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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 8016/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
04/12/2024, assunto in decisione in data 29/01/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato VIGANO' ALBERTA MARIA RITA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di rimessione della causa sul ruolo per pronuncia di cessazione degli affetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
A) Emettere sentenza di omologa separazione coniugale dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio in Lissone in data 7.09.1981, ordinando al Comune di Lissone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni
1)Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
2) Dare atto che le parti sono economicamente autonome;
pagina 1 di 7 3) I sigg.ri e si obbligano a porre in vendita a terzi il seguente bene immobile su cui è Pt_1 Parte_2 stato costruito un complesso abitativo e che costituisce la casa coniugale:
-in Comune di Lissone via G. Raiberti n. 14 immobile ad uso abitativo insistente sul terreno di cui a NCT al fg.3 mapp.206-208. Coerenze mapp. 206:mapp 189-6-207-209. Coerenze mapp. 208:mapp.207-6-46-45-209 con tutte le parti comui, servitù attive e passive di cui alla scrittura autenticata Notaio 4.06.1985 al Per_1
n.26339 rep. Reg. a Milano in data 24.06.1985 al n.34236-serie 2-Atti privati.
Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lissone al fg.3 particella 206 sub1 )e sub2).
Oltre servitù attive e passive e porzioni in comproprietà del terreno a contorno
4) I sigg.ri e si obbligano entro giorni 15 dalla sottoscrizione del presente atto, a conferire Pt_1 Parte_2 mandato a vendere ad un'agenzia immobiliare individuata di comune accordo, o a procedere direttamente con privati interessati all'acquisto e previo assenso dell'Agenzia delle Entrate.
Le parti si obbligano altresì a che tutti i proventi derivanti dalla vendita dell'immobile di cui al punto 3), verranno destinati al pagamento delle pendenze debitorie in essere con Agenzia delle Entrate, per imposte
IMU arretrate e non onorate e per contravvenzioni CdS.
All'atto notarile di trasferimento, dovranno partecipare oltre alle parti,anche un Funzionario dell'Agenzia delle Entrate affinché quest'ultimo,incassata la totalità del prezzo della compravendita a saldo del dovuto a titolo di imposte inevase, acconsenta alla cancellazione delle ipoteche iscritte che dovranno essere cancellate;
5) Onorate le obbligazioni con l'Agenzia delle Entrate,l'eventuale residuo verrà utilizzato per il pagamento dell'Imu relativa alle annualità inevase e successivamente, delle contravvenzioni automobilistiche non onorate. La somma eventualmente ancora residua, verrà suddivisa al 50% per ciascuna delle parti;
6) Cancellate le iscrizioni ipotecarie dell'Agenzia delle Entrate e dunque estinto il debito del sig
[...] uest'ultimo si obbliga, entro 30 giorni dalla data di cancellazione, a trasferire in favore della sig.ra Parte_2 la propria quota del 50% della proprietà del seguente bene immobile: Parte_1
-in Comune di Lissone – via G. Raiberti n.16 - distinto al NCEU alla partita 4226-fg 3- mapp. 207 sub 1-2.
Coerenze: mapp. 206-208-209
Oltre quota indivisa in ragione di un terzo dell'appezzamento di terreno distinti al NCT alla partita 7566-fg
3 mapp 208 ha 0.01.03
Coerenze: mapp. 207-proprietà di terzi-mapp.45,46,209
Le spese dell'atto notarile verranno sostenute per la metà ciascuno dalle parti.
Il trasferimento avviene in funzione e quale condizione della risoluzione della crisi coniugale.
