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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/08/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott. Mario Venditti Presidente
- dott. Giulio Bovicelli Giudice
- dott.ssa Cristina Nicolò Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1818/2024, promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Via Reno n. 21, presso lo studio dell'Avv. Antonella Passerini che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c.;
Conclusioni: Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta del 27.5.2025 ha concluso riportandosi integralmente al proprio ricorso introduttivo: “ricorre all'Illmo Tribunale, affinché a norma dell'art.
473 bis 29 cpc come modificato e dell'art. 9 delle legge 898 /70 e successive modifiche intervenute ,
previa convocazione delle parti Voglia così provvedere: a modifica delle condizioni stabilite nella
sentenza n. 339/2021 del 20 aprile 2021 del Tribunale Civile di Grosseto, revocare la detta pronuncia
nelle seguenti parti: 1) Revoca del contributo di mantenimento goduto in proprio dalla Sig.ra
1 pari ad € 350,00 mensili, essendo la stessa completamente autonoma dal punto di vista CP_1
patrimoniale; non sussistendo valide ragioni per tale conferma e per l' effetto dichiarare
l'insussistenza dei presupposti per la conferma della liquidazione di un assegno divorzile a favore
della resistente;
2) Revoca del contributo di mantenimento pari ad € 700,00 mensili per il figlio
, anche Egli autonomo dal punto di vista economico, residente in altra abitazione , di cui Per_1
sostiene le spese di locazione;
3) Revoca del contributo di mantenimento pari ad € 350,00 mensili per la
figlia , studentessa all'estero con attribuzione totale del carico delle relative spese straordinarie, di Per_2
istruzione e alloggio al padre che già provvede in tal senso;
4) Revoca del contributo di mantenimento
pari ad € 700,00 mensili per la figlia minorenne che vive nell'abitazione paterna di Roma Per_3
e frequenta la scuola americana, con relativa attribuzione del carico delle spese al padre che già
provvede in tal senso;
Le modalità di visita con il genitore non convivente potranno essere stabilite
liberamente data l'età della ragazza;
5) revoca del diritto di assegnazione sulla casa di PI , in
Castel del Piano (GR), Via la Piana 53, in comproprietà delle parti, essendo venuti meno i relativi presupposti,
stante la collocazione dei figli in altre località e la nuova domiciliazione della Sig.ra ”. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.11.2024, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 339/2021 emessa dal Tribunale di Grosseto,
domandando la revoca dell'assegno mensile di mantenimento versato a favore dei figli , nato Per_1
ad Aurora il 2.7.2001, nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Per_2 Per_3
la revoca dell'assegno divorzile previsto in favore della resistente e la revoca dell'assegnazione della casa familiare sita in Castel del Piano (GR), Via la Piana 53 disposta in favore dell'ex moglie. Il tutto con vittoria di spese.
A sostegno delle proprie ragioni, ha esposto che:
- , maggiorenne, vive a Roma in un appartamento in locazione e, dopo aver Per_1
abbandonato gli studi, attualmente è divenuto economicamente autosufficiente;
- , maggiorenne, vive a Londra dove attualmente frequenta l'Università, con Per_2
pagamento delle spese sia di frequenza che di alloggio a totale carico del padre;
- (divenuta nelle more del presente giudizio maggiorenne) vive a Roma dove Per_3
frequenta la scuola americana e abita nella casa paterna;
2 - la resistente attualmente vive a Roma, probabilmente presso la casa materna, e lavora stabilmente;
- sono venuti meno i presupposti dell'assegnazione della casa familiare alla resistente, giacché
i figli attualmente non risiedono più in Castel del Piano.
Nessuno è costituito per . Controparte_1
All'udienza del 6.3.2025 è stata dichiarata la contumacia di e con ordinanza del Controparte_1
21.3.2025 la causa è stata rinviata per la rimessione della causa in decisione.
Il Collegio, all'esito del deposito di note scritte e sulle conclusioni di parte ricorrente, ha riservato la causa in decisione.
*****
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente occorre ribadire che in materia di separazione e divorzio i provvedimenti vengono emessi dall'autorità giudiziaria “rebus sic stantibus”, ovvero sulla base degli elementi di fatto così
come prospettati in un determinato momento, allo stato attuale, ferma restando la modificabilità
degli stessi in presenza di circostanze sopravvenute che mutino il quadro della valutazione precedente.
L'ex coniuge interessato può chiedere una modifica delle condizioni economiche stabilite nella sentenza divorzile nel caso in cui ricorrono "giustificati motivi", ovvero nel caso di documentati mutamenti della situazione personale e patrimoniale propria o di entrambi gli ex coniugi.
Presupposto della revisione delle condizioni in essere è, dunque, l'insorgere di circostanze di fatto sopravvenute rispetto a quelle considerate nel divorzio, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà, così da imporre un mutamento dell'assetto di interessi inizialmente determinato.
Ciò detto, deve rilevarsi che nella sentenza del 20.4.2021, di cui oggi il ricorrente chiede la modifica,
veniva previsto un assegno di mantenimento per i tre figli in ragione dei seguenti presupposti:
- Per il figlio in ragione della frequentazione dello IED di Firenze e dello stabile Per_1
collegamento con l'abitazione materna in Castel del Piano;
- Per la figlia in considerazione della iscrizione della stessa presso la American Per_2
AS School of Rome e dei presumibili tempi di permanenza della ragazza con entrambi i genitori;
3 - Per la figlia , all'epoca minorenne, alla luce della prevalente domiciliazione presso la Per_3
madre in Castel del Piano.
Ebbene, dalle allegazioni di parte ricorrente e dalla documentazione versata in atti, è emerso che il figlio , ormai ventiquattrenne, ha concluso gli studi presso lo Ied di Firenze, inserendosi nel Per_1
mondo del lavoro, sebbene, come dichiarato dallo stesso ricorrente, impiegato in lavori saltuari.
Inoltre, in sede di comparsa conclusionale, parte ricorrente ha riferito che aiuta il padre nella Per_1
sua attività lavorativa.
La stabile presenza di un proprio reddito, destinato plausibilmente ad aumentare negli anni e suscettibile di essere integrato dai guadagni percepibili da un'eventuale ulteriore attività lavorativa,
testimonia la piena capacità del figlio di procurarsi redditi idonei al proprio mantenimento, tale da poterlo ritenere autosufficiente a livello economico. Tale circostanza risulta corroborata, altresì,
dall'avvenuto trasferimento dello stesso in un appartamento condotto in locazione.
Ritiene quindi il Tribunale di far cessare l'obbligo gravante sul di contribuzione al Pt_1
mantenimento del figlio , dovendosi ormai quest'ultimo ritenersi autosufficiente da ogni Per_1
punto di vista, anche economico.
Quanto alla figlia , deve rilevarsi che dagli atti di causa è emerso il sopravvenuto Per_3
trasferimento della stessa presso la casa paterna in Roma.
Ebbene, in primo luogo, giova evidenziare che nelle more del presente giudizio è divenuta Per_3
maggiorenne.
Ne consegue la cessata materia del contendere in ordine alle domande relative al collocamento e al regime di frequentazione con il genitore non collocatario.
Ciò detto, deve rilevarsi che in sede divorzile veniva dato atto che la figlia, all'epoca minorenne,
fosse prevalentemente domiciliata presso la madre e conseguentemente veniva previsto un assegno a carico del genitore non collocatario.
Ad oggi, alla luce dell'iscrizione della figlia presso la scuola americana a Roma, il padre è divenuto di fatto il genitore “collocatario”, provvedendo, dunque, direttamente al mantenimento della stessa.
Tale circostanza sopravvenuta, dunque, giustifica la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente per la figlia . Per_3
4 Quanto alla domanda di revoca dell'assegno previsto in favore della figlia deve rilevarsi Per_2
che il ricorrente ha dedotto che la stessa frequenti l'università a Londra (cfr. all. 8) e che è il padre a provvedere al suo mantenimento diretto sostenendone le spese.
Come è noto, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è
tenuto a provare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.
Nel caso di specie, per stessa ammissione del ricorrente, ha intrapreso un corso di studi a Per_2
Londra e non svolge alcuna attività lavorativa produttiva di reddito e, pertanto, non è da ritenersi economicamente autosufficiente.
Ciò detto, dunque, in assenza di specifica domanda di mantenimento diretto e di specifica prova della circostanza che le spese sia di frequenza che di alloggio siano a totale carico del padre – il ricorrente si è limitato a depositare un unico estratto conto del mese di gennaio 2024 - non sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento come stabilito in sede di divorzio.
