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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/12/2024, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2555/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2555/2024 R.G. V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Massa Lombarda (RA), Vicolo Caponnetto 18, rappresentato e difeso dall'avv. CARLOTTA
TOSCHI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Castel San Pietro Terme (BO), Piazza
Garibaldi n.8, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in Massa Lombarda(RA), Vicolo Caponnetto n.18, rappresentata e difesa dall'avv.
DAVIDE ROTONDO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in IM (BO), viale Andrea
Costa n.62, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“OMOLOGARE con Sentenza la separazione consensuale alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Assegnare la casa coniugale con quanto la arreda al marito , essendosi la Parte_1
moglie già altrove trasferita da tempo;
3. I coniugi dichiarano di rinunciare, come ad ogni effetto rinunciano, alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/06/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra di loro e, cumulativamente, ex art.
[...]
473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a IM (BO) il 19 maggio 2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, atto n. 8, p. II, serie A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione non fossero nati figli.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 09/10/2024 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, essa deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione
(cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 2 l. n.
898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2555/2024 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
alle condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio a IM
(BO) il 19 maggio 2019, in regime di comunione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, atto n. 8, p. II, serie A;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IM (BO) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
d) prende atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2555/2024 R.G. V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Massa Lombarda (RA), Vicolo Caponnetto 18, rappresentato e difeso dall'avv. CARLOTTA
TOSCHI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Castel San Pietro Terme (BO), Piazza
Garibaldi n.8, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in Massa Lombarda(RA), Vicolo Caponnetto n.18, rappresentata e difesa dall'avv.
DAVIDE ROTONDO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in IM (BO), viale Andrea
Costa n.62, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“OMOLOGARE con Sentenza la separazione consensuale alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Assegnare la casa coniugale con quanto la arreda al marito , essendosi la Parte_1
moglie già altrove trasferita da tempo;
3. I coniugi dichiarano di rinunciare, come ad ogni effetto rinunciano, alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/06/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra di loro e, cumulativamente, ex art.
[...]
473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a IM (BO) il 19 maggio 2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, atto n. 8, p. II, serie A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione non fossero nati figli.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 09/10/2024 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, essa deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione
(cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 2 l. n.
898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2555/2024 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
alle condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio a IM
(BO) il 19 maggio 2019, in regime di comunione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, atto n. 8, p. II, serie A;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IM (BO) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
d) prende atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi