Art. 1.
E' istituito il "Fondo di assistenza per i finanzieri", al quale viene conferita la personalita' giuridica.
Esso e' posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze ed ha sede in Roma, presso il Comando generale della Guardia di finanza.
E' istituito il "Fondo di assistenza per i finanzieri", al quale viene conferita la personalita' giuridica.
Esso e' posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze ed ha sede in Roma, presso il Comando generale della Guardia di finanza.