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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11816 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa IA NE, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 20727 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: “Altri istituti e leggi speciali”
proposta ai sensi dell'art.170 d.p.r. n.115/2002 e vertente
TRA
(P.IVA , già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in per. del l. r.p.t. , rappresentata e difesa congiuntamente e
[...] Parte_3
disgiuntamente, giusta procura in calce del presente atto, dagli Avv.ti Giuseppe Di PA e Cristina
LE, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Maddaloni (CE) alla Via Mastrantuono
n. 28
ATTORE
E
(C.F. in persona del e legale Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Napoli presso cui ope legis domiciliano in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11
CONVENUTO
E
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002 ritualmente notificato, ha Parte_1 adito l'intestato Tribunale, chiedendo, previa riforma del decreto di pagamento, di liquidare, in suo favore l'importo di €2.841,73 oltre IVA oltre iva, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta dovuta, oltre accessori;
in via subordinata, condannare i resistenti al risarcimento del danno da lucro cessante patito dalla ricorrente, vinte le spese di lite con attribuzione.
A fondamento della domanda ha dedotto che in qualità di esercente l'attività di garage giudiziario,
aveva richiesto l'indennità di custodia in area coperta di un collo di merce (34 cd e 15 dvd), con spazio occupato per la custodia pari a 0,50 mq, per il periodo dal 24.08.2005 al 02.05.2023
sequestrata nell'ambito del procedimento penale recante Rg. N.40163/2004, rg GIP n.35581/2019
a carico di e che il Tribunale di Napoli, con decreto di liquidazione del Controparte_3
11.09.2023, notificato in data 12.09.2023 aveva disposto “il pagamento in favore del custode della complessiva somma di € 663,30 oltre iva”.
Ha poi dedotto l'erroneità della disposta liquidazione che - sebbene faccia espresso richiamo sia al D.M. 265/2006 e al criterio della similitudine fisica dei beni - era priva, in concreto, del riferimento a criteri applicati quali durata, quantità della merce, attività svolta, volume dell'ingombro e dunque si traduceva in una liquidazione meramente equitativa, invocando l'applicazione del DM n.265/2006 art.5 e del tariffario u.t.e. - decreto prefettizio prot. n.
64255/2008 area iii bis emesso in data 30/12/2008
1.1.Si è costituito tempestivamente il , resistendo al ricorso di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto.
2. Rinviata la causa all'odierna udienza del 09.12.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; subentrato questo giudice in data 15.09.2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che non si è costituito in Controparte_3
giudizio benchè ritualmente intimato.
Va affermata la tempestività dell'impugnazione promossa con ricorso depositato in data
12.10.2023 entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto di liquidazione del 12.09.2023 che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 106/2016) e quella di legittimità (sent.
4423/2017), risulta applicabile alla fattispecie.
3.2. Va altresì rilevata l'integrità del contraddittorio, atteso che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari,
oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra essi, in particolare, i soggetti a carico dei quali è
posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (cfr. tra le altre Cass. n. 11795/2020; Cass. n.
13784/2022).
In particolare, va richiamato il seguente principio di diritto “…posto che il procedimento di
opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 (al decreto di liquidazione dei compensi a custodi
ed ausiliari del giudice ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati
a spese dello Stato) presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini
di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di
natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo
patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo
del rapporto di debito oggetto del procedimento;
con la conseguenza che in tale prospettiva
finalistica va letta la previsione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e che, nei procedimenti
di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico
dell'"erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria" (
cfr. Cass. S.U. n.8516/2012).
Ne consegue che correttamente il contraddittorio risulta instaurato unicamente nei confronti del
CP_ Ministero Giustizia, essendo il decreto di liquidazione emesso dal Gip Controparte_3
nell'ambito di un procedimento penale a carico di quest'ultimo.
3.3. Passando al merito della controversia va, innanzitutto, evidenziato che il decreto di liquidazione opposto è congruamente motivato anche con riferimento ai criteri applicati al caso concreto.
Ed invero - come emerge dal predetto decreto in assenza di alcun rilievo del ricorrente - l'indennità di liquidazione è stata calcolata per il periodo dal 07.06.2013 al 02.05.2023 ( 3616 giorni) detratto il periodo coperto da prescrizione decennale considerando che l'istanza di liquidazione è stata presentata in data 07.06.2023.
L'attività svolta dalla società ricorrente è poi consistita in un'attività di custodia avente ad oggetto beni diversi dai veicoli a motore e natanti, nella specie, custodia di un collo (contenente 34 cd e
15 dvd) con ingombro pari a 0,50 mq.
La liquidazione non è stata parametrata alla custodia in area coperta sul rilievo della mancata prova che la merce fossa stata tenuta in luoghi chiusi. Sul punto, parte istante non ha offerto alcun elemento probatorio a supporto dell'avvenuta custodia in luogo chiuso, non essendo a tal fine valutabile la perizia di parte depositata agli atti di causa, che è inidonea ex sé a comprovare le modalità della custodia.
Ciò premesso, come chiarito dalla Suprema Corte, la determinazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del D.M. n. 265/2006 di approvazione delle tariffe, va operata, per i beni diversi da quelli contemplati dal citato decreto, ai sensi dell'art. 5 sulla base degli usi locali, non essendo più applicabile l'art. 276 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale, con disposizione di natura transitoria, consentiva il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità (cfr Cass. civ.,
sent. 11281 del 05.07.2012, in senso conforme Cass. civ., ord. n. 20583 del 30.08.2017, secondo cui va fatta applicazione, nella liquidazione, degli usi locali “come previsto dall'art. 58, comma 2,
del cit. D.P.R. n. 115, in mancanza dei quali la liquidazione dovrà avvenire ai sensi dell'art. 2233,
comma 2, c.c. e, quindi, in base all'importanza dell'opera svolta e previa acquisizione del parere
dell'associazione professionale del custode”).
Neppure può essere fatta applicazione dell'art. 2233, I comma, c.c., nella parte in cui stabilisce che il compenso debba essere determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale di appartenenza, in quanto tale norma è riferibile esclusivamente ai prestatori di opera professionale, rispetto ai quali soltanto sono configurabili associazioni professionali di categoria. Ribadendo, quindi, che “la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m.
e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non già sulla base di criteri alternativi o
dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali, i quali devono essere provati dalla parte che li
allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza, senza che tale dimostrazione possa essere fornita
per la prima volta nel giudizio di legittimità” (cfr Cass. civ., ord. n. 2507 del 27.01.2022), occorre rimarcare che è impedito il ricorso ad un criterio equitativo puro, occorrendo fare necessario riferimento agli usi locali.
Gli usi cui fa riferimento l'art. 5 D.M. 2 settembre 2006, n. 265, non devono essere necessariamente usi normativi (cfr Cass. civ., ord. n. 752 del 18.01.2016, la quale chiarisce che non occorre verificare, in relazione agli usi locali, “la ricorrenza del requisito della 'opinio iuris
ac necessitatis', ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà
dell'osservanza delle tariffe, derivando il recepimento e la legittimazione delle prassi dei
corrispettivi applicati nella pratica commerciale direttamente dal rinvio operato dalla disciplina
legale”).
Non può, quindi, nella predetta materia, essere applicato il principio jura novit curia, sicché tali usi possono essere applicati solo se noti, mentre, in caso contrario, è onere della parte darne la prova (cfr Cass. civ., sent. n. 2829 del 26.02.2002).
Ne consegue che, giacché i beni custoditi ( cd, dvd e custodie in plastica) non sono contemplati nella tariffa ministeriale, la parte ricorrente non ha allegato o provato l'esistenza di usi locali relativi all'attività di custodia di detti beni;
né può farsi ricorso ad un criterio equitativo puro,
appare corretto utilizzare le tariffe applicate dalla per la liquidazione dei Controparte_4
compensi ai custodi dei beni mobili sottoposti a sequestro amministrativo, da qualificare quali usi locali, liquidando perciò la somma, dal 1° al 12° giorno di custodia in area scoperta, di € 1,59 al mq, dal 13° al 40° giorno di custodia, di € 1,04 al mq e quella di € 0,78 per ciascuno dei successivi giorni di custodia, moltiplicando detti importi per 0.50 mq e dimezzandola considerando che le tariffe prefettizie in relazione alla voce custodia di “ merce in genere” in area scoperta contemplano i richiamati importi per metro quadrato.
Dunque, va riconosciuta in favore del ricorrente la somma totale di euro €709,37
(9,54+14,56+1.394,64, tot.1.418,74/2) oltre I.V.A. se dovuta.
L'opposizione deve essere, in tali termini, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornate in forza del D.M.147/22, riconoscendo i compensi per le fasi di studio ed introduttiva sullo scaglione di valore fino ad € 1.100, con distrazione in favore dei difensori costituti, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Nulla per le spese di lite nel rapporto processuale tra il ricorrente e le altre parti in ragione della contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, IA NE,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.20727/2023 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione del Tribunale di Napoli,
sezione GIP emesso nel proc. Rg. n.40163/2004 R.G., rg GIP n.35581/2019 in data 11.09.2023,
liquida in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
per l'attività di custodia posta in essere, l'importo di €709,37, oltre I.V.A., se dovuta, nella misura di legge;
b)condanna il , in persona del p.t. al pagamento delle spese di Controparte_1 CP_2
lite in favore della che si liquidano in 662,00 oltre rimborso spese Parte_4
generali (15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a. come per legge da attribuirsi agli Avv.ti Giuseppe Di
PA e Cristina LE;
c) nulla per le spese di lite tra il ricorrente e le altre parti.
Così deciso in Napoli il 09.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA NE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa IA NE, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 20727 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: “Altri istituti e leggi speciali”
proposta ai sensi dell'art.170 d.p.r. n.115/2002 e vertente
TRA
(P.IVA , già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in per. del l. r.p.t. , rappresentata e difesa congiuntamente e
[...] Parte_3
disgiuntamente, giusta procura in calce del presente atto, dagli Avv.ti Giuseppe Di PA e Cristina
LE, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Maddaloni (CE) alla Via Mastrantuono
n. 28
ATTORE
E
(C.F. in persona del e legale Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Napoli presso cui ope legis domiciliano in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11
CONVENUTO
E
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002 ritualmente notificato, ha Parte_1 adito l'intestato Tribunale, chiedendo, previa riforma del decreto di pagamento, di liquidare, in suo favore l'importo di €2.841,73 oltre IVA oltre iva, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta dovuta, oltre accessori;
in via subordinata, condannare i resistenti al risarcimento del danno da lucro cessante patito dalla ricorrente, vinte le spese di lite con attribuzione.
A fondamento della domanda ha dedotto che in qualità di esercente l'attività di garage giudiziario,
aveva richiesto l'indennità di custodia in area coperta di un collo di merce (34 cd e 15 dvd), con spazio occupato per la custodia pari a 0,50 mq, per il periodo dal 24.08.2005 al 02.05.2023
sequestrata nell'ambito del procedimento penale recante Rg. N.40163/2004, rg GIP n.35581/2019
a carico di e che il Tribunale di Napoli, con decreto di liquidazione del Controparte_3
11.09.2023, notificato in data 12.09.2023 aveva disposto “il pagamento in favore del custode della complessiva somma di € 663,30 oltre iva”.
Ha poi dedotto l'erroneità della disposta liquidazione che - sebbene faccia espresso richiamo sia al D.M. 265/2006 e al criterio della similitudine fisica dei beni - era priva, in concreto, del riferimento a criteri applicati quali durata, quantità della merce, attività svolta, volume dell'ingombro e dunque si traduceva in una liquidazione meramente equitativa, invocando l'applicazione del DM n.265/2006 art.5 e del tariffario u.t.e. - decreto prefettizio prot. n.
64255/2008 area iii bis emesso in data 30/12/2008
1.1.Si è costituito tempestivamente il , resistendo al ricorso di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto.
2. Rinviata la causa all'odierna udienza del 09.12.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; subentrato questo giudice in data 15.09.2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che non si è costituito in Controparte_3
giudizio benchè ritualmente intimato.
Va affermata la tempestività dell'impugnazione promossa con ricorso depositato in data
12.10.2023 entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto di liquidazione del 12.09.2023 che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 106/2016) e quella di legittimità (sent.
4423/2017), risulta applicabile alla fattispecie.
3.2. Va altresì rilevata l'integrità del contraddittorio, atteso che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari,
oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra essi, in particolare, i soggetti a carico dei quali è
posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (cfr. tra le altre Cass. n. 11795/2020; Cass. n.
13784/2022).
In particolare, va richiamato il seguente principio di diritto “…posto che il procedimento di
opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 (al decreto di liquidazione dei compensi a custodi
ed ausiliari del giudice ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati
a spese dello Stato) presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini
di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di
natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo
patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo
del rapporto di debito oggetto del procedimento;
con la conseguenza che in tale prospettiva
finalistica va letta la previsione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e che, nei procedimenti
di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico
dell'"erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria" (
cfr. Cass. S.U. n.8516/2012).
Ne consegue che correttamente il contraddittorio risulta instaurato unicamente nei confronti del
CP_ Ministero Giustizia, essendo il decreto di liquidazione emesso dal Gip Controparte_3
nell'ambito di un procedimento penale a carico di quest'ultimo.
3.3. Passando al merito della controversia va, innanzitutto, evidenziato che il decreto di liquidazione opposto è congruamente motivato anche con riferimento ai criteri applicati al caso concreto.
Ed invero - come emerge dal predetto decreto in assenza di alcun rilievo del ricorrente - l'indennità di liquidazione è stata calcolata per il periodo dal 07.06.2013 al 02.05.2023 ( 3616 giorni) detratto il periodo coperto da prescrizione decennale considerando che l'istanza di liquidazione è stata presentata in data 07.06.2023.
L'attività svolta dalla società ricorrente è poi consistita in un'attività di custodia avente ad oggetto beni diversi dai veicoli a motore e natanti, nella specie, custodia di un collo (contenente 34 cd e
15 dvd) con ingombro pari a 0,50 mq.
La liquidazione non è stata parametrata alla custodia in area coperta sul rilievo della mancata prova che la merce fossa stata tenuta in luoghi chiusi. Sul punto, parte istante non ha offerto alcun elemento probatorio a supporto dell'avvenuta custodia in luogo chiuso, non essendo a tal fine valutabile la perizia di parte depositata agli atti di causa, che è inidonea ex sé a comprovare le modalità della custodia.
Ciò premesso, come chiarito dalla Suprema Corte, la determinazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del D.M. n. 265/2006 di approvazione delle tariffe, va operata, per i beni diversi da quelli contemplati dal citato decreto, ai sensi dell'art. 5 sulla base degli usi locali, non essendo più applicabile l'art. 276 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale, con disposizione di natura transitoria, consentiva il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità (cfr Cass. civ.,
sent. 11281 del 05.07.2012, in senso conforme Cass. civ., ord. n. 20583 del 30.08.2017, secondo cui va fatta applicazione, nella liquidazione, degli usi locali “come previsto dall'art. 58, comma 2,
del cit. D.P.R. n. 115, in mancanza dei quali la liquidazione dovrà avvenire ai sensi dell'art. 2233,
comma 2, c.c. e, quindi, in base all'importanza dell'opera svolta e previa acquisizione del parere
dell'associazione professionale del custode”).
Neppure può essere fatta applicazione dell'art. 2233, I comma, c.c., nella parte in cui stabilisce che il compenso debba essere determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale di appartenenza, in quanto tale norma è riferibile esclusivamente ai prestatori di opera professionale, rispetto ai quali soltanto sono configurabili associazioni professionali di categoria. Ribadendo, quindi, che “la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m.
e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non già sulla base di criteri alternativi o
dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali, i quali devono essere provati dalla parte che li
allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza, senza che tale dimostrazione possa essere fornita
per la prima volta nel giudizio di legittimità” (cfr Cass. civ., ord. n. 2507 del 27.01.2022), occorre rimarcare che è impedito il ricorso ad un criterio equitativo puro, occorrendo fare necessario riferimento agli usi locali.
Gli usi cui fa riferimento l'art. 5 D.M. 2 settembre 2006, n. 265, non devono essere necessariamente usi normativi (cfr Cass. civ., ord. n. 752 del 18.01.2016, la quale chiarisce che non occorre verificare, in relazione agli usi locali, “la ricorrenza del requisito della 'opinio iuris
ac necessitatis', ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà
dell'osservanza delle tariffe, derivando il recepimento e la legittimazione delle prassi dei
corrispettivi applicati nella pratica commerciale direttamente dal rinvio operato dalla disciplina
legale”).
Non può, quindi, nella predetta materia, essere applicato il principio jura novit curia, sicché tali usi possono essere applicati solo se noti, mentre, in caso contrario, è onere della parte darne la prova (cfr Cass. civ., sent. n. 2829 del 26.02.2002).
Ne consegue che, giacché i beni custoditi ( cd, dvd e custodie in plastica) non sono contemplati nella tariffa ministeriale, la parte ricorrente non ha allegato o provato l'esistenza di usi locali relativi all'attività di custodia di detti beni;
né può farsi ricorso ad un criterio equitativo puro,
appare corretto utilizzare le tariffe applicate dalla per la liquidazione dei Controparte_4
compensi ai custodi dei beni mobili sottoposti a sequestro amministrativo, da qualificare quali usi locali, liquidando perciò la somma, dal 1° al 12° giorno di custodia in area scoperta, di € 1,59 al mq, dal 13° al 40° giorno di custodia, di € 1,04 al mq e quella di € 0,78 per ciascuno dei successivi giorni di custodia, moltiplicando detti importi per 0.50 mq e dimezzandola considerando che le tariffe prefettizie in relazione alla voce custodia di “ merce in genere” in area scoperta contemplano i richiamati importi per metro quadrato.
Dunque, va riconosciuta in favore del ricorrente la somma totale di euro €709,37
(9,54+14,56+1.394,64, tot.1.418,74/2) oltre I.V.A. se dovuta.
L'opposizione deve essere, in tali termini, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornate in forza del D.M.147/22, riconoscendo i compensi per le fasi di studio ed introduttiva sullo scaglione di valore fino ad € 1.100, con distrazione in favore dei difensori costituti, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Nulla per le spese di lite nel rapporto processuale tra il ricorrente e le altre parti in ragione della contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, IA NE,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.20727/2023 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione del Tribunale di Napoli,
sezione GIP emesso nel proc. Rg. n.40163/2004 R.G., rg GIP n.35581/2019 in data 11.09.2023,
liquida in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
per l'attività di custodia posta in essere, l'importo di €709,37, oltre I.V.A., se dovuta, nella misura di legge;
b)condanna il , in persona del p.t. al pagamento delle spese di Controparte_1 CP_2
lite in favore della che si liquidano in 662,00 oltre rimborso spese Parte_4
generali (15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a. come per legge da attribuirsi agli Avv.ti Giuseppe Di
PA e Cristina LE;
c) nulla per le spese di lite tra il ricorrente e le altre parti.
Così deciso in Napoli il 09.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA NE