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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 4158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4158 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2583/2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Solazzo ( ), come da procura in calce all'atto di appello, C.F._2
con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via E. Nicolardi n. 145 Is.
8/b.
APPELLANTE
E
( e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( , in proprio e quali procuratori speciali di C.F._4
, , Parte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
, , , e , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
tutti rapp.ti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Gennaro
Belvini e dall'avv. Emilio Ursomanno ( ), come da C.F._5
procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, con i quali elett.te dom.no all'indirizzio PEC: Email_1
APPELLATI Pag. 1 a 9 E
( , rappresentata e difesa dall'avv. CP_11 C.F._6
Veronica Cascone ( ), come da procura in calce alla C.F._7
comparsa di costituzione in appello, con la quale elettivamente domicilia in
Gragnano (NA) alla Via Volte n. 24.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni
Per l'appellante: In accoglimento dello spiegato appello, in riforma della sentenza impugnata. Nel merito rigettare la domanda avversa perché infondata in fatto ed in diritto oltreché non provata, accertando e dichiarando, altresì, la piena proprietà sull'immobile de quo da parte di Parte_1
Comunque rigettare la domanda degli attori ex art. 2043 c.c. perché infondata in fatto ed in diritto oltreché non provata e per carenza di legittimazione passiva del convenuto Parte_1
Per gli appellati: -in via preliminare: con pronuncia da assumersi con ordinanza alla prima udienza, ai sensi degli artt.348 bis, co.1, e 348-ter, co.1
c.p.c., voglia dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, in quanto
l'impugnazione non ha ragionevole probabilità di essere accolta, alla luce dei motivi di impugnazione dedotti, della motivazione della sentenza di primo grado e di tutti gli argomenti difensivi di rito e di merito svolti dall'appellata;
- in subordine, e in via preliminare di rito: dichiarare comunque
l'inammissibilità dell'appello proposto da parte appellante per carenza nell'atto di appello dei requisiti dei motivi di appello di cui all'art.342 c.p.c.
- in via principale e nel merito: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'appellante, confermando in toto la sentenza gravata;
Pag. 2 a 9 - in ogni caso: rigettare tutte le istanze istruttorie avanzate dall'appellante per tutti i motivi suesposti.
- in ogni caso: condannare la parte appellante al risarcimento dei danni da
"lite temeraria" da liquidarsi in via equitativa.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa..
Per l'appellata/appellante incidentale: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, anche in via incidentale ed in completa riforma della sentenza n. 10444/2018 pubblicata il 30/11/2018 resa dal tribunale di Napoli nel giudizio rg
n.71208/12 rigettare la domanda avanzata dagli attori nel giudizio di primo grado perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto oltreché non provata, con condanna degli stessi alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
, , , CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , e , tutti quali eredi di
[...] Controparte_8 CP_9 CP_12
, convennero in giudizio e la consorte Persona_1 Parte_1 CP_11
lamentando la commissione di abusi edilizi in loro danno.
[...]
1.1. Gli attori, ai fini che ancora rilevano, dedussero che la loro dante causa era proprietaria dell'appartamento di vani due, sito al Persona_1
secondo piano del fabbricato di Vicolo Mariani n. 4, in Pozzuoli;
che detto appartamento, a seguito dei fenomeni di bradisismo post-terremoto del
1982, era stato abbattuto con ordinanza sindacale n. 33455 del 13/7/1984
e mai più ricostruito;
che essi avevano percepito il relativo indennizzo da parte del rimanendo esclusivi proprietari dell'area di Controparte_13
sedime (rectius lastrico solare); che i coniugi , proprietari CP_14
dell'appartamento sottostante, sito al primo piano del fabbricato, avevano ricostruito innalzando l'altezza interna del loro appartamento, occupando Pag. 3 a 9 l'androne, le scale condominiali e la scala di pertinenza, nonché l'area di sedime di loro esclusiva proprietà, così impedendo loro l'utilizzo e/o l'eventuale ricostruzione dell'appartamento, rispetto a tale area.
Chiesero, pertanto, la condanna dei convenuti al “ripristino dello status quo ante o, in caso di impossibilità tecnica al ripristino, per effetto del combinato disposto degli artt.934 e 936 c.c. accertare e dichiarare che la detta area, pro- quota, è di proprietà degli istanti, con riconoscimento del danno subito per mancato utilizzo in quella somma che sarà ritenuta di Giustizia” ed in subordine, la condanna dei coniugi , anche in solido tra loro, al CP_14
risarcimento dei danni e/o indennizzo per la perdita subita ex art. 2043, quantificata in € 50.000,00.
1.2. Costituitosi, chiese il rigetto delle domande in quanto Parte_1
infondate, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere divenuto proprietario dell'immobile, solo a far data dal 2005 e, in via riconvenzionale, chiese dichiararsi la piena proprietà sull'immobile de quo, anche eventualmente per intervenuta usucapione, con condanna degli attori al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Si costituì anche , eccependo, in via preliminare, il proprio CP_11
difetto di legittimazione passiva rispetto all'azione promossa dagli attori, per avere ella dismesso la proprietà dell'immobile sin dal 2005 e il difetto di legittimazione attiva degli attori, per decorso del termine di prescrizione decennale. Nel merito chiese il rigetto per infondatezza della domanda, con condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
1.3. Il tribunale, assunta la prova testimoniale ed espletata CTU, ritenne provata solo in parte la domanda attorea ed infondata la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da ed all'esito così Parte_1
decise: “Accoglie le domande attoree principali per quanto di ragione e per
l'effetto dichiara in proprietà degli attori la sopraelevazione della unità
Pag. 4 a 9 abitativa di sita in Pozzuoli vico Mariani 4 per tutta l'altezza Parte_1
interna dei vani al primo piano che supera i 4,00 metri.
Dichiara assorbite le altre domande attore e rigetta le domande riconvenzionali dei convenuti.
Pone le spese di CTU, liquidate in decreto, a carico in solido dei convenuti Pt_1
e .
[...] CP_11
Condanna e in solido a pagare le spese di lite attoree Parte_1 CP_11
per € 6.500,00 per compenso ed € 480,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso”.
§.
2. La sentenza n. 10444/2018 del 30/11/2018 resa dal tribunale di Napoli
è stata impugnata con appello principale da e con appello Parte_1
incidentale adesivo da . CP_11
2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante principale lamenta la contraddittorietà e lacunosità della perizia. Evidenza che il CTU in primo grado aveva rassegnato conclusioni divergenti tra la bozza e la stesura definitiva, senza darne giustificazione.
2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole del difetto di motivazione della sentenza, per avere il primo giudice acriticamente aderito alla CTU, fornendo una motivazione apparente.
2.3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta la lacunosità della motivazione per l'adesione alle conclusioni della CTU. Sostiene che il CTU aveva accertato un aumento volumetrico della proprietà dei convenuti a danno della proprietà attorea, determinato dall'avere i convenuti realizzato un aumento di altezza del proprio immobile. Lamenta che il CTU nell'effettuare tale calcolo non aveva tenuto conto che la maggiore altezza interna della sua proprietà era derivata dall'abbassamento del solaio intermedio e dalla riduzione dello spessore delle solette, sicchè l'incremento di altezza non era di mt. 1,20, come aveva ritenuto il CTU, ma di soli mt. 0,26. Misura questa,
Pag. 5 a 9 ad avviso dell'appellante, “assolutamente ininfluente per poter essere definito quale aumento di volume e modifica della sagoma”.
Inoltre, lamenta che tale incremento era stato calcolato dal CTU prendendo come riferimento una planimetria catastale del fabbricato del 1939 ed in relazione alla quale il perito ne aveva affermato il valore di prova, per non avere i convenuti fornito documentazione atta a confutare tale planimetria, laddove, protesta l'appellante, l'onere della prova della variazione in altezza dell'immobile ricadeva interamente sugli attori.
2.4. Infine, l'appellante si duole della quantificazione della condanna alle spese di lite, non avendo il primo giudice tenuto conto che la domanda attorea era stata accolta solo in minima parte.
2.5. L'appellante incidentale ha sostanzialmente proposto le medesime doglianze dell'appellante principale, aderendo alla sua impugnazione.
2.6. Costituitisi, gli appellati hanno chiesto il rigetto degli appelli principale ed incidentale, per infondatezza.
§.
3. La Corte, disposta la rinnovazione della CTU, all'esito dell'udienza del
24.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, con ordinanza del 12.05.2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
3.1. Con riguardo al primo motivo di gravame la Corte, rilevate le divergenze tra le conclusioni della bozza e della relazione definitiva rese dal CTU ne ha disposto la rinnovazione.
Il perito nominato dalla Corte cha accertato che effettivamente, come eccepito dai coniugi , la realizzazione della maggiore altezza CP_14
interna nell'immobile del primo piano di loro proprietà, che aveva loro consentito di ricavare un ulteriore piano, era scaturita dall'abbassamento del solaio intermedio e dalla riduzione dello spessore delle solette, sicchè all'esito era risultato che l'incremento di altezza realizzato era di mt. 0,42,
Pag. 6 a 9 per una volumetria complessiva di mc. 17,64, maggiore della percentuale di tolleranza del 2% , pari a mc. 7,39.
3.2. Gli appellanti hanno contestato l'esito della CTU evidenziando la l'esiguità dello scarto tra il calcolo effettuato dal proprio CTP, che aveva quantificato l'incremento in altezza in mt. 0,26, e quello calcolato dal CTU in mt. 0,42. Sostengono che tale scarto è irrisorio, trattandosi di pochi centimetri, anche in ragione dell'inattendibilità della ricostruzione effettuata, anche dal perito nominato dalla Corte, sulla base sempre dalla planimetria del 1939.
La doglianza è fondata. Invero la mera planimetria utilizzata dai periti, risalente al 1939, non può ritenersi costituire prova certa che l'immobile al momento dell'abbattimento nel 1984 possedesse le medesime misurazioni indicate nella planimetria del 1939.
Come lamentato dagli appellanti, il rilievo planimetrico del 1939 è stato realizzato circa quarantacinque anni prima dell'abbattimento del secondo piano, avvenuto nel 1984. Orbene, considerato il lungo lasso temporale e la circostanza notoria che in tale lasso temporale si è verificato il secondo conflitto mondiale e la crisi bradisismica del 1972 e del 1980, la misurazione in questione non può certamente definirsi attuale, nè idonea a dimostrare l'effettività della misura dell'altezza dell'immobile posto al primo piano.
3.4. Certamente l'utilizzo da parte del CTU di detta planimetria non rende nulla la perizia, per violazione dell'onere della prova, come ritengono gli appellanti, perché il consulente legittimamente poteva accedere a documentazione acquisita anche al di fuori di quella prodotta dalle parti, trattandosi di CTU percipiente. La Suprema Corte ha infatti chiarito che “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti
- non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti Pag. 7 a 9 a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti
a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass., S.U. n. 3086 del 1/2/2022, conf. anche Cass., 6-3 n. 25604 del 31/8/2022). (cfr. Cass. 26144/2023)
Tuttavia, come hanno giustamente lamentato gli appellanti e come si evince dalla pