romano e Stefano Russo, con elezione di domicilio presso il loro studio sito in Napoli (NA); appellata;
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_3
pag. 1 di 10 persona del procuratore speciale pro tempore, Dott. , rappresentata CP_3
e difesa dall'Avv. Cinzia Tolomei ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ancona;
appellata; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Così come evidenziato nella gravata sentenza: “(…) La presente vicenda processuale concerne l'opposizione avanzata da avverso CP_1
l'Avviso di Addebito n. 347 2023 00000682 43 000 formato dall' in data Pt_1
24\03\2023 dell'importo di euro 204.499,62 a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativamente al periodo 12/2020 –12/2022 . Il recupero a contribuzione è fondato sulla dedotta natura illecita delle compensazioni tra crediti fiscali e previdenziali operate dalla azienda ricorrente.
In particolare secondo l' i codici tributo 1627, 1628, 1629 e 1631, Pt_1 riguardanti crediti fiscali non sarebbero utilizzabili in compensazione con la contribuzione previdenziale così come sostenuto dalla nella Controparte_4
Circolare n. 1/2020), essendo l'utilizzo dei seguenti crediti fiscali in compensazione orizzontale vietato dalla seguente normativa: · somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
- art. 15, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 175/2014 (codice tributo 1631); · eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014 (codice tributo 1627); · eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014 (codice tributo 1628); · eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi – art. 15, c.1, lett. B), D. Lgs. n. 175/2014 (codice tributo 1629).” L' , ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza dell'avvera Pt_1 opposizione (eccependo la impossibilità ex lege di porre in compensazione alcuni crediti fiscali tra cui quelli portati dalla controparte, ma anche la mancanza di prova
pag. 2 di 10 in ordine alla effettiva sussistenza di tali crediti), spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento di ulteriori somme asseritamente dovute dalla e chiedeva la chiamata in causa dell' Parte_2 [...]
Controparte_5
Il Tribunale di Rimini, con proprio decreto del 07/0/2023, differita l'udienza di discussione originariamente fissata, autorizzava la chiamata in causa dell'Agenzia
Entrate Riscossione – Direzione Provinciale di CP_5
L terza chiamata, benché ritualmente evocata in giudizio non si CP_2 costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, veniva definita dal Tribunale di Rimini con la sentenza n. 347/2023 R.S., emessa e pubblicata in data 20 dicembre 2023, così statuendo: “(…) 1) Accoglie l'opposizione e, accertata la natura indebita del recupero a contribuzione , dichiara la inefficacia dell'Avviso di Addebito n. 347 2023 00000682 43 000 formato dall in data 24\03\2023 dell'importo di euro 204.499,62 . 2) Pt_1
Condanna l alla rifusione in favore della parte opponente delle spese Pt_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n.
147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 4.600,00 ( di cui euro 600,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Il Tribunale di Rimini, in estrema sintesi, ha ritenuto legittima la compensazione orizzontale operata dalla sulla base dello ius superveniens Parte_2 rappresentato dalla legge 11\04\2023 n. 38 (Pubblicata in GU n. 85 dell'11 aprile
2023) di conversione del DL 11\2023, art. 2 quater, rubricato “Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Con ricorso depositato in data 05/02/2024, l' ha spiegato appello nei Pt_1 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) revocare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello, ritenere viziata l'impugnata sentenza per aver ritenuto applicabile 2 quater della legge 11.04.2023 n.38, senza aver verificato il rispetto della normativa vigente, avendo ritenuto compensabili i crediti per i quali la legge vieta la compensazione orizzontale e respingere il ricorso introduttivo avanzato dal ricorrente, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, e revoca
pag. 3 di 10 della condanna alle spese contenuta nell'appellata sentenza, e con condanna al pagamento delle spese già pagate in esecuzione della sentenza di primo grado , ammontanti ad €.4.600,00 oltre accessori”. A fondamento delle suesposte conclusioni l' appellante ha articolato quattro Pt_1 motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: 1) “insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nello specifico dell'art. 2 quater della legge 11.04.2023 n. 38”; 2) “nullità del ricorso introduttivo – mancata indicazione del credito posto in compensazione”; 3) “prova dell'esistenza del credito – non sussiste”; 4) “manca la dichiarazione relativa alla sede legale della societa' nel ricorso introduttivo”. Con gli spiegati motivi di appello, l ha veicolato in questa sede in guisa di Pt_1 censure alla gravata sentenza le prospettazioni già svolte dall'Ente di previdenza nel corso del giudizio a quo.
ritualmente costituitasi in giudizio, in via preliminare, ha Controparte_6 eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame in quanto asseritamente redatto in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne ha comunque contestato la fondatezza, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 17/10/2024, questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. nei confronti di OP
, già parte contumace del giudizio di primo grado.
[...]
L , ritualmente costituitasi in giudizio, in via OP pregiudiziale/preliminare, ha diffusamente argomentato circa la propria assoluta carenza di legittimazione passiva e, nel merito, ha comunque rimarcato la propria estraneità alle contestazioni sollevate dall'allora ricorrente, con conseguente correttezza del proprio operato, concludendo per la rifusione delle spese di lite.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla base dei documenti già prodotti dalle parti nel giudizio a quo.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che l'appello proposto dall' non risulta esser stato notificato alla Pt_1 _8
(indicata quale parte resistente nel libello introduttivo del giudizio ma che
[...] non è dato sapere se poi sia stata effettivamente citata o meno in giudizio, mancando la prova della relativa notifica nel fascicolo telematico di prime cure e
pag. 4 di 10 non facendone menzione il Giudice a quo, tant'è che non ne è stata nemmeno dichiarata la contumacia). Sul punto, tuttavia, questa Corte ha ritenuto superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio in quanto la in correlazione _8 alle annualità oggetto di causa, non era più cessionaria dei crediti . Pt_1
Sempre in via preliminare, va osservato che l' non ha riproposto in questa Pt_1 sede la domanda riconvenzionale formulata nel giudizio a quo che, per l'effetto, deve intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Ancora, in via preliminare, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto dall' per asserita violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. in quanta a Pt_1 fronte di un'attenta lettura dell'atto di gravame in parola risultano sufficientemente chiare sia le parti della sentenza gravata oggetto di impugnazione, sia i motivi di censura. Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434 c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Tali principi benché dettati in relazione alla precedente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ad avviso di questa Corte, sono applicabili anche in relazione all'attuale formulazione della norma in questione, che ricalca nei tratti essenziali quella previgente.
Infine, in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell , non rilevato dal Giudice a quo, essendo OP sufficiente osservare sul punto che nessuna domanda giudiziale risulta formulata nei suoi confronti;
non risulta impugnato alcun atto del Concessionario ed i motivi di doglianza dell'allora ricorrente non attengono in alcun modo l'operato della pag. 5 di 10 terza chiamata.
Ciò posto, nel merito, rileva la Corte che l'appello proposto dall' risulta Pt_1 fondato per i motivi appresso indicati.
Al riguardo, va osservato che il Giudice di prime cure ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'art. 2 quater della legge 11.04.2023 n. 38, senza previamente verificare se ricorressero le condizioni specifiche per poter effettuare la compensazione orizzontale per la tipologia di crediti utilizzati in compensazione, secondo quanto stabilito dalla norma generale contenuta in detto articolo. Il
Tribunale di Rimini, così operando, è caduto in contraddizione perché, pur rilevando che la norma interpretativa si applica “nel rispetto delle disposizioni vigenti”, non ha compiuto alcuna verifica in ordine al rispetto di tali disposizioni, nonostante l' avesse espressamente eccepito la mancanza di tale requisito. Pt_1
Ed invero l'art. 2 quater cit., rubricato “Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, così recita: “L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo
121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi”. La norma interpretativa in questione, quindi, così come traspare dal suo chiaro tenore letterale, ha ritenuto solo di chiarire ogni dubbio in ordine alla compensabilità tra enti diversi anche dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (e cioè dei vari bonus fiscali previsti da tale disposizione). Lo stesso Tribunale di Rimini, tuttavia, ha affermato che nella presente causa non sono stati offerti in compensazione crediti derivanti da bonus fiscali previsti dall'articolo
121 del decreto legge n. 34 del 2020, bensì crediti per conguaglio IRPEF, rimborso per credito da mod 730, credito fiscale ex “bonus ZI (circostanza solo presunta in quanto come si dirà in prosieguo parte appellata nulla ha tempestivamente specificato e provato sul punto).
L'art. 2 quater della legge 11.04.2023 n. 38, pertanto, è stato citato a sproposito e nulla ha interpretato con riferimento al disposto delle norme in vigore che riguardano invece i crediti fiscali di cui è causa. Per tali crediti, infatti, si applica il Decreto legislativo del 21/11/2014 - N. 175, Art. 15, secondo cui, in materia di
pag. 6 di 10 compensazione dei rimborsi da assistenza: “
1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal
1° gennaio 2015:
a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
n. 241 del 1997 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2
a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445”. Sulla scorta di tali disposizioni i controcrediti portati da parte appellata in compensazione sono all'evidenza sottratti alla possibilità di effettuare il pagamento dei contributi previdenziali dovuti in via di compensazione orizzontale.
Nello specifico i codici tributo 1627, 1628, 1629 e 1631, riguardanti i crediti fiscali asseritamente vantati da non sono utilizzabili in compensazione Parte_2 con la contribuzione previdenziale, così come evidenziato anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/2020. In particolare per le somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale, il divieto di compensazione orizzontale è stabilito dall'art. 15, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 175/2014 (codice tributo 1631); per l'eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati, il divieto di compensazione orizzontale è stabilito dall'art. 15, comma 1, lettera b)
d.lgs. n. 175/2014 (codice tributo 1627); per l'eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il divieto in parola è posto dall'art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014 (codice tributo 1628); · per pag. 7 di 10 l'eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi, il divieto citato è sancito dall'art. 15, c.1, lett.
B), D. Lgs. n. 175/2014 (codice tributo 1629).
Il complesso sistema di norme speciali aveva quindi individuato vari limiti alle compensazioni, stabilendo regole e divieti in relazione a codici tributo particolari, proprio come quelle della fattispecie in esame.
Il Giudice di prime cure non ha compiuto alcuna indagine nel merito dei codici tributo utilizzati in compensazione, ha solo ritenuto che la legge interpretativa potesse far ritenere applicabili tutti i tipi di compensazione fra enti creditori diversi, senza tenere in considerazione l'inciso: “nel rispetto delle disposizioni vigenti”, che fa salvo il sistema di precedenti divieti. In altre parole la legge di interpretazione autentica non ha spazzato via il precedente sistema di divieti alle illecite compensazioni, ma ha fatto salvo il rispetto delle disposizioni previgenti.
Preme sottolineare che, generalmente parlando, la legge interpretativa non ha e non può avere alcuna efficacia novativa, nulla potendo stabilire in deroga alle previgenti disposizioni.
Anche solo sulla base di queste considerazioni, la sentenza appellata andrebbe integralmente riformata.
Peraltro, sotto un concorrente profilo, parimenti dirimente, va rilevato che la società, odierna appellata, nel libello introduttivo del giudizio non ha né adeguatamente specificato i crediti utilizzati in compensazione c.d. orizzontale
(parlandosi genericamente di “crediti erariali”), né ha fornito prova adeguata della loro sussistenza (essendosi limitata a produrre un semplice estratto del proprio
“cassetto fiscale”, sufficiente, a tutto voler concedere, per comprendere la tipologia dei supposti crediti ed il loro ipotetico importo).
Sul punto, peraltro, qualsiasi integrazione assertiva o probatoria è preclusa in questa sede dal divieto di nova in appello, stabilito con riferimento al c.d. rito lavoro dall'art. 437 c.p.c.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall' va accolto con statuizioni come da dispositivo. Pt_1
Posto che parte appellata non ha specificamente contestato di aver ricevuto in pagamento le spese del giudizio di primo grado liquidate nella sentenza gravata, ne va ordinata la restituzione.
pag. 8 di 10 Quanto ai rapporti fra la società appellata e l , le spese di entrambi i gradi del Pt_1 giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi del giudizio e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui il carattere seriale del contenzioso in esame e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell' ). Pt_1
Quanto alla posizione di , rimasta contumace in OP primo grado, le spese di questo grado del giudizio vanno poste a carico dell , Pt_1 quale chiamante in giudizio, dovendosi sul punto richiamare il principio di diritto stabilito da Cass. 7 marzo 2024, ordinanza n. 6144, che in linea con la precedente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa".
Nel caso di specie, la chiamata in giudizio dell' OP operata dall' è risultata manifestamente infondata, come sopra esplicato, non Pt_1 essendo stata originata dalle tesi sostenute dall'allora ricorrente e non essendo stata proposta dall allora resistente alcuna domanda dei confronti della terza Pt_1 chiamata.
Anche tali spese sono liquidate coma da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia (da considerarsi quanto ai rapporti de quibus, indeterminabile di bassa complessità) dell'assenza di attività istruttoria in questo grado e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in pag. 9 di 10 favore dell e la ripetitività delle difese svolte). CP_9
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell OP
;
[...]
- in accoglimento dell'appello proposto dall' , riformando integralmente la Pt_1 sentenza gravata, rigetta l'opposizione proposta da Parte_2 avverso l'Avviso di Addebito n. 347 2023 00000682 43 000 formato dall' in Pt_1 data 24\03\2023 che, per l'effetto, si conferma nella sua integralità;
- condanna la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 tempore, a restituire all' la somma di € 4.600,00, oltre I.V.A. e C.P.A. nella Pt_1 misura di legge, ricevuta in pagamento delle spese del giudizio di primo grado, maggiorata di interessi legali dalla data dell'intervenuto pagamento al saldo effettivo;
- condanna, altresì, la a rifondere all' le spese di Parte_2 Pt_1 entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, per il primo grado, in € 4.200,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge e, per questo grado, in €
4.997,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge;
- condanna l a rifondere all le spese di Pt_1 OP questo grado che si liquidano in € 3.473,00, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 06.03.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 10 di 10