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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/06/2025, n. 5334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5334 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27660/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27660/2022 promossa da:
1 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, Viale Stelvio n. 21, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), domiciliato presso la Controparte_1 C.F._2 casa circondariale di San Vittore, Milano
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Parte attrice, all'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, al fine di to della responsabilità Controparte_1 in relazione ai reati di cui agli artt. 572 c.p., 582, 585, 577, comma 1, n. 2, e 81 c.p. e 605 c.p. nonché la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice e, per l'effetto, al pagamento a favore di della somma indicata in Euro 50.000,00, o in Parte_1 quella diversa ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Parte attrice, pertanto, allegava e deduceva:
- che quale persona offesa dal reato, subiva una serie di condotte Parte_1 vessatorie poste in essere dal proprio convivente Controparte_1 ;
[...]
- che, in particolare, il convenuto nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2021 e maggio 2021, vessava insistentemente l'odierna attrice mediante condotte reiterate - percosse, lesioni di grave entità e minacce di morte - inquadrabili nella fattispecie p. e p. dall'art. 572 c.p.;
- che , in data 4 maggio 2021, privava l'odierna Controparte_1 attrice della propria libertà personale segregandola per 24 ore all'interno dell'abitazione e legandola a sé mediante due lacci per scarpe;
- che, nel periodo compreso tra il 3 maggio 2021 e il 5 maggio 2021, parte convenuta cagionava all'attrice lesioni personali mediante l'uso di un'arma, provocandole un ematoma periorbitario bilaterale ed ematomi a braccia, gambe, al fianco destro e alla base della gabbia toracica, comportando postumi con prognosi di guarigione fissata in giorni 25, come risultante dal verbale di dimissione dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;
- che, in data 6 maggio 2021, sporgeva querela orale innanzi agli agenti Parte_1 della legione Carabinieri Lombardi di Milano Duomo presso il pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore Policlinico;
2 - che in occasione del sopralluogo effettuato dai Carabinieri della Stazione di Milano
[...] presso l'appartamento sito in Via Padova n.3, Milano, ove si consumavano le CP_2 sioni, venivano rinvenuti, tra gli altri, un laccio da scarpa, usato per privare parte attrice della sua libertà, un coltello da 19,5 cm, una forbice con lama sporca da 8,5 cm, un piede da tavolo in legno di 74.5 cm e n. 9 mozziconi di sigaretta avente denominazione
“Winston”;
- che veniva tratto a giudizio nel procedimento Controparte_1 penale n. r.g. 15270/2021 e n. r.g. gip 16941/2021 instaurato a suo carico in quanto imputato per i fatti integranti le fattispecie di reato di cui agli artt. 572 c.p., 605 c.p., 81 c.p.v., 582, 585 e 577, comma 1, n.2, c.p.;
- che si costituiva parte civile nel medesimo procedimento, conclusosi con Parte_1
l'applicazione della pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione nei confronti di
[...]
, con refusione delle spese di giudizio alla Controparte_1 liquidate in Euro 800,00.
Nessuno si costituiva per parte convenuta.
All'udienza del 19.12.2023, dopo aver constatato la regolarità delle notifiche, questo giudice dichiarava la contumacia del convenuto , assegnava alle Controparte_1 parti i termini ex art.183 VI comma c.p.c. e fissava l'udienza per la trattazione nel contraddittorio tra le parti dei mezzi di prova dedotti al giorno 3.4.2024, udienza successivamente sostituita con il deposito di note scritte.
Con Ordinanza del 4.4.2024, dopo aver dichiarato inammissibili le prove per testi relativamente ai capitoli di prova formulati da parte attrice nella memoria ex art. 183, co.VI, n. 2 c.p.c., questo giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 6.2.2025 sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Con successiva Ordinanza del 7.2.2025, verificato il deposito delle rispettive note scritte, il Giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 4.4.2024 atteso che parte attrice non ha dedotto ragioni sopravvenute tali da giustificarne la modifica e/o la revoca anche solo parziale delle stesse, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. La domanda proposta dall'attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
3.1. Preliminarmente deve esaminarsi la pretesa creditoria sotto il profilo dell'an debeatur.
In particolare, al riguardo, giova rilevare che, con sentenza n. 2647 del 04.10.2021 (v. doc. 4 fasc. att.), il Tribunale di Milano, nella persona del giudice per le indagini preliminari, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti, applicava ai sensi dell'art. 444 c.p.p. al signor Controparte_1
la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione in relazione ai reati di cui a
[...]
605 c.p., 81 c.p.v., 582, 585 e 577, comma 1, n.2, c.p.
In relazione all'efficacia della sentenza di patteggiamento nel processo civile, giova delineare brevemente i rapporti tra giudizio civile e giudizio penale.
3 Nell'ordinamento italiano vige il principio dell'autonomia tra giudizio penale e giudizio civile – salva la significativa deroga di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p. – considerato il diverso atteggiarsi, nell'ambito della responsabilità civile, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità materiale (da ultimo, Cass., 21 aprile 2016 n. 8035 e Cass., 11 marzo 2016, n. 4764).
La sentenza penale pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile non ha, dunque, efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p., le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica. In particolare, il legislatore ha previsto che solo rispetto ad una sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento la separata cognizione del giudice civile è condizionata dagli effetti extrapenali del giudicato di condanna o di assoluzione, e in quest'ultimo caso, segnatamente, là dove il giudice penale abbia accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima (v. Cass., 15 luglio 2020 n. 15041).
Diversamente, la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. è solo equiparata ad una pronuncia di condanna e, a norma dell'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., non ha efficacia in sede civile o amministrativa, con la conseguenza che le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza (Cass., 6 dicembre 2011 n. 26250). Tuttavia, la sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. – pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile – contiene pur sempre un'ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (Cass., 6 dicembre 2011 n. 26263): tale pronuncia, pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità (Cass., 29 febbraio 2016 n. 3980; cfr. anche Cass., SS.UU. 31 luglio 2006 n. 17289).
Considerato, dunque, che la predetta applicazione della pena su richiesta dell'imputato è un fatto che può essere oggetto di valutazione quale presunzione semplice ex art. 2729 c.c., deve rilevarsi che, nel caso di specie, non risultano in atti elementi per affermare che il convenuto abbia ritenuto di ammettere nel suddetto procedimento penale una sua insussistente responsabilità, che peraltro risulta corroborata dai numerosi riscontri documentali.
3.2. Ciò premesso, giova rammentare che, com'è noto, mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale ed evento naturalistico o giuridico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale.
È pur tuttavia sempre necessario che vi sia un "fatto" affinché sorga la responsabilità civile, giacché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2043 c.c.. Pertanto, la nozione di "danno" rileva sotto due profili diversi: sia come evento lesivo, sia come insieme di conseguenze risarcibili, il primo retto dalla c.d. causalità materiale, mentre il secondo dalla causalità c.d. giuridica. Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il danno-conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo): se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria.
4 Dunque, l'illecito civile, come prospettato da parte attrice, deve essere sottoposto al vaglio di valutazione giudiziale oltre che in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali della fattispecie aquiliana che consistono nella condotta illecita, nel suo carattere doloso o colposo, anche nel danno che ne consegue (c.d. danno-conseguenza) e nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela.
3.3. Declinando alla fattispecie i superiori principi, deve altresì evidenziarsi che la ricostruzione dei fatti così come descritti da parte attrice trova ulteriore conferma nella documentazione presente nel fascicolo processuale ed in particolare: nel referto redatto in data 06.05.2021 dall'assistente sociale, dott.ssa e dal medico legale dott.ssa nel Per_1 Per_2 verbale di sommarie informazioni assunte nonché n le di Controparte_3 sequestro ai sensi dell'art. 354 c.p. (doc. 5 fasc. att.).
Le sopra indicate emergenze processuali consentono di ritenere provata la condotta del convenuto, che si è tradotta in una prevaricazione aggressiva dei diritti fondamentali della compagna
[...]
quali la libertà personale, l'incolumità e l'integrità fisica e morale integrando, Parte_1 reati p. e p. dagli artt. 572 c.p., 605 c.p., 81 c.p.v., 582, 585 e 577, comma 1, n.2, c.p..
3.4. Avuto specifico riguardo al reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p., occorre premettere che tale norma incriminatrice punisce la condotta di chiunque
“...maltratta una persona della famiglia o comunque un convivente…” configurando un reato abituale che postula la commissione di una pluralità di condotte omogenee e reiterate per un periodo apprezzabile di tempo volte a ledere l'integrità fisica, la libertà e il decoro del soggetto passivo del reato nei cui confronti viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica e programmata, espressione di un atteggiamento prevaricatorio da parte dell'aggressore tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa.
Sul punto per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione “Ai fini della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima.” (cfr. Cass., sex. VI, 6126/2018).
L'odierno convenuto è stato accusato per aver commesso il delitto de quo in quanto maltrattava la propria convivente percuotendola con schiaffi e pugni, mordendole il braccio, minacciandola di morte, vietandole di uscire di casa da sola, in una occasione stringendole il collo fino a farle quasi perdere i sensi (v. doc. 4, fasc. att.).
Tale condotta risulta altresì provata nel suo carattere vessatorio e reiterato dagli atti presenti nel fascicolo processuale e, in particolare:
5 - dal verbale di sommarie informazioni rese in data 06.05.2021 dalla sig. Controparte_3
, amica dell'odierna attrice, la quale ha dichiarato “…tre giorni addietro sul mio
[...]
e ho ricevuto una chiamata da quale mi diceva di essere maltrattata da , il Per_3 Per_4 quale l'aveva picchiata e la minacciava in continuazione. Io le ho detto che già tempo addietro, durante una sua precedente permanenza in Italia, era accaduto di essere stata maltrattata da e l'avevo aiutata Per_4 facendola venire a casa mia…quando tre giorni addietro mi ha telefonato per lamentare di essere di Pt_1 nuovo maltrattata le ho ancora consigliato di lasciare a lei aveva paura di farlo perché diceva che Per_4
la minacciava di morte. Il giorno successivo mi ha telefonato di nuovo e mi ha detto che Per_4 Pt_1 Per_4 peso dei soldi messi da parte per l'affitto di , al suo rientro, per quel motivo avevano av diverbio, sfociato in un'aggressione fisica. Lui la tratteneva in casa e non la faceva uscire…nel primo pomeriggio odierno mi ha telefonato…mi ha detto che l'aveva picchiata con un bastone e Pt_1 Per_4 minacciata con un coltello…l'aveva legata per non farla uscire di casa…” (pag. 15 e 16 doc. 5 fasc. att.);
- dal referto redatto in data 06.05.2021 nel quale, nella parte relativa alle circostanze e modalità di accesso al pronto soccorso della clinica Mangiagalli, si legge “la signora giunge Pt_1
…accompagnata dalle FFOO a seguito di un'aggressione fisica da parte del compagno conviv i nome donna racconta di aver intrapreso circa nove mesi fa una convivenza con il suo attuale compagno Per_5 ne in affitto intestata alla madre dell'uomo…sin dall'inizio della relazione si è rivelato estremamente geloso e possessivo nei suoi confronti…le controllava spesso il cellulare e le faceva numerose chiamate quando la donna non era in casa. Inoltre la offendeva continuamente con epiteti quali troia, Per_4 puttana, sei una bugiarda di merda, ti voglio ammazzare…la signora riferisce di aver subito in passato tre episodi di aggressione fisica che la donna non riesce a collocare nel tempo e che consistevano in schiaffi e pugni in diverse parti del corpo. L'ultimo episodio di aggressione risale al 04/05 u.s. verso le 23:00 durante il quale l'uomo, sotto effetto di alcool, mosso da sentimento di gelosia, l'ha aggredita con pugni e schiaffi in diverse parti del corpo, l'ha morsa alle braccia e l'ha colpita servendosi di un bastone. Successivamente…con una estremità del laccio di una scarpa ha legato il polso della donna e con l'altra estremità ha legato il suo polso per evitare che la compagna non si allontanasse dall'abitazione… l'indomani mattina l'uomo verso le ore 10:00 l'ha slegata e ha continuato a percuoterla con pugni” (pag. 23 e 24 doc. 5 fasc. att.);
- dal compendio fotografico allegato agli atti che comprova le numerose lesioni riportate dall'attrice in svariate parti del corpo (pag. 27 - 36 doc. 5 fasc. att.).
Le sopra indicate emergenze processuali risultano del tutto coerenti e non contraddittorie con quanto riferito da parte attrice nella denuncia-querela sporta alle forze dell'ordine in data 06.05.2021 (pag. 1 e 2 doc. 5 fasc. att.) nonché con quanto risulta dai verbali di P.S. (pagg. da 7 a 11 e da 23 a 26 doc. 5 fasc. att.).
In ragione di quanto sopra risulta provata la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 572 c.p..
3.5. Con riguardo al delitto p. e p. ex art. 605 c.p., Controparte_1
è stato accusato di aver posto in essere la condot
[...] dell'attrice per averla privata della propria libertà personale chiudendola in casa e legandola a sé tramite dei lacci di scarpe.
Anche tale fattispecie incriminatrice risulta pienamente provata da quanto emerso dagli atti di causa.
6 La norma penale individua la condotta criminosa nella privazione della libertà personale secondo uno schema a forma libera, realizzabile pertanto con qualsiasi modalità idonee a produrre tale effetto tra cui quelle di violenza o di minaccia. La giurisprudenza della S.C. ha precisato che “…la costrizione non deve necessariamente estrinsecarsi in mezzi fisici adoperati contro la volontà della persona offesa, ben potendo manifestarsi anche nella forma della violenza morale, ravvisabile in qualsiasi atteggiamento che…sia suscettibile di togliere alla vittima la capacità do determinarsi ed agire secondo la sua autonomia ed indipendente volontà.” (Cfr. Cass. 14566/2005).
Nella fattispecie di cui trattasi, la condotta di parte convenuta è andata ben oltre la violenza morale, traducendosi in vere e proprie violenze fisiche finalizzate a limitare la libertà personale dell'attrice.
In particolare, in data 06.05.2021 , in preda ad una Controparte_1 gelosia estrema e fuori controllo, è e di limitare la sua libertà personale. Ciò emerge in maniera chiara e non contraddittoria:
- dalle s.i.t. di , nelle quali riferisce che l'odierno convenuto Controparte_3 CP_3
“l'aveva legata per non farla uscire di casa”;
- dal referto redatto in data 06.05.2021 nel quale tra gli episodi riferiti dall'attrice si legge quello da ultimo avvenuto, in data 06.05.2021, quanto il convenuto “…con una estremità del laccio di una scarpa ha legato il polso della donna e con l'altra estremità ha legato il suo polso per evitare che la compagna non si allontanasse dall'abitazione…”;
- dal verbale di sequestro ai sensi dell'art. 354 c.p. (pag. 19 doc. 5 fasc. att.) dal quale risulta che nell'appartamento nel quale hanno convissuto il sig. Controparte_1
con venivano ritrovati: u
[...] Parte_1 avente dimensione 105.5 cm, di colore bianco;
nr. 1 coltello avente lama sporca…nr. 1 piede da tavolo in legno avente dimensione 74.5 cm”.
In ragione di quanto sopra, anche il delitto p. e p. dall'art. 605 c.p. risulta pienamente provato.
3.6. Parte attrice ha infine dedotto che ha Controparte_1 commesso altresì i fatti sanzionati penale dagli artt. 582 e 585 c.p. in relazione all'art. 577, co.2, c.p. laddove, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cagionava varie lesioni personali alla sig.ra Parte_1
Anche in relazione al delitto di lesioni dolose, la documentazione presente agli atti consente di ritenete pienamente provato tale fattispecie di reato.
Le condotte violente poste in essere da parte convenuta sono dimostrate dal raffronto tra la denuncia sporta da parte attrice in data 06.05.2021 (v. doc. 5, fasc. att., pagine 1 e 2) con le dichiarazioni di sommarie informazioni rese in data 06.05.2021 dalla sig. (pag. 15 e CP_3 Controparte_3
16 doc. 5, fasc. att.), con il verbale del Pronto Soccorso (pagg. da 7 a 11 e da 23 a 26 doc. 5 fasc. att.), con tutta la documentazione fotografica allegata (pagg. da 27 a 36 doc. 5 fasc. att.) nonché con il verbale di sequestro ai sensi dell'art. 354 c.p. (pag. 19 doc. 5 fasc. att.).
In particolare, dal compendio probatorio in atti emerge come l'odierno convenuto abbia picchiato violentemente l'attrice mediante schiaffi, pugni, morsi sulle braccia e colpi di bastone sulle gambe.
7 Tali episodi sono perfettamente compatibili sia con quanto trovato nell'appartamento dove viveva la coppia – una lama di coltello, un piede di un tavolo in legno probabilmente usato per picchiare alle gambe la sig.ra – sia con il compendio fotografico allegato, dal quale si vede parte attrice con Pt_1 diversi lividi diffusi su tutto il corpo (sul collo, sul viso, sulle gambe, sulle braccia) come accuratamente descritto anche dal referto del Pronto Soccorso.
Alla luce delle superiori considerazioni, anche il delitto di lesioni dolose risulta pienamente provato.
3.7. In conclusione, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati ascritti all'odierno convenuto si evince dalle complessive emergenze processuali nonché dalla sentenza di applicazione della pena pronunciata ex art. 444 c.p.p. (doc. 4 fasc. att.) e pertanto il convenuto può ritenersi responsabile del compimento dei fatti di reato predetti.
4. Così accertati i fatti illeciti posti in essere dal convenuto, occorre a questo punto individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
In punto di danno c.d. conseguenza, deve rilevarsi che certamente i fatti posti in essere, come accertati, hanno determinato nella sfera giuridica dell'odierna attrice un pregiudizio apprezzabile sotto il profilo delle conseguenze lesive e, dunque, all'accertamento dei reati come sopra indicati consegue il diritto della danneggiata ad ottenere, ai sensi dell'art. 185 c.p. e 2059 c.c., il risarcimento del danno non patrimoniale derivanti da tali illecite condotte.
4.1. In punto di quantificazione e liquidazione del danno non patrimoniale, occorre premettere che la complessiva vicenda lesiva che risulta provata in atti si è protratta per un periodo di tre giorni (4, 5 e 6 maggio 2021), durante il quale il convenuto con la propria condotta si è reso responsabile dei delitti p. e p. dagli artt. 572 c.p., 605 c.p., 81 c.p.v., 582, 585 e 577, comma 1, n. 2, c.p., pertanto appare opportuno differenziare le voci di danno in relazione ai diversi reati commessi dal convenuto.
4.2. Con riferimento ai maltrattamenti in famiglia puniti dall'art. 572 c.p., tenuto conto delle caratteristiche tipiche del reato di cui trattasi ovverosia della reiterazione degli episodi lesivi, dell'entità offensiva degli stessi e delle conseguenti sofferenze in capo alla vittima del reato, considerate le condotte compiute dal convenuto, particolarmente violente, espressive di un atteggiamento prevaricatorio ed idonee a rendere la convivenza della sig.ra particolarmente Pt_1 dolorosa, il danno morale subito dall'attrice deve equamente liquidarsi nella complessiva misura di Euro 10.000,00.
4.3. Per quanto concerne il delitto di sequestro di persona ex art. 605 c.p., la signora a Pt_2 partire dalle ore 23:00 del 05.50.2021 sino alla mattina successiva è stata privata della propria à personale venendo legata, tramite un laccio di scarpa, al suo stesso aggressore. In particolare, per quanto risulta provato dagli atti, il convenuto ha legato il polso di parte attrice al proprio, al fine di impedirle di uscire di casa.
Orbene, in conseguenza di tale condotta la sig.ra ha passato tutta la notte legata al proprio Pt_1 aggressore, che ripetutamente l'ha colpita con pugni, schiaffi e morsi sul braccio, obbligandola non solo a vedersi limitata la propria libertà personale ma anche a vivere in uno stato perdurante di ansia e paura per l'impossibilità di difendersi o allontanarsi dalle eventuali violenze fisiche. In ragione di tali modalità, il danno morale subito dall'attrice deve equamente liquidarsi nella complessiva misura di Euro 15.000,00.
8 4.4. Infine, con riferimento alle lesioni dolose, la quantificazione del danno subito dev'essere equamente liquidato nella misura di Euro 15.000,00 in ragione delle seguenti considerazioni. In particolare, la quantificazione del danno morale per le lesioni dolose patite dall'attrice può essere parametrato all'importo che consegue in applicazione delle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dall'Osservatorio di Giustizia civile di Milano, edizione 2024, tenendo conto del danno biologico temporaneo previsto dalle tabelle milanesi in considerazione di 25 giorni di prognosi come emerge dai verbali del P.S. con una verosimile inabilità nella misura del 75% (tenuto conto della tipologia delle lesioni come refertate e come evincibile dalla produzione fotografica), considerata altresì la giovane età della vittima – nata il [...] – avente al momento dei fatti 27 anni nonché in considerazione dell'elemento soggettivo doloso da parte del convenuto che giustifica quanto meno un raddoppio degli importi risultanti dall'applicazione delle predette Tabelle di liquidazione.
4.5. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, tenuto conto delle modalità del fatto, della reiterazione degli episodi lesivi, dell'entità offensiva degli stessi e delle conseguenti sofferenze in capo alla vittima dei reati, si ritiene di quantificare il danno morale subito dall'attrice Parte_1 in complessivi Euro 40.000,00 già rivalutati all'attualità.
4.6. Sugli importi finora riconosciuti a titolo di risarcimento del danno da reato, liquidati all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (maggio 2015) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal maggio 2015 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, in considerazione della somma concretamente attribuita, delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta (valori minimi per fase di studio e introduttiva nonché per fase istruttoria e decisionale in ragione dell'effettiva attività difensiva espletata).
9 Poiché parte attrice è stata ammessa al gratuito patrocinio da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano (cfr. delibera del Consiglio dell'Ordine di Milano 03.02.2022 n. 2021/5993 prodotta in atti) ai sensi dell'art. 133 T.U. in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), considerato che parte attrice non ha documentato variazione reddituali rispetto alla situazione documentata al momento di presentazione dell'istanza di ammissione al COA, ne consegue che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente (non ammessa al gratuito patrocinio) la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, con riduzione della metà degli importanti spettanti ex art. 130 T.U. spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− condanna al risarcimento dei danni subìti dall'attrice e, Controparte_1 conseguent la somma di Euro 40.000,00 Parte_1 oltre interessi compensativi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
− condanna a rifondere all'attrice Controparte_1 Parte_1 ammessa al gratuito patrocinio, le spese di lite che si liquidano in Euro 1.904,50 per compensi del presente giudizio, già ridotti della metà ex art. 130 T.U. spese di giustizia, disponendo il pagamento a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 T.U..
Milano, 27 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27660/2022 promossa da:
1 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, Viale Stelvio n. 21, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), domiciliato presso la Controparte_1 C.F._2 casa circondariale di San Vittore, Milano
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Parte attrice, all'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, al fine di to della responsabilità Controparte_1 in relazione ai reati di cui agli artt. 572 c.p., 582, 585, 577, comma 1, n. 2, e 81 c.p. e 605 c.p. nonché la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice e, per l'effetto, al pagamento a favore di della somma indicata in Euro 50.000,00, o in Parte_1 quella diversa ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Parte attrice, pertanto, allegava e deduceva:
- che quale persona offesa dal reato, subiva una serie di condotte Parte_1 vessatorie poste in essere dal proprio convivente Controparte_1 ;
[...]
- che, in particolare, il convenuto nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2021 e maggio 2021, vessava insistentemente l'odierna attrice mediante condotte reiterate - percosse, lesioni di grave entità e minacce di morte - inquadrabili nella fattispecie p. e p. dall'art. 572 c.p.;
- che , in data 4 maggio 2021, privava l'odierna Controparte_1 attrice della propria libertà personale segregandola per 24 ore all'interno dell'abitazione e legandola a sé mediante due lacci per scarpe;
- che, nel periodo compreso tra il 3 maggio 2021 e il 5 maggio 2021, parte convenuta cagionava all'attrice lesioni personali mediante l'uso di un'arma, provocandole un ematoma periorbitario bilaterale ed ematomi a braccia, gambe, al fianco destro e alla base della gabbia toracica, comportando postumi con prognosi di guarigione fissata in giorni 25, come risultante dal verbale di dimissione dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;
- che, in data 6 maggio 2021, sporgeva querela orale innanzi agli agenti Parte_1 della legione Carabinieri Lombardi di Milano Duomo presso il pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore Policlinico;
2 - che in occasione del sopralluogo effettuato dai Carabinieri della Stazione di Milano
[...] presso l'appartamento sito in Via Padova n.3, Milano, ove si consumavano le CP_2 sioni, venivano rinvenuti, tra gli altri, un laccio da scarpa, usato per privare parte attrice della sua libertà, un coltello da 19,5 cm, una forbice con lama sporca da 8,5 cm, un piede da tavolo in legno di 74.5 cm e n. 9 mozziconi di sigaretta avente denominazione
“Winston”;
- che veniva tratto a giudizio nel procedimento Controparte_1 penale n. r.g. 15270/2021 e n. r.g. gip 16941/2021 instaurato a suo carico in quanto imputato per i fatti integranti le fattispecie di reato di cui agli artt. 572 c.p., 605 c.p., 81 c.p.v., 582, 585 e 577, comma 1, n.2, c.p.;
- che si costituiva parte civile nel medesimo procedimento, conclusosi con Parte_1
l'applicazione della pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione nei confronti di
[...]
, con refusione delle spese di giudizio alla Controparte_1 liquidate in Euro 800,00.
Nessuno si costituiva per parte convenuta.
All'udienza del 19.12.2023, dopo aver constatato la regolarità delle notifiche, questo giudice dichiarava la contumacia del convenuto , assegnava alle Controparte_1 parti i termini ex art.183 VI comma c.p.c. e fissava l'udienza per la trattazione nel contraddittorio tra le parti dei mezzi di prova dedotti al giorno 3.4.2024, udienza successivamente sostituita con il deposito di note scritte.
Con Ordinanza del 4.4.2024, dopo aver dichiarato inammissibili le prove per testi relativamente ai capitoli di prova formulati da parte attrice nella memoria ex art. 183, co.VI, n. 2 c.p.c., questo giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 6.2.2025 sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Con successiva Ordinanza del 7.2.2025, verificato il deposito delle rispettive note scritte, il Giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 4.4.2024 atteso che parte attrice non ha dedotto ragioni sopravvenute tali da giustificarne la modifica e/o la revoca anche solo parziale delle stesse, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. La domanda proposta dall'attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
3.1. Preliminarmente deve esaminarsi la pretesa creditoria sotto il profilo dell'an debeatur.
In particolare, al riguardo, giova rilevare che, con sentenza n. 2647 del 04.10.2021 (v. doc. 4 fasc. att.), il Tribunale di Milano, nella persona del giudice per le indagini preliminari, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti, applicava ai sensi dell'art. 444 c.p.p. al signor Controparte_1
la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione in relazione ai reati di cui a
[...]
605 c.p., 81 c.p.v., 582, 585 e 577, comma 1, n.2, c.p.
In relazione all'efficacia della sentenza di patteggiamento nel processo civile, giova delineare brevemente i rapporti tra giudizio civile e giudizio penale.
3 Nell'ordinamento italiano vige il principio dell'autonomia tra giudizio penale e giudizio civile – salva la significativa deroga di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p. – considerato il diverso atteggiarsi, nell'ambito della responsabilità civile, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità materiale (da ultimo, Cass., 21 aprile 2016 n. 8035 e Cass., 11 marzo 2016, n. 4764).
La sentenza penale pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile non ha, dunque, efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p., le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica. In particolare, il legislatore ha previsto che solo rispetto ad una sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento la separata cognizione del giudice civile è condizionata dagli effetti extrapenali del giudicato di condanna o di assoluzione, e in quest'ultimo caso, segnatamente, là dove il giudice penale abbia accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima (v. Cass., 15 luglio 2020 n. 15041).
Diversamente, la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. è solo equiparata ad una pronuncia di condanna e, a norma dell'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., non ha efficacia in sede civile o amministrativa, con la conseguenza che le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza (Cass., 6 dicembre 2011 n. 26250). Tuttavia, la sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. – pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile – contiene pur sempre un'ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (Cass., 6 dicembre 2011 n. 26263): tale pronuncia, pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità (Cass., 29 febbraio 2016 n. 3980; cfr. anche Cass., SS.UU. 31 luglio 2006 n. 17289).
Considerato, dunque, che la predetta applicazione della pena su richiesta dell'imputato è un fatto che può essere oggetto di valutazione quale presunzione semplice ex art. 2729 c.c., deve rilevarsi che, nel caso di specie, non risultano in atti elementi per affermare che il convenuto abbia ritenuto di ammettere nel suddetto procedimento penale una sua insussistente responsabilità, che peraltro risulta corroborata dai numerosi riscontri documentali.
3.2. Ciò premesso, giova rammentare che, com'è noto, mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale ed evento naturalistico o giuridico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale.
È pur tuttavia sempre necessario che vi sia un "fatto" affinché sorga la responsabilità civile, giacché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2043 c.c.. Pertanto, la nozione di "danno" rileva sotto due profili diversi: sia come evento lesivo, sia come insieme di conseguenze risarcibili, il primo retto dalla c.d. causalità materiale, mentre il secondo dalla causalità c.d. giuridica. Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il danno-conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo): se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria.
4 Dunque, l'illecito civile, come prospettato da parte attrice, deve essere sottoposto al vaglio di valutazione giudiziale oltre che in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali della fattispecie aquiliana che consistono nella condotta illecita, nel suo carattere doloso o colposo, anche nel danno che ne consegue (c.d. danno-conseguenza) e nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela.
3.3. Declinando alla fattispecie i superiori principi, deve altresì evidenziarsi che la ricostruzione dei fatti così come descritti da parte attrice trova ulteriore conferma nella documentazione presente nel fascicolo processuale ed in particolare: nel referto redatto in data 06.05.2021 dall'assistente sociale, dott.ssa e dal medico legale dott.ssa nel Per_1 Per_2 verbale di sommarie informazioni assunte nonché n le di Controparte_3 sequestro ai sensi dell'art. 354 c.p. (doc. 5 fasc. att.).
Le sopra indicate emergenze processuali consentono di ritenere provata la condotta del convenuto, che si è tradotta in una prevaricazione aggressiva dei diritti fondamentali della compagna
[...]
quali la libertà personale, l'incolumità e l'integrità fisica e morale integrando, Parte_1 reati p. e p. dagli artt. 572 c.p., 605 c.p., 81 c.p.v., 582, 585 e 577, comma 1, n.2, c.p..
3.4. Avuto specifico riguardo al reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p., occorre premettere che tale norma incriminatrice punisce la condotta di chiunque
“...maltratta una persona della famiglia o comunque un convivente…” configurando un reato abituale che postula la commissione di una pluralità di condotte omogenee e reiterate per un periodo apprezzabile di tempo volte a ledere l'integrità fisica, la libertà e il decoro del soggetto passivo del reato nei cui confronti viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica e programmata, espressione di un atteggiamento prevaricatorio da parte dell'aggressore tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa.
Sul punto per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione “Ai fini della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima.” (cfr. Cass., sex. VI, 6126/2018).
L'odierno convenuto è stato accusato per aver commesso il delitto de quo in quanto maltrattava la propria convivente percuotendola con schiaffi e pugni, mordendole il braccio, minacciandola di morte, vietandole di uscire di casa da sola, in una occasione stringendole il collo fino a farle quasi perdere i sensi (v. doc. 4, fasc. att.).
Tale condotta risulta altresì provata nel suo carattere vessatorio e reiterato dagli atti presenti nel fascicolo processuale e, in particolare:
5 - dal verbale di sommarie informazioni rese in data 06.05.2021 dalla sig. Controparte_3
, amica dell'odierna attrice, la quale ha dichiarato “…tre giorni addietro sul mio
[...]
e ho ricevuto una chiamata da quale mi diceva di essere maltrattata da , il Per_3 Per_4 quale l'aveva picchiata e la minacciava in continuazione. Io le ho detto che già tempo addietro, durante una sua precedente permanenza in Italia, era accaduto di essere stata maltrattata da e l'avevo aiutata Per_4 facendola venire a casa mia…quando tre giorni addietro mi ha telefonato per lamentare di essere di Pt_1 nuovo maltrattata le ho ancora consigliato di lasciare a lei aveva paura di farlo perché diceva che Per_4
la minacciava di morte. Il giorno successivo mi ha telefonato di nuovo e mi ha detto che Per_4 Pt_1 Per_4 peso dei soldi messi da parte per l'affitto di , al suo rientro, per quel motivo avevano av diverbio, sfociato in un'aggressione fisica. Lui la tratteneva in casa e non la faceva uscire…nel primo pomeriggio odierno mi ha telefonato…mi ha detto che l'aveva picchiata con un bastone e Pt_1 Per_4 minacciata con un coltello…l'aveva legata per non farla uscire di casa…” (pag. 15 e 16 doc. 5 fasc. att.);
- dal referto redatto in data 06.05.2021 nel quale, nella parte relativa alle circostanze e modalità di accesso al pronto soccorso della clinica Mangiagalli, si legge “la signora giunge Pt_1
…accompagnata dalle FFOO a seguito di un'aggressione fisica da parte del compagno conviv i nome donna racconta di aver intrapreso circa nove mesi fa una convivenza con il suo attuale compagno Per_5 ne in affitto intestata alla madre dell'uomo…sin dall'inizio della relazione si è rivelato estremamente geloso e possessivo nei suoi confronti…le controllava spesso il cellulare e le faceva numerose chiamate quando la donna non era in casa. Inoltre la offendeva continuamente con epiteti quali troia, Per_4 puttana, sei una bugiarda di merda, ti voglio ammazzare…la signora riferisce di aver subito in passato tre episodi di aggressione fisica che la donna non riesce a collocare nel tempo e che consistevano in schiaffi e pugni in diverse parti del corpo. L'ultimo episodio di aggressione risale al 04/05 u.s. verso le 23:00 durante il quale l'uomo, sotto effetto di alcool, mosso da sentimento di gelosia, l'ha aggredita con pugni e schiaffi in diverse parti del corpo, l'ha morsa alle braccia e l'ha colpita servendosi di un bastone. Successivamente…con una estremità del laccio di una scarpa ha legato il polso della donna e con l'altra estremità ha legato il suo polso per evitare che la compagna non si allontanasse dall'abitazione… l'indomani mattina l'uomo verso le ore 10:00 l'ha slegata e ha continuato a percuoterla con pugni” (pag. 23 e 24 doc. 5 fasc. att.);
- dal compendio fotografico allegato agli atti che comprova le numerose lesioni riportate dall'attrice in svariate parti del corpo (pag. 27 - 36 doc. 5 fasc. att.).
Le sopra indicate emergenze processuali risultano del tutto coerenti e non contraddittorie con quanto riferito da parte attrice nella denuncia-querela sporta alle forze dell'ordine in data 06.05.2021 (pag. 1 e 2 doc. 5 fasc. att.) nonché con quanto risulta dai verbali di P.S. (pagg. da 7 a 11 e da 23 a 26 doc. 5 fasc. att.).
In ragione di quanto sopra risulta provata la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 572 c.p..
3.5. Con riguardo al delitto p. e p. ex art. 605 c.p., Controparte_1
è stato accusato di aver posto in essere la condot
[...] dell'attrice per averla privata della propria libertà personale chiudendola in casa e legandola a sé tramite dei lacci di scarpe.
Anche tale fattispecie incriminatrice risulta pienamente provata da quanto emerso dagli atti di causa.
6 La norma penale individua la condotta criminosa nella privazione della libertà personale secondo uno schema a forma libera, realizzabile pertanto con qualsiasi modalità idonee a produrre tale effetto tra cui quelle di violenza o di minaccia. La giurisprudenza della S.C. ha precisato che “…la costrizione non deve necessariamente estrinsecarsi in mezzi fisici adoperati contro la volontà della persona offesa, ben potendo manifestarsi anche nella forma della violenza morale, ravvisabile in qualsiasi atteggiamento che…sia suscettibile di togliere alla vittima la capacità do determinarsi ed agire secondo la sua autonomia ed indipendente volontà.” (Cfr. Cass. 14566/2005).
Nella fattispecie di cui trattasi, la condotta di parte convenuta è andata ben oltre la violenza morale, traducendosi in vere e proprie violenze fisiche finalizzate a limitare la libertà personale dell'attrice.
In particolare, in data 06.05.2021 , in preda ad una Controparte_1 gelosia estrema e fuori controllo, è e di limitare la sua libertà personale. Ciò emerge in maniera chiara e non contraddittoria:
- dalle s.i.t. di , nelle quali riferisce che l'odierno convenuto Controparte_3 CP_3
“l'aveva legata per non farla uscire di casa”;
- dal referto redatto in data 06.05.2021 nel quale tra gli episodi riferiti dall'attrice si legge quello da ultimo avvenuto, in data 06.05.2021, quanto il convenuto “…con una estremità del laccio di una scarpa ha legato il polso della donna e con l'altra estremità ha legato il suo polso per evitare che la compagna non si allontanasse dall'abitazione…”;
- dal verbale di sequestro ai sensi dell'art. 354 c.p. (pag. 19 doc. 5 fasc. att.) dal quale risulta che nell'appartamento nel quale hanno convissuto il sig. Controparte_1
con venivano ritrovati: u
[...] Parte_1 avente dimensione 105.5 cm, di colore bianco;
nr. 1 coltello avente lama sporca…nr. 1 piede da tavolo in legno avente dimensione 74.5 cm”.
In ragione di quanto sopra, anche il delitto p. e p. dall'art. 605 c.p. risulta pienamente provato.
3.6. Parte attrice ha infine dedotto che ha Controparte_1 commesso altresì i fatti sanzionati penale dagli artt. 582 e 585 c.p. in relazione all'art. 577, co.2, c.p. laddove, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cagionava varie lesioni personali alla sig.ra Parte_1
Anche in relazione al delitto di lesioni dolose, la documentazione presente agli atti consente di ritenete pienamente provato tale fattispecie di reato.
Le condotte violente poste in essere da parte convenuta sono dimostrate dal raffronto tra la denuncia sporta da parte attrice in data 06.05.2021 (v. doc. 5, fasc. att., pagine 1 e 2) con le dichiarazioni di sommarie informazioni rese in data 06.05.2021 dalla sig. (pag. 15 e CP_3 Controparte_3
16 doc. 5, fasc. att.), con il verbale del Pronto Soccorso (pagg. da 7 a 11 e da 23 a 26 doc. 5 fasc. att.), con tutta la documentazione fotografica allegata (pagg. da 27 a 36 doc. 5 fasc. att.) nonché con il verbale di sequestro ai sensi dell'art. 354 c.p. (pag. 19 doc. 5 fasc. att.).
In particolare, dal compendio probatorio in atti emerge come l'odierno convenuto abbia picchiato violentemente l'attrice mediante schiaffi, pugni, morsi sulle braccia e colpi di bastone sulle gambe.
7 Tali episodi sono perfettamente compatibili sia con quanto trovato nell'appartamento dove viveva la coppia – una lama di coltello, un piede di un tavolo in legno probabilmente usato per picchiare alle gambe la sig.ra – sia con il compendio fotografico allegato, dal quale si vede parte attrice con Pt_1 diversi lividi diffusi su tutto il corpo (sul collo, sul viso, sulle gambe, sulle braccia) come accuratamente descritto anche dal referto del Pronto Soccorso.
Alla luce delle superiori considerazioni, anche il delitto di lesioni dolose risulta pienamente provato.
3.7. In conclusione, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati ascritti all'odierno convenuto si evince dalle complessive emergenze processuali nonché dalla sentenza di applicazione della pena pronunciata ex art. 444 c.p.p. (doc. 4 fasc. att.) e pertanto il convenuto può ritenersi responsabile del compimento dei fatti di reato predetti.
4. Così accertati i fatti illeciti posti in essere dal convenuto, occorre a questo punto individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
In punto di danno c.d. conseguenza, deve rilevarsi che certamente i fatti posti in essere, come accertati, hanno determinato nella sfera giuridica dell'odierna attrice un pregiudizio apprezzabile sotto il profilo delle conseguenze lesive e, dunque, all'accertamento dei reati come sopra indicati consegue il diritto della danneggiata ad ottenere, ai sensi dell'art. 185 c.p. e 2059 c.c., il risarcimento del danno non patrimoniale derivanti da tali illecite condotte.
4.1. In punto di quantificazione e liquidazione del danno non patrimoniale, occorre premettere che la complessiva vicenda lesiva che risulta provata in atti si è protratta per un periodo di tre giorni (4, 5 e 6 maggio 2021), durante il quale il convenuto con la propria condotta si è reso responsabile dei delitti p. e p. dagli artt. 572 c.p., 605 c.p., 81 c.p.v., 582, 585 e 577, comma 1, n. 2, c.p., pertanto appare opportuno differenziare le voci di danno in relazione ai diversi reati commessi dal convenuto.
4.2. Con riferimento ai maltrattamenti in famiglia puniti dall'art. 572 c.p., tenuto conto delle caratteristiche tipiche del reato di cui trattasi ovverosia della reiterazione degli episodi lesivi, dell'entità offensiva degli stessi e delle conseguenti sofferenze in capo alla vittima del reato, considerate le condotte compiute dal convenuto, particolarmente violente, espressive di un atteggiamento prevaricatorio ed idonee a rendere la convivenza della sig.ra particolarmente Pt_1 dolorosa, il danno morale subito dall'attrice deve equamente liquidarsi nella complessiva misura di Euro 10.000,00.
4.3. Per quanto concerne il delitto di sequestro di persona ex art. 605 c.p., la signora a Pt_2 partire dalle ore 23:00 del 05.50.2021 sino alla mattina successiva è stata privata della propria à personale venendo legata, tramite un laccio di scarpa, al suo stesso aggressore. In particolare, per quanto risulta provato dagli atti, il convenuto ha legato il polso di parte attrice al proprio, al fine di impedirle di uscire di casa.
Orbene, in conseguenza di tale condotta la sig.ra ha passato tutta la notte legata al proprio Pt_1 aggressore, che ripetutamente l'ha colpita con pugni, schiaffi e morsi sul braccio, obbligandola non solo a vedersi limitata la propria libertà personale ma anche a vivere in uno stato perdurante di ansia e paura per l'impossibilità di difendersi o allontanarsi dalle eventuali violenze fisiche. In ragione di tali modalità, il danno morale subito dall'attrice deve equamente liquidarsi nella complessiva misura di Euro 15.000,00.
8 4.4. Infine, con riferimento alle lesioni dolose, la quantificazione del danno subito dev'essere equamente liquidato nella misura di Euro 15.000,00 in ragione delle seguenti considerazioni. In particolare, la quantificazione del danno morale per le lesioni dolose patite dall'attrice può essere parametrato all'importo che consegue in applicazione delle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dall'Osservatorio di Giustizia civile di Milano, edizione 2024, tenendo conto del danno biologico temporaneo previsto dalle tabelle milanesi in considerazione di 25 giorni di prognosi come emerge dai verbali del P.S. con una verosimile inabilità nella misura del 75% (tenuto conto della tipologia delle lesioni come refertate e come evincibile dalla produzione fotografica), considerata altresì la giovane età della vittima – nata il [...] – avente al momento dei fatti 27 anni nonché in considerazione dell'elemento soggettivo doloso da parte del convenuto che giustifica quanto meno un raddoppio degli importi risultanti dall'applicazione delle predette Tabelle di liquidazione.
4.5. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, tenuto conto delle modalità del fatto, della reiterazione degli episodi lesivi, dell'entità offensiva degli stessi e delle conseguenti sofferenze in capo alla vittima dei reati, si ritiene di quantificare il danno morale subito dall'attrice Parte_1 in complessivi Euro 40.000,00 già rivalutati all'attualità.
4.6. Sugli importi finora riconosciuti a titolo di risarcimento del danno da reato, liquidati all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (maggio 2015) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal maggio 2015 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, in considerazione della somma concretamente attribuita, delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta (valori minimi per fase di studio e introduttiva nonché per fase istruttoria e decisionale in ragione dell'effettiva attività difensiva espletata).
9 Poiché parte attrice è stata ammessa al gratuito patrocinio da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano (cfr. delibera del Consiglio dell'Ordine di Milano 03.02.2022 n. 2021/5993 prodotta in atti) ai sensi dell'art. 133 T.U. in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), considerato che parte attrice non ha documentato variazione reddituali rispetto alla situazione documentata al momento di presentazione dell'istanza di ammissione al COA, ne consegue che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente (non ammessa al gratuito patrocinio) la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, con riduzione della metà degli importanti spettanti ex art. 130 T.U. spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− condanna al risarcimento dei danni subìti dall'attrice e, Controparte_1 conseguent la somma di Euro 40.000,00 Parte_1 oltre interessi compensativi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
− condanna a rifondere all'attrice Controparte_1 Parte_1 ammessa al gratuito patrocinio, le spese di lite che si liquidano in Euro 1.904,50 per compensi del presente giudizio, già ridotti della metà ex art. 130 T.U. spese di giustizia, disponendo il pagamento a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 T.U..
Milano, 27 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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