Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 3
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di legittimazione passiva (parte non sostanziale)

    La Corte ritiene che la ricorrente sia parte del giudizio in quanto attrice che ha originariamente citato le altre parti e riassunto il giudizio, pertanto è obbligata in solido al pagamento dell'imposta.

  • Rigettato
    Errata applicazione dell'imposta (proporzionale anziché fissa)

    La Corte rileva che la sentenza non è di mero rigetto ma contiene più statuizioni, inclusa una condanna al risarcimento danni, pertanto si applica la tassazione proporzionale del 3% come previsto dalla Tariffa Parte 1 Articolo 8.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato
    Numero : 3
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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