Inoltre, parte ricorrente ha chiesto disporsi la revoca dell'assegnazione della casa familiare come disposta dal Tribunale in favore dell'odierna resistente.
Come è noto, l'assegnazione della casa familiare postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti e ciò al fine di tutelare la primaria esigenza della prole di conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr. Cass. n. 27907/2021
e Cass. 32231/2018).
Nel caso di specie, la sentenza di divorzio prevedeva che “Preso atto delle sopravvenienze relative agli
istituti scolastici e universitari frequentati dai figli e , deve essere confermata la domiciliazione Per_1 Per_2
prevalente solo della figlia presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa di Castel del Per_3
Piano, in comproprietà tra le parti”. Ebbene, l'assegnazione della casa familiare è stata disposta in considerazione del collocamento prevalente della figlia presso la madre. Per_3
Ciò detto, parte ricorrente ha allegato l'intervenuto trasferimento di presso la sua abitazione Per_3
in Roma come documentato dall'avvenuta iscrizione della figlia presso la Scuola Americana
AS (cfr. all. 7). Risulta, dunque, prevalente la domiciliazione della stessa presso la casa paterna.
5 Ebbene, in ragione dell'allontanamento della prole dalla casa familiare, sono venuti meno i presupposti per l'assegnazione della stessa alla resistente.
Diversamente, è rimasta priva di riscontro l'allegazione del ricorrente circa il sopravvenuto miglioramento delle condizioni economiche della resistente.
Al riguardo, deve rilevarsi che “l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche
degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento
attributivo dell'assegno, deve essere operato secondo una valutazione comparativa delle condizioni delle parti,
senza che il giudice sia chiamato ad effettuare una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della
entità dell'assegno, che è già stata effettuata con la sentenza divorzile” (cfr. Cass. n. 7961/2024 che richiama
Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7666 del 09/03/2022). Il giudice adito per la revisione delle condizioni di divorzio deve, dunque, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, provvedendo ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (v. ancora Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7666 del 09/03/2022).
Nel caso di specie, a sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che la resistente, nonostante abbia mantenuto la residenza nel Comune di Castel del Piano, di fatto lavori “da qualche tempo” a
Roma - dove vivrebbe presso la di lei madre - in una Società nell'ambito degli Aeroporti di Roma,
percependo, dunque, uno stipendio che le consentirebbe una stabilità economica.
Risulta, invero, del tutto genericamente addotto un miglioramento delle condizioni economiche della resistente come tale inidoneo a fondare una rimeditazione della valutazione fatta propria dal
Tribunale in sede di divorzio.
È, invero, lo stesso ricorrente a riferire nell'atto introduttivo che “già nel corso dei giudizi precedenti si
era dato atto, attraverso adeguata istruttoria, come la stessa resistente abbia sempre lavorato percependo
stipendi che le consentivano di provvedere a se stessa e non legittimavano di certo il diritto a godere di un
contributo in proprio”.
Ebbene, nella sentenza di divorzio viene rilevato che “alla luce dello squilibrio ancora esistente tra la
situazione reddituale delle parti per quanto indicato sopra, il Collegio stima equo determinare in €. 350,00
mensili l'assegno divorzile dovuto dal ricorrente in favore della resistente. Tale importo si stima equo in
considerazione del presumibile contributo apportato dalla resistente durante la vita matrimoniale (durata 10
anni), avendo la stessa assunto un ruolo endofamiliare di accudimento che ha consentito al ricorrente di
6 dedicarsi proficuamente alla propria attività lavorativa. Anche negli anni successivi alla separazione, poi, la
prevalente domiciliazione dei figli presso la madre ha comportato un maggiore impegno a carico della stessa
nell'accudimento dei ragazzi, potendo il padre dedicarsi a tempo pieno al lavoro. La ancora attuale sproporzione
tra i redditi delle parti, quindi, deve ritenersi frutto di scelte condivise in costanza di matrimonio in merito ai
ruoli rispettivamente assunti all'interno della comunità familiare e giustificano la previsione dell'assegno
divorzile nell'importo sopra determinato. A tal proposito, l'assegno non può essere quantificato nell'importo
richiesto dalla resistente considerato che la stessa, dotata di un proprio reddito, continua ad avvantaggiarsi
dell'uso della casa in comproprietà tra le parti e tenuto conto del fatto pacifico che il padre sostiene
integralmente i costi per l'istruzione dei figli e per la permanenza a Firenze di , sollevando la madre Per_1
dal relativo onere di contribuzione”.
Già nella predetta sentenza viene dato, dunque, rilievo ai fini della quantificazione dell'assegno alla circostanza che la resistente avesse un impiego e, dunque, un proprio reddito.
Inoltre, la circostanza che i figli non siano più prevalentemente domiciliati presso la stessa non determina da sé sola uno squilibrio tale da consentire la revoca dell'assegno divorzile, giacché già
all'epoca del divorzio e risiedevano prevalentemente fuori dalla casa familiare;
né Per_1 Per_2
risulta rilevante la dedotta mancata richiesta da parte del ricorrente delle somme versate a titolo di spese straordinarie, avendo quest'ultimo titolo per il recupero.
Infine, non può non tenersi conto che la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare, come disposta, costituisce una sopravvenienza sfavorevole per l'ex coniuge che ne sia stato assegnatario.
La domanda di revoca dell'assegno divorzile va, dunque, rigettata.
Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo della lite e del collocamento di fatto della figlia presso il padre al momento dell'introduzione del ricorso, vanno compensate nella misura Per_3
della metà e la restante metà segue il principio della soccombenza, sebbene parziale, e vanno poste a carico da come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle Controparte_1
questioni di fatto e di diritto trattate e della non complessità della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessata materia in ordine alle domande sul collocamento e sul regime di frequentazione della figlia;
Per_3
2. Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, a modifica della sentenza n. 339/2021 del
20 aprile 2021 emessa dal Tribunale di Grosseto:
7 - revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di in favore Parte_1
dei figli e con decorrenza dalla data della domanda;
Per_1 Per_3
- revoca l'assegnazione della casa familiare a;
Controparte_1
3. Rigetta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico di
[...]
in favore della figlia;
Parte_1 Per_2
4. Rigetta la domanda di revoca dell'assegno divorzile in favore di;
Controparte_1
5. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
6. Condanna al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite Controparte_1
nella misura della metà che liquida in € 1.900,00 per compensi, oltre IVA, CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Nicolo' dott. Mario Venditti
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott. Mario Venditti Presidente
- dott. Giulio Bovicelli Giudice
- dott.ssa Cristina Nicolò Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1818/2024, promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Via Reno n. 21, presso lo studio dell'Avv. Antonella Passerini che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c.;
Conclusioni: Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta del 27.5.2025 ha concluso riportandosi integralmente al proprio ricorso introduttivo: “ricorre all'Illmo Tribunale, affinché a norma dell'art.
473 bis 29 cpc come modificato e dell'art. 9 delle legge 898 /70 e successive modifiche intervenute ,
previa convocazione delle parti Voglia così provvedere: a modifica delle condizioni stabilite nella
sentenza n. 339/2021 del 20 aprile 2021 del Tribunale Civile di Grosseto, revocare la detta pronuncia
nelle seguenti parti: 1) Revoca del contributo di mantenimento goduto in proprio dalla Sig.ra
1 pari ad € 350,00 mensili, essendo la stessa completamente autonoma dal punto di vista CP_1
patrimoniale; non sussistendo valide ragioni per tale conferma e per l' effetto dichiarare
l'insussistenza dei presupposti per la conferma della liquidazione di un assegno divorzile a favore
della resistente;
2) Revoca del contributo di mantenimento pari ad € 700,00 mensili per il figlio
, anche Egli autonomo dal punto di vista economico, residente in altra abitazione , di cui Per_1
sostiene le spese di locazione;
3) Revoca del contributo di mantenimento pari ad € 350,00 mensili per la
figlia , studentessa all'estero con attribuzione totale del carico delle relative spese straordinarie, di Per_2
istruzione e alloggio al padre che già provvede in tal senso;
4) Revoca del contributo di mantenimento
pari ad € 700,00 mensili per la figlia minorenne che vive nell'abitazione paterna di Roma Per_3
e frequenta la scuola americana, con relativa attribuzione del carico delle spese al padre che già
provvede in tal senso;
Le modalità di visita con il genitore non convivente potranno essere stabilite
liberamente data l'età della ragazza;
5) revoca del diritto di assegnazione sulla casa di PI , in
Castel del Piano (GR), Via la Piana 53, in comproprietà delle parti, essendo venuti meno i relativi presupposti,
stante la collocazione dei figli in altre località e la nuova domiciliazione della Sig.ra ”. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.11.2024, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 339/2021 emessa dal Tribunale di Grosseto,
domandando la revoca dell'assegno mensile di mantenimento versato a favore dei figli , nato Per_1
ad Aurora il 2.7.2001, nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Per_2 Per_3
la revoca dell'assegno divorzile previsto in favore della resistente e la revoca dell'assegnazione della casa familiare sita in Castel del Piano (GR), Via la Piana 53 disposta in favore dell'ex moglie. Il tutto con vittoria di spese.
A sostegno delle proprie ragioni, ha esposto che:
- , maggiorenne, vive a Roma in un appartamento in locazione e, dopo aver Per_1
abbandonato gli studi, attualmente è divenuto economicamente autosufficiente;
- , maggiorenne, vive a Londra dove attualmente frequenta l'Università, con Per_2
pagamento delle spese sia di frequenza che di alloggio a totale carico del padre;
- (divenuta nelle more del presente giudizio maggiorenne) vive a Roma dove Per_3
frequenta la scuola americana e abita nella casa paterna;
2 - la resistente attualmente vive a Roma, probabilmente presso la casa materna, e lavora stabilmente;
- sono venuti meno i presupposti dell'assegnazione della casa familiare alla resistente, giacché
i figli attualmente non risiedono più in Castel del Piano.
Nessuno è costituito per . Controparte_1
All'udienza del 6.3.2025 è stata dichiarata la contumacia di e con ordinanza del Controparte_1
21.3.2025 la causa è stata rinviata per la rimessione della causa in decisione.
Il Collegio, all'esito del deposito di note scritte e sulle conclusioni di parte ricorrente, ha riservato la causa in decisione.
*****
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente occorre ribadire che in materia di separazione e divorzio i provvedimenti vengono emessi dall'autorità giudiziaria “rebus sic stantibus”, ovvero sulla base degli elementi di fatto così
come prospettati in un determinato momento, allo stato attuale, ferma restando la modificabilità
degli stessi in presenza di circostanze sopravvenute che mutino il quadro della valutazione precedente.
L'ex coniuge interessato può chiedere una modifica delle condizioni economiche stabilite nella sentenza divorzile nel caso in cui ricorrono "giustificati motivi", ovvero nel caso di documentati mutamenti della situazione personale e patrimoniale propria o di entrambi gli ex coniugi.
Presupposto della revisione delle condizioni in essere è, dunque, l'insorgere di circostanze di fatto sopravvenute rispetto a quelle considerate nel divorzio, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà, così da imporre un mutamento dell'assetto di interessi inizialmente determinato.
Ciò detto, deve rilevarsi che nella sentenza del 20.4.2021, di cui oggi il ricorrente chiede la modifica,
veniva previsto un assegno di mantenimento per i tre figli in ragione dei seguenti presupposti:
- Per il figlio in ragione della frequentazione dello IED di Firenze e dello stabile Per_1
collegamento con l'abitazione materna in Castel del Piano;
- Per la figlia in considerazione della iscrizione della stessa presso la American Per_2
AS School of Rome e dei presumibili tempi di permanenza della ragazza con entrambi i genitori;
3 - Per la figlia , all'epoca minorenne, alla luce della prevalente domiciliazione presso la Per_3
madre in Castel del Piano.
Ebbene, dalle allegazioni di parte ricorrente e dalla documentazione versata in atti, è emerso che il figlio , ormai ventiquattrenne, ha concluso gli studi presso lo Ied di Firenze, inserendosi nel Per_1
mondo del lavoro, sebbene, come dichiarato dallo stesso ricorrente, impiegato in lavori saltuari.
Inoltre, in sede di comparsa conclusionale, parte ricorrente ha riferito che aiuta il padre nella Per_1
sua attività lavorativa.
La stabile presenza di un proprio reddito, destinato plausibilmente ad aumentare negli anni e suscettibile di essere integrato dai guadagni percepibili da un'eventuale ulteriore attività lavorativa,
testimonia la piena capacità del figlio di procurarsi redditi idonei al proprio mantenimento, tale da poterlo ritenere autosufficiente a livello economico. Tale circostanza risulta corroborata, altresì,
dall'avvenuto trasferimento dello stesso in un appartamento condotto in locazione.
Ritiene quindi il Tribunale di far cessare l'obbligo gravante sul di contribuzione al Pt_1
mantenimento del figlio , dovendosi ormai quest'ultimo ritenersi autosufficiente da ogni Per_1
punto di vista, anche economico.
Quanto alla figlia , deve rilevarsi che dagli atti di causa è emerso il sopravvenuto Per_3
trasferimento della stessa presso la casa paterna in Roma.
Ebbene, in primo luogo, giova evidenziare che nelle more del presente giudizio è divenuta Per_3
maggiorenne.
Ne consegue la cessata materia del contendere in ordine alle domande relative al collocamento e al regime di frequentazione con il genitore non collocatario.
Ciò detto, deve rilevarsi che in sede divorzile veniva dato atto che la figlia, all'epoca minorenne,
fosse prevalentemente domiciliata presso la madre e conseguentemente veniva previsto un assegno a carico del genitore non collocatario.
Ad oggi, alla luce dell'iscrizione della figlia presso la scuola americana a Roma, il padre è divenuto di fatto il genitore “collocatario”, provvedendo, dunque, direttamente al mantenimento della stessa.
Tale circostanza sopravvenuta, dunque, giustifica la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente per la figlia . Per_3
4 Quanto alla domanda di revoca dell'assegno previsto in favore della figlia deve rilevarsi Per_2
che il ricorrente ha dedotto che la stessa frequenti l'università a Londra (cfr. all. 8) e che è il padre a provvedere al suo mantenimento diretto sostenendone le spese.
Come è noto, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è
tenuto a provare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.
Nel caso di specie, per stessa ammissione del ricorrente, ha intrapreso un corso di studi a Per_2
Londra e non svolge alcuna attività lavorativa produttiva di reddito e, pertanto, non è da ritenersi economicamente autosufficiente.
Ciò detto, dunque, in assenza di specifica domanda di mantenimento diretto e di specifica prova della circostanza che le spese sia di frequenza che di alloggio siano a totale carico del padre – il ricorrente si è limitato a depositare un unico estratto conto del mese di gennaio 2024 - non sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento come stabilito in sede di divorzio.
Inoltre, parte ricorrente ha chiesto disporsi la revoca dell'assegnazione della casa familiare come disposta dal Tribunale in favore dell'odierna resistente.
Come è noto, l'assegnazione della casa familiare postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti e ciò al fine di tutelare la primaria esigenza della prole di conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr. Cass. n. 27907/2021
e Cass. 32231/2018).
Nel caso di specie, la sentenza di divorzio prevedeva che “Preso atto delle sopravvenienze relative agli
istituti scolastici e universitari frequentati dai figli e , deve essere confermata la domiciliazione Per_1 Per_2
prevalente solo della figlia presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa di Castel del Per_3
Piano, in comproprietà tra le parti”. Ebbene, l'assegnazione della casa familiare è stata disposta in considerazione del collocamento prevalente della figlia presso la madre. Per_3
Ciò detto, parte ricorrente ha allegato l'intervenuto trasferimento di presso la sua abitazione Per_3
in Roma come documentato dall'avvenuta iscrizione della figlia presso la Scuola Americana
AS (cfr. all. 7). Risulta, dunque, prevalente la domiciliazione della stessa presso la casa paterna.
5 Ebbene, in ragione dell'allontanamento della prole dalla casa familiare, sono venuti meno i presupposti per l'assegnazione della stessa alla resistente.
Diversamente, è rimasta priva di riscontro l'allegazione del ricorrente circa il sopravvenuto miglioramento delle condizioni economiche della resistente.
Al riguardo, deve rilevarsi che “l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche
degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento
attributivo dell'assegno, deve essere operato secondo una valutazione comparativa delle condizioni delle parti,
senza che il giudice sia chiamato ad effettuare una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della
entità dell'assegno, che è già stata effettuata con la sentenza divorzile” (cfr. Cass. n. 7961/2024 che richiama
Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7666 del 09/03/2022). Il giudice adito per la revisione delle condizioni di divorzio deve, dunque, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, provvedendo ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (v. ancora Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7666 del 09/03/2022).
