Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/06/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 472/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n° 472 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da: tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. FEBBO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO PAOLO per mandato in calce all'atto di citazione in appello, depositato con modalità telematica appellante e
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 121/2022 del Tribunale di Chieti - Sezione Distaccata di Ortona, pubblicata il 27/10/2022.
CONCLUSIONI: per parte appellante: a) accogliere il presente appello e per l'effetto dichiarare nulla la delibera di approvazione della nomina dell'amministratore assunta sub punto n. 6 dell'o.d.g. della riunione del 29 agosto 2019, e la stessa nomina;
b) confermare nel resto la sentenza impugnata;
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confermare la condanna del al pagamento delle spese e compensi del primo grado di CP_1 giudizio e condannare il al pagamento delle spese e compensi del presente grado di CP_1 giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata, decidendo sulla domanda proposta dall'odierna appellante (in qualità di proprietaria, di una unità immobiliare ricompresa nel di Controparte_1
Francavilla al mare), tesa ad ottenere l'annullamento di tutte le deliberazioni assunte nella riunione del 29/08/2019 dall'assemblea del predetto Condominio, per la quale la stessa non aveva ricevuto alcuna preventiva convocazione, ha accolto la domanda proposta dall'appellante, annullando tutte le deliberazioni assunte dal Condominio e, per l'effetto, ha condannato il sia a corrispondere alla il risarcimento del danno (per la Controparte_1 Pt_2 somma di € 15.384,74, oltre IVA limitatamente alla somma di € 3.387,74, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo) nonché a compiere le opere necessarie all'eliminazione delle cause dell'infiltrazioni con condanna del al pagamento delle spese processuali e del CP_1
CTU, con ulteriore versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pari a € 518,00.
ha proposto appello chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1
l'accoglimento della propria originaria domanda di nullità della delibera assunta, sub punto n. 6 dell'ordine del giorno del 29 agosto 2019, censurando la prima statuizione per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 1129, comma XIV, c.c. e 71-bis disp. att. c.c., per omessa decisione sulla domanda di nullità della delibera di nomina e della nomina, dello quale amministratore del condominio;
Controparte_2
2) valutazione delle prove offerte in primo grado e del contegno del convenuto ex CP_1 artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'accertamento giudiziale del mancato invio delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali.
L'appellato benché ritualmente evocato in giudizio ha scelto di non costituirsi. CP_1
2.L'appello è infondato e deve essere respinto.
2.1.Da quanto emerge dalla sentenza impugnata risulta che “tutte” le deliberazioni assunte dall'assemblea in data 29.8.2019 sono state annullate, per difetto di valida convocazione dell'attrice ai sensi dell'art. 66, co. 3, disp. att.c.c.
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Con l'unico motivo di impugnazione si censura in questa sede la sentenza di primo grado per la violazione dell'art. 112 c.p.c., per la asserita mancata pronuncia sulla domanda di dichiarazione di nullità della delibera di nomina dell'amministratore del assunta sub punto n. 6 CP_1 dell'ordine del giorno della riunione del 29 agosto 2019, e della nomina stessa, per violazione degli artt. 1129, comma XIV, del c.c. e 71 bis disp. att. c.c., proposta dall'attrice sub lett. B) delle conclusioni, come precisate in memoria es art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.
Non tiene in debito conto l'appellante che nella sentenza qui gravata, il giudice di prime cure, dopo avere premesso che “le difese, eccezioni ed argomentazioni di parte attrice saranno esaminate nei limiti necessari nell'economia della presente motivazione, facendo applicazione del principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass. Civ. n. 11458/2018)”, ha successivamente esplicitato il proprio percorso motivazionale, dando contezza del contenuto della parte dispositiva asseritamente omissiva di ogni statuizione sul capo di domanda relativo all'odg nr. 6, così chiaramente statuendo “Le deliberazioni assunte dall'assemblea in data 29.8.2019 devono pertanto essere annullate, per difetto di valida convocazione dell'attrice ai sensi dell'art. 66, co. 3, disp. att.c.c. A fronte dell'annullamento delle deliberazioni assunte alla riunione del 29.8.2019 per le ragioni sopra esposte, risulta assorbita la questione relativa all'esame degli ulteriori vizi di nullità e/o annullabilità lamentati dall'attrice nell'atto introduttivo e nei successivi atti difensivi.”.
L'annullamento cioè della deliberazione del 29.8.2019 per difetto di costituzione dell'assemblea stessa, non potendo proprio quell'organo deliberare se la convocazione non è stata fatta a tutti gli aventi diritto, assume evidentemente carattere pregiudiziale rispetto alle richieste con cui lo stesso invochi la nullità o l'annullamento di ogni altra statuizione poi in concreto CP_1 assunta nell'occasione dall'ente e determina quindi il travolgimento dell'intero deliberato, ivi inclusa la deliberazione di cui al punto 6 dell'odg (negli stessi termini della decisione qui gravata, per identiche fattispecie si vedano ad esempio "TRIBUNALE DI TORINO Sentenza n. 1877/2023 del 03-05-2023, Tribunale Varese 12.12.2016 giudice Renata Bernabò).
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Peraltro, se è vero che l'omessa comunicazione ad un condomino dell'avviso per l'assemblea, rappresentando un vizio procedimentale comportante l'annullabilità della delibera e che la legittimazione a chiedere il suo annullamento spetta - ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c. - solo agli aventi diritto pretermessi sui quali grava l'onere di dedurre e provare la mancata comunicazione,
è altrettanto certo che la sentenza di annullamento, resa a contraddittorio integro tra coloro che abbiano promosso il giudizio, produce i suoi effetti nei confronti di tutti i condòmini e non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega i singoli attori al in coerenza con il disposto dell'articolo 1137, comma 1, del Cc che dispone che le CP_1 deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condòmini.
Sotto tale profilo pertanto quell'annullamento per profili formali, ma pregiudiziali, prevale, pure logicamente (non potendo evidentemente questo Giudice dichiarare una nullità di un capo di delibera appena integralmente annullata), prima ancora che giuridicamente, anche sulla eventuale richiesta di accertamento della nullità di specifici capi decisori, nonostante il pur ritenuto effetto meramente negativo del giudicato di annullamento delle delibere condominiali
(Cass.nr. 2127/21).
La differenza di disciplina cioè tra i due istituti caducatori (la circostanza ad esempio citata dall'appellante in ordine alla insanabilità dei profili di nullità) non ha alcuna significato nel momento in cui, accolta la domanda di annullamento, ma per motivi formali e pregiudiziali di costituzione dell'organo assembleare, tutto il relativo deliberato risulti essere tamquam non esset
Solo con l'eventuale adozione di un'ulteriore deliberazione, conforme al corretto modello legale procedimentale, potrebbe (ri)sorgere il diritto del allo scrutinio specifico del capo di CP_1 domanda relativo al punto 6 odg, ove venisse eventualmente riproposto ed approvato oppure meramente ratificato.
L'art. 2377 c.c. infatti, dettato in materia di società di capitali, ma ritenuto espressivo di un principio valido anche per le delibere condominiali, stabilisce testualmente: "l'annullamento della deliberazione non può avere luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita da altra presa in conformità della legge o dello statuto".
Pertanto, in ragione dell'annullamento delle deliberazioni assunte alla riunione del 29.8.2019 sono rimaste assorbite le questioni relative all'esame degli ulteriori vizi di nullità e/o annullabilità lamentati dall'attrice nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi.
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Sul punto, basterà ricordare che la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità
o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande.
Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita
(di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, solo ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione.
Nella fattispecie al vaglio del collegio, con l'ottenuto annullamento della delibera per profili formali, ma pregiudiziali, e con il travolgimento pertanto di tutto il deliberato, la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno
(assorbimento in senso proprio).
Del resto l'appellante soltanto nel presente grado chiarisce i propri motivi d'interesse rispetto alla declaratoria di nullità della delibera di nomina dell'amministratore, prospettando la possibilità di azionare un eventuale, ulteriore giudizio di responsabilità a carico dello stesso
Amministratore di condominio.
L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod proc. Civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno (Cass. Sez. L.,
Sentenza n. 24434 del 23/11/2007).
Detto interesse, in particolare, è da escludere quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima od accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. 19 agosto 2000, n. 11010).
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Infatti poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento di un diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri (Cass. Sez. L., Sentenza n. 24434 del
23/11/2007).
Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale (Cass. Sez. Un. 15.1.1996,
n. 264; Cass. 18.4.2002, n. 5635) poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche (Cass. Sez. L. Sentenza n.
24434 del 23.11.2007.
Sotto tale profilo, e tenuto conto che lo specifico interesse è stato prospettato solo in questa sede, era onere di parte appellante di allegare, che, successivamente alla adozione della delibera de qua, l'amministrazione ivi nominata, dando esecuzione alla stessa, avesse adottato, con colpa o dolo oltretutto, specifici e concreti provvedimenti, causativi di danni nei suoi confronti.
Una volta invece disposta o la sospensione della efficacia della delibera ovvero ancora, come nella fattispecie al vaglio, il suo annullamento con sentenza, alcuna distinzione può essere immaginata tra motivi di annullamento o di nullità della delibera stessa, restando comunque precluso in capo all'amministratore di dare esecuzione al deliberato.
Il principio infatti secondo cui solo la nullità della deliberazione assembleare costituisce un fatto impeditivo all'insorgere dell'obbligo di darne attuazione e quindi il principio in forza del quale l'amministratore non è obbligato a eseguire solo una delibera nulla (Cass., civ. sez. II, del 26 settembre 2018, n. 23076 e 3] Cass., ord. n. 5258 del 20 febbraio 2023), malamente allora invocato dall'appellante, non significa che, successivamente all'intervento giudiziale (in sede di sospensiva o successivamente con la sentenza), l'amministratore possa o addirittura debba eseguire la delibera la cui efficacia è stata sospesa o addirittura annullata.
Quella distinzione ha cioè un senso solo fino all'intervento giudiziale con cui viene sospesa o rimossa l'efficacia della delibera (nulla o annullabile che sia) e nello specifico, l'appellante, come detto, non allega né comprova che fino a tale momento siano state attuate specifiche condotte, imputabili a titolo di colpa o dolo a quella amministrazione ed in suo danno.
3.L'appello deve essere pertanto respinto.
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3.1Solo la mancata costituzione dell'appellato esonera questa Corte dal valutare regolamentazione delle spese di lite tenendo conto della manifesta soccombenza nella presente fase dell'appellante.
3.2L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) nulla sulle spese di lite;
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.6.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Francesco S. Filocamo
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