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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/06/2024, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1072/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall' avv. to RINALDI
SIMONE giusto mandato a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
CP_1, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22.02.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. ritenendole palesemente infondate e inaccettabili e viziate da errori, atteso che il complesso morboso diagnosticato era tale da raggiungere una percentuale di invalidità pari al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere accertare le condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento, vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituito ICP - chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti contenute nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 18.06.2024, ritenuto non necessario il rinnovo delle operazioni peritali, decideva la causa come da sentenza.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre evidenziare che parte opponente si è limitata a dedurre di non condividere la valutazione compiuta dal Ctu della fase di atpo in quanto palesemente infondata e inaccettabile e viziata da errori, atteso che il complesso morboso diagnosticato era tale da raggiungere una percentuale di invalidità pari al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento.
Ebbene, rileva questo Giudice, in disparte la considerazione che non può ritenersi che la specificità dei motivi di contestazione avverso l'accertamento sia da rinvenirsi nella mera elencazione delle patologie da cui è affetta la parte e nell'assunto che la valutazione dal
C.T.U. compiuta non risponde alle effettive condizioni di salute della parte, come non risulta affatto inspiegabile la valutazione compiuta dal CTU. Lo stesso, invero, ha preso in considerazione tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente e ha espresso valutazioni esaustive, oltre che corrette, in quanto traggono origine da una meditata considerazione degli elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, in assenza di eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica (cfr Cass. Sez. Lavoro 7341/2004). Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Occorre ancora ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>.
Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998).
Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li.
28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., cfr Cass. 15882/2015: Nel caso in esame la Cass. ha rigettato il ricorso della ricorrente posto che il CTU, sul cui giudizio si fondava la decisione impugnata, aveva accertato che la ricorrente deambulava autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che ad avviso della S.C. non rileva ai fini in esame, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto;
Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
Ciò posto, il Ctu, previa visita del ricorrente e disamina di tutta la documentazione esibita, ha affermato che il Sig. Parte 1 è affetto dalle seguenti principali infermità: "1.
URETEROCUTANEOSTOMIA DESTRA DA ESITI DI CISTECTOMIA E LINFECTOMIA
ESTESA ILIACO OTTURATORIA BILATERALE PER CARCINOMA VESCICALE (2019)
IN ATTUALE FOLLOW UP NEGATIVO.
2. INIZIALE DECADIMENTO COGNITVO
ASSOCIATO A STATO DEPRESSIOVO REATTIVO.
3. BRONCOPATIA CRONICA".
Si legge nella perizia che nel 2019 all'istante fu posta diagnosi di carcinoma vescicale trattato chirurgicamente con cistectomia e linfectomia estesa iliaco otturatoria bilaterale e ureterocutaneostomia destra (abboccamento degli ureteri direttamente alla cute).
L'intervento si rese necessario al fine di eradicare il carcinoma vescicale. Attualmente in follow up negativo. Alla visita, "il Sig. Pt_1 si presenta in condizioni di autonomia, la deambulazione è possibile senza appoggio e in autonomia, i passaggi posturali sono possibili in autonomia e senza appoggio. Al colloquio l'istante appare collaborante e partecipe, ordinato nell'aspetto e nel vestire;
si presenta orientato sia nel tempo che nello spazio, orientato verso le persone. Presenta sporadiche lacune mnesiche. Appare conservata la capacità di critica e di giudizio. Presenta una deflessione del tono dell'umore reattiva. Quadro neurologico compatibile con un lieve declino cognitivo, come diagnosticato anche dal neurologo in data 20/06/2023. Difatti alla valutazione neuropsicologica effettuata mediante il Mini Mental State Examination (MMSE) dal neurologo in data 20/06/2023 e presente in atti, il punteggio è stato pari a ventitrevirgolasette/trentesimi (23,7/30), compatibile con un grado di decadimento cognitivo lieve". Il Ctu ha sul punto precisato che il "Mini Mental State Examination, o
MMSE (Folstein et al., 1975), è un test per la valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitivo. Il punteggio totale è compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 30 punti. Un punteggio uguale o inferiore a 18 è indice di una grave compromissione delle abilità cognitive;
un punteggio compreso tra 18 e 24 è indice di una compromissione da moderata a lieve, un punteggio pari a 25 è considerato borderline, da 26 a 30 è indice di normalità cognitiva". Il Ctu ha affermato che, allo stato attuale, il Sig. Pt 1 presenta delle menomazioni in uno stadio evolutivo tale da far sì che lo stesso sia autosufficiente negli atti elementari della vita e che quindi abbia un livello basale di autonomia personale, pertanto non sussistono i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. In definitiva, le capacità fisico-psichiche del soggetto sono tali da assicurarsi autonomamente e sufficientemente le funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
In risposta alle osservazioni alla bozza, l'ausiliario ha precisato che il Sig. Pt 1
"presenta difficoltà nella deambulazione”, e non impossibilità nella deambulazione;
difatti non utilizza appoggi o presidi per la deambulazione, nei vari movimenti non presenta impedimenti, tali da poter ritenere che l'istante non riesca a vestirsi o a provvedere alla propria igiene in autonomia. Come valutato durante le operazioni peritali, come riportato dei referti delle visite mediche specialiste effettuate dall'Istante e in base a quanto esposto durante la raccolta anamnestica, il ctu ha ribadito che la parte ricorrente è autonoma nello svolgere le attività di vita quotidiana (camminare, mangiare, vestirsi, igiene personale...), evidenziando che la presenza della solo ureterocutaneostomia, certo non è sinonimo di soggetto non autosufficiente o di soggetto bisognevole di assistenza continua.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali.
Il ricorso va dunque disatteso.
Nulla per le spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
- Rigetta la domanda dell'opponente;
- nulla per le spese processuali;
In Salerno lì 18.06.2024
Il Giudice
dott.ssa Caterina Petrosino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1072/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall' avv. to RINALDI
SIMONE giusto mandato a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
CP_1, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22.02.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. ritenendole palesemente infondate e inaccettabili e viziate da errori, atteso che il complesso morboso diagnosticato era tale da raggiungere una percentuale di invalidità pari al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere accertare le condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento, vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituito ICP - chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti contenute nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 18.06.2024, ritenuto non necessario il rinnovo delle operazioni peritali, decideva la causa come da sentenza.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre evidenziare che parte opponente si è limitata a dedurre di non condividere la valutazione compiuta dal Ctu della fase di atpo in quanto palesemente infondata e inaccettabile e viziata da errori, atteso che il complesso morboso diagnosticato era tale da raggiungere una percentuale di invalidità pari al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento.
Ebbene, rileva questo Giudice, in disparte la considerazione che non può ritenersi che la specificità dei motivi di contestazione avverso l'accertamento sia da rinvenirsi nella mera elencazione delle patologie da cui è affetta la parte e nell'assunto che la valutazione dal
C.T.U. compiuta non risponde alle effettive condizioni di salute della parte, come non risulta affatto inspiegabile la valutazione compiuta dal CTU. Lo stesso, invero, ha preso in considerazione tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente e ha espresso valutazioni esaustive, oltre che corrette, in quanto traggono origine da una meditata considerazione degli elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, in assenza di eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica (cfr Cass. Sez. Lavoro 7341/2004). Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Occorre ancora ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>.
Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998).
Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li.
28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., cfr Cass. 15882/2015: Nel caso in esame la Cass. ha rigettato il ricorso della ricorrente posto che il CTU, sul cui giudizio si fondava la decisione impugnata, aveva accertato che la ricorrente deambulava autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che ad avviso della S.C. non rileva ai fini in esame, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto;
Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
Ciò posto, il Ctu, previa visita del ricorrente e disamina di tutta la documentazione esibita, ha affermato che il Sig. Parte 1 è affetto dalle seguenti principali infermità: "1.
URETEROCUTANEOSTOMIA DESTRA DA ESITI DI CISTECTOMIA E LINFECTOMIA
ESTESA ILIACO OTTURATORIA BILATERALE PER CARCINOMA VESCICALE (2019)
IN ATTUALE FOLLOW UP NEGATIVO.
2. INIZIALE DECADIMENTO COGNITVO
ASSOCIATO A STATO DEPRESSIOVO REATTIVO.
3. BRONCOPATIA CRONICA".
Si legge nella perizia che nel 2019 all'istante fu posta diagnosi di carcinoma vescicale trattato chirurgicamente con cistectomia e linfectomia estesa iliaco otturatoria bilaterale e ureterocutaneostomia destra (abboccamento degli ureteri direttamente alla cute).
L'intervento si rese necessario al fine di eradicare il carcinoma vescicale. Attualmente in follow up negativo. Alla visita, "il Sig. Pt_1 si presenta in condizioni di autonomia, la deambulazione è possibile senza appoggio e in autonomia, i passaggi posturali sono possibili in autonomia e senza appoggio. Al colloquio l'istante appare collaborante e partecipe, ordinato nell'aspetto e nel vestire;
si presenta orientato sia nel tempo che nello spazio, orientato verso le persone. Presenta sporadiche lacune mnesiche. Appare conservata la capacità di critica e di giudizio. Presenta una deflessione del tono dell'umore reattiva. Quadro neurologico compatibile con un lieve declino cognitivo, come diagnosticato anche dal neurologo in data 20/06/2023. Difatti alla valutazione neuropsicologica effettuata mediante il Mini Mental State Examination (MMSE) dal neurologo in data 20/06/2023 e presente in atti, il punteggio è stato pari a ventitrevirgolasette/trentesimi (23,7/30), compatibile con un grado di decadimento cognitivo lieve". Il Ctu ha sul punto precisato che il "Mini Mental State Examination, o
MMSE (Folstein et al., 1975), è un test per la valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitivo. Il punteggio totale è compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 30 punti. Un punteggio uguale o inferiore a 18 è indice di una grave compromissione delle abilità cognitive;
un punteggio compreso tra 18 e 24 è indice di una compromissione da moderata a lieve, un punteggio pari a 25 è considerato borderline, da 26 a 30 è indice di normalità cognitiva". Il Ctu ha affermato che, allo stato attuale, il Sig. Pt 1 presenta delle menomazioni in uno stadio evolutivo tale da far sì che lo stesso sia autosufficiente negli atti elementari della vita e che quindi abbia un livello basale di autonomia personale, pertanto non sussistono i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. In definitiva, le capacità fisico-psichiche del soggetto sono tali da assicurarsi autonomamente e sufficientemente le funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
In risposta alle osservazioni alla bozza, l'ausiliario ha precisato che il Sig. Pt 1
"presenta difficoltà nella deambulazione”, e non impossibilità nella deambulazione;
difatti non utilizza appoggi o presidi per la deambulazione, nei vari movimenti non presenta impedimenti, tali da poter ritenere che l'istante non riesca a vestirsi o a provvedere alla propria igiene in autonomia. Come valutato durante le operazioni peritali, come riportato dei referti delle visite mediche specialiste effettuate dall'Istante e in base a quanto esposto durante la raccolta anamnestica, il ctu ha ribadito che la parte ricorrente è autonoma nello svolgere le attività di vita quotidiana (camminare, mangiare, vestirsi, igiene personale...), evidenziando che la presenza della solo ureterocutaneostomia, certo non è sinonimo di soggetto non autosufficiente o di soggetto bisognevole di assistenza continua.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali.
Il ricorso va dunque disatteso.
Nulla per le spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
- Rigetta la domanda dell'opponente;
- nulla per le spese processuali;
In Salerno lì 18.06.2024
Il Giudice
dott.ssa Caterina Petrosino