Cass. pen., sez. feriale, sentenza 08/08/2023, n. 34824
CASS
Sentenza 8 agosto 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di reati tributari, in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura, pure se l'emissione sia avvenuta nella veste di legale rappresentante di società diverse, dovendosi fare riferimento, ai fini dell'unificazione in un medesimo reato dell'emissione di più fatture, non tanto all'identità del responsabile-persona fisica, quanto a quella del soggetto-contribuente cui l'emissione è imputabile.

In tema di circostanze del reato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante comune dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., in caso di concorso di reati, la dichiarazione di estinzione di uno o più di essi per prescrizione non preclude al giudice la possibilità di esaminare i fatti ritenuti costitutivi del reato prescritto ai fini della valutazione della sussistenza del lucro di speciale tenuità. (Fattispecie in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti in cui la Corte ha ritenuto che la speciale tenuità vada rapportata non solo all'entità economica del danno cagionato all'Erario, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati dal reato, in termini effettivi o potenziali).

Commentari4

  • 1Art. 8 D.lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
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    1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Indice: Che cos'è e quando si configura La riforma …

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  • 2Art. 2 D.lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Le …

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  • 3Dichiarazione fraudolenta e uso di fatture false: struttura, giurisprudenza e profili difensivi del reato ex art. 2 D.Lgs. 74/2000
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 maggio 2025

    Indice: 1. Premessa: la centralità del reato nel sistema penale-tributario 2. Struttura della fattispecie: elementi oggettivi e soggettivi del reato 3. La riforma del 2019: mutamenti normativi e inasprimento repressivo 4. Criteri interpretativi e applicazione giurisprudenziale: la delimitazione del perimetro punitivo 5. Le diverse tipologie di fatture false e i loro effetti giuridici 6. Strategie difensive e i profili processuali del reato 7. Conclusioni: criticità sistemiche e prospettive evolutive 1. Premessa: la centralità del reato nel sistema penale-tributario L'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 sanziona la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore …

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  • 4Cos’è L’Avviso Di Cortesia Di Poste Italiane: Come Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 21 settembre 2025

    Hai trovato nella cassetta della posta un “Avviso di Cortesia” di Poste Italiane e non sai cosa significa? Questo documento non è una notifica ufficiale, ma un semplice avviso lasciato dal portalettere quando tenta di consegnare un atto giudiziario o tributario e non trova il destinatario. L'avviso segnala che la raccomandata o l'atto sono stati depositati presso l'ufficio postale, ma non sempre viene compilato correttamente o recapitato in modo regolare. Le conseguenze possono essere gravi: se non ritiri l'atto entro i termini, rischi che diventi definitivo senza avere avuto reale possibilità di difenderti. Tuttavia, esistono strumenti legali per contestare la validità della notifica e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 08/08/2023, n. 34824
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34824
Data del deposito : 8 agosto 2023

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