Pertanto i coniugi chiedono, in relazione alla detta attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
Si evidenzia che a tale immobile è stato attribuito dal Comune di Lissone il numero civico 10. Il numero civico 16, risultante dall'atto notarile, corrisponde ad altro immobile di proprietà di terzi. pagina 2 di 7 Al fine di aggiornare e rendere indiscussa l'individuazione del bene da trasferire, le parti si obbligano a svolgere tutte le attività di verifica e ad aggiornare i dati catastali, se necessario, quale conseguenza di detto accertamento. Ciò nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'atto notarile di trasferimento;
7) I beni mobili contenuti nella casa coniugale, sita in Lissone alla via G. Raiberti n.14, verranno venduti unitamente alla casa coniugale;
8) L'immobile sito in Lissone alla via G. Raiberti n.16, che diverrà proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
è costituito da due unità abitative, uno dei quali occupata dalla figlia delle parti sig.ra
[...] Parte_3 che ha provveduto in proprio alla sua ristrutturazione, e l'altro., al piano primo, dal sig.
[...] [...] che lo occuperà temporaneamente;
Parte_2
9) Il sig. rilascerà detta abitazione entro e non oltre il 30.11.2027 lasciando Parte_2 successivamente lo stesso alla disponibilità della sig.ra che ne potrà liberamente disporre. Parte_1
10)La sig.ra divenuta proprietaria esclusiva, successivamente trasferirà a favore della figlia Pt_1 Parte_3 la proprietà della porzione abitata dalla stessa e sita al piano terra, nonché a favore del figlio
[...]
la nuda proprietà dell'appartamento al primo piano ma riservandosi per questo Controparte_1
l'usufrutto;
11) Nella ipotesi in cui una delle parti divenisse inadempiente nell'adempimento delle condizioni di cui ai punti 3) 4) 5)6)8)9),10) comunque la sig.ra occuperà l'abitazione sita in via G. Raiberti n.16 Pt_1 attualmente in uso temporaneo al sig. che la rilascerà alla disponibilità della sig.ra entro Parte_2 Pt_1
15 giorni dal ricevimento di raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi dalla sig.ra Pt_1
12) Inoltre e sempre in conseguenza dell'inadempimento, se imputabile al sig. quest'ultimo avrà Parte_2 obbligo di versare a favore della sig.ra un assegno di mantenimento che verrà determinato Pt_1 successivamente e possibilmente di comune accordo;
13) Ad adempimento delle condizioni tutte dalla n.3) alla n.10) le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere, dichiarando di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro in essere;
14)Le parti dichiarano sin d'ora di prestarsi reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei propri documenti validi per l'espatrio;
15) Inoltre le parti prestano sin da ora acquiescenza alla sentenza che verrà emessa rinunciando all'appello.
Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Voglia il Tribunale, decorsi i termini ex lege dall'udienza di comparizione ex art. 473 bis -51 3°c. cpc, rimettere la causa sul ruolo.
Le parti dichiarano di non volersi riconciliare, di confermare le condizioni sotto specificate e di aderire alla sostituzione di note scritte in luogo dell'udienza.
pagina 3 di 7 Chiedono previa fissazione di udienza in trattazione scritta, disporre per il deposito di dichiarazione delle parti di non voler comparire, di non essersi riconciliati e di voler sciogliere il loro vincolo coniugale alle condizioni sottoesposte,
Voglia il Tribunale Pronunciare Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sigg.ri Parte_1
e avvenuto in Lissone in data 07.09.1981 trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2 matrimonio del Comune di Lissone al n.89 parte II serie A anno 1981.
Con ordine all'Ufficiale dello stato civile delle annotazioni di rito ed alle seguenti condizioni:
1) Dare atto che le parti sono economicamente autonome;
2) I sigg.ri e si obbligano a porre in vendita a terzi il seguente bene immobile su cui è Pt_1 Parte_2 stato costruito un complesso abitativo e che costituisce la casa coniugale:
-in Comune di Lissone via G. Raiberti n. 14 immobile ad uso abitativo insistente sul terreno di cui a NCT al fg.3 mapp.206-208. Coerenze mapp. 206:mapp 189-6-207-209. Coerenze mapp. 208:mapp.207-6-46-45-209 con tutte le parti comui, servitù attive e passive di cui alla scrittura autenticata Notaio 4.06.1985 al Per_1
n.26339 rep. Reg. a Milano in data 24.06.1985 al n.34236-serie 2-Atti privati.
Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lissone al fg.3 particella 206 sub1 )e sub2).
Oltre servitù attive e passive e porzioni in comproprietà del terreno a contorno
3) I sigg.ri e si obbligano entro giorni 15 dalla sottoscrizione del presente atto, a conferire Pt_1 Parte_2 mandato a vendere ad un'agenzia immobiliare individuata di comune accordo, o a procedere direttamente con privati interessati all'acquisto e previo assenso dell'Agenzia delle Entrate.
Le parti si obbligano altresì a che tutti i proventi derivanti dalla vendita dell'immobile di cui al punto 3), verranno destinati al pagamento delle pendenze debitorie in essere con Agenzia delle Entrate, per imposte
IMU arretrate e non onorate e per contravvenzioni CdS.
All'atto notarile di trasferimento, dovranno partecipare oltre alle parti,anche un Funzionario dell'Agenzia delle Entrate affinché quest'ultimo,incassata la totalità del prezzo della compravendita a saldo del dovuto a titolo di imposte inevase, acconsenta alla cancellazione delle ipoteche iscritte che dovranno essere cancellate;
4) Onorate le obbligazioni con l'Agenzia delle Entrate,l'eventuale residuo verrà utilizzato per il pagamento dell'Imu relativa alle annualità inevase e successivamente, delle contravvenzioni automobilistiche non onorate. La somma eventualmente ancora residua, verrà suddivisa al 50% per ciascuna delle parti;
5) Cancellate le iscrizioni ipotecarie dell'Agenzia delle Entrate e dunque estinto il debito del sig
[...] uest'ultimo si obbliga, entro 30 giorni dalla data di cancellazione, a trasferire in favore della sig.ra Parte_2 la propria quota del 50% della proprietà del seguente bene immobile: Parte_1
-in Comune di Lissone – via G. Raiberti n.16 - distinto al NCEU alla partita 4226-fg 3- mapp. 207 sub 1-2.
Coerenze: mapp. 206-208-209
pagina 4 di 7 Oltre quota indivisa in ragione di un terzo dell'appezzamento di terreno distinti al NCT alla partita 7566-fg
3 mapp 208 ha 0.01.03
Coerenze: mapp. 207-proprietà di terzi-mapp.45,46,209
Le spese dell'atto notarile verranno sostenute per la metà ciascuno dalle parti.
Il trasferimento avviene in funzione e quale condizione della risoluzione della crisi coniugale.
Pertanto, i coniugi chiedono, in relazione alla detta attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
Si evidenzia che a tale immobile è stato attribuito dal Comune di Lissone il numero civico 10. Il numero civico 16, risultante dall'atto notarile, corrisponde ad altro immobile di proprietà di terzi.
Al fine di aggiornare e rendere indiscussa l'individuazione del bene da trasferire, le parti si obbligano a svolgere tutte le attività di verifica e ad aggiornare i dati catastali, se necessario, quale conseguenza di detto accertamento. Ciò nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'atto notarile di trasferimento;
6) I beni mobili contenuti nella casa coniugale, sita in Lissone alla via G. Raiberti n.14, verranno venduti unitamente alla casa coniugale;
7) L'immobile sito in Lissone alla via G. Raiberti n.16, che diverrà proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
è costituito da due unità abitative, uno dei quali occupata dalla figlia delle parti sig.ra
[...] Parte_3 che ha provveduto in proprio alla sua ristrutturazione, e l'altro., al piano primo, dal sig.
