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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/10/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2031/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
lette le note in sostituzione dell'udienza del 21/05/2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Nazario Fabrizio Giuliani, emette ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza:
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 420 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2031 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
Parte 1 (p.i.
P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pescara (PE) alla Via G. da Fiore n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Nazario Fabrizio Giuliani, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
Controparte_1 (c.f. C.F. 1
resistente
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 21/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso regolarmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione conveniva in giudizio Controparte 1 per sentire dell'udienza, l' Parte 1
accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare....che il sig. Parte 2
occupa senza titolo l'immobile di proprietà dell' Pt 1 sito in Pt 1 alla Via Pineta di
Pt 1 , fg. Roio, 68, utenza n. 41295, contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di
19, part. 2979, sub 26, classe 2 e conseguentemente condannarlo a titolo di risarcimento dei danni al pagamento in favore dell'Ente Parte 1 alla complessiva somma di €
3.589,47dovuta fino alla data odierna o comunque condannarlo alla somma di denaro minore o maggiore che Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, oltre all'ulteriore danno che
1 Pt 1 istante andrà a subire nel corso del processo e fino a quando il fatto illecito si protrarrà; ordinare e disporre il rilascio dell'immobile occupato sito in Pt 1 alla Via
-
Pineta di Roio, 68, utenza n. 41295, contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di
Pt 1 , fg. 19, part. 2979, sub 26, classe 2 da parte del sig. CP 1 e/o convenuti e familiari con lui conviventi, libero da persone e cose;
condannare, infine, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio ed onorari oltre spese generali al 15 %, oltre IVA e CPA come per legge". 2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia del resistente, ferme le produzioni documentali, la causa veniva più volte rinviata, su richiesta del difensore, per consentire al resistente l'ultimazione del debito nei confronti dell'Ente ricorrente.
All'udienza dell'8/01/2025 la causa veniva rinviata per la discussione orale. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21/05/2025.
3) Ciò posto, risulta per tabulas che l' Pt 1 ha assegnato l'appartamento, di sua proprietà, sito in Pt 1 alla Via Pineta di Roio, 68, utenza n. 41295, contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Pt 1 , fg. 19, part. 2979, sub 26, classe 2. A Parte 3 che vi ha coabitato con i figli Persona 1 e Controparte 1
4) Resta accertato che, al decesso dell'originaria assegnataria, il resistente, oltre a riconoscere il debito cumulatosi di euro 816,12, ha chiesto ed ottenuto il pagamento dilazionato, che tuttavia non ha rispettato più volte, nonostante diffida legali di messa in mora da parte dell'Ente.
5) Risulta poi che Controparte 1 nell'agosto 2020 ha nuovamente richiesto ed ottenuto il pagamento dilazionato del debito, previo riconoscimento dello stesso nella misura pari ad euro 2.718,56. Risulta che anche in questo caso tale piano non è stato rispettato.
6) Ne consegue che, a causa della persistenza della morosità, il resistente non ha inteso regolarizzare la propria posizione e, quindi, subentrare nel contratto originariamente stipulato dall'Ente con l'originaria assegnataria. Invero, dalla disamina del contratto risulta previsto all'art. 12, il subentro, nel caso di decesso dell'assegnatario titolare del contratto, degli aventi diritto nel rapporto di locazione secondo le modalità previste dall'art. 16 L.R.
96/96. E'previsto anche in tale contratto all'art. 6 il patto di risoluzione espressa del rapporto quando l'assegnatario ha una morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione.
7) Ne quindi consegue che a tutt'oggi il resistente occupa senza alcun titolo giustificativo l'unità abitativa di cui si controverte e che lo stesso deve essere condannato al relativo rilascio.
8) Quanto alle conseguenza derivanti dell'occupazione sine titulo, appare congruo riconoscere all'Ente ricorrente l'importo richiesto che tiene conto per il periodo di occupazione ai canoni non versati pari ad euro 3.589,47 (calcolati, come da estratto, alla data del
31/03/2022 dal giugno 2011), pari ad euro 16,76 mensili, oltre interessi dal giorno del dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
9) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore da euro 1.101 ad euro 5.200, valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4, co. I, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda;
per l'effetto, condanna il resistente al rilascio immediato, libero da persone e cose, in favore di parte ricorrente, dell'immobile occupato in difetto di titolo giustificativo, sito in Pt 1 alla Via Pineta di Roio, 68, utenza n. 41295, distinto in Catasto al fg. 19, part. 2979, sub 26; condanna il resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo complessivo di euro 3.589,47 a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
lo condanna altresì alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1.403,00, di cui euro 125,00 per spese ed euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 24 Ottobre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
lette le note in sostituzione dell'udienza del 21/05/2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Nazario Fabrizio Giuliani, emette ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza:
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 420 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2031 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
Parte 1 (p.i.
P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pescara (PE) alla Via G. da Fiore n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Nazario Fabrizio Giuliani, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
Controparte_1 (c.f. C.F. 1
resistente
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 21/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso regolarmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione conveniva in giudizio Controparte 1 per sentire dell'udienza, l' Parte 1
accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare....che il sig. Parte 2
occupa senza titolo l'immobile di proprietà dell' Pt 1 sito in Pt 1 alla Via Pineta di
Pt 1 , fg. Roio, 68, utenza n. 41295, contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di
19, part. 2979, sub 26, classe 2 e conseguentemente condannarlo a titolo di risarcimento dei danni al pagamento in favore dell'Ente Parte 1 alla complessiva somma di €
3.589,47dovuta fino alla data odierna o comunque condannarlo alla somma di denaro minore o maggiore che Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, oltre all'ulteriore danno che
1 Pt 1 istante andrà a subire nel corso del processo e fino a quando il fatto illecito si protrarrà; ordinare e disporre il rilascio dell'immobile occupato sito in Pt 1 alla Via
-
Pineta di Roio, 68, utenza n. 41295, contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di
Pt 1 , fg. 19, part. 2979, sub 26, classe 2 da parte del sig. CP 1 e/o convenuti e familiari con lui conviventi, libero da persone e cose;
condannare, infine, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio ed onorari oltre spese generali al 15 %, oltre IVA e CPA come per legge". 2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia del resistente, ferme le produzioni documentali, la causa veniva più volte rinviata, su richiesta del difensore, per consentire al resistente l'ultimazione del debito nei confronti dell'Ente ricorrente.
All'udienza dell'8/01/2025 la causa veniva rinviata per la discussione orale. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21/05/2025.
3) Ciò posto, risulta per tabulas che l' Pt 1 ha assegnato l'appartamento, di sua proprietà, sito in Pt 1 alla Via Pineta di Roio, 68, utenza n. 41295, contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Pt 1 , fg. 19, part. 2979, sub 26, classe 2. A Parte 3 che vi ha coabitato con i figli Persona 1 e Controparte 1
4) Resta accertato che, al decesso dell'originaria assegnataria, il resistente, oltre a riconoscere il debito cumulatosi di euro 816,12, ha chiesto ed ottenuto il pagamento dilazionato, che tuttavia non ha rispettato più volte, nonostante diffida legali di messa in mora da parte dell'Ente.
5) Risulta poi che Controparte 1 nell'agosto 2020 ha nuovamente richiesto ed ottenuto il pagamento dilazionato del debito, previo riconoscimento dello stesso nella misura pari ad euro 2.718,56. Risulta che anche in questo caso tale piano non è stato rispettato.
6) Ne consegue che, a causa della persistenza della morosità, il resistente non ha inteso regolarizzare la propria posizione e, quindi, subentrare nel contratto originariamente stipulato dall'Ente con l'originaria assegnataria. Invero, dalla disamina del contratto risulta previsto all'art. 12, il subentro, nel caso di decesso dell'assegnatario titolare del contratto, degli aventi diritto nel rapporto di locazione secondo le modalità previste dall'art. 16 L.R.
96/96. E'previsto anche in tale contratto all'art. 6 il patto di risoluzione espressa del rapporto quando l'assegnatario ha una morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione.
7) Ne quindi consegue che a tutt'oggi il resistente occupa senza alcun titolo giustificativo l'unità abitativa di cui si controverte e che lo stesso deve essere condannato al relativo rilascio.
8) Quanto alle conseguenza derivanti dell'occupazione sine titulo, appare congruo riconoscere all'Ente ricorrente l'importo richiesto che tiene conto per il periodo di occupazione ai canoni non versati pari ad euro 3.589,47 (calcolati, come da estratto, alla data del
31/03/2022 dal giugno 2011), pari ad euro 16,76 mensili, oltre interessi dal giorno del dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
9) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore da euro 1.101 ad euro 5.200, valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4, co. I, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda;
per l'effetto, condanna il resistente al rilascio immediato, libero da persone e cose, in favore di parte ricorrente, dell'immobile occupato in difetto di titolo giustificativo, sito in Pt 1 alla Via Pineta di Roio, 68, utenza n. 41295, distinto in Catasto al fg. 19, part. 2979, sub 26; condanna il resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo complessivo di euro 3.589,47 a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
lo condanna altresì alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1.403,00, di cui euro 125,00 per spese ed euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 24 Ottobre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi