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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente
GHERARDINI ALESSANDRO, Relatore
TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 350/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Divisione Contribuenti - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/001/SC/000000790/0/001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 256/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la sig.ra Ricorrente_1, difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di liquidazione RE37 Atti Giudiziari 2023/001/SC/000000790/0/001-TZ6, emesso dall'Agenzia delle entrate di Prato, per imposta di registro sulla sentenza n. 790/2023 pubblicata il 13/11/2023 R.G. 2151/2018 del Tribunale di Prato.
La Sig.ra Ricorrente_1 aveva, infatti, citato in giudizio davanti al Tribunale di Prato la Società_1 s.r.l. e la sig.ra Nominativo_2, per avere la Società_1 s.r.l., con contratto stipulato il 6 luglio 2017, promesso di venderle un bene immobile di proprietà della sig.ra Nominativo_2, con la quale la stessa Società_1 s.r.l. aveva già aveva stipulato il 5 settembre 2011 un preliminare di compravendita avente ad oggetto le unità immobiliari
“destinate” a favore della signora Ricorrente_1, ma, non essendosi poi perfezionato alcun contratto traslativo della proprietà, l'attrice Ricorrente_1, surrogandosi nei diritti della Società_1 s.r.l. ex art. 2900 c.c., aveva chiesto al Tribunale che, accertato l'inadempimento della signora Nominativo_2 verso la Società_1 s.r.l. agli obblighi assunti con il contratto preliminare stipulato tra di loro il 5 settembre 2011, fosse pronunciata sentenza ex art 2932 c.c. idonea a produrre in suo favore gli effetti traslativi del contratto non concluso tra le altre due parti. Essendo nelle more intervenuto il fallimento della Società_1 s.r.l., a seguito dell'interruzione del processo, la sig.ra Ricorrente_1 aveva riassunto il giudizio nei confronti di Nominativo_2 e del Società_1 in persona del curatore, il quale, costituendosi in giudizio, aveva chiesto in via riconvenzionale, la risoluzione del preliminare, manifestando così la volontà di sciogliersi ex art. 72 l. fall. dal contratto con la Nominativo_2, che, a sua volta, aveva domandando la risoluzione del medesimo preliminare del 15 settembre 2011, per inadempimento della Società_1. Il Tribunale di Prato, con la sentenza n. 790/2023 in oggetto, rilevato il difetto di interesse della Ricorrente_1 sulla domanda rivolta nei confronti della Curatela del Società_1 ed Nominativo_2; aveva dichiarato la risoluzione del preliminare tra la signora Nominativo_2 e il Società_1 s.r.l. per inadempimento della Nominativo_2 con condanna della stessa al risarcimento dei danni. Quindi, in relazione a tale pronuncia, era stato emesso a carico delle parti del giudizio solidalmente obbligate l'avviso di liquidazione impugnato.
La ricorrente, impugnando l'avviso ed insistendo preliminarmente per la sospensione dell'esecuzione, eccepiva, in via principale, di non essere tenuta al pagamento dell'imposta di registro per non essere parte
“sostanziale” del processo, in quanto, a seguito del fallimento, era venuto meno l'interesse a coltivare la domanda, posto che, dopo la costituzione della Curatela, il processo era proseguito unicamente per decidere in ordine alle domande proposte dalla Curatela stessa verso la signora Nominativo_2, domande rispetto alle quali la ricorrente era completamente estranea. In via subordinata, sosteneva che doveva applicarsi la tassazione in misura fissa (e non proporzionale) essendo la statuizione nei suoi confronti di mero rigetto della domanda.
L'Agenzia delle entrate di Prato, costituendosi in giudizio, contestava quanto eccepito dalla ricorrente, in quanto, pur avendo la ricorrente perso interesse a coltivare la domanda originaria, in ragione della domanda del Fallimento di risoluzione per inadempimento, questo non toglie che la stessa sia parte a pieno titolo del giudizio de quo con conseguente obbligo ad adempiere al pagamento della tassazione della pronuncia stessa come statuito dall'art. 57 T.U. 131/1986, a norma del quale “sono solidamente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa.”. Appare evidente che la Ricorrente_1 sia tenuta al pagamento in qualità di attrice nel giudizio, come affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale, in tema di registrazione degli atti giudiziari, “in caso di processo con pluralità di parti, la solidarietà tributaria prevista dall'art. 57 D.P.R. 131/86, opera nei confronti dei soggetti che non possono ritenersi estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio...” (ex multis, Cass. n. 4012/21). Quanto all'affermata errata applicazione dell'imposta in misura proporzionale, l'Agenzia delle entrate rilevava che la tassazione della sentenza è avvenuta in maniera unitaria, stante il vincolo di solidarietà inter partes vigente in materia di imposta di registro (art. 57 comma 1 TUR), in quanto tutte le parti in causa sono obbligate per l'intero debito. Opponendosi all'accoglimento dell'istanza di sospensione, mancando i presupposti di legge, l'Ufficio chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese.
Fissata l'udienza di trattazione di sospensione, la Corte l'accoglieva, compensando le spese della fase.
Fissata, poi, l'udienza di trattazione del merito, la ricorrente depositava memoria con illustrazione dei propri assunti difensivi in replica alle controdeduzioni dell'Ufficio.
L'udienza si teneva in camera di consiglio, in assenza di diversa richiesta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, questa Corte ritiene infondato il ricorso, che, pertanto, dev'essere rigettato.
Il Collegio reputa, infatti, errato l'assunto di parte ricorrente secondo cui “la medesima non è mai stata parte del rapporto giuridico sostanziale in merito al quale è intervenuta la statuizione di accertamento e di condanna del Tribunale di Prato che ha costituito il presupposto dell'applicazione dell'imposta di registro nella misura determinata“, posto che, in realtà, la pronuncia in questione trae origine proprio dalla citazione in giudizio delle altre parti effettuata dalla stessa sig.ra Ricorrente_1, in qualità di parte attrice, al fine di ottenere l'adempimento di quanto promesso per il trasferimento del bene immobile di cui trattasi. Inoltre, sempre lei provvedeva a riassumere il giudizio nei confronti del Società_1 e di Nominativo_2, dopo che era stata dichiarata l'interruzione del processo.
Pertanto, è evidente come la ricorrente debba ritenersi a tutti gli effetti parte del giudizio, come, peraltro si legge al punto 1, intitolato “In via pregiudiziale: sulla richiesta di estromissione”, della motivazione della sentenza. Il Tribunale di Prato afferma, infatti, che “non può essere pronunciata l'estromissione dalla causa di Ricorrente_1. Il codice di procedura civile disciplina tre ipotesi tipiche di estromissione: Il caso in esame, però, non rientra in nessuna delle ipotesi indicate, in quanto Ricorrente_1 riveste la posizione di attrice nel presente giudizio, ancorché abbia dichiarato di aver perduto interesse alla coltivazione della domanda”. Se, dunque, era venuto meno l'interesse a coltivare la lite introdotta dalla parte attrice, questo non comporta che sia venuta meno la qualità di parte a pieno titolo del giudizio, dal quale discende l'obbligo ad adempiere, in via solidale con le altre parti, al pagamento della tassazione sulla pronunciata sentenza, come statuito dall'art. 57 T.U. n. 131/1986, secondo cui “sono solidamente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa”.
Con orientamento consolidato, la Corte di legittimità, in tema di registrazione degli atti giudiziari, ha, infatti, affermato che, “in caso di processo con pluralità di parti, la solidarietà tributaria prevista dall'art. 57 D.P.R. 131/86, opera nei confronti dei soggetti che non possono ritenersi estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio”.
Quanto, poi, all'ulteriore eccezione relativa all'errata applicazione della tassazione al 3% anziché in misura fissa, il richiamo di parte ricorrente ad una pronuncia di rigetto, non è pertinente, poiché, nel caso in esame, la pronuncia contiene più statuizioni, tra le quali una condanna al risarcimento del danno, e, quindi, non può definirsi una pronuncia di mero rigetto.
Al proposito occorre ricordare quanto previsto dalla Tariffa Parte 1 Articolo 8: “1. Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali: b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura 3%”.
Per tutte le ragioni suesposte, il ricorso va, dunque, rigettato e, in applicazione della regola della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate, in riferimento al parametro minimo, stante la bassa complessità della controversia, nella misura che segue: fase di studio euro 496,00, fase introduttiva euro 284,00, fase decisionale euro 709,00, con riduzione 20% ex art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992, per il totale di € 1.191,20, oltre 15% spese generali come di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Prato, Sezione 2^, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle entrate liquidate in complessivi euro
1.191,20, oltre 15% spese generali come di legge. Prato, lì 15/12/2025 Il Relatore Il Presidente
ES RD GR LE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente
GHERARDINI ALESSANDRO, Relatore
TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 350/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Divisione Contribuenti - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/001/SC/000000790/0/001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 256/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la sig.ra Ricorrente_1, difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di liquidazione RE37 Atti Giudiziari 2023/001/SC/000000790/0/001-TZ6, emesso dall'Agenzia delle entrate di Prato, per imposta di registro sulla sentenza n. 790/2023 pubblicata il 13/11/2023 R.G. 2151/2018 del Tribunale di Prato.
La Sig.ra Ricorrente_1 aveva, infatti, citato in giudizio davanti al Tribunale di Prato la Società_1 s.r.l. e la sig.ra Nominativo_2, per avere la Società_1 s.r.l., con contratto stipulato il 6 luglio 2017, promesso di venderle un bene immobile di proprietà della sig.ra Nominativo_2, con la quale la stessa Società_1 s.r.l. aveva già aveva stipulato il 5 settembre 2011 un preliminare di compravendita avente ad oggetto le unità immobiliari
“destinate” a favore della signora Ricorrente_1, ma, non essendosi poi perfezionato alcun contratto traslativo della proprietà, l'attrice Ricorrente_1, surrogandosi nei diritti della Società_1 s.r.l. ex art. 2900 c.c., aveva chiesto al Tribunale che, accertato l'inadempimento della signora Nominativo_2 verso la Società_1 s.r.l. agli obblighi assunti con il contratto preliminare stipulato tra di loro il 5 settembre 2011, fosse pronunciata sentenza ex art 2932 c.c. idonea a produrre in suo favore gli effetti traslativi del contratto non concluso tra le altre due parti. Essendo nelle more intervenuto il fallimento della Società_1 s.r.l., a seguito dell'interruzione del processo, la sig.ra Ricorrente_1 aveva riassunto il giudizio nei confronti di Nominativo_2 e del Società_1 in persona del curatore, il quale, costituendosi in giudizio, aveva chiesto in via riconvenzionale, la risoluzione del preliminare, manifestando così la volontà di sciogliersi ex art. 72 l. fall. dal contratto con la Nominativo_2, che, a sua volta, aveva domandando la risoluzione del medesimo preliminare del 15 settembre 2011, per inadempimento della Società_1. Il Tribunale di Prato, con la sentenza n. 790/2023 in oggetto, rilevato il difetto di interesse della Ricorrente_1 sulla domanda rivolta nei confronti della Curatela del Società_1 ed Nominativo_2; aveva dichiarato la risoluzione del preliminare tra la signora Nominativo_2 e il Società_1 s.r.l. per inadempimento della Nominativo_2 con condanna della stessa al risarcimento dei danni. Quindi, in relazione a tale pronuncia, era stato emesso a carico delle parti del giudizio solidalmente obbligate l'avviso di liquidazione impugnato.
La ricorrente, impugnando l'avviso ed insistendo preliminarmente per la sospensione dell'esecuzione, eccepiva, in via principale, di non essere tenuta al pagamento dell'imposta di registro per non essere parte
“sostanziale” del processo, in quanto, a seguito del fallimento, era venuto meno l'interesse a coltivare la domanda, posto che, dopo la costituzione della Curatela, il processo era proseguito unicamente per decidere in ordine alle domande proposte dalla Curatela stessa verso la signora Nominativo_2, domande rispetto alle quali la ricorrente era completamente estranea. In via subordinata, sosteneva che doveva applicarsi la tassazione in misura fissa (e non proporzionale) essendo la statuizione nei suoi confronti di mero rigetto della domanda.
L'Agenzia delle entrate di Prato, costituendosi in giudizio, contestava quanto eccepito dalla ricorrente, in quanto, pur avendo la ricorrente perso interesse a coltivare la domanda originaria, in ragione della domanda del Fallimento di risoluzione per inadempimento, questo non toglie che la stessa sia parte a pieno titolo del giudizio de quo con conseguente obbligo ad adempiere al pagamento della tassazione della pronuncia stessa come statuito dall'art. 57 T.U. 131/1986, a norma del quale “sono solidamente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa.”. Appare evidente che la Ricorrente_1 sia tenuta al pagamento in qualità di attrice nel giudizio, come affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale, in tema di registrazione degli atti giudiziari, “in caso di processo con pluralità di parti, la solidarietà tributaria prevista dall'art. 57 D.P.R. 131/86, opera nei confronti dei soggetti che non possono ritenersi estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio...” (ex multis, Cass. n. 4012/21). Quanto all'affermata errata applicazione dell'imposta in misura proporzionale, l'Agenzia delle entrate rilevava che la tassazione della sentenza è avvenuta in maniera unitaria, stante il vincolo di solidarietà inter partes vigente in materia di imposta di registro (art. 57 comma 1 TUR), in quanto tutte le parti in causa sono obbligate per l'intero debito. Opponendosi all'accoglimento dell'istanza di sospensione, mancando i presupposti di legge, l'Ufficio chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese.
Fissata l'udienza di trattazione di sospensione, la Corte l'accoglieva, compensando le spese della fase.
Fissata, poi, l'udienza di trattazione del merito, la ricorrente depositava memoria con illustrazione dei propri assunti difensivi in replica alle controdeduzioni dell'Ufficio.
L'udienza si teneva in camera di consiglio, in assenza di diversa richiesta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, questa Corte ritiene infondato il ricorso, che, pertanto, dev'essere rigettato.
Il Collegio reputa, infatti, errato l'assunto di parte ricorrente secondo cui “la medesima non è mai stata parte del rapporto giuridico sostanziale in merito al quale è intervenuta la statuizione di accertamento e di condanna del Tribunale di Prato che ha costituito il presupposto dell'applicazione dell'imposta di registro nella misura determinata“, posto che, in realtà, la pronuncia in questione trae origine proprio dalla citazione in giudizio delle altre parti effettuata dalla stessa sig.ra Ricorrente_1, in qualità di parte attrice, al fine di ottenere l'adempimento di quanto promesso per il trasferimento del bene immobile di cui trattasi. Inoltre, sempre lei provvedeva a riassumere il giudizio nei confronti del Società_1 e di Nominativo_2, dopo che era stata dichiarata l'interruzione del processo.
Pertanto, è evidente come la ricorrente debba ritenersi a tutti gli effetti parte del giudizio, come, peraltro si legge al punto 1, intitolato “In via pregiudiziale: sulla richiesta di estromissione”, della motivazione della sentenza. Il Tribunale di Prato afferma, infatti, che “non può essere pronunciata l'estromissione dalla causa di Ricorrente_1. Il codice di procedura civile disciplina tre ipotesi tipiche di estromissione: Il caso in esame, però, non rientra in nessuna delle ipotesi indicate, in quanto Ricorrente_1 riveste la posizione di attrice nel presente giudizio, ancorché abbia dichiarato di aver perduto interesse alla coltivazione della domanda”. Se, dunque, era venuto meno l'interesse a coltivare la lite introdotta dalla parte attrice, questo non comporta che sia venuta meno la qualità di parte a pieno titolo del giudizio, dal quale discende l'obbligo ad adempiere, in via solidale con le altre parti, al pagamento della tassazione sulla pronunciata sentenza, come statuito dall'art. 57 T.U. n. 131/1986, secondo cui “sono solidamente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa”.
Con orientamento consolidato, la Corte di legittimità, in tema di registrazione degli atti giudiziari, ha, infatti, affermato che, “in caso di processo con pluralità di parti, la solidarietà tributaria prevista dall'art. 57 D.P.R. 131/86, opera nei confronti dei soggetti che non possono ritenersi estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio”.
Quanto, poi, all'ulteriore eccezione relativa all'errata applicazione della tassazione al 3% anziché in misura fissa, il richiamo di parte ricorrente ad una pronuncia di rigetto, non è pertinente, poiché, nel caso in esame, la pronuncia contiene più statuizioni, tra le quali una condanna al risarcimento del danno, e, quindi, non può definirsi una pronuncia di mero rigetto.
Al proposito occorre ricordare quanto previsto dalla Tariffa Parte 1 Articolo 8: “1. Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali: b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura 3%”.
Per tutte le ragioni suesposte, il ricorso va, dunque, rigettato e, in applicazione della regola della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate, in riferimento al parametro minimo, stante la bassa complessità della controversia, nella misura che segue: fase di studio euro 496,00, fase introduttiva euro 284,00, fase decisionale euro 709,00, con riduzione 20% ex art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992, per il totale di € 1.191,20, oltre 15% spese generali come di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Prato, Sezione 2^, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle entrate liquidate in complessivi euro
1.191,20, oltre 15% spese generali come di legge. Prato, lì 15/12/2025 Il Relatore Il Presidente
ES RD GR LE