TRIB
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/08/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7798/2022
TRA nato a [...] il [...], rappr.to e dif., giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Paolo Mariano, con cui elett. dom. in Capua alla Via Monte dei Pegni n. 4
OPPONENTE
E
in persona del suo legale Rapp.te p.t., rappr.to e dif., Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Raffaella Del Guercio, presso cui elett. dom. in Avellino alla via Giovanni Palatucci n. 26
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.12.202022 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n.
02876202200003528000 - fascicolo n. 2022/18229, emessa dall' Controparte_2
notificata in data 03.11.2022 a mezzo pec, con la quale veniva invitato al versamento entro
[...]
30 giorni, pena l'iscrizione di iscrizione ipotecaria, della somma complessiva di € 31.729,03 conseguente ai seguenti titoli: cartella n. 02820180000625453000 presuntivamente notificata il
12.04.2018 e relativa al mancato pagamento di presunte somme dovute all' , CP_3 [...]
a partire dall'anno 2002 e sino all'anno 2013, nonché oneri di recupero Controparte_4 relativi all'anno 2017, per un totale di euro 27.579,18; cartella n. 02820190031590901000 presuntivamente notificata in data 25.02.2020 e relativa al mancato pagamento di presunte somme dovute all' per l'anno 2014 per un totale di euro 4060,30. Tanto premesso, lamentava la CP_3 nullità della notifica delle cartelle presupposte in quanto mai notificate presso l'indirizzo di residenza di esso ricorrente, con conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata. Lamentava, inoltre, la prescrizione del credito azionato ed in ogni caso l'inesigibilità dello stesso in quanto destituite di fondamento, sia in punto di fatto che di diritto. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, in via principale, ritenersi e dichiararsi la nullità assoluta dell'avviso o comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 02876202200003528000 - fascicolo n. 2022/18229, emesso dall' Controparte_2 di Caserta notificato il 03.11.2022 per presunti crediti previdenziali per totali €.31.729,03; CP_3 subordinatamente, dichiararsi la nullità della pretesa avanzata da parte dell' Controparte_5
per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto
[...] valere. Spese vinte.
Si costituiva in giudizio l' , la quale, premesso che parte ricorrente Controparte_2 avesse fatto valere sia motivi attinenti al merito della pretesa contributiva (prescrizione) sia vizi formali (relativi alla carente notificazione delle cartelle di pagamento), eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda per intempestività sia dell'opposizione agli atti esecutivi che di quella ex art. 24, comma 6 del D. Lgs. n. 46 del 1999. Allegava la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perfezionatasi in data 12.04.2018 per la cartella di pagamento n. 02820180000625453000 e in data 25.02.2020 per la cartella n. 02820190031590901000, peraltro (all'indirizzo indicato dallo stesso ricorrente ovvero in
Capua alla Via Luigi Baia n. 5), ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità assoluta. Contestava
l'eccezione di prescrizione. Chiedeva, pertanto, rigettarsi tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto inammissibili oltre che infondate, compresa l'istanza di sospensione per le motivazioni così come gradatamente indicate nella memoria difensiva e alla luce della documentazione esibita in giudizio. Spese vinte.
Disposta la provvisoria sospensione dell'esecuzione del ruolo impugnato, acquisita la documentazione prodotta, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c. la giudicante decideva la causa come da sentenza che si versa in atti.
*************
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di decadenza con riferimento all'impugnativa. E' noto che quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale il provvedimento. Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Nel secondo caso, invece, le doglianze relative alla presenza di meri vizi formali dell'atto dovranno essere fatte valere secondo i tempi e le modalità delle ordinarie azioni di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli art. 617 e 618 bis cpc e quindi in particolare con atto depositato in cancelleria nel più ristretto termine di venti giorni dalla data di avvenuta conoscenza legale del provvedimento impugnato;
al contrario nessun termine è previsto per le opposizioni all'esecuzione.
Giova evidenziare come nella specie parte opponente ha depositato il ricorso sicuramente dopo il termine dei venti giorni dalla notifica dell'atto (preavviso di iscrizione ipotecaria) per cui alcuna delibazione può compiersi in ordine ai vizi di natura formale. Nel merito, invece, l'opposizione è ammissibile perché tempestivamente proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria. Tra le doglianze di merito, alla luce del principio della ragione più liquida, non può non attribuirsi rilevanza alla sollevata eccezione di prescrizione.