Nel caso di specie, a sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che la resistente, nonostante abbia mantenuto la residenza nel Comune di Castel del Piano, di fatto lavori “da qualche tempo” a
Roma - dove vivrebbe presso la di lei madre - in una Società nell'ambito degli Aeroporti di Roma,
percependo, dunque, uno stipendio che le consentirebbe una stabilità economica.
Risulta, invero, del tutto genericamente addotto un miglioramento delle condizioni economiche della resistente come tale inidoneo a fondare una rimeditazione della valutazione fatta propria dal
Tribunale in sede di divorzio.
È, invero, lo stesso ricorrente a riferire nell'atto introduttivo che “già nel corso dei giudizi precedenti si
era dato atto, attraverso adeguata istruttoria, come la stessa resistente abbia sempre lavorato percependo
stipendi che le consentivano di provvedere a se stessa e non legittimavano di certo il diritto a godere di un
contributo in proprio”.
Ebbene, nella sentenza di divorzio viene rilevato che “alla luce dello squilibrio ancora esistente tra la
situazione reddituale delle parti per quanto indicato sopra, il Collegio stima equo determinare in €. 350,00
mensili l'assegno divorzile dovuto dal ricorrente in favore della resistente. Tale importo si stima equo in
considerazione del presumibile contributo apportato dalla resistente durante la vita matrimoniale (durata 10
anni), avendo la stessa assunto un ruolo endofamiliare di accudimento che ha consentito al ricorrente di
6 dedicarsi proficuamente alla propria attività lavorativa. Anche negli anni successivi alla separazione, poi, la
prevalente domiciliazione dei figli presso la madre ha comportato un maggiore impegno a carico della stessa
nell'accudimento dei ragazzi, potendo il padre dedicarsi a tempo pieno al lavoro. La ancora attuale sproporzione
tra i redditi delle parti, quindi, deve ritenersi frutto di scelte condivise in costanza di matrimonio in merito ai
ruoli rispettivamente assunti all'interno della comunità familiare e giustificano la previsione dell'assegno
divorzile nell'importo sopra determinato. A tal proposito, l'assegno non può essere quantificato nell'importo
richiesto dalla resistente considerato che la stessa, dotata di un proprio reddito, continua ad avvantaggiarsi
dell'uso della casa in comproprietà tra le parti e tenuto conto del fatto pacifico che il padre sostiene
integralmente i costi per l'istruzione dei figli e per la permanenza a Firenze di , sollevando la madre Per_1
dal relativo onere di contribuzione”.
Già nella predetta sentenza viene dato, dunque, rilievo ai fini della quantificazione dell'assegno alla circostanza che la resistente avesse un impiego e, dunque, un proprio reddito.
Inoltre, la circostanza che i figli non siano più prevalentemente domiciliati presso la stessa non determina da sé sola uno squilibrio tale da consentire la revoca dell'assegno divorzile, giacché già
all'epoca del divorzio e risiedevano prevalentemente fuori dalla casa familiare;
né Per_1 Per_2
risulta rilevante la dedotta mancata richiesta da parte del ricorrente delle somme versate a titolo di spese straordinarie, avendo quest'ultimo titolo per il recupero.
Infine, non può non tenersi conto che la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare, come disposta, costituisce una sopravvenienza sfavorevole per l'ex coniuge che ne sia stato assegnatario.
La domanda di revoca dell'assegno divorzile va, dunque, rigettata.
Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo della lite e del collocamento di fatto della figlia presso il padre al momento dell'introduzione del ricorso, vanno compensate nella misura Per_3
della metà e la restante metà segue il principio della soccombenza, sebbene parziale, e vanno poste a carico da come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle Controparte_1
questioni di fatto e di diritto trattate e della non complessità della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessata materia in ordine alle domande sul collocamento e sul regime di frequentazione della figlia;
Per_3
2. Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, a modifica della sentenza n. 339/2021 del
20 aprile 2021 emessa dal Tribunale di Grosseto:
7 - revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di in favore Parte_1
dei figli e con decorrenza dalla data della domanda;
Per_1 Per_3
- revoca l'assegnazione della casa familiare a;
Controparte_1
3. Rigetta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico di
[...]
in favore della figlia;
Parte_1 Per_2
4. Rigetta la domanda di revoca dell'assegno divorzile in favore di;
Controparte_1
5. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
6. Condanna al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite Controparte_1
nella misura della metà che liquida in € 1.900,00 per compensi, oltre IVA, CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Nicolo' dott. Mario Venditti
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