Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/09/2002, n. 12908
CASS
Sentenza 5 settembre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il principio che il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi corrispondenti alla situazione di rischio da lui esposta nella denuncia dei lavori di cui all'art. 12 d.P.R. 1264/65 e che, salvo il potere di controllo dell'istituto assicuratore, gli eventuali errori in essa contenuti possono essere rettificati dal datore di lavoro solo nelle forme e con gli effetti di una denuncia integrativa a norma del terzo comma del citato articolo, trova applicazione anche in riferimento alla denuncia di esposizione dei lavoratori al rischio della silicosi a norma dell'art. 153 del medesimo d.P.R., che sia basata su un erroneo presupposto di fatto. ( Nella specie, la S.C.ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda con la quale una società aveva richiesto la condanna dell'INAIL al rimborso delle somme versate a titolo di premio per il rischio di silicosi dei dipendenti assumendo che l'attività svolta non comportava in realtà alcun rischio di insorgenza di detta patologia.)

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/09/2002, n. 12908
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12908
    Data del deposito : 5 settembre 2002

    Testo completo