Parte opponente deducendo l'inesistenza della notifica impone alla giudicante la delibazione in ordine alla sussistenza dell'eccepita prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle di pagamento n.
02820180000625453000 e n. 02820190031590901000 sottese alla comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria.
Orbene nella prima cartella vi è il riferimento ai crediti relativi ad omissioni contributive dal 2002 al
2013 mentre nella seconda i crediti dell' sono relativi al 2014. Quantunque le Controparte_6 censure relative al merito, e la prescrizione mutua tale natura, siano sollevabili nei confronti dell'Ente impositore (Inarcassa) nella specie il vizio è eccepibile anche nei confronti di Controparte_2 atteso che la procedura di riscossione è di appannaggio esclusivo dell'opposta per cui in assenza di deduzione circa la data di consegna dei ruoli sicuramente tale censura è eccepibile nei confronti dell'opposta.
Esaminando incidentalmente la notifica delle cartelle di pagamento le cartoline versate in atti dalla resistente dimostrano che la notifica sia del tutto irrituale e, quindi, inesistente. In particolare quella relativa alla cartella di pagamento n. 02820180000625453000 avvenuta, verosimilmente, nel 2018 è del tutto inesistente perché effettuata ad un indirizzo di residenza diverso da quello risultante dal certificato di residenza in atti mentre quella relativa alla cartella n. 02820190031590901000, che appare effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è incompleta in quanto non si desume dagli atti il perfezionamento dell'iter notificatorio attraverso il deposito della spedizione e ricezione della comunicazione di avvenuto deposito.
Ne deriva di conseguenza, quindi, che l'eccezione di prescrizione non può che essere accolta essendo il credito irrimediabilmente prescritto nel 2022, anno in cui è stata effettuata la notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria non essendo stati prodotti in atti ulteriori atti interruttivi della prescrizione che l' avrebbe dovuto adottare ai fini Controparte_2 dell'impedimento della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara non dovuti perché prescritti i crediti relativi alle cartelle di pagamento
02820180000625453000 e n. 02820190031590901000;
b) Condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 12 agosto 2025.
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7798/2022
TRA nato a [...] il [...], rappr.to e dif., giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Paolo Mariano, con cui elett. dom. in Capua alla Via Monte dei Pegni n. 4
OPPONENTE
E
in persona del suo legale Rapp.te p.t., rappr.to e dif., Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Raffaella Del Guercio, presso cui elett. dom. in Avellino alla via Giovanni Palatucci n. 26
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.12.202022 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n.
02876202200003528000 - fascicolo n. 2022/18229, emessa dall' Controparte_2
notificata in data 03.11.2022 a mezzo pec, con la quale veniva invitato al versamento entro
[...]
30 giorni, pena l'iscrizione di iscrizione ipotecaria, della somma complessiva di € 31.729,03 conseguente ai seguenti titoli: cartella n. 02820180000625453000 presuntivamente notificata il
12.04.2018 e relativa al mancato pagamento di presunte somme dovute all' , CP_3 [...]
a partire dall'anno 2002 e sino all'anno 2013, nonché oneri di recupero Controparte_4 relativi all'anno 2017, per un totale di euro 27.579,18; cartella n. 02820190031590901000 presuntivamente notificata in data 25.02.2020 e relativa al mancato pagamento di presunte somme dovute all' per l'anno 2014 per un totale di euro 4060,30. Tanto premesso, lamentava la CP_3 nullità della notifica delle cartelle presupposte in quanto mai notificate presso l'indirizzo di residenza di esso ricorrente, con conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata. Lamentava, inoltre, la prescrizione del credito azionato ed in ogni caso l'inesigibilità dello stesso in quanto destituite di fondamento, sia in punto di fatto che di diritto. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, in via principale, ritenersi e dichiararsi la nullità assoluta dell'avviso o comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 02876202200003528000 - fascicolo n. 2022/18229, emesso dall' Controparte_2 di Caserta notificato il 03.11.2022 per presunti crediti previdenziali per totali €.31.729,03; CP_3 subordinatamente, dichiararsi la nullità della pretesa avanzata da parte dell' Controparte_5
per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto
[...] valere. Spese vinte.
Si costituiva in giudizio l' , la quale, premesso che parte ricorrente Controparte_2 avesse fatto valere sia motivi attinenti al merito della pretesa contributiva (prescrizione) sia vizi formali (relativi alla carente notificazione delle cartelle di pagamento), eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda per intempestività sia dell'opposizione agli atti esecutivi che di quella ex art. 24, comma 6 del D. Lgs. n. 46 del 1999. Allegava la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perfezionatasi in data 12.04.2018 per la cartella di pagamento n. 02820180000625453000 e in data 25.02.2020 per la cartella n. 02820190031590901000, peraltro (all'indirizzo indicato dallo stesso ricorrente ovvero in
Capua alla Via Luigi Baia n. 5), ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità assoluta. Contestava
l'eccezione di prescrizione. Chiedeva, pertanto, rigettarsi tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto inammissibili oltre che infondate, compresa l'istanza di sospensione per le motivazioni così come gradatamente indicate nella memoria difensiva e alla luce della documentazione esibita in giudizio. Spese vinte.
Disposta la provvisoria sospensione dell'esecuzione del ruolo impugnato, acquisita la documentazione prodotta, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c. la giudicante decideva la causa come da sentenza che si versa in atti.
*************
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di decadenza con riferimento all'impugnativa. E' noto che quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale il provvedimento. Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Nel secondo caso, invece, le doglianze relative alla presenza di meri vizi formali dell'atto dovranno essere fatte valere secondo i tempi e le modalità delle ordinarie azioni di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli art. 617 e 618 bis cpc e quindi in particolare con atto depositato in cancelleria nel più ristretto termine di venti giorni dalla data di avvenuta conoscenza legale del provvedimento impugnato;
al contrario nessun termine è previsto per le opposizioni all'esecuzione.
Giova evidenziare come nella specie parte opponente ha depositato il ricorso sicuramente dopo il termine dei venti giorni dalla notifica dell'atto (preavviso di iscrizione ipotecaria) per cui alcuna delibazione può compiersi in ordine ai vizi di natura formale. Nel merito, invece, l'opposizione è ammissibile perché tempestivamente proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria. Tra le doglianze di merito, alla luce del principio della ragione più liquida, non può non attribuirsi rilevanza alla sollevata eccezione di prescrizione.
Parte opponente deducendo l'inesistenza della notifica impone alla giudicante la delibazione in ordine alla sussistenza dell'eccepita prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle di pagamento n.
02820180000625453000 e n. 02820190031590901000 sottese alla comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria.
Orbene nella prima cartella vi è il riferimento ai crediti relativi ad omissioni contributive dal 2002 al
2013 mentre nella seconda i crediti dell' sono relativi al 2014. Quantunque le Controparte_6 censure relative al merito, e la prescrizione mutua tale natura, siano sollevabili nei confronti dell'Ente impositore (Inarcassa) nella specie il vizio è eccepibile anche nei confronti di Controparte_2 atteso che la procedura di riscossione è di appannaggio esclusivo dell'opposta per cui in assenza di deduzione circa la data di consegna dei ruoli sicuramente tale censura è eccepibile nei confronti dell'opposta.
Esaminando incidentalmente la notifica delle cartelle di pagamento le cartoline versate in atti dalla resistente dimostrano che la notifica sia del tutto irrituale e, quindi, inesistente. In particolare quella relativa alla cartella di pagamento n. 02820180000625453000 avvenuta, verosimilmente, nel 2018 è del tutto inesistente perché effettuata ad un indirizzo di residenza diverso da quello risultante dal certificato di residenza in atti mentre quella relativa alla cartella n. 02820190031590901000, che appare effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è incompleta in quanto non si desume dagli atti il perfezionamento dell'iter notificatorio attraverso il deposito della spedizione e ricezione della comunicazione di avvenuto deposito.
Ne deriva di conseguenza, quindi, che l'eccezione di prescrizione non può che essere accolta essendo il credito irrimediabilmente prescritto nel 2022, anno in cui è stata effettuata la notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria non essendo stati prodotti in atti ulteriori atti interruttivi della prescrizione che l' avrebbe dovuto adottare ai fini Controparte_2 dell'impedimento della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara non dovuti perché prescritti i crediti relativi alle cartelle di pagamento
02820180000625453000 e n. 02820190031590901000;
b) Condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 12 agosto 2025.
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza