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16 febbraio 2018
16 febbraio 2018
Art. 8. Norme in materia di diritto di accesso ai servizi
di assistenza agli orfani per crimini domestici 1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:
a) possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonche' di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessita' e dell'entita' del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilita', anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;
b) favoriscono l'attivita' delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;
c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;
d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;
e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessita' delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi piu' deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all' art. 8:
- La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
(Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI) e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315/57 del 14.11.2012 .
di assistenza agli orfani per crimini domestici 1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:
a) possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonche' di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessita' e dell'entita' del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilita', anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;
b) favoriscono l'attivita' delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;
c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;
d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;
e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessita' delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi piu' deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all' art. 8:
- La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
(Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI) e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315/57 del 14.11.2012 .
Commentario • 1
- 1. Tutela delle vittime di violenza domestica e di generehttps://archiviopenale.it/ · 1
La legge reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Nel merito essa si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per …
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Giurisprudenza • 4
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