Versione
31 marzo 1987
31 marzo 1987
Art. 3. 1. La permuta di cui alla presente legge verra' stipulata sulla base dei valori in comune commercio alla data di entrata in vigore della legge stessa, determinati dall'ufficio tecnico erariale di Belluno.
2. E' in ogni caso escluso il pagamento di eventuali conguagli a carico dello Stato.
2. E' in ogni caso escluso il pagamento di eventuali conguagli a carico dello Stato.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-32/95, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Lisrestal - Organização Gestão de Restaurantes Colectivos Ldª, Gabinete Técnico de Informática Ldª (GTI), Lisnico - Serviço Marítimo Internacional Ldª, Rebocalis - Rebocagem e Assistência Marítima Ldª e Gaslimpo - Sociedade de Desgasificação de Navios SA, 06/06/1996Provvedimento: CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE TO LA GO presentate il 6 giugno 1996 ( *1 ) 1. Nel 1986 le società AL, Lda, GTI, Lda, Rebocalis, Lda, Lisnico, Lda, Gaslimpo, SA (in prosieguo: le «società»), assieme ad altre due imprese, RO Lta e Gelfiche, hanno presentato, per tramite del «Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu», (in prosieguo: il «DAFSE») una domanda al Fondo sociale europeo (in prosieguo: il «Fondo») diretta ad ottenere un finanziamento per azioni da intraprendere in Portogallo «destinate a migliorare la possibilità di occupazione (...) con misure di formazione professionale dopo la conclusione della scuola dell'obbligo». Tali misure sono previste dall'art. 3, …Leggi di più...