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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/11/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – Procedure concorsuali
composto dai magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 22.8.2025 al R.G. n. 30-1/2025 Procedimento Unitario,
promosso d a
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale – Sede;
RICORRENTE
n e i c o n f r o n t i d i c.f. e p.i. ), con sede a Trieste, Via Crispi n. 7; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di presentato dal P.M. in Sede;
Parte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che all'udienza odierna dinanzi al relatore nessuno è comparso;
preso atto della rituale e tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza effettuata nei confronti della Società debitrice a cura della Cancelleria ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 7, e 41, comma 2, CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso chela Società debitrice, operante nel settore del commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici, ha la sede nel circondario di questo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCII;
rammentato che l'iniziativa del P.M. in sede prende avvio dalla segnalazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 CCII della Sezione specializzata in materia di impresa di questo Tribunale,
che, con provvedimento dd. 6.3.2025, emesso nel procedimento iscritto al R.G. 3039/2025
V.G.1, rilevava il possibile stato di insolvenza della società resistente;
in particolare, il
2 liquidatore nominato dal Tribunale, previa illustrazione delle verifiche compiute, aveva dichiarato di (non essere in grado di) accettare la propria nomina, risultando preclusa una liquidazione in bonis del patrimonio societario (“Allo stato la liquidità esistente
consentirebbe di soddisfare integralmente i soli crediti per lavoro dipendente e
professionale, nulla residuando per i crediti chirografari, dando conferma dello stato di
incapienza in cui versa attualmente la società con la conseguente impossibilità di avviare
e proseguire la liquidazione del patrimonio in bonis. A completare il quadro societario, si
segnala che, in assenza di formale disdetta alla proprietà, continua a maturare il canone
di locazione dei locali di via Crispi n.7 (€ 3.720,00 trimestrali) ed in assenza di
licenziamento, ovvero di dimissioni per giusta causa, prosegue il rapporto di lavoro
dipendente attualmente in essere”: così a pag. 3 della relazione); al contempo, utilizzando i bilanci societari 2021 e 2022 (approvati e depositati al Registro Imprese) e la situazione contabile al 31.12.2023, lo stesso professionista aveva escluso che la società debitrice fosse una “impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma
1, lett.d), CCII, in particolare con riguardo ai ricavi2;
accettazione della carica di liquidatore in dipendenza dell'eventuale situazione di incapienza della società
a provvedere alla liquidazione in bonis. 2 d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348.
3 ritenuto che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo
(più) in grado di adempiere regolarmente (e con mezzi normali) le obbligazioni assunte;
in questo senso depone l'acclarata incapienza dell'attivo realizzabile a supportare le operazioni di liquidazione, situazione confermata anche dagli esiti dei successivi accertamenti affidati dal P.M. in Sede alla Guardia di Finanza Nucleo Polizia Economico
Finanziaria Gruppo Tutela Economia, riassunti nella nota 92520/25 dd. 29.5.2025, in atti,
nella quale viene rilevato “un attivo realizzabile di (soli) euro 61.000, pari al saldo del conto
corrente societario, a cui è possibile aggiungere ulteriori euro 10.000,00 corrispondenti
alla stima della vendita degli arredi e delle giacenze di magazzino. Sul punto il Liquidatore
ha rappresentato di non avere preso in considerazione: - la giacenza di cassa
verosimilmente confluita nel conto corrente societario;
- i crediti della società, poiché
relativi al prelevamenti eseguiti nel corso del tempo dal socio defunto; (…) un passivo
complessivamente stimato di euro 244.000,00 pari a debiti esigibili di varia natura.
tuttavia si tratta di un conteggio “per difetto” in quanto alla data della relazione in capo
alla società continua a maturare il canone di locazione dell'immobile sito in via Crispi n. 7,
nonché sede legale della società. Inoltre, continua a sussistere l'ultimo rapporto di lavoro
dipendente per cui non vi sono stati licenziamenti o dimissioni”;
rilevato che non sussistono elementi per considerare che la società debitrice sia una
“impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma 1, lett.d),
CCII;
Nel caso di specie, atteso che l'istanza del P.M. in sede è stata depositata nel 2025, per l'apprezzamento dei ricavi (e dell'attivo) deve aversi riguardo agli esercizi chiusi al 2022, 2023 e 2024,
4 rammentato che il possesso congiunto di tali requisiti costituisce un tema la cui prova,
come sancito dall'art. 121 CCII, incombe sull'impresa debitrice, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;
rilevata inoltre la sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49, co. 5,
CCII3; ben vero, il certificato dei debiti contributivi indica alla data del 25.9.2025 CP_3
l'assenza di esposizioni debitorie;
tuttavia, gli estratti di ruolo trasmessi dall
[...]
tracciano, alla data 25.9.2025, l'esistenza di debiti attuali Controparte_4
della Società nella misura di 26.227,29 euro (per la totalità debiti erariali) e, dal canto suo, l' ha potuto indicare, alla data del successivo 24.10.2025, appena Controparte_4
passate in carico all'agente della riscossione, ulteriori due partite per complessivi euro
3.965,18 (=3.682,65 + 282,53); risulta pertanto, un ammontare di debiti scaduti e non pagati di 30.192,47 euro, importo cui non è irragionevole sommare le ulteriori poste di debito - scaduto e verosimilmente non pagato - estrapolate dalla G.d.F. in sede di analisi della situazione contabile al 31.12.2023, quantomeno le voci “fornitori € 74.309,95 (..)” e
“finanziamenti a medio lungo termine € 53.398,93” (v. pag. 5 della relazione dd.
29.05.2025 in nota), all'evidenza giuridicamente aliene da una possibilità di recupero mediante affidamento ad;
CP_5
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
5 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di c.f. e p.i. Controparte_1
), con sede a Trieste, Via Crispi n. 7; P.IVA_1
NOMINA
il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello Persona_1
studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.
att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 10 marzo 2026, ad ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
SE
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo,
ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso
7 la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 11/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con decreto in data 30.10.2024 il Tribunale, sezione specializzata in materia di impresa, provvedendo sul ricorso ex artt. 2485, 2° co., e 2487, 2° co., c.c., proposto dai soci e Parte_2 Pt_3
accertato il verificarsi delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484, 1° comma, n. 2) e n. 3)
[...]
c.c., per impossibilità di funzionamento dell'assemblea e sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, contestualmente nominava alla società un liquidatore nella Controparte_1 persona del dott. Detto decreto prevedeva espressamente l'ipotesi di mancata Controparte_2 3 “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti degli istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1. lettera d)”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – Procedure concorsuali
composto dai magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 22.8.2025 al R.G. n. 30-1/2025 Procedimento Unitario,
promosso d a
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale – Sede;
RICORRENTE
n e i c o n f r o n t i d i c.f. e p.i. ), con sede a Trieste, Via Crispi n. 7; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di presentato dal P.M. in Sede;
Parte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che all'udienza odierna dinanzi al relatore nessuno è comparso;
preso atto della rituale e tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza effettuata nei confronti della Società debitrice a cura della Cancelleria ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 7, e 41, comma 2, CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso chela Società debitrice, operante nel settore del commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici, ha la sede nel circondario di questo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCII;
rammentato che l'iniziativa del P.M. in sede prende avvio dalla segnalazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 CCII della Sezione specializzata in materia di impresa di questo Tribunale,
che, con provvedimento dd. 6.3.2025, emesso nel procedimento iscritto al R.G. 3039/2025
V.G.1, rilevava il possibile stato di insolvenza della società resistente;
in particolare, il
2 liquidatore nominato dal Tribunale, previa illustrazione delle verifiche compiute, aveva dichiarato di (non essere in grado di) accettare la propria nomina, risultando preclusa una liquidazione in bonis del patrimonio societario (“Allo stato la liquidità esistente
consentirebbe di soddisfare integralmente i soli crediti per lavoro dipendente e
professionale, nulla residuando per i crediti chirografari, dando conferma dello stato di
incapienza in cui versa attualmente la società con la conseguente impossibilità di avviare
e proseguire la liquidazione del patrimonio in bonis. A completare il quadro societario, si
segnala che, in assenza di formale disdetta alla proprietà, continua a maturare il canone
di locazione dei locali di via Crispi n.7 (€ 3.720,00 trimestrali) ed in assenza di
licenziamento, ovvero di dimissioni per giusta causa, prosegue il rapporto di lavoro
dipendente attualmente in essere”: così a pag. 3 della relazione); al contempo, utilizzando i bilanci societari 2021 e 2022 (approvati e depositati al Registro Imprese) e la situazione contabile al 31.12.2023, lo stesso professionista aveva escluso che la società debitrice fosse una “impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma
1, lett.d), CCII, in particolare con riguardo ai ricavi2;
accettazione della carica di liquidatore in dipendenza dell'eventuale situazione di incapienza della società
a provvedere alla liquidazione in bonis. 2 d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348.
3 ritenuto che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo
(più) in grado di adempiere regolarmente (e con mezzi normali) le obbligazioni assunte;
in questo senso depone l'acclarata incapienza dell'attivo realizzabile a supportare le operazioni di liquidazione, situazione confermata anche dagli esiti dei successivi accertamenti affidati dal P.M. in Sede alla Guardia di Finanza Nucleo Polizia Economico
Finanziaria Gruppo Tutela Economia, riassunti nella nota 92520/25 dd. 29.5.2025, in atti,
nella quale viene rilevato “un attivo realizzabile di (soli) euro 61.000, pari al saldo del conto
corrente societario, a cui è possibile aggiungere ulteriori euro 10.000,00 corrispondenti
alla stima della vendita degli arredi e delle giacenze di magazzino. Sul punto il Liquidatore
ha rappresentato di non avere preso in considerazione: - la giacenza di cassa
verosimilmente confluita nel conto corrente societario;
- i crediti della società, poiché
relativi al prelevamenti eseguiti nel corso del tempo dal socio defunto; (…) un passivo
complessivamente stimato di euro 244.000,00 pari a debiti esigibili di varia natura.
tuttavia si tratta di un conteggio “per difetto” in quanto alla data della relazione in capo
alla società continua a maturare il canone di locazione dell'immobile sito in via Crispi n. 7,
nonché sede legale della società. Inoltre, continua a sussistere l'ultimo rapporto di lavoro
dipendente per cui non vi sono stati licenziamenti o dimissioni”;
rilevato che non sussistono elementi per considerare che la società debitrice sia una
“impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma 1, lett.d),
CCII;
Nel caso di specie, atteso che l'istanza del P.M. in sede è stata depositata nel 2025, per l'apprezzamento dei ricavi (e dell'attivo) deve aversi riguardo agli esercizi chiusi al 2022, 2023 e 2024,
4 rammentato che il possesso congiunto di tali requisiti costituisce un tema la cui prova,
come sancito dall'art. 121 CCII, incombe sull'impresa debitrice, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;
rilevata inoltre la sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49, co. 5,
CCII3; ben vero, il certificato dei debiti contributivi indica alla data del 25.9.2025 CP_3
l'assenza di esposizioni debitorie;
tuttavia, gli estratti di ruolo trasmessi dall
[...]
tracciano, alla data 25.9.2025, l'esistenza di debiti attuali Controparte_4
della Società nella misura di 26.227,29 euro (per la totalità debiti erariali) e, dal canto suo, l' ha potuto indicare, alla data del successivo 24.10.2025, appena Controparte_4
passate in carico all'agente della riscossione, ulteriori due partite per complessivi euro
3.965,18 (=3.682,65 + 282,53); risulta pertanto, un ammontare di debiti scaduti e non pagati di 30.192,47 euro, importo cui non è irragionevole sommare le ulteriori poste di debito - scaduto e verosimilmente non pagato - estrapolate dalla G.d.F. in sede di analisi della situazione contabile al 31.12.2023, quantomeno le voci “fornitori € 74.309,95 (..)” e
“finanziamenti a medio lungo termine € 53.398,93” (v. pag. 5 della relazione dd.
29.05.2025 in nota), all'evidenza giuridicamente aliene da una possibilità di recupero mediante affidamento ad;
CP_5
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
5 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di c.f. e p.i. Controparte_1
), con sede a Trieste, Via Crispi n. 7; P.IVA_1
NOMINA
il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello Persona_1
studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.
att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 10 marzo 2026, ad ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
SE
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo,
ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso
7 la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 11/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con decreto in data 30.10.2024 il Tribunale, sezione specializzata in materia di impresa, provvedendo sul ricorso ex artt. 2485, 2° co., e 2487, 2° co., c.c., proposto dai soci e Parte_2 Pt_3
accertato il verificarsi delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484, 1° comma, n. 2) e n. 3)
[...]
c.c., per impossibilità di funzionamento dell'assemblea e sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, contestualmente nominava alla società un liquidatore nella Controparte_1 persona del dott. Detto decreto prevedeva espressamente l'ipotesi di mancata Controparte_2 3 “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti degli istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1. lettera d)”.