[...] [...] che lo occuperà temporaneamente;
Parte_2
8) Il sig. rilascerà detta abitazione entro e non oltre il 30.11.2027 lasciando Parte_2 successivamente lo stesso alla disponibilità della sig.ra che ne potrà liberamente disporre. Parte_1
9)La sig.ra divenuta proprietaria esclusiva, successivamente trasferirà a favore della figlia Pt_1 Parte_3 la proprietà della porzione abitata dalla stessa e sita al piano terra, nonché a favore del figlio
[...]
la nuda proprietà dell'appartamento al primo piano ma riservandosi per questo Controparte_1
l'usufrutto;
10) Nella ipotesi in cui una delle parti divenisse inadempiente nell'adempimento delle condizioni di cui ai punti 3) 4) 5)6)8)9),10) comunque la sig.ra occuperà l'abitazione sita in via G. Raiberti n.16 Pt_1 attualmente in uso temporaneo al sig. che la rilascerà alla disponibilità della sig.ra entro Parte_2 Pt_1
15 giorni dal ricevimento di raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi dalla sig.ra Pt_1
11) Inoltre e sempre in conseguenza dell'inadempimento, se imputabile al sig. quest'ultimo avrà Parte_2 obbligo di versare a favore della sig.ra un assegno di mantenimento che verrà determinato Pt_1 successivamente e possibilmente di comune accordo;
12) Ad adempimento delle condizioni tutte dalla n.3) alla n.10) le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere, dichiarando di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro in essere;
pagina 5 di 7 13)Le parti dichiarano sin d'ora di prestarsi reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei propri documenti validi per l'espatrio;
14) Inoltre le parti prestano sin da ora acquiescenza alla sentenza che verrà emessa rinunciando all'appello.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 07.09.1981 Parte_1 Parte_2
a Lissone (MB);
- i figli nati dalla coppia sono, ormai da tempo, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-i coniugi sono comparsi avanti al Giudice designato alla udienza in data 29.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note sottoscritte dalle parti;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da ei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Parte_2
, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di
[...] cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 89, parte II, serie A, anno 1981);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 gennaio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
04/12/2024, assunto in decisione in data 29/01/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato VIGANO' ALBERTA MARIA RITA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di rimessione della causa sul ruolo per pronuncia di cessazione degli affetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
A) Emettere sentenza di omologa separazione coniugale dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio in Lissone in data 7.09.1981, ordinando al Comune di Lissone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni
1)Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
2) Dare atto che le parti sono economicamente autonome;
pagina 1 di 7 3) I sigg.ri e si obbligano a porre in vendita a terzi il seguente bene immobile su cui è Pt_1 Parte_2 stato costruito un complesso abitativo e che costituisce la casa coniugale:
-in Comune di Lissone via G. Raiberti n. 14 immobile ad uso abitativo insistente sul terreno di cui a NCT al fg.3 mapp.206-208. Coerenze mapp. 206:mapp 189-6-207-209. Coerenze mapp. 208:mapp.207-6-46-45-209 con tutte le parti comui, servitù attive e passive di cui alla scrittura autenticata Notaio 4.06.1985 al Per_1
n.26339 rep. Reg. a Milano in data 24.06.1985 al n.34236-serie 2-Atti privati.
Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lissone al fg.3 particella 206 sub1 )e sub2).
Oltre servitù attive e passive e porzioni in comproprietà del terreno a contorno
4) I sigg.ri e si obbligano entro giorni 15 dalla sottoscrizione del presente atto, a conferire Pt_1 Parte_2 mandato a vendere ad un'agenzia immobiliare individuata di comune accordo, o a procedere direttamente con privati interessati all'acquisto e previo assenso dell'Agenzia delle Entrate.
Le parti si obbligano altresì a che tutti i proventi derivanti dalla vendita dell'immobile di cui al punto 3), verranno destinati al pagamento delle pendenze debitorie in essere con Agenzia delle Entrate, per imposte
IMU arretrate e non onorate e per contravvenzioni CdS.
All'atto notarile di trasferimento, dovranno partecipare oltre alle parti,anche un Funzionario dell'Agenzia delle Entrate affinché quest'ultimo,incassata la totalità del prezzo della compravendita a saldo del dovuto a titolo di imposte inevase, acconsenta alla cancellazione delle ipoteche iscritte che dovranno essere cancellate;
5) Onorate le obbligazioni con l'Agenzia delle Entrate,l'eventuale residuo verrà utilizzato per il pagamento dell'Imu relativa alle annualità inevase e successivamente, delle contravvenzioni automobilistiche non onorate. La somma eventualmente ancora residua, verrà suddivisa al 50% per ciascuna delle parti;
6) Cancellate le iscrizioni ipotecarie dell'Agenzia delle Entrate e dunque estinto il debito del sig
[...] uest'ultimo si obbliga, entro 30 giorni dalla data di cancellazione, a trasferire in favore della sig.ra Parte_2 la propria quota del 50% della proprietà del seguente bene immobile: Parte_1
-in Comune di Lissone – via G. Raiberti n.16 - distinto al NCEU alla partita 4226-fg 3- mapp. 207 sub 1-2.
Coerenze: mapp. 206-208-209
Oltre quota indivisa in ragione di un terzo dell'appezzamento di terreno distinti al NCT alla partita 7566-fg
3 mapp 208 ha 0.01.03
Coerenze: mapp. 207-proprietà di terzi-mapp.45,46,209
Le spese dell'atto notarile verranno sostenute per la metà ciascuno dalle parti.
Il trasferimento avviene in funzione e quale condizione della risoluzione della crisi coniugale.
Pertanto i coniugi chiedono, in relazione alla detta attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
Si evidenzia che a tale immobile è stato attribuito dal Comune di Lissone il numero civico 10. Il numero civico 16, risultante dall'atto notarile, corrisponde ad altro immobile di proprietà di terzi. pagina 2 di 7 Al fine di aggiornare e rendere indiscussa l'individuazione del bene da trasferire, le parti si obbligano a svolgere tutte le attività di verifica e ad aggiornare i dati catastali, se necessario, quale conseguenza di detto accertamento. Ciò nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'atto notarile di trasferimento;
7) I beni mobili contenuti nella casa coniugale, sita in Lissone alla via G. Raiberti n.14, verranno venduti unitamente alla casa coniugale;
8) L'immobile sito in Lissone alla via G. Raiberti n.16, che diverrà proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
è costituito da due unità abitative, uno dei quali occupata dalla figlia delle parti sig.ra
[...] Parte_3 che ha provveduto in proprio alla sua ristrutturazione, e l'altro., al piano primo, dal sig.
[...] [...] che lo occuperà temporaneamente;
Parte_2
9) Il sig. rilascerà detta abitazione entro e non oltre il 30.11.2027 lasciando Parte_2 successivamente lo stesso alla disponibilità della sig.ra che ne potrà liberamente disporre. Parte_1
10)La sig.ra divenuta proprietaria esclusiva, successivamente trasferirà a favore della figlia Pt_1 Parte_3 la proprietà della porzione abitata dalla stessa e sita al piano terra, nonché a favore del figlio
[...]
la nuda proprietà dell'appartamento al primo piano ma riservandosi per questo Controparte_1
l'usufrutto;
11) Nella ipotesi in cui una delle parti divenisse inadempiente nell'adempimento delle condizioni di cui ai punti 3) 4) 5)6)8)9),10) comunque la sig.ra occuperà l'abitazione sita in via G. Raiberti n.16 Pt_1 attualmente in uso temporaneo al sig. che la rilascerà alla disponibilità della sig.ra entro Parte_2 Pt_1
15 giorni dal ricevimento di raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi dalla sig.ra Pt_1
12) Inoltre e sempre in conseguenza dell'inadempimento, se imputabile al sig. quest'ultimo avrà Parte_2 obbligo di versare a favore della sig.ra un assegno di mantenimento che verrà determinato Pt_1 successivamente e possibilmente di comune accordo;
13) Ad adempimento delle condizioni tutte dalla n.3) alla n.10) le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere, dichiarando di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro in essere;
14)Le parti dichiarano sin d'ora di prestarsi reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei propri documenti validi per l'espatrio;
15) Inoltre le parti prestano sin da ora acquiescenza alla sentenza che verrà emessa rinunciando all'appello.
Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Voglia il Tribunale, decorsi i termini ex lege dall'udienza di comparizione ex art. 473 bis -51 3°c. cpc, rimettere la causa sul ruolo.
Le parti dichiarano di non volersi riconciliare, di confermare le condizioni sotto specificate e di aderire alla sostituzione di note scritte in luogo dell'udienza.
pagina 3 di 7 Chiedono previa fissazione di udienza in trattazione scritta, disporre per il deposito di dichiarazione delle parti di non voler comparire, di non essersi riconciliati e di voler sciogliere il loro vincolo coniugale alle condizioni sottoesposte,
Voglia il Tribunale Pronunciare Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sigg.ri Parte_1
e avvenuto in Lissone in data 07.09.1981 trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2 matrimonio del Comune di Lissone al n.89 parte II serie A anno 1981.
Con ordine all'Ufficiale dello stato civile delle annotazioni di rito ed alle seguenti condizioni:
1) Dare atto che le parti sono economicamente autonome;
2) I sigg.ri e si obbligano a porre in vendita a terzi il seguente bene immobile su cui è Pt_1 Parte_2 stato costruito un complesso abitativo e che costituisce la casa coniugale:
-in Comune di Lissone via G. Raiberti n. 14 immobile ad uso abitativo insistente sul terreno di cui a NCT al fg.3 mapp.206-208. Coerenze mapp. 206:mapp 189-6-207-209. Coerenze mapp. 208:mapp.207-6-46-45-209 con tutte le parti comui, servitù attive e passive di cui alla scrittura autenticata Notaio 4.06.1985 al Per_1
n.26339 rep. Reg. a Milano in data 24.06.1985 al n.34236-serie 2-Atti privati.
Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lissone al fg.3 particella 206 sub1 )e sub2).
Oltre servitù attive e passive e porzioni in comproprietà del terreno a contorno
3) I sigg.ri e si obbligano entro giorni 15 dalla sottoscrizione del presente atto, a conferire Pt_1 Parte_2 mandato a vendere ad un'agenzia immobiliare individuata di comune accordo, o a procedere direttamente con privati interessati all'acquisto e previo assenso dell'Agenzia delle Entrate.
Le parti si obbligano altresì a che tutti i proventi derivanti dalla vendita dell'immobile di cui al punto 3), verranno destinati al pagamento delle pendenze debitorie in essere con Agenzia delle Entrate, per imposte
IMU arretrate e non onorate e per contravvenzioni CdS.
All'atto notarile di trasferimento, dovranno partecipare oltre alle parti,anche un Funzionario dell'Agenzia delle Entrate affinché quest'ultimo,incassata la totalità del prezzo della compravendita a saldo del dovuto a titolo di imposte inevase, acconsenta alla cancellazione delle ipoteche iscritte che dovranno essere cancellate;
4) Onorate le obbligazioni con l'Agenzia delle Entrate,l'eventuale residuo verrà utilizzato per il pagamento dell'Imu relativa alle annualità inevase e successivamente, delle contravvenzioni automobilistiche non onorate. La somma eventualmente ancora residua, verrà suddivisa al 50% per ciascuna delle parti;
5) Cancellate le iscrizioni ipotecarie dell'Agenzia delle Entrate e dunque estinto il debito del sig
[...] uest'ultimo si obbliga, entro 30 giorni dalla data di cancellazione, a trasferire in favore della sig.ra Parte_2 la propria quota del 50% della proprietà del seguente bene immobile: Parte_1
-in Comune di Lissone – via G. Raiberti n.16 - distinto al NCEU alla partita 4226-fg 3- mapp. 207 sub 1-2.
Coerenze: mapp. 206-208-209
pagina 4 di 7 Oltre quota indivisa in ragione di un terzo dell'appezzamento di terreno distinti al NCT alla partita 7566-fg
3 mapp 208 ha 0.01.03
Coerenze: mapp. 207-proprietà di terzi-mapp.45,46,209
Le spese dell'atto notarile verranno sostenute per la metà ciascuno dalle parti.
Il trasferimento avviene in funzione e quale condizione della risoluzione della crisi coniugale.
Pertanto, i coniugi chiedono, in relazione alla detta attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
Si evidenzia che a tale immobile è stato attribuito dal Comune di Lissone il numero civico 10. Il numero civico 16, risultante dall'atto notarile, corrisponde ad altro immobile di proprietà di terzi.
Al fine di aggiornare e rendere indiscussa l'individuazione del bene da trasferire, le parti si obbligano a svolgere tutte le attività di verifica e ad aggiornare i dati catastali, se necessario, quale conseguenza di detto accertamento. Ciò nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'atto notarile di trasferimento;
6) I beni mobili contenuti nella casa coniugale, sita in Lissone alla via G. Raiberti n.14, verranno venduti unitamente alla casa coniugale;
7) L'immobile sito in Lissone alla via G. Raiberti n.16, che diverrà proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
è costituito da due unità abitative, uno dei quali occupata dalla figlia delle parti sig.ra
[...] Parte_3 che ha provveduto in proprio alla sua ristrutturazione, e l'altro., al piano primo, dal sig.
[...] [...] che lo occuperà temporaneamente;
Parte_2
8) Il sig. rilascerà detta abitazione entro e non oltre il 30.11.2027 lasciando Parte_2 successivamente lo stesso alla disponibilità della sig.ra che ne potrà liberamente disporre. Parte_1
9)La sig.ra divenuta proprietaria esclusiva, successivamente trasferirà a favore della figlia Pt_1 Parte_3 la proprietà della porzione abitata dalla stessa e sita al piano terra, nonché a favore del figlio
[...]
la nuda proprietà dell'appartamento al primo piano ma riservandosi per questo Controparte_1
l'usufrutto;
10) Nella ipotesi in cui una delle parti divenisse inadempiente nell'adempimento delle condizioni di cui ai punti 3) 4) 5)6)8)9),10) comunque la sig.ra occuperà l'abitazione sita in via G. Raiberti n.16 Pt_1 attualmente in uso temporaneo al sig. che la rilascerà alla disponibilità della sig.ra entro Parte_2 Pt_1
15 giorni dal ricevimento di raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi dalla sig.ra Pt_1
11) Inoltre e sempre in conseguenza dell'inadempimento, se imputabile al sig. quest'ultimo avrà Parte_2 obbligo di versare a favore della sig.ra un assegno di mantenimento che verrà determinato Pt_1 successivamente e possibilmente di comune accordo;
12) Ad adempimento delle condizioni tutte dalla n.3) alla n.10) le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere, dichiarando di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro in essere;
pagina 5 di 7 13)Le parti dichiarano sin d'ora di prestarsi reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei propri documenti validi per l'espatrio;
14) Inoltre le parti prestano sin da ora acquiescenza alla sentenza che verrà emessa rinunciando all'appello.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 07.09.1981 Parte_1 Parte_2
a Lissone (MB);
- i figli nati dalla coppia sono, ormai da tempo, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-i coniugi sono comparsi avanti al Giudice designato alla udienza in data 29.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note sottoscritte dalle parti;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da ei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Parte_2
, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di
[...] cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 89, parte II, serie A, anno 1981);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 gennaio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
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