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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/02/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4448/2023, vertente
TRA
(c.f. e p.iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti rep. n. 27360 – racc. n. 4281 dell'1.6.2023, dall'avv. Franco Marruso, unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso la Funzione Affari Legali dell' , alla Via Nizza n. 146 CP_1
- Opponente -
E
p.iva e c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al procedimento monitorio, dagli avv.ti Saverio Rocco Cetraro e Francesco Cetraro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Diamante (CS) alla c/da Piane S.S.18 snc
- Opposta –
E
c.f. e p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti
1 Luigi Rossini e Raffaele Carrano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Battipaglia alla via Rosa Jemma n. 2
- Terza chiamata in causa – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1074/2023, reso dal Tribunale di
Salerno il 16 maggio 2023.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.2.2025, sostituita dal deposito di note telematiche ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti si riportavano ai rispettivi atti di parte e alle conclusioni in essi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7.6.2023, l' proponeva CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1074/2023, reso dal Tribunale di Salerno in data 16.5.2023, con cui le veniva intimato il pagamento, in solido con la Controparte_3
della complessiva somma di € 247.255,20, oltre interessi e spese del procedimento
[...]
monitorio, derivante dalla spedizione di ricette di specialità medicinali relative all'anno
2019, giusta DCR (Distinte Contabili Riepilogative) emesse dalla , di cui Controparte_3
si era resa cessionaria in virtù di contratto del 10.8.2018. Controparte_2
A fondamento dell'opposizione proposta, l' Parte_1
deduceva: che la all'epoca denominata Controparte_3 Controparte_4
in data 15.5.2008, stipulava con un contratto di cessione di
[...] CP_5
credito, con funzione di garanzia finanziaria ex D.lgs. n. 170/2004, avente ad oggetto tutti i crediti maturandi, nei confronti dell' , a titolo di rimborso dei prezzi di CP_1
vendita dei medicinali riconosciuti dal , per la durata di 180 Controparte_6
mensilità, ovvero sino alla restituzione del finanziamento ricevuto, fissata al maggio
2023 (poi prorogato al febbraio 2025, in forza di quanto previsto dall'art. 56 comma 2,
lett. c), D.L. n. 118/2020); che, successivamente alla posta in liquidazione della CP_5
e alla cartolarizzazione ex L. n. 130/1999, nel predetto rapporto subentrava la
[...]
[...
[...] nei cui confronti, pertanto, l' provvedeva ad Controparte_7 CP_1
effettuare gli ulteriori pagamenti, ivi inclusi quelli relativi alle prestazioni rese dalla cedente nell'anno 2019; che, essendo pacifico il principio in base al quale, in caso di plurime cessioni dello stesso credito, prevale la cessione notificata per prima al debitore o quella che è stata per prima accettata dal debitore con atto di data certa, la cessione intervenuta tra la e la non le poteva essere Controparte_2 Controparte_3
opposta, atteso che la stessa le era stata notificata in data 20.8.2018, a fronte di una precedente cessione, avente ad oggetto gli stessi crediti, risalente al 30.5.2008; che, inoltre, avendo quest'ultima cessione di credito una funzione di garanzia, i crediti ceduti erano altresì sottoposti a pegno, con la conseguenza che a disporre anche dell'importo eccedente ciascun rateo del finanziamento avrebbe potuto essere solo il cessionario garantito, e non certo la cedente Controparte_3
Alla luce di tali considerazioni, parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe opportune declaratorie, ovvero accertata l'inesistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., revocare e/o annullare il D.I. opposto per quanto riguarda l , in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., accertando e dichiarando altresì che nulla è dovuto dalla stessa in favore della in persona del legale rappresentante p.t., atteso che la restituzione Controparte_2
dell'importo ingiunto può essere da quest'ultima pretesa esclusivamente nei confronti della
in persona del legale rappresentante p.t., con vittoria di spese e competenze Controparte_3
di causa”.
Con il medesimo atto di citazione, l' provvedeva a citare in giudizio CP_1
anche la la quale si costituiva con comparsa depositata Controparte_3
telematicamente in data 15.9.2023 eccependo la nullità della chiamata in causa operata dalla , siccome non preventivamente autorizzata dal Tribunale e nemmeno CP_1
richiesta, in subordine, con l'atto di citazione in opposizione.
Con comparsa depositata telematicamente in data 22.9.2023, provvedeva a costituirsi in giudizio anche la contestando la domanda attrice, in Controparte_2
3 quanto infondata in fatto e in diritto, e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del D.I. n. 1074/2023.
Con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 25.9.2023 veniva differita la prima udienza di trattazione al 16.1.2024 per esigenze di ruolo, alla quale, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante la natura documentale del giudizio, veniva fissata l'udienza del 10.2.2025 per la rimessione della causa in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note conclusionali, comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare va accolta l'eccezione di nullità della chiamata in causa della operata direttamente dalla senza previa Controparte_3 CP_1
autorizzazione del Giudice.
L'orientamento consolidato della Corte di Cassazione afferma, infatti, che, a pena di nullità della chiamata in causa del terzo, l'opponente a decreto ingiuntivo deve chiedere l'autorizzazione al giudice, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., in quanto convenuto in senso sostanziale (ex multis Cassazione civile, sez. III, n. 6503 del 12.3.2024, a mente della quale “L'opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo
che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento
dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere
effetto sanante”). Né parte opponente, con il medesimo atto, ha provveduto a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 269 c.p.c., decadendo definitivamente dalla relativa facoltà (cfr. Cassazione civile sez. II, 19.3.2024, n. 7259).
Nel merito, l'opposizione è fondata va accolta per le ragioni che seguono.
4 Invero, va rammentato come la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5617/2020) abbia chiarito che la notizia dell'avvenuta cessione in blocco di rapporti giuridici mediante pubblicazione nella G.U. di cui all'art. 58, co. 2, T.U.B., non possa avere il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario, in quanto la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 c.c., valendo, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente.
La sostituzione apportata dalla norma speciale del T.U.B. non incide, dunque, né
sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all'art. 1265 c.c., né su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente, né sulla regola dell'art. 1264, co. 1, c.c., come intesa a regolare l'«efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto» (sul tema si veda, altresì, la disposizione dell'art. 1248 cod. civ.).
Orbene, l'art. 1265 c.c. stabilisce che “Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore”.
In tema, da ultimo, la Suprema Corte ha precisato che “In caso di successive cessioni di crediti periodici nei confronti del medesimo debitore, incombe a
quest'ultimo l'onere della prova della persistente efficacia della cessione precedente, poiché questa costituisce fatto impeditivo della pretesa del cessionario che agisca in forza di una cessione successiva” (Cassazione civile sez. III, 3.4.2024, n. 8829).
Contr Orbene, nel caso di specie, l' opponente ha dato prova che i crediti posti a fondamento della pretesa monitoria, essendo riferiti all'anno 2019, rientravano nella sfera di efficacia della garanzia finanziaria stipulata tra la e la Controparte_3
in data 15.5.2008 (cfr. all. 7 fascicolo di parte opponente), trasmessi, a CP_5
seguito di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999, alla con atto di Controparte_7
cessione del 28 giugno 2010 (cfr. all. 8 fascicolo di parte opponente); cessione cui l' Pt_2
5
[...] ha dato regolare esecuzione provvedendo ai relativi pagamenti dovuti in virtù delle
Distinte Contabili Riepilogative emesse dalla (cfr. all. 9 fascicolo di Controparte_3
parte opponente).
Ne consegue che la cessione dei medesimi crediti effettuata da Controparte_3
in favore di a fronte della precedente cessione, stipulata con
[...] CP_2 CP_5
(cui subentrava rispetto ai medesimi crediti, ai sensi dall'art. 1265 Controparte_7
c.c., è del tutto inefficace nei confronti dell' . CP_1
Del pari, priva di pregio risulta, infine, la tesi sostenuta da parte opposta, per cui alla andrebbe quanto meno attribuita la differenza tra le DCR Controparte_2
maturate e il rientro mensile dalla prima cessione. Quest'ultima, infatti, aveva funzione di garanzia, con la conseguenza che i crediti ceduti erano sottoposti a pegno. Pertanto, anche per quanto specificamente previsto dagli degli artt. 5 e 6 D.Lgs. n. 170/2004, a disporre, anche per l'importo eccedente ciascun rateo del finanziamento, avrebbe potuto essere il solo cessionario garantito, nel cui patrimonio erano stati trasferiti, seppur con condizione risolutiva al verificarsi dell'estinzione dell'obbligazione garantita, e non anche la cedente (ex multis Cass., 28.5.2020, n. 10092). CP_3
In accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato, con condanna dell'opposta alla refusione delle spese di giudizio in favore di parte opponente secondo soccombenza;
quanto, invece, al rapporto processuale tra l'
[...]
e la la prima va condanna alla refusione delle spese in CP_1 Controparte_3
favore della seconda, attesa la nullità della chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1. Dichiara nulla la chiamata in causa della Controparte_3
2. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1074/2023, reso dal Tribunale di Salerno il 16 maggio 2023;
6 3. Condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_2
in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio che si CP_1
liquidano in € 7.200,00 per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. Condanna l' , in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento CP_1
in favore della delle spese del presente giudizio che si Controparte_3
liquidano in € 7.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Luigi Rossini e Raffaele Carrano ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Salerno il 13 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4448/2023, vertente
TRA
(c.f. e p.iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti rep. n. 27360 – racc. n. 4281 dell'1.6.2023, dall'avv. Franco Marruso, unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso la Funzione Affari Legali dell' , alla Via Nizza n. 146 CP_1
- Opponente -
E
p.iva e c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al procedimento monitorio, dagli avv.ti Saverio Rocco Cetraro e Francesco Cetraro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Diamante (CS) alla c/da Piane S.S.18 snc
- Opposta –
E
c.f. e p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti
1 Luigi Rossini e Raffaele Carrano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Battipaglia alla via Rosa Jemma n. 2
- Terza chiamata in causa – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1074/2023, reso dal Tribunale di
Salerno il 16 maggio 2023.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.2.2025, sostituita dal deposito di note telematiche ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti si riportavano ai rispettivi atti di parte e alle conclusioni in essi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7.6.2023, l' proponeva CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1074/2023, reso dal Tribunale di Salerno in data 16.5.2023, con cui le veniva intimato il pagamento, in solido con la Controparte_3
della complessiva somma di € 247.255,20, oltre interessi e spese del procedimento
[...]
monitorio, derivante dalla spedizione di ricette di specialità medicinali relative all'anno
2019, giusta DCR (Distinte Contabili Riepilogative) emesse dalla , di cui Controparte_3
si era resa cessionaria in virtù di contratto del 10.8.2018. Controparte_2
A fondamento dell'opposizione proposta, l' Parte_1
deduceva: che la all'epoca denominata Controparte_3 Controparte_4
in data 15.5.2008, stipulava con un contratto di cessione di
[...] CP_5
credito, con funzione di garanzia finanziaria ex D.lgs. n. 170/2004, avente ad oggetto tutti i crediti maturandi, nei confronti dell' , a titolo di rimborso dei prezzi di CP_1
vendita dei medicinali riconosciuti dal , per la durata di 180 Controparte_6
mensilità, ovvero sino alla restituzione del finanziamento ricevuto, fissata al maggio
2023 (poi prorogato al febbraio 2025, in forza di quanto previsto dall'art. 56 comma 2,
lett. c), D.L. n. 118/2020); che, successivamente alla posta in liquidazione della CP_5
e alla cartolarizzazione ex L. n. 130/1999, nel predetto rapporto subentrava la
[...]
[...
[...] nei cui confronti, pertanto, l' provvedeva ad Controparte_7 CP_1
effettuare gli ulteriori pagamenti, ivi inclusi quelli relativi alle prestazioni rese dalla cedente nell'anno 2019; che, essendo pacifico il principio in base al quale, in caso di plurime cessioni dello stesso credito, prevale la cessione notificata per prima al debitore o quella che è stata per prima accettata dal debitore con atto di data certa, la cessione intervenuta tra la e la non le poteva essere Controparte_2 Controparte_3
opposta, atteso che la stessa le era stata notificata in data 20.8.2018, a fronte di una precedente cessione, avente ad oggetto gli stessi crediti, risalente al 30.5.2008; che, inoltre, avendo quest'ultima cessione di credito una funzione di garanzia, i crediti ceduti erano altresì sottoposti a pegno, con la conseguenza che a disporre anche dell'importo eccedente ciascun rateo del finanziamento avrebbe potuto essere solo il cessionario garantito, e non certo la cedente Controparte_3
Alla luce di tali considerazioni, parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe opportune declaratorie, ovvero accertata l'inesistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., revocare e/o annullare il D.I. opposto per quanto riguarda l , in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., accertando e dichiarando altresì che nulla è dovuto dalla stessa in favore della in persona del legale rappresentante p.t., atteso che la restituzione Controparte_2
dell'importo ingiunto può essere da quest'ultima pretesa esclusivamente nei confronti della
in persona del legale rappresentante p.t., con vittoria di spese e competenze Controparte_3
di causa”.
Con il medesimo atto di citazione, l' provvedeva a citare in giudizio CP_1
anche la la quale si costituiva con comparsa depositata Controparte_3
telematicamente in data 15.9.2023 eccependo la nullità della chiamata in causa operata dalla , siccome non preventivamente autorizzata dal Tribunale e nemmeno CP_1
richiesta, in subordine, con l'atto di citazione in opposizione.
Con comparsa depositata telematicamente in data 22.9.2023, provvedeva a costituirsi in giudizio anche la contestando la domanda attrice, in Controparte_2
3 quanto infondata in fatto e in diritto, e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del D.I. n. 1074/2023.
Con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 25.9.2023 veniva differita la prima udienza di trattazione al 16.1.2024 per esigenze di ruolo, alla quale, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante la natura documentale del giudizio, veniva fissata l'udienza del 10.2.2025 per la rimessione della causa in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note conclusionali, comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare va accolta l'eccezione di nullità della chiamata in causa della operata direttamente dalla senza previa Controparte_3 CP_1
autorizzazione del Giudice.
L'orientamento consolidato della Corte di Cassazione afferma, infatti, che, a pena di nullità della chiamata in causa del terzo, l'opponente a decreto ingiuntivo deve chiedere l'autorizzazione al giudice, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., in quanto convenuto in senso sostanziale (ex multis Cassazione civile, sez. III, n. 6503 del 12.3.2024, a mente della quale “L'opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo
che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento
dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere
effetto sanante”). Né parte opponente, con il medesimo atto, ha provveduto a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 269 c.p.c., decadendo definitivamente dalla relativa facoltà (cfr. Cassazione civile sez. II, 19.3.2024, n. 7259).
Nel merito, l'opposizione è fondata va accolta per le ragioni che seguono.
4 Invero, va rammentato come la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5617/2020) abbia chiarito che la notizia dell'avvenuta cessione in blocco di rapporti giuridici mediante pubblicazione nella G.U. di cui all'art. 58, co. 2, T.U.B., non possa avere il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario, in quanto la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 c.c., valendo, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente.
La sostituzione apportata dalla norma speciale del T.U.B. non incide, dunque, né
sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all'art. 1265 c.c., né su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente, né sulla regola dell'art. 1264, co. 1, c.c., come intesa a regolare l'«efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto» (sul tema si veda, altresì, la disposizione dell'art. 1248 cod. civ.).
Orbene, l'art. 1265 c.c. stabilisce che “Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore”.
In tema, da ultimo, la Suprema Corte ha precisato che “In caso di successive cessioni di crediti periodici nei confronti del medesimo debitore, incombe a
quest'ultimo l'onere della prova della persistente efficacia della cessione precedente, poiché questa costituisce fatto impeditivo della pretesa del cessionario che agisca in forza di una cessione successiva” (Cassazione civile sez. III, 3.4.2024, n. 8829).
Contr Orbene, nel caso di specie, l' opponente ha dato prova che i crediti posti a fondamento della pretesa monitoria, essendo riferiti all'anno 2019, rientravano nella sfera di efficacia della garanzia finanziaria stipulata tra la e la Controparte_3
in data 15.5.2008 (cfr. all. 7 fascicolo di parte opponente), trasmessi, a CP_5
seguito di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999, alla con atto di Controparte_7
cessione del 28 giugno 2010 (cfr. all. 8 fascicolo di parte opponente); cessione cui l' Pt_2
5
[...] ha dato regolare esecuzione provvedendo ai relativi pagamenti dovuti in virtù delle
Distinte Contabili Riepilogative emesse dalla (cfr. all. 9 fascicolo di Controparte_3
parte opponente).
Ne consegue che la cessione dei medesimi crediti effettuata da Controparte_3
in favore di a fronte della precedente cessione, stipulata con
[...] CP_2 CP_5
(cui subentrava rispetto ai medesimi crediti, ai sensi dall'art. 1265 Controparte_7
c.c., è del tutto inefficace nei confronti dell' . CP_1
Del pari, priva di pregio risulta, infine, la tesi sostenuta da parte opposta, per cui alla andrebbe quanto meno attribuita la differenza tra le DCR Controparte_2
maturate e il rientro mensile dalla prima cessione. Quest'ultima, infatti, aveva funzione di garanzia, con la conseguenza che i crediti ceduti erano sottoposti a pegno. Pertanto, anche per quanto specificamente previsto dagli degli artt. 5 e 6 D.Lgs. n. 170/2004, a disporre, anche per l'importo eccedente ciascun rateo del finanziamento, avrebbe potuto essere il solo cessionario garantito, nel cui patrimonio erano stati trasferiti, seppur con condizione risolutiva al verificarsi dell'estinzione dell'obbligazione garantita, e non anche la cedente (ex multis Cass., 28.5.2020, n. 10092). CP_3
In accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato, con condanna dell'opposta alla refusione delle spese di giudizio in favore di parte opponente secondo soccombenza;
quanto, invece, al rapporto processuale tra l'
[...]
e la la prima va condanna alla refusione delle spese in CP_1 Controparte_3
favore della seconda, attesa la nullità della chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1. Dichiara nulla la chiamata in causa della Controparte_3
2. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1074/2023, reso dal Tribunale di Salerno il 16 maggio 2023;
6 3. Condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_2
in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio che si CP_1
liquidano in € 7.200,00 per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. Condanna l' , in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento CP_1
in favore della delle spese del presente giudizio che si Controparte_3
liquidano in € 7.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Luigi Rossini e Raffaele Carrano ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Salerno il 13 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
7