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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. 810/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 7.3.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione del provvedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 - n. 810/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 810 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, ed avente ad OGGETTO: opposizione ex artt. 170 del D.P.R. n. 115/2002, come modificato ex art. 15 D.lgs. 150/2011, avverso il decreto di liquidazione reso dal Tribunale di
Benevento, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3201/2021 R.G.A.C., in data 9.2.2024 e notificato in data 13.2.2024, vertente
TRA
AVV. , c.f. , elettivamente domiciliato, presso il Parte_1 C.F._1
proprio studio in IA RP (Av), alla Via XXV Aprile n. 18/20-21
RICORRENTE
E
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, C.F. rapp.ti e difesi ex lege Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano alla via Diaz n. 11
RESISTENTI
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 7.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. in opposizione a decreto di rigetto di liquidazione a seguito di ammissione a gratuito patrocinio, l'avv. contestava il provvedimento Parte_1
con il quale il Tribunale di Benevento, nell'ambito del giudizio civile n. 3201/2021 R.G.A.C., rigettava la domanda di liquidazione dei compensi professionali in suo favore, quale difensore costituito di ”, c.f. Controparte_3 P.IVA_3
in persona del l.r.p.t., con sede in IA RP (Av), parte provvisoriamente ammessa al
- Pagina 2 - patrocinio a spese dello Stato nel richiamato giudizio, giusta provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria del C.O.A. di Benevento n. 554/2021 del 25/6/2021.
Il Tribunale di Benevento, nello specifico, affermava che nessuna liquidazione potesse essere predisposta in quanto le persone giuridiche potevano usufruire del gratuito patrocinio, ex art. 119 D.P.R. 115/2002, solo quando non perseguivano scopi di lucro e non esercitavano attività economica;
che, al contrario, dall'esame degli atti, la richiedente società non sembrava trovarsi nelle condizioni per ottenere il beneficio richiesto, svolgendo comunque attività economica.
L'avv. , premettendo di essere soggetto legittimato, quale difensore costituito, Pt_1 all'impugnazione del rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi in gratuito patrocinio, a sostegno della domanda deduceva l'illegittimità del diniego in presenza degli elementi oggettivi di ammissibilità al beneficio, in particolare l'assenza dello scopo di lucro e la ricorrenza dei requisiti reddituali richiesti dalla legge.
Per tali motivi chiedeva l'annullamento, previa declaratoria di illegittimità, del decreto impugnato e, per l'effetto, accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato della parte da lui assistita, procedersi alla liquidazione delle competenze in suo favore.
Fissata l'udienza del 31.5.2024, il ricorso introduttivo ed il decreto venivano notificati ai resistenti, i quali si costituivano tempestivamente, in data 21.05.2024, col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, la quale deduceva il difetto di legittimazione passiva del e l'infondatezza del Controparte_2
ricorso nel merito, chiedendone la reiezione perché infondato in fatto ed in diritto, avendo il
Tribunale di Benevento fatto corretta applicazione dell'art. 119 del d.P.R. n. 115/2002, secondo cui le sole persone giuridiche a poter beneficiare del gratuito patrocinio erano gli enti o associazioni che non perseguivano scopi di lucro e non esercitavano attività economica.
All'udienza figurata del 31.5.2024, la causa, matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza cartolare del 7.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Il Tribunale osserva.
In via preliminare, va dichiarata la tempestività del ricorso perché proposto entro il termine di
30 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione.
In punto, poi, di legitimatio ad causam, sussiste la legittimazione del ricorrente difensore, il quale, come da giurisprudenza di legittimità consolidata (cfr. Cass. n. 10705/2014, Cass. n.
1539/2015 e S.U. n. 26907/2016), ove contesti il rigetto della istanza di liquidazione per il gratuito patrocinio prestato, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di
- Pagina 3 - un diritto soggettivo patrimoniale nell'ambito di un giudizio autonomo avente ad oggetto la spettanza e la liquidazione del suo compenso (cfr. Cass. S.U. n. 26907/2016).
Sotto il profilo passivo, mentre sussiste la legittimazione del (S.U. n. Controparte_1
8516/2012), carente è, invece, quella del . Invero, nella richiamata Controparte_2 sentenza è dato leggere che: “L'inadeguatezza di altre soluzioni e la riscontrata esigenza di osservare il principio, secondo cui parte necessaria dei procedimenti di opposizione a liquidazione regolati dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 deve inevitabilmente reputarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento medesimo (principio, che, del resto, solo in tal modo viene ad acquisire piena attuazione) impongono di propendere per la tesi che individua il quale parte necessaria nei procedimenti Controparte_1
suddetti, se concernenti compensi e onorari, relativi a giudizi civili o penali, suscettibili di restare a carico dell'"erario". Come emerge anche dalla previsione di cui al D.P.R. n. 115 del
2002, art. 185, comma 1, è, infatti, sul bilancio del (attualmente sul Controparte_1
relativo capitolo 1360) che viene a gravare l'onere degli esborsi correlativi, in concreto gestito attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati (mentre, altrimenti, incidono le corrispondenti spese in tema di giudizi tributario, penale militare e amministrativo).”
Orbene, attesa la natura civile del procedimento nel cui è ambito è stata avanzata l'istanza di liquidazione e reso l'opposto decreto giudiziale di rigetto, nessuna competenza del
[...]
appare ravvisabile, tenuto conto che, in ipotesi di accoglimento Controparte_2 dell'opposizione, ai sensi dell'art. 185, D.P.R. n. 115/2002 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”), la competenza all'eventuale liquidazione e pagamento del compenso riconosciuto andrebbe attribuita esclusivamente al
Ministero della Giustizia.
Nel merito, il ricorso è, comunque, infondato e va rigettato.
Il Tribunale di Benevento, infatti, ha correttamente rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello
Stato, sul rilievo che dalla documentazione in atti emergeva lo svolgimento di attività economica da parte de , elemento questo ostativo Parte_2
all'ammissione al beneficio richiesto. E tanto alla luce dell'art. 119 D.P.R. 115/2002, a mente del quale “il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica”.
- Pagina 4 - Il Giudice ha fatto corretta applicazione della norma, motivando sul rilievo del predetto requisito attraverso il richiamo all'orientamento della Corte Costituzionale, sent. n. 35/2019, secondo cui “Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 119, ultima parte, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato — che svolga un'attività di sicuro rilievo sociale — solo in quanto soggetto esercente un'attività economica. La discrezionalità del legislatore nell'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia è stata esercitata, con la previsione censurata, entro i confini costituzionalmente imposti. Non può reputarsi manifestamente irragionevole, infatti, la scelta legislativa in base alla quale, in controversie civili, amministrative, contabili o tributarie, è esclusa l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato di enti o associazioni, i quali, se pure non perseguono fini di lucro, esercitano una attività economica che — proprio perché tale, e a prescindere dalla destinazione degli eventuali utili e dalla consistenza di cespiti patrimoniali — consente accantonamenti in vista, fra l'altro, proprio di eventuali contenziosi giudiziali. Una situazione, questa, assai diversa da quella che caratterizza il regime che disciplina il beneficio in favore delle persone fisiche, per le quali l'attività economica si traduce in un reddito che, sotto soglie che spetta al legislatore determinare, giustifica l'intervento dello Stato a tutela e garanzia dell'effettivo esercizio del diritto di azione e di difesa” (Corte Costituzionale - 06/03/2019, n. 35).
Orbene, giova rilevare che lo svolgimento dell'attività economica da parte della società richiedente il beneficio non è stata, peraltro, mai negata dall'odierno ricorrente nelle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, né smentita durante tutto il corso del presente giudizio, e trova conferma nelle risultanze documentali agli atti del processo.
Invero, lo svolgimento di attività economica da parte dell Parte_2
(nella specie, la gestione di un impianto sportivo “Arena Mennea” di IA RP,
[...] per un preteso credito di € 64.416,00) è stato, anzi, il dichiarato presupposto della stessa domanda giudiziale avanzata nel procedimento n. 3201/2021 R.G., nell'ambito del quale si richiedeva la liquidazione dei compensi in gratuito patrocinio. Agli atti dello stesso giudizio, a sostegno della domanda, la società aveva dedotto altresì l'avvenuto svolgimento di ulteriori affidamenti ottenuti dal regolarmente fatturati e pagati, e relativi Controparte_4
rispettivamente al supporto della gestione dell'Arena Mennea in occasione del ritiro dell'AV IO (15-31 luglio 2018, per € 3.500,00) ed al servizio di custodia e vigilanza in via straordinaria ed urgente del predetto impianto (23-25 agosto 2019, per € 1.500,00).
- Pagina 5 - L'insieme di tali circostanze, dedotte dalla stessa parte attrice e comprovate da fatture in atti, evidenzia, dunque, il continuativo, regolare e non occasionale o marginale svolgimento di attività economica da parte della società. Vero è che la sentenza n. 355/2023, conclusiva del giudizio, rigettava la domanda per mancanza del requisito della forma scritta ad substantiam del contratto di cui era parte la P.A., ma l'esito del giudizio relativo ad un singolo affidamento non oblitera né l'esistenza di altri affidamenti regolarmente pagati né, ai fini del presente procedimento, il fatto che a fondamento della domanda giudiziale della cooperativa sociale, per quanto rigettata, vi fosse proprio il dichiarato svolgimento di un'attività economica.
Né colgono, inoltre, nel segno i richiami dell'odierno ricorrente, invero generici, alla funzione sociale o al vario atteggiarsi dello scopo di lucro nella cooperativa sociale;
rilievi valevoli, al più, ai diversi fini della concessione dei diversi benefici amministrativi o fiscali previsti dalle varie normative di settore (ad es. regimi fiscali di favore, iscrizioni in albi ed elenchi, etc.), che tuttavia non presentano identità di ratio con l'istituto del patrocinio a spese dello Stato.
Infatti, argomenta ancora la Corte Costituzionale, a conclusioni diverse non può pervenirsi per il solo fatto che agli enti e alle associazioni non profit è già riconosciuta, in vari settori dell'ordinamento, un'ampia gamma di benefici a sostegno della funzione sociale che svolgono: “Né vale di per sé l'argomento secondo il quale agli enti e alle associazioni non profit sia già riconosciuta, in vari settori dell'ordinamento, un'ampia gamma di benefici a sostegno della funzione sociale che svolgono (sentt. nn. 287 del 2008, 237 del 2015, 178, 219 del 2017, 16 del 2018)” (Corte Costituzionale - 06/03/2019, n. 35).
Pertanto, gli enti e le associazioni per usufruire del patrocinio gratuito non devono esercitare attività economica. La normativa subordina l'ammissione degli enti e delle associazioni al beneficio del patrocinio a spese dello Stato innanzitutto alla sussistenza dei presupposti di carattere generale, rappresentati dal generale limite di reddito — indistintamente riferibile a tutti i soggetti che, in qualunque tipo di processo, intendano essere ammessi al beneficio — nonché dalla non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, cui si aggiungono quelli, specifici, riferibili ai soli enti o associazioni, costituiti dall'assenza dello scopo di lucro e dell'esercizio dell'attività economica (Corte Costituzionale - 01/06/2016, n.
128).
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in base ai parametri, ratione temporis, di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione € 1.101 - € 5.200) senza fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
- Pagina 6 - Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− condanna il ricorrente, a corrispondere, in favore delle resistenti, le spese di lite che liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Benevento, 7.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 7 -
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 7.3.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione del provvedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 - n. 810/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 810 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, ed avente ad OGGETTO: opposizione ex artt. 170 del D.P.R. n. 115/2002, come modificato ex art. 15 D.lgs. 150/2011, avverso il decreto di liquidazione reso dal Tribunale di
Benevento, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3201/2021 R.G.A.C., in data 9.2.2024 e notificato in data 13.2.2024, vertente
TRA
AVV. , c.f. , elettivamente domiciliato, presso il Parte_1 C.F._1
proprio studio in IA RP (Av), alla Via XXV Aprile n. 18/20-21
RICORRENTE
E
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, C.F. rapp.ti e difesi ex lege Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano alla via Diaz n. 11
RESISTENTI
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 7.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. in opposizione a decreto di rigetto di liquidazione a seguito di ammissione a gratuito patrocinio, l'avv. contestava il provvedimento Parte_1
con il quale il Tribunale di Benevento, nell'ambito del giudizio civile n. 3201/2021 R.G.A.C., rigettava la domanda di liquidazione dei compensi professionali in suo favore, quale difensore costituito di ”, c.f. Controparte_3 P.IVA_3
in persona del l.r.p.t., con sede in IA RP (Av), parte provvisoriamente ammessa al
- Pagina 2 - patrocinio a spese dello Stato nel richiamato giudizio, giusta provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria del C.O.A. di Benevento n. 554/2021 del 25/6/2021.
Il Tribunale di Benevento, nello specifico, affermava che nessuna liquidazione potesse essere predisposta in quanto le persone giuridiche potevano usufruire del gratuito patrocinio, ex art. 119 D.P.R. 115/2002, solo quando non perseguivano scopi di lucro e non esercitavano attività economica;
che, al contrario, dall'esame degli atti, la richiedente società non sembrava trovarsi nelle condizioni per ottenere il beneficio richiesto, svolgendo comunque attività economica.
L'avv. , premettendo di essere soggetto legittimato, quale difensore costituito, Pt_1 all'impugnazione del rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi in gratuito patrocinio, a sostegno della domanda deduceva l'illegittimità del diniego in presenza degli elementi oggettivi di ammissibilità al beneficio, in particolare l'assenza dello scopo di lucro e la ricorrenza dei requisiti reddituali richiesti dalla legge.
Per tali motivi chiedeva l'annullamento, previa declaratoria di illegittimità, del decreto impugnato e, per l'effetto, accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato della parte da lui assistita, procedersi alla liquidazione delle competenze in suo favore.
Fissata l'udienza del 31.5.2024, il ricorso introduttivo ed il decreto venivano notificati ai resistenti, i quali si costituivano tempestivamente, in data 21.05.2024, col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, la quale deduceva il difetto di legittimazione passiva del e l'infondatezza del Controparte_2
ricorso nel merito, chiedendone la reiezione perché infondato in fatto ed in diritto, avendo il
Tribunale di Benevento fatto corretta applicazione dell'art. 119 del d.P.R. n. 115/2002, secondo cui le sole persone giuridiche a poter beneficiare del gratuito patrocinio erano gli enti o associazioni che non perseguivano scopi di lucro e non esercitavano attività economica.
All'udienza figurata del 31.5.2024, la causa, matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza cartolare del 7.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Il Tribunale osserva.
In via preliminare, va dichiarata la tempestività del ricorso perché proposto entro il termine di
30 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione.
In punto, poi, di legitimatio ad causam, sussiste la legittimazione del ricorrente difensore, il quale, come da giurisprudenza di legittimità consolidata (cfr. Cass. n. 10705/2014, Cass. n.
1539/2015 e S.U. n. 26907/2016), ove contesti il rigetto della istanza di liquidazione per il gratuito patrocinio prestato, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di
- Pagina 3 - un diritto soggettivo patrimoniale nell'ambito di un giudizio autonomo avente ad oggetto la spettanza e la liquidazione del suo compenso (cfr. Cass. S.U. n. 26907/2016).
Sotto il profilo passivo, mentre sussiste la legittimazione del (S.U. n. Controparte_1
8516/2012), carente è, invece, quella del . Invero, nella richiamata Controparte_2 sentenza è dato leggere che: “L'inadeguatezza di altre soluzioni e la riscontrata esigenza di osservare il principio, secondo cui parte necessaria dei procedimenti di opposizione a liquidazione regolati dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 deve inevitabilmente reputarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento medesimo (principio, che, del resto, solo in tal modo viene ad acquisire piena attuazione) impongono di propendere per la tesi che individua il quale parte necessaria nei procedimenti Controparte_1
suddetti, se concernenti compensi e onorari, relativi a giudizi civili o penali, suscettibili di restare a carico dell'"erario". Come emerge anche dalla previsione di cui al D.P.R. n. 115 del
2002, art. 185, comma 1, è, infatti, sul bilancio del (attualmente sul Controparte_1
relativo capitolo 1360) che viene a gravare l'onere degli esborsi correlativi, in concreto gestito attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati (mentre, altrimenti, incidono le corrispondenti spese in tema di giudizi tributario, penale militare e amministrativo).”
Orbene, attesa la natura civile del procedimento nel cui è ambito è stata avanzata l'istanza di liquidazione e reso l'opposto decreto giudiziale di rigetto, nessuna competenza del
[...]
appare ravvisabile, tenuto conto che, in ipotesi di accoglimento Controparte_2 dell'opposizione, ai sensi dell'art. 185, D.P.R. n. 115/2002 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”), la competenza all'eventuale liquidazione e pagamento del compenso riconosciuto andrebbe attribuita esclusivamente al
Ministero della Giustizia.
Nel merito, il ricorso è, comunque, infondato e va rigettato.
Il Tribunale di Benevento, infatti, ha correttamente rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello
Stato, sul rilievo che dalla documentazione in atti emergeva lo svolgimento di attività economica da parte de , elemento questo ostativo Parte_2
all'ammissione al beneficio richiesto. E tanto alla luce dell'art. 119 D.P.R. 115/2002, a mente del quale “il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica”.
- Pagina 4 - Il Giudice ha fatto corretta applicazione della norma, motivando sul rilievo del predetto requisito attraverso il richiamo all'orientamento della Corte Costituzionale, sent. n. 35/2019, secondo cui “Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 119, ultima parte, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato — che svolga un'attività di sicuro rilievo sociale — solo in quanto soggetto esercente un'attività economica. La discrezionalità del legislatore nell'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia è stata esercitata, con la previsione censurata, entro i confini costituzionalmente imposti. Non può reputarsi manifestamente irragionevole, infatti, la scelta legislativa in base alla quale, in controversie civili, amministrative, contabili o tributarie, è esclusa l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato di enti o associazioni, i quali, se pure non perseguono fini di lucro, esercitano una attività economica che — proprio perché tale, e a prescindere dalla destinazione degli eventuali utili e dalla consistenza di cespiti patrimoniali — consente accantonamenti in vista, fra l'altro, proprio di eventuali contenziosi giudiziali. Una situazione, questa, assai diversa da quella che caratterizza il regime che disciplina il beneficio in favore delle persone fisiche, per le quali l'attività economica si traduce in un reddito che, sotto soglie che spetta al legislatore determinare, giustifica l'intervento dello Stato a tutela e garanzia dell'effettivo esercizio del diritto di azione e di difesa” (Corte Costituzionale - 06/03/2019, n. 35).
Orbene, giova rilevare che lo svolgimento dell'attività economica da parte della società richiedente il beneficio non è stata, peraltro, mai negata dall'odierno ricorrente nelle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, né smentita durante tutto il corso del presente giudizio, e trova conferma nelle risultanze documentali agli atti del processo.
Invero, lo svolgimento di attività economica da parte dell Parte_2
(nella specie, la gestione di un impianto sportivo “Arena Mennea” di IA RP,
[...] per un preteso credito di € 64.416,00) è stato, anzi, il dichiarato presupposto della stessa domanda giudiziale avanzata nel procedimento n. 3201/2021 R.G., nell'ambito del quale si richiedeva la liquidazione dei compensi in gratuito patrocinio. Agli atti dello stesso giudizio, a sostegno della domanda, la società aveva dedotto altresì l'avvenuto svolgimento di ulteriori affidamenti ottenuti dal regolarmente fatturati e pagati, e relativi Controparte_4
rispettivamente al supporto della gestione dell'Arena Mennea in occasione del ritiro dell'AV IO (15-31 luglio 2018, per € 3.500,00) ed al servizio di custodia e vigilanza in via straordinaria ed urgente del predetto impianto (23-25 agosto 2019, per € 1.500,00).
- Pagina 5 - L'insieme di tali circostanze, dedotte dalla stessa parte attrice e comprovate da fatture in atti, evidenzia, dunque, il continuativo, regolare e non occasionale o marginale svolgimento di attività economica da parte della società. Vero è che la sentenza n. 355/2023, conclusiva del giudizio, rigettava la domanda per mancanza del requisito della forma scritta ad substantiam del contratto di cui era parte la P.A., ma l'esito del giudizio relativo ad un singolo affidamento non oblitera né l'esistenza di altri affidamenti regolarmente pagati né, ai fini del presente procedimento, il fatto che a fondamento della domanda giudiziale della cooperativa sociale, per quanto rigettata, vi fosse proprio il dichiarato svolgimento di un'attività economica.
Né colgono, inoltre, nel segno i richiami dell'odierno ricorrente, invero generici, alla funzione sociale o al vario atteggiarsi dello scopo di lucro nella cooperativa sociale;
rilievi valevoli, al più, ai diversi fini della concessione dei diversi benefici amministrativi o fiscali previsti dalle varie normative di settore (ad es. regimi fiscali di favore, iscrizioni in albi ed elenchi, etc.), che tuttavia non presentano identità di ratio con l'istituto del patrocinio a spese dello Stato.
Infatti, argomenta ancora la Corte Costituzionale, a conclusioni diverse non può pervenirsi per il solo fatto che agli enti e alle associazioni non profit è già riconosciuta, in vari settori dell'ordinamento, un'ampia gamma di benefici a sostegno della funzione sociale che svolgono: “Né vale di per sé l'argomento secondo il quale agli enti e alle associazioni non profit sia già riconosciuta, in vari settori dell'ordinamento, un'ampia gamma di benefici a sostegno della funzione sociale che svolgono (sentt. nn. 287 del 2008, 237 del 2015, 178, 219 del 2017, 16 del 2018)” (Corte Costituzionale - 06/03/2019, n. 35).
Pertanto, gli enti e le associazioni per usufruire del patrocinio gratuito non devono esercitare attività economica. La normativa subordina l'ammissione degli enti e delle associazioni al beneficio del patrocinio a spese dello Stato innanzitutto alla sussistenza dei presupposti di carattere generale, rappresentati dal generale limite di reddito — indistintamente riferibile a tutti i soggetti che, in qualunque tipo di processo, intendano essere ammessi al beneficio — nonché dalla non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, cui si aggiungono quelli, specifici, riferibili ai soli enti o associazioni, costituiti dall'assenza dello scopo di lucro e dell'esercizio dell'attività economica (Corte Costituzionale - 01/06/2016, n.
128).
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in base ai parametri, ratione temporis, di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione € 1.101 - € 5.200) senza fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
- Pagina 6 - Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− condanna il ricorrente, a corrispondere, in favore delle resistenti, le spese di lite che liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Benevento, 7.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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