Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4574/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4574/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Alessandro Meregalli
e
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Silvia Bonesi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 22 gennaio 2015, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 5, Anno 2015, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli il 25 novembre 2015, e , il 12 luglio Per_1 Per_2
2018.
1
manager presso Friulsider s.p.a. con contratto full time a tempo indeterminato ed uno stipendio mensile di circa € 2.600,00, mentre la sig.ra lavora come Pt_1 infermiera presso l'Ospedale S. Chiara di Trento con contratto full time a tempo indeterminato ed uno stipendio mensile di circa € 2.000,00.
I coniugi hanno allegato che il sig. ha in uso l'autovettura aziendale Seat CP_1
Leon, mentre la sig.ra è proprietaria di un veicolo Skoda Kamiq gravata da Pt_1 finanziamento con rata mensile di € 250,00.
I ricorrenti hanno dato atto che la residenza familiare è gravata da mutuo ipotecario ventennale con rata mensile di € 640,00 a carico della sig.ra e che il sig. Pt_1
si è trasferito in una nuova abitazione condotta in locazione dal 15 aprile CP_1
2024 con canone mensile di € 750,00.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
• “i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
• i figli minori rimarranno in affido condiviso con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
• la casa coniugale sita in Trento (TN), via Sant'Anna 87, comprensiva degli arredi, sarà assegnata alla signora che ne avrà la piena Parte_1
disponibilità;
• il padre verserà un assegno di mantenimento a favore dei due figli minori pari a Euro 325,00= mensili per ciascun figlio, e così per complessivi Euro
650,00= mensili, da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat;
• le spese straordinarie, che si renderanno necessarie per i figli, saranno sostenute al 50% dai genitori, richieste con cadenza mensile (con mail o messaggio riassuntivo) e rimborsate a chi dei due le avrà materialmente
2 sostenute, dietro esibizione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni;
per le spese che richiedono il consenso dei genitori, esse andranno preventivamente concordate se di importo superiore ai Euro 100,00=, per singolo esborso;
per la gestione delle spese generali le parti faranno riferimento alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate in data
29.11.2017 dal Consiglio Nazionale Forense;
• la deduzione di tali spese avverrà al 50% o nella diversa percentuale pagata effettivamente. Le fatture/ricevute relative alle spese dei figli dovranno essere intestate agli stessi;
• la retta scolastica, pari ad Euro 2.500,00 annui, oltre il costo della mensa e del posticipo, saranno a carico di ciascun genitore in ragione di un figlio;
• le indennità, gli assegni e ogni altro emolumento pubblico, statale o provinciale, percepiti in favore dei figli minori, saranno assegnati al 50% a ciascun genitore, con accredito diretto della quota spettante sui rispettivi conti correnti;
• salvo diverso accordo tra i genitori, il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
• compatibilmente con gli impegni lavorativi del signor il CP_1
papà potrà tenere con sé i figli, nelle settimane senza weekend, il mercoledì pomeriggio, o altro diverso giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:30 quando li riaccompagnerà a casa;
• in ogni caso, i genitori, previo accordo intervenuto nelle 24 ore precedenti, potranno derogare al regime prestabilito;
• salvo diverso accordo, per quanto riguarda le vacanze estive: durante il periodo che va da maggio a settembre di ogni anno, i genitori terrano con sé i figli per un periodo di 2 settimane, anche non consecutive, comunicandosi reciprocamente il periodo prescelto entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
3 • salvo diverso accordo, le vacanze natalizie saranno divise a metà tra i genitori, mentre le vacanze pasquali saranno trascorse con uno dei genitori ad anni alterni.;
• i ponti e le ulteriori festività infra annuali dovranno essere gestite nel rispetto delle rispettive necessità ed impegni lavorativi, tenendo conto dei bisogni primari dei figli;
• i coniugi concedono sin da ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti per l'espatrio dei figli minori;
• a tutti gli effetti, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, dando atto che non vi sarà corresponsione di assegni di mantenimento, nonché di aver regolato ogni ulteriore e diverso rapporto di natura economico/patrimoniale da quanto esposto e concordato in questa sede;
• le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà”.
Al presente procedimento è stato riunito il procedimento rgn 461272024 V.G. pendente tra le medesime parti, avente ad oggetto la domanda di separazione dei coniugi alle stesse condizioni di cui al ricorso depositato nel presente procedimento.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse dei figli minori e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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