Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati SENT.N°_______
R.G. N° 336/2021
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
Cron. N°________
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
Rep. N° ________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello avverso la sentenza n. 1124/2020 del Tribunale
di Foggia, non notificata, emessa nell'ambito del procedimento di primo grado iscritto al numero RG u2628 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012;
tra
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco di Biase e dall'Avv. Raffaele di Biase, come da procura in calce all'atto di appello;
- appellante –
e per essa in qualità di mandataria della Controparte_1 CP_2
oggi denominata rappresentata e difesa dall'Avv.to ALBERTO
[...] CP_3
SELVAGGI giusta procura generale alle liti del 28.11.2017 per notar Persona_1
di Velletri, rep.70989 - racc.24430,
[...]
- appellata -
* * * * * *
1
per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza rigettata,
accogliere le ragioni tutte dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr
1124/2020 del Tribunale di Foggia, dichiarare infondata l'opposizione al precetto
proposta da , in quanto non titolare di credito Controparte_4
alcuno, e così gli altri soggetti qualificatisi nel tempo quali successori della posizione, e
creditore il sig. di € 3.252,74. Insussistenti i presupposti per la Parte_1
compensazione tra il debito di e il preteso credito dei “successori”. Controparte_5
In via gradata, nel caso di accoglimento della avversa eccezione di compensazione,
dichiarare che essa poteva operare solo per € 1.381,00.
Vittoria per spese e competenze del doppio grado del giudizio a distrarsi in favore dei
difensori anticipatari;
per la NC : rigettare perché inammissibile, ovvero in subordine comunque CP_1
infondato e indimostrato, l'appello proposto dal Sig. con atto di Parte_1
citazione notificato a mezzo PEC ex lege 53/1994 in data 3.3.2021, con conferma integrale,
per l'effetto, dell'impugnata sentenza n.1124/2020 depositata il 9.9.2020, emessa dal
Tribunale Civile di Foggia;
con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio,
da liquidare secondo la vigente normativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto notificato a mezzo del servizio postale in data 11.5.2012,
[...]
intimava alla pagamento Parte_1 Controparte_6
della complessiva somma di euro 3.252,74 oltre accessori, in virtù della sentenza n.55/2012
del Tribunale di Foggia, emessa e depositata il 17.1.2012, notificata in forma esecutiva contestualmente all'atto di precetto.
La proponeva opposizione chiedendo che l'atto Controparte_4
2 di precetto venisse dichiarato nullo, invalido o comunque inefficace e, in ogni caso, nullo in ragione della eccepita compensazione tra i crediti reciprocamente vantati, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la parte opposta contestando l'opposizione della NC e chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi di lite.
Con decorrenza 1.1.2015 la NC subentrava alla Controparte_4 [...]
a seguito di scissione ex art.2506 c.c., come da atto a rogito notar Controparte_4
dott. di Milano del 23.12.2014, rep.31022 - racc.14484 e, la Persona_2 Controparte_4
in data 14.7.2017 cedeva alla un pacchetto di crediti Controparte_1
"individuabili in blocco", tra cui quelli dedotti nel procedimento, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.93 del 8.8.2017, Parte
Seconda.
Si costituiva in data 29.12.2017 la quale titolare della posizione Controparte_1
e dei rapporti dedotti in giudizio a mezzo di nuovo difensore, in seguito all'interruzione del processo per la morte del difensore di Controparte_4
Con la sentenza impugnata n.1124/2020, emessa e pubblicata il 9.9.2020, il Tribunale
Civile di Foggia accoglieva in parte l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava non dovuta la somma oggetto di precetto compensando le spese di lite tra le parti.
Con atto notificato a mezzo pec in data 3.3.2021, ha impugnato Parte_1
la sentenza di primo grado per l'insussistenza dei presupposti per la compensazione tra il debito di e il credito dei “successori” della NC, chiedendo che Controparte_5
fosse confermato il credito di di euro 3.252,74. In via gradata, Parte_1
nel caso di accoglimento della avversa eccezione di compensazione, chiedeva che la compensazione operasse solo per euro 1.381,00, con vittoria per spese e competenze del doppio grado del giudizio a distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Si è costituita in giudizio l'appellata e per essa in Controparte_1
qualità di mandataria la oggi denominata la quale CP_2 CP_3
3 ha chiesto il rigetto del gravame e la condanna alle spese.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale,
secondo la quale nell'atto introduttivo del gravame non sarebbero indicati i motivi specifici dell'impugnazione, in violazione del precetto normativo di cui all'art.342, nel testo introdotto dall'art.54 del D.L. n.83/12, convertito con modificazioni nella L.
n.134/12.
L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepisce l'appellata, perché in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr., Cass. n.2143/2015; sez. un., n.27199/17; n.13535/18). E nella specie l'appellante ha denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, le argomentazioni non condivise e le ragioni di critica che dovrebbero, nella loro prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alla domanda che invece il primo giudice in parte ha disatteso.
Con i motivi di gravame, l'appellante lamenta la legittimazione attiva di
[...]
e, dopo, della società a proporre Controparte_4 Controparte_1
opposizione, in quanto non era originariamente destinataria dell'ordine del Giudice di cancellare le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, e neppure destinataria del pagamento delle competenze precettate in forza della sentenza presupposta, numero 55/2012,
pronunciata nei confronti della Controparte_5
Il motivo è infondato.
In tema di cessione in blocco dei crediti, si precisa che la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione c.d. in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli
4 prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385
del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano,
quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e,
più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo,
che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli
5 istituti NCri, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi,
di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, il trasferimento del singolo credito ceduto non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema
probandum; il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto
della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del
credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco).
Pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
9412 del 05/04/2023).
E' pacifico che a decorrere dal 1° novembre 2008 unitamente alla Controparte_5
(che, secondo la prospettazione del , sarebbe Controparte_7 Pt_1
subentrata all'originaria parte del giudizio tanto da essere destinataria del comando
contenuto nel precetto) si è fusa per incorporazione nella Controparte_4
Il successivo 27 novembre 2008 l'istituto incorporante ha ceduto i propri crediti ex art. 58
TUB alla Aspra Finance, e il 14 dicembre 2010 è stata incorporata Controparte_8
da e che il 30 ottobre 2015 ha assunto la Controparte_4
denominazione di parte del presente giudizio. CP_2
Nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 146 del 11 dicembre 6 2008 si è evidenziato che la cessione aveva ad oggetto “tutti i crediti pecuniari,
individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, ed azioni relative, qualificabili come
sofferenze rinvenuti alla con esclusione dei rapporti non “a sofferenza”. Controparte_4
Il rapporto dell'appellante riguarda un credito a sofferenza come si rileva dalla decisione posta a base dell'atto di precetto laddove veniva evidenziato che agiva nei Pt_1
confronti dell'istituto di credito dolendosi del censimento del proprio nominativo nell'archivio gestito dalla Centrale dei Rischi quale titolare di un credito “a sofferenza”.
La successiva cancellazione della segnalazione in C.R. a nome di veniva Pt_1
effettivamente eseguita nel maggio del 2012, in ottemperanza dell'ordine del Tribunale di
Foggia (sentenza n.55/2012) ma non rileva ai fini della cessione che era già avvenuta in precedenza.
Quindi, il rapporto rientra senz'altro in quelli ceduti perché all'atto del trasferimento era,
certamente, da qualificarsi come connotato da sofferenza.
Nel presente giudizio l'opposto non ha contestato specificamente la stessa esistenza del contratto di cessione poiché, solo in questo caso, detto contratto doveva essere certamente oggetto di prova da parte della in quanto di regola non sarebbe stato sufficiente una CP_5
mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione fosse avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Occorre poi sempre ricordare che, la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad
probationem (in tal senso, Sentenza Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2024) essendo sufficienti presunzioni gravi, precise e concordanti come in questo caso, tali far da ritenere che abbia ceduto il credito nei confronti dell'appellante alla cessionaria, Controparte_4
che ha assunto la stessa posizione della NC cedente verso il debitore ceduto.
Quindi, così come il debitore ceduto, infatti, può opporre al cessionario le eccezioni relative
7 ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio, come ad esempio quelle relative a compensazione del debito con un controcredito vantato dal ceduto verso il cedente, ma solo purché sorti anteriormente alla notificazione della cessione, così anche la cessionaria può opporre al debitore ceduto il credito derivante dalla cessione per paralizzare il credito del debitore ceduto nei confronti della NC cedente, con esclusione di quelli che il cessionario non poteva conoscere al momento della cessione.
Per tali ragioni, nelle cessioni 'in blocco', derivanti dall'applicazione dell'art. 58 TUB, non può essere consentito al debitore ceduto di opporre, in compensazione al cessionario crediti, per esempio, da accertarsi giudizialmente. (cfr. Cass. III sez., sent. n. 21843 del
30.08.2019).
Ne deriva che la cessionaria ben ha potuto opporre in compensazione al debitore ceduto un maggior credito suscettibili di compensazione legale, cioè avente ad oggetto somme di danaro egualmente liquidi ed esigibili, come evidentemente lo sono i crediti oggetto di compensazione in quanto risulta pacifico l'effettiva debitoria di nei confronti della Pt_1
debitoria rimasta impagata, sulla scorta della sentenza n. 1009/2012 del 10/17 luglio CP_5
2012 del Tribunale di Foggia, che risulta successiva a quella al credito dell'opposto posto a fondamento del precetto.
Né risulta che la NC ha rinunciato al proprio credito in quanto se la rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita, quest'ultima si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa;
al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni.
Pertanto, l'appello non merita accoglimento.
In base al principio della soccombenza le spese sono da porsi a carico degli appellanti e sono liquidati in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (1.000,00-5.200,00) come
8 liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1124/2020 Parte_1
del Tribunale di Foggia, non notificata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_9
appellata che liquida in Euro 2.915,00 per compensi per ognuna delle appellate, oltre spese generali, Cap ed IVA;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 11.02.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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