Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 30/05/2025, n. 10527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10527 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10527/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01255/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2022, proposto da
C.C.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Transizione Ecologica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pesce, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone;
per l’annullamento
previa adozione delle opportune misure cautelari,
del provvedimento prot. GSE/P20210034366 del 15.12.2021 con il quale il GSE ha comunicato “l’annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti prot. FTV_220904 del 16 agosto 2011 e la risoluzione della Convenzione n. L04L22048907 quale atto consequenziale”;
del provvedimento del GSE notificato in data 31.1.2022, con il quale il Gestore ha intimato la restituzione degli incentivi, nel termine di 30 giorni, per un importo pari a euro 4.035.894,46;
nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi:
a. il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 114266/2020, pubblicato sul sito istituzionale in data 6.3.2020, recante «Modalità di presentazione e contenuto della comunicazione prevista dal comma 3 dell’articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, concernente il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388», nonché le allegate Istruzioni;
b. il Comunicato del GSE del 22.11.2017, recante «Conto Energia, chiarimenti in merito alla possibilità di cumulo tra Conto Energia e c.d. Tremonti Ambiente»
c. il Comunicato del GSE del 14.11.2018 con il quale il GSE ha comunicato la proroga del termine per la rinuncia al beneficio fiscale;
d. la nota prot. GSE/P20180106672 del 30.11.2018, con la quale il GSE ha comunicato l’avvio del procedimento di autotutela del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti;
e. la comunicazione del 1° ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate, acquisita dal GSE al prot. GSE/A202000153019);
f. la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 24327 del 12.12.2012;
e per l’accertamento
previa rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte costituzionale, ovvero previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell’Unione europea
- del diritto della società a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal Conto Energia unitamente al regime di detassazione/deduzione contemplato dall’art. 6, comma 13 e ss., della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
-dell’insussistenza del potere del GSE di disporre misure sanzionatorie in caso di mancata rinuncia al beneficio di cui all’art. 6, comma 13 e ss., della legge 23 dicembre 2000, 388, come previsto dall’art. 36, comma 2 e 6-bis, del d.l. n. 124/2019, con. in legge n. 157/2019;
- del diritto della società a conservare le condizioni per l’erogazione delle tariffe incentivanti previste nella convenzione stipulata con il GSE, unitamente al beneficio previsto dalla Tremonti Ambiente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Transizione Ecologica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-con ricorso ritualmente proposto la C.C.G. s.r.l. ha impugnato il provvedimento di decadenza in epigrafe, motivato dal cumulo degli incentivi in Conto Energia con l’agevolazione fiscale c.d. Tremonti Ambiente;
-si sono costituite le Amministrazioni evocate in giudizio, per chiedere il rigetto del ricorso;
-alla camera di consiglio del 16 marzo 2022, la domanda cautelare è stata rinunciata;
-successivamente la ricorrente e il GSE hanno depositato in atti una comunicazione del 19 dicembre 2023 di annullamento del provvedimento di decadenza, motivata con riferimento alla sopravvenienza in corso di causa della rinuncia, documentata dall’Agenzia delle Entrate, alla predetta agevolazione fiscale da parte della ricorrente;
-in conseguenza di tale fatto sopravvenuto, il GSE ha disposto l’annullamento della decadenza e la reviviscenza del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti;
-il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame, proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice ( ex plurimis , recentemente: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968);
-si ritiene, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, stanti le circostanze sopra richiamate;
-le spese del giudizio, in ragione della definizione in rito della controversia motivata dalle predette documentate sopravvenienze, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele La Malfa Ribolla | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO