Sentenza 5 settembre 2002
Massime • 1
Il principio che il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi corrispondenti alla situazione di rischio da lui esposta nella denuncia dei lavori di cui all'art. 12 d.P.R. 1264/65 e che, salvo il potere di controllo dell'istituto assicuratore, gli eventuali errori in essa contenuti possono essere rettificati dal datore di lavoro solo nelle forme e con gli effetti di una denuncia integrativa a norma del terzo comma del citato articolo, trova applicazione anche in riferimento alla denuncia di esposizione dei lavoratori al rischio della silicosi a norma dell'art. 153 del medesimo d.P.R., che sia basata su un erroneo presupposto di fatto. ( Nella specie, la S.C.ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda con la quale una società aveva richiesto la condanna dell'INAIL al rimborso delle somme versate a titolo di premio per il rischio di silicosi dei dipendenti assumendo che l'attività svolta non comportava in realtà alcun rischio di insorgenza di detta patologia.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/09/2002, n. 12908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12908 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FR AR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DELLA LIBERTÀ 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAROLEO, che lo rappresenta e difende unitamente all avvocato GIORGIO ALBE giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA. IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, SAVERIO MUCCIO, giusta procura speciale atto Notar Carlo Federico Tuccari di Roma del 23 dicembre 1999, rep. 52986;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 530/99 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, depositata il 14/05/99 R.G.N. 30/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'avvocato ALBÈ;
udito l'avvocato MUCCIO;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Gallarate depositato il 22 aprile 1997 la soc. LI AR a r.l. conveniva in giudizio l'INAIL e ne chiedeva la condanna al rimborso delle somme versate a titolo di premio per il rischio di silicosi dei dipendenti nel periodo 1983/1995 assumendo che l'attività svolta non comportava alcun rischio di insorgenza di siffatta malattia.
L'INAIL si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda osservando che la legge escludeva la ripetizione dei premi assicurativi versati dal datore di lavoro in base alla propria dichiarazione.
Il Pretore, con sentenza resa il 30 aprile 1999, rigettava la domanda. L'appello proposto dalla società veniva respinto dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza depositata il 14 maggio 1999. In motivazione il Tribunale, premesso che l'appellante fino al 1995 aveva sempre denunciato all'INAIL la sussistenza del rischio di silicosi nelle lavorazioni effettuate, osservava che l'errore del datore di lavoro in ordine alla effettiva sussistenza del rischio assicurato non comporta la ripetizione delle somme versate all'istituto assicuratore in base alla sua spontanea dichiarazione fino alla denunzia di variazione del rischio medesimo, ostandovi il disposto degli articoli 12 e 153 del d.p.r. n. 1124 del 1965. Avverso tale sentenza la soc. AR ha proposto ricorso per, cassazione con tre motivi. L'INAIL resiste con controricorso. Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione degli articoli 12 e 153 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 1 d.m. 20 giugno 1988, la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove afferma che la denuncia di esercizio costituisce una dichiarazione di scienza di contenuto confessorio per effetto della quale termini contributivi non possono essere modificati se non sulla base, o di accertamenti dell'Istituto, o di nuove denuncie di variazione. Sostiene invece la ricorrente che la denuncia di esercizio non può costituire dichiarazione di scienza quanto alla sussistenza del rischio silicotigeno, in quanto non può attribuirsi valore confessorio ad una dichiarazione relativa a fatti di cui il dichiarante non può essere a conoscenza. Ritiene infatti la ricorrente che mentre l'art. 12 del T.U. fa riferimento ad un rischio presunto, il premio supplementare stabilito dall'art. 153 è dovuto soltanto se risulti accertato in concreto che, a causa della particolare lavorazione, si verifichi nell'ambiente di lavoro una dispersione di silice idonea a determinare il rischio effettivo di malattia professionale. Interpretando diversamente le norme si verrebbe ad avvantaggiare i datori di lavoro che non denunciane il rischio di silicosi e corrispondono i premi supplementari solo a seguito degli accertamenti dell'INAIL, mentre resterebbero danneggiati i datori di lavoro che hanno denunciato erroneamente il rischio, perché non possono poi ripetere le somme versate per premio supplementare malgrado l'accertata mancanza di ogni rischio di malattia. In definitiva, secondo la società nel caso di specie dovrebbe applicarsi la normativa generale di cui all'art. 2033 cod.civ. in tema di indebito oggettivo.
Con il secondo motivo, denunciando omessa motivazione, la società lamenta che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione due circolari (n. 87/1983 e n. 28/1986) con le quali l'INAIL ha espressamente disposto che l'imposizione dell'obbligo assicurativo contro il rischio di silicosi è subordinata al preventivo accertamento delle condizioni di rischio, in particolare con riferimento alla voce 3310 (scavi e movimenti di terra) relativa all'attività svolta dalla deducente. Sostiene pertanto la ricorrente che l'obbligo dell'INAIL di accertare la sussistenza del rischio silicotigeno sorge non solo quando l'assicurato abbia formulato istanza di rettifica o di annullamento dell'obbligo assicurativo, ma in tutti i casi in cui il datore di lavoro svolge una lavorazione citata nelle suddette circolari.
Con il terzo motivo, denunciando ancora omessa motivazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione gli indizi gravi, precisi e concordanti emersi in sede istruttoria in ordine alla insussistenza nella specie del rischio di silicosi;
infatti, il riconoscimento da parte dell'INAIL, dopo la denuncia di variazione presentata nel 1995, della insussistenza delle condizioni giustificanti l'obbligo assicurativo, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere insussistente il rischio anche nel periodo 1983/1995, poiché il contenuto e le modalità di lavorazione erano rimaste immutate.
I tre motivi di ricorso, che conviene esaminare congiuntamente a fini di una migliore organicità di trattazione, sono infondati. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (richiamato peraltro dalla stessa ricorrente), in tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i cui rapporto non è determinato dalla volontà delle parti ma da precise disposizioni di legge, la denuncia dei lavori, alla quale il datore di lavoro è tenuto ai sensi dell'art. 12, primo comma, del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, e quella di modificazione del rischio, prevista dal successivo terzo comma, non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà, ma una dichiarazione di scienza (avente lo scopo di fornire all'INAIL gli elementi necessari per la determinazione del premio) che implica l'assunzione da parte del dichiarante di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e, salvo il potere di controllo dell'Istituto assicuratore, rende legittima l'imposizione contributiva ad essa rispondente;
di conseguenza, le dichiarazioni del denunciante, ove siano il risultato di errore, possono essere rettificate dallo stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denunzia nelle forme di cui all'art. 12 cit., con la prova dell'asserita discordanza e senza possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute (cfr. tra le tante Cass. n. 1072 del 1987, Cass. n. 3058 del 1990, Cass. n. 10248 del 1995, Cass. n. 7905 del 1996). È stato altresì precisato che il principio secondo cui il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi corrispondenti alla situazione di rischio da lui esposta nella denuncia dei lavori di cui all'art. 12 cit. e che, salvo il potere di controllo dell'Istituto assicuratore, gli eventuali errori in essa contenuti possono essere rettificati dal datore di lavoro solo nelle forme e con gli effetti di una denuncia integrativa a norma del terzo comma del citato articolo, trova applicazione anche il riferimento alla denuncia di esposizione dei lavoratori al rischio della silicosi a norma dell'art. 153 del medesimo d.p.r. che sia basata su un erroneo presupposto di fatto (Cass. n. 7905 del 1996, Cass. n. 6653 del 1997, Cass. n. 10004 del 2000). Il fondamento di tale principio è stato ravvisato dalla giurisprudenza sopra citata nel valore che nell'assicurazione disciplinata dal codice civile (artt. 1896 e 1897) viene attribuito alla comunicazione della cessazione o della variazione del rischio da parte del debitore del premio, al fine del conseguimento della cessazione dell'obbligo di pagamento del premio o della variazione della misura di questo (nel senso, cioè, che anche in tali fattispecie l'entità del premio rimane ferma, nonostante, la cessazione del rischio o la sua diminuzione, sino a quando l'assicuratore non ne abbia avuto conoscenza), valore che non può essere diverso per le assicurazioni sociali se non nei limiti della disciplina specifica, sicché nei limiti dell'affermata sussistenza dell'obbligo di pagamento del premio, non resta spazio per un diritto alla ripetizione di indebito.
In particolare è stato rilevato che non è possibile dedurre in contrario che, in ordine alla concreta sussistenza di un, rischio silicotigeno, di cui al citato art. 153, non potrebbe comunque prescindersi da un accertamento dell'Istituto: a) perché la denuncia spontanea del datore di lavoro libera l'INAIL, dall'onere di attivazione dei rilievi relativi alla entità del rischio, ove la denunzia sia ragionevolmente ritenuta rispondente al vero e tale, quindi, da assolvere i fini istituzionali dell'ente; b) perché proprio la particolare natura degli interessi sottesi al sistema assicurativo gestito dall'INAIL tanto più giustifica una deroga a criterio di corrispettività tra premio e rischio in quanto la denunzia del datore di lavoro, che è espressione di un principio di autoresponsabilità, realizza nell'Istituto un legittimo affidamento sul quale esso deve poter contare sia per una elementare esigenza di prevedibilità degli accantonamenti necessari per far fronte alle prestazioni da erogare, sia ai fini della programmazione degli investimenti, finalità che sarebbero alterate, con evidenti ricadute sulla funzionalità di quel sistema, da una interpretazione degli artt. 12 e 153 diversa da quella che le è stata attribuita;
c) perché, ove si desse rilievo all'errore che infici le dichiarazioni del denunciante, l'INAIL si verrebbe a trovare, senza alcuna negligenza da parte sua, nella condizione di compiere i necessari accertamenti (in ordine alla sussistenza della esposizione al rischio, al numero dei dipendenti ad esse concretamente esposti ecc.) anche a notevole distanza di tempo, con tutte le maggiori, intuitive difficoltà insite in una siffatta indagine (cfr. Cass. n. 6653 del 1997 in motivazione). A questi principi giurisprudenziali il Collegio intende prestare piena adesione, atteso che le contrarie argomentazioni della ricorrente non sono tali da indurre ad una riconsiderazione del problema.
A questi principi, peraltro, si è correttamente attenute anche il Tribunale di Busto Arsizio, sicché tutte le censure mosse dalla ricorrente alla sentenza impugnata non sono meritevoli di accoglimento.
Pertanto, per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore dell'istituto intimato delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidate in euro 18.10 oltre a euro duemila per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2002