Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
La Corte di Appello di Firenze nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente relatore dott. Alessandra Guerrieri Giudice dott. Vincenzo Savoia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2356/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
GELO ELLO DOMENICO
VIALE SARDEGNA 14/C 53100 SIENA;
elettivamente C.F._2
o Buozzi 50013 CAMPI BISENZIO presso il difensore avv. MASSARO MICHELANGELO
Attore in riassunzione contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
CHIMENTI FILOMENA, elettivamente domiciliato in LOCALITA' DROVE 2 53036 POGGIBONSI presso il difensore avv. CHIMENTI FILOMENA
Convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI
Per parte Pt_1
CONCLUSIONI
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze adita, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, che tutte si impugnano e contestano perché infondate in fatto ed in diritto, riformare la sentenza n 557/2022 dell'8.6.2022, pubblicata l'1.7.2022, oggetto di gravamene pronunciata dal Tribunale di Siena, per i motivi sopra spiegati, da intendersi qui riportati e trascritti, e in ossequi e applicazione a quanto disposta dalla Suprema
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22287/2024 raccolta generale, sopra pagina 1 di 9
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via istruttoria: - revocare l'ordinanza del 2.11.2021 con la quale venivano rigettate le istanze istruttorie formulate dalla resistente e, conseguentemente, ammettere le prove per testi richieste nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del
28.9.2021, fissando l'udienza per dare sfogo alle stesse;
- autorizzare parte resistente ad accedere ed estrarre copia, presso la Confesercenti di Poggibonsi, della documentazione contabile riguardante il SI. - ex art. 210 cpc, ordinare a parte ricorrente di CP_1 produrre in giudizio le ultime tre dichiarazioni dei redditi o, comunque, le dichiarazione dei redditi attinenti agli anni 2019-2020; - nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ammesse le prove per testi articolate dalla difesa avversaria nelle memorie istruttorie 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 23.09.21, ammettere e dare sfogo alle prove contrarie articolate da parte resistente nelle memorie 183, comma 6, n. 3 c.p.c. del 18.10.21. Nel merito, in ogni caso e comunque, accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa integrativa dell'8/6/2021 e ribadite nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 del 29.7.2021, che vengono di seguito riportate: “1) sancire l'addebito della separazione a carico del SI. CP_1
2) disporre a carico del SI. l'obbligo di versare un importo mensile per
[...] CP_1 il mantenimento, a decorrere dal marzo 2019: - della sig.ra pari Parte_1 ad € 1.500,00; - del figlio tenuto conto delle problematiche di salute che Persona_1 affliggono lo stesso, pari ad € 800,00; - dei figli e pari ad € 400,00 Per_2 Parte_2 ciascuno;
oltre alla metà delle spese straordinarie necessarie per i figli , e Per_1 Per_2
3) l'assegnazione della casa famigliare sita in Monteriggioni (SI) Strada della Parte_2
Chiocciola n. 16, alla SI.ra con impegno del SI. a trasferire, Parte_1 CP_1 nel minor tempo possibile, la propria residenza ed i propri effetti personali altrove;
4) porre a carico del SI. la metà delle spese necessarie per la straordinaria CP_1 manutenzione della casa famigliare dietro semplice esibizione dei giustificativi e/o preventivi di spesa da parte della Voglia altresì l'On.le Tribunale adito dare disposizioni Pt_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zogno (BG) affinché effettui tutte le annotazioni conseguenti. Con vittoria delle spese di lite oltre oneri di legge”.
Con vittoria delle spese di lite dei quattro gradi di giudizio, ossia del primo grado svoltosi davanti al Tribunale di Siena, del secondo grado svoltosi davanti alla Corte
d'Appello di Firenze, del giudizio di legittimità davanti alla Corte di cassazione e del presente grado di giudizio davanti alla Corte d'Appello di Firenze.
pagina 2 di 9 Per parte CP_1
CONCLUSIONI
“Tutto ciò premesso il SI. ut supra rappresentato, domiciliato e difeso, si CP_1 costituisce nel giudizio di riassunzione instaurato a seguito della sentenza di cassazione con rinvio, chiedendo che la Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, voglia:
1. respingere l'appello proposto dalla SI.ra ;
2. escludere l'addebito della Parte_1 separazione all'odierno Appellato per l'assenza di un nesso causale tra infedeltà e crisi matrimoniale;
3. confermare integralmente la sentenza di primo grado;
4. condannare l'Appellante al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, per aver insistito su un'accusa palesemente infondata e priva di riscontro probatorio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. La Corte di Cassazione con ordinanza del 14.05.2024, pubblicata il 07.08.2024, cassava con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 282/2023 (R.G. n. 1741/2022), resa nella separazione giudiziale tra e laddove Parte_1 CP_1 rigettava la domanda di addebito della separazione al marito, confermando sul punto la sentenza del Tribunale di Siena n.557/2022, pubblicata il 01.07.2022.
In particolare, la Suprema Corte accoglieva entrambi i motivi dedotti nel ricorso presentato dalla ovvero: 1) vizi di motivazione in violazione di quanto previsto dagli artt. 115, Pt_1
116, 132, secondo comma, n.4, c.p.c., e dall'art. 111 Cost, per essere la sentenza impugnata carente di adeguate motivazioni poiché, non veniva indicato il criterio logico e il quadro probatorio che ha condotto la Corte d'Appello a formare sul punto il proprio convincimento.
A tal fine deduceva che la separazione era stata pretesa dal marito, il quale, avendo intrapreso una relazione extraconiugale stabile con una ragazza congolese di ventiquattro anni, aveva deciso di separarsi al fine di rifarsi una vita con la stessa, circostanza questa pacifica e non contestata;
2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché del principio giurisprudenziale di cui alla sentenza della Suprema Corte n.
2059/2012 per aver la Corte fiorentina invertito l'onero probatorio, ponendo a carico della la prova – dell'anteriorità della crisi coniugale rispetto all'accertata relazione Pt_1 extraconiugale intrattenuta dal marito – che invece doveva essere assolta da quest'ultimo.
Rilevava la Suprema Corte come nel caso di specie l'infedeltà del fosse conclamata in CP_1 atti, pertanto, il cd onus probandi rispetto al quale la crisi coniugale era pregressa e dovuta ad altri fattori ricadeva direttamente sullo stesso poiché “In tema di separazione tra coniugi,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della pagina 3 di 9 convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. n. 15859/2015)”; nel caso di specie, tale accertamento rigoroso veniva a mancare.
Il Giudice di legittimità rilevava la sussistenza di un reale difetto di motivazione per non contenere, il provvedimento oggetto di gravame, una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, consistente nell'impossibilità di ripercorrere l'iter logico-giuridico posto alla base della decisum “È stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente,
e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n.22232/2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n.9105/2017) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009)”.
Alla luce di ciò, il provvedimento impugnato veniva cassato con rinvio alla Corte di Appello di
Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
II. riassumeva, ex art 392 c.p.c., il procedimento di cui sopra Parte_1 davanti alla Corte d'Appello di Firenze nei cui propri scritti difensivi riproponeva le medesime censure mosse nel primo giudizio di appello, ovvero violazione degli artt. 115 e ss. e 392, 393
e ss. c.p.c.: rilevava che il nei propri atti, riconosceva apertamente di aver intrapreso una relazione CP_1 extraconiugale senza mai articolare mezzo di prova e/o dedotto alcun documento atto a dimostrare che la coppia fosse in crisi da diversi anni;
rilevava poi che la stessa appellante negava, come emerso dalle more del giudizio di primo grado, di aver violato l'obbligo di fedeltà
(tra l'altro mai provate dal marito), sostenendo al contrario di come la vita coniugale apparisse serena sino al marzo 2019, quando il proprio a seguito della relazione con una CP_1
pagina 4 di 9 ragazza congolese dell'età di ventiquattro anni, chiedeva la separazione. Pertanto, il primo giudicante errava nell'asserire che “non negava che già da diversi anni entrambi i Pt_1 coniugi conducevano due vite separate e che avevano entrambi avuto relazioni extramatrimoniali”. Rispetto a ciò, assumeva, oltre ad aver articolato le prove per testi di cui alle memorie ex art 183 c.p.c. del 28.12.21 e rispetto alle quali insisteva per l'ammissione, di aver dato ampia dimostrazione in merito al fatto che la relazione extraconiugale - intrapresa da controparte - era la vera causa della crisi e della separazione. A fronte di ciò proponeva un elenco, a titolo esemplificativo, di tutti i viaggi e le attività che, abitualmente, di anno in anno, i coniugi usavano condividere: tale elenco non veniva in nessun modo contestato dalla difesa del a dimostrazione che sino al marzo 2019 la coppia conduceva una serena e felice CP_1 vita coniugale.
La lamentava, inoltre, errata l'affermazione assunta dal Giudice di primo grado in Pt_1 merito alla “corresponsione alla di almeno 350.000,00 euro (riconosciuta dalla stessa) Pt_1 da parte del marito”, in quanto trattavasi di un fondo familiare alimentato, negli anni, dai proventi derivanti dall'attività lavorativa di entrambi i coniugi. Tale circostanza, ripetutamente affermata dalla scrivente difesa, non veniva mai contestata dalla controparte. Pertanto, veniva ritenuto fatto pacifico ed espressamente riconosciuto che, stante il regime di comunione dei beni, circa 175.000,00 euro (50% di 350.000,00 euro circa) erano fondi della che tale Pt_1 fondo – in parte utilizzato per l'acquisto dell'immobile della figlia – risultava essere Pt_2 soggetto ad un vincolo assicurativo di cui figura come beneficiario il e che senza il CP_1 consenso di quest'ultimo non poteva essere in nessun modo utilizzato. Circostanza anche questa, ripetutamente affermata dalla scrivente difesa e mai contestata da quella avversaria.
Pertanto, il Tribunale di Siena errava nell'affermare che, stante l'elargizione effettuata dal in favore della non vi fossero condizione per disporre un assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento in favore di quest'ultima nonostante la completa ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, operata dal primo giudicante, e dal quale si poteva evincere l'impossibilità per l'appellante di poter continuare a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Faceva, poi, menzione al rapporto del con i figli, divenuto nel frattempo pressoché CP_1 inesistente, lamentando di come il coniuge non aveva provveduto a contribuire alle spese straordinarie come da ordinanza presidenziale del 02.11.21 e di come le stesse fossero ingenti.
Allegava, infine, proposta transattiva per la risoluzione bonaria della controversia, da non considerarsi come rinuncia al credito preteso, contenente le seguenti condizioni: 1) addebito della separazione;
2) assegno di mantenimento in favore della per la cifra di 1.000,00 Pt_1
pagina 5 di 9 euro mensili oltre allo svincolo delle somme del fondo familiare;
3) mantenimento di 800,00 euro mensili per il figlio e di 350,00 euro ciascuno per i figli e;
4) Per_1 Per_2 Pt_2 assegnazione della casa familiare alla nonché la corresponsione della metà delle Pt_1 spese necessarie per la straordinaria manutenzione della medesima. Con spese legali integralmente compensate tra le parti.
III. con atto di costituzione in riassunzione, contestava in fatto e in diritto CP_1 quanto eccepito da controparte: in ordine al primo motivo di appello rilevava, come giustamente motivato dal Giudice di primo grado, la mancata prova del fatto che la violazione dell'obbligo di fedeltà era stata la causa del venir meno dell'unione coniugale;
nelle more di giudizio di primo grado, dichiarava CP_1 che gli stessi vivevano ormai da anni vite separate, anche e soprattutto a livello intimo e che ciò non veniva contestato da controparte. Nei propri scritti difensivi faceva richiamo a recente giurisprudenza di legittimità, con la quale veniva ribadito la non addebitabilità della separazione personale laddove l'infedeltà faceva seguito alla crisi coniugale, consolidando l'orientamento secondo cui grava sulla persona che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la condotta e il nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo di fedeltà e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza (Cass. sent. n.
1130/22); sul secondo motivo rilevava una corretta valutazione, operata dal Tribunale di primo grado, della situazione economico-finanziaria dei coniugi, sfociata con il rigetto della richiesta di un assegno di mantenimento in favore di parte appellante: la presentava una propria Pt_1 capacità reddituale e lavorativa, pertanto, doveva essere considerata autonoma economicamente;
veniva richiamata la funzione assistenziale dell'assegno separativo, spettante al coniuge non lavoratore, né capace di lavorare data l'età o condizioni di salute o data la rinuncia alla carriera per apporto materiale e spirituale alla vita matrimoniale: fattori che non ricorrevano nel caso di specie.
Eccepiva il come pretestuose le doglianze di controparte in ordine alla asserita CP_1 necessità di accudire la “prole”, fatta eccezione per il figlio , trattandosi di soggetti Per_1 adulti, con le capacità di potersi inserire nel mondo del lavoro.
Infine, rispetto alla proposta transattiva, il a sua volta controproponeva come di CP_1 seguito: i) pagamento una tantum della somma di 20.000 euro a favore della oltre alle Pt_1 somme già versate a seguito dello svincolo dei fondi;
ii) pagamento da parte del delle CP_1 proprie spese legali;
iii)pagamento da parte del del contributo del mantenimento dei tre CP_1 figli pari a 1.200 euro mensili omnia: iv) costituzione di un fondo idoneo che garantisca al figlio pagina 6 di 9 una rendita mensile parti ad 800 euro mensili anche dopo il divorzio e anche oltre la Per_1 vita del v) restituzione al dei propri oggetti personali che aveva prima del CP_1 CP_1 matrimonio.
Le parti comparivano alla udienza del 21 marzo 2025 e concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo rilevarsi che l'unico argomento che residua da trattare perché unica questione devoluta alla Corte di Cassazione e sul quale essa si è pronunciata cassando la decisione della Corte di appello di Firenze e quindi rimessa a questo Giudice, è la fondatezza della domanda di addebito al marito formulata dalla riassumente. Sono quindi del tutto ultronee rispetto al devoluto alla Corte di appello in diversa composizione, le ulteriori domande svolte dalla e su cui si è difeso il Pt_1 CP_1
aventi ad oggetto domande di carattere patrimoniale, poiché sulle relative questioni si è formato il giudicato.
Così circoscritto il thema decidendum, la decisione è agevole e dettata dal dictum della Cassazione.
Essa ha richiamato il costante principio a tenore del quale, una volta provata la infedeltà, essa è idonea a essere definita causa di addebito, salva la prova della anteriorità della crisi coniugale.
Nel caso di specie, continua la Corte, la infedeltà del marito era conclamata in atti ed era quindi suo preciso onere probatorio provare che la crisi era antecedente e legata altri fattori.
Non deve quindi neppure discutersi sulla sussistenza della violazione del dovere di fedeltà che risulta ormai accertato in atti e che non appare neppure contestata dal ( si legge nella comparsa di CP_1 costituzione in I grado quanto segue: “ nel marzo 2019, al rientro dopo una breve missione in Congo il
SI. ha ammesso di avere anche lui un'altra relazione, cercando di gestire la questione come CP_1
d'abitudine, ma alla richiesta di separazione la SI.ra ha dato in escandescenze ed ha costretto Pt_1
il SI. ad andarsene da casa, promettendogli una separazione solo previo pagamento di una CP_1 sostanziosa “buona uscita” di svariate migliaia di euro. ); il quale si difende appunto, invocando una previa intollerabilità della convivenza che esclude il nesso di causalità tra adulterio e fine del matrimonio. Tale situazione antecedente era a suo carico probatorio, afferma la Corte di Cassazione, sulla scorta peraltro di giurisprudenza assolutamente costante. Egli ripercorre gli argomenti già trattati, evidenziando come la situazione di crisi sia dimostrata:
1. Dalla separazione di fatto iniziata nel 2016;
2. Dalla cessazione di una comunione materiale e spirituale essendo cessato da tempo qualsiasi rapporto affettivo e intimo;
3. Dalla tolleranza alle reciproche infedeltà.
Su questi fatti la parte interessata non ha reiterato istanze istruttorie.
pagina 7 di 9 È da escludere che detti fatti siano acquisiti come provati al processo, in virtù della non contestazione della La lettura degli atti immediatamente successivi alla difesa da parte del in ordine Pt_1 CP_1
alla sussistenza dello stato di crisi della coppia antecedente l'abbandono del tetto coniugale per la intrapresa relazione con una giovane ragazza di 25 anni , consente di rilevare la immediatezza della contestazione, da parte della dei fatti ascritti alla stessa, quali la esistenza di relazioni Pt_1
extraconiugali, la vita separata con viaggi non condivisi etc.: si rinvia alla comparsa del 9 giugno 2021 successivo alla udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente e alla memoria n. 1 ex art. 183, 6c., cpc (“ Con le presenti memorie, fermo restando quanto già detto nei precedenti scritti difensivi, si intende ulteriormente contestare, come in effetti si contestano, le affermazioni del ricorrente riguardanti la vita matrimoniale.
Non corrisponde al vero che “… entrambi i coniugi avevano concordemente stabilito anche una apertura del rapporto matrimoniale ad altre relazioni” .
Detta affermazione non è veritiera come non lo sono tutte quelle che vorrebbero attribuire alla SI.ra delle storie extraconiugali. Pt_1
In particolare non vi è mai stata alcuna relazione extraconiugale “con un giovane di Pisa che è durata oltre due anni, accompagnata da notti in cui la SI.ra non rientrava nella dimora coniugale e Pt_1 perfino da una settimana di vacanza con i figli a casa del “compagno”.
La resistente non ha mai avuto alcuna relazione extraconiugale, tantomeno con un giovane di Pisa come non ha mai trascorso notti senza rientrare nella dimora coniugale e non ha mai trascorso una settimana di vacanza presso la casa del fantomatico “compagno”.
Quanto narrato dal Dott. che oltre ad essere assolutamente falso risulta offensivo, è, CP_1
probabilmente, frutto di un maldestro tentativo di screditare una donna che con ammirevole dedizione e costanza si è interamente dedicata alla famiglia per quasi 40 anni (tenuto conto del periodo di fidanzamento e del fatto che continua tuttora a farlo), con l'intento di far passare in secondo piano la vera ragione della crisi matrimoniale, rappresentata dalla relazione da Lui intrapresa nel 2018 con una ragazza congolese di appena 24 anni.
Appare opportuno ribadire che, a differenza di quanto rappresentato dal ricorrente, sino al 2019 i coniugi conducevano una vita matrimoniale molto serena. “).
Deve quindi escludersi che i fatti dedotti dal siano provati per il principio della non CP_1
contestazione. Consegue il riconoscimento dell'addebito della separazione allo stesso CP_1
Residua la regolamentazione delle spese di lite da valutarsi unitariamente. pagina 8 di 9 La parte è soccombente rispetto all'addebito, non ha mai contestato l'assegnazione della casa CP_1
familiare, è soccombente rispetto all'assegno di mantenimento per la moglie;
quanto all'assegno per i figli, esso è stato disposto in maniera di poco superiore a quanto inizialmente dallo stesso riconosciuto.
Può quindi ritenersi corretta una compensazione delle spese per 1/3 ponendo i residui 2/3 a suo carico, liquidati come in atti Valore indeterminabile complessità bassa ai minimi di tariffa, attesa la assenza di questioni di diritto e fatto particolarmente complesse, esclusa la fase istruttoria per i giudizi presso la
Corte di appello ) .
P.Q.M.
Decidendo sul ricorso per riassunzione in seguito a cassazione della sentenza della corte di appello di
Firenze 282/ 2023, accerta che la separazione tra e è Parte_1 CP_1
addebitabile a ai sensi dell'art.151 II comma c.c.. CP_1
Compensa tra le parti 1/3 delle spese di lite.
Condanna al pagamento delle spese di lite per i restanti 2/3 che liquida quanto al CP_1 giudizio di I grado in € 2500, quanto al giudizio di appello in € 2000, quanto al giudizio di cassazione in € 3700 e quanto al giudizio di rinvio in € 2000, per compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP.
Firenze 21 marzo 2025
La Presidente rel. dott. Isabella Mariani
pagina 9 di 9