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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/11/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
5370/2023 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli GIUDICE REL
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 5370/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.07.1967, residente in [...]
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
Stabia (NA) il 04.10.1968, residente in [...]; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Sicignano (C.F.
) e dall' avv. Vincenzo Del Sorbo (C.F. ) C.F._3 C.F._4 che li rappresentano e difendono in forza di mandato posto in calce al ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Santa Maria La Carità (NA) alla Via Petraro n.7.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
****
Letta la sentenza emessa in pari data con la quale è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate in ricorso e disposta la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda congiunta di divorzio alle condizioni indicate nel medesimo ricorso;
considerato, infatti, che con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ritenuto che
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa debba essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza del 17.09.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art.127 ter c.p.c., e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
considerato che
le parti in ricorso hanno già dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art 473-bis
51, co 2 c.p.c.; considerato che l'art 127 ter c.p.c. prevede che “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice”; rilevato che l'udienza in questione non richiede la presenza necessaria di soggetti diversi da quelli ora indicati;
P.Q.M.
A) dispone per il prosieguo, la comparizione delle parti davanti al giudice delegato, dott.ssa Mariacristina Carpinelli per l'udienza del 7.7.2025, onerando le parti del deposito, prima della predetta udienza, dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di omologazione della separazione consensuale pronunciata in data odierna;
B) dispone che l'udienza così fissata sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio alle istanze e conclusioni formulate in atto già depositato;
C) assegna alle parti termine sino all'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;
avverte le parti D) che previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento e di ogni altro presupposto processuale, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio verrà adottato entro 30 giorni dalla scadenza del suddetto termine per il deposito delle note;
E) che, in caso di mancato deposito delle note da tutte le parti nel termine assegnato, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al P.M.-sede, affinché renda il proprio parere entro tre giorni prima della data di udienza fissata.
Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli GIUDICE REL
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 5370/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.07.1967, residente in [...]
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
Stabia (NA) il 04.10.1968, residente in [...]; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Sicignano (C.F.
) e dall' avv. Vincenzo Del Sorbo (C.F. ) C.F._3 C.F._4 che li rappresentano e difendono in forza di mandato posto in calce al ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Santa Maria La Carità (NA) alla Via Petraro n.7.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
****
Letta la sentenza emessa in pari data con la quale è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate in ricorso e disposta la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda congiunta di divorzio alle condizioni indicate nel medesimo ricorso;
considerato, infatti, che con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ritenuto che
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa debba essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza del 17.09.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art.127 ter c.p.c., e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
considerato che
le parti in ricorso hanno già dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art 473-bis
51, co 2 c.p.c.; considerato che l'art 127 ter c.p.c. prevede che “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice”; rilevato che l'udienza in questione non richiede la presenza necessaria di soggetti diversi da quelli ora indicati;
P.Q.M.
A) dispone per il prosieguo, la comparizione delle parti davanti al giudice delegato, dott.ssa Mariacristina Carpinelli per l'udienza del 7.7.2025, onerando le parti del deposito, prima della predetta udienza, dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di omologazione della separazione consensuale pronunciata in data odierna;
B) dispone che l'udienza così fissata sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio alle istanze e conclusioni formulate in atto già depositato;
C) assegna alle parti termine sino all'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;
avverte le parti D) che previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento e di ogni altro presupposto processuale, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio verrà adottato entro 30 giorni dalla scadenza del suddetto termine per il deposito delle note;
E) che, in caso di mancato deposito delle note da tutte le parti nel termine assegnato, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al P.M.-sede, affinché renda il proprio parere entro tre giorni prima della data di udienza fissata.
Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Maria Rosaria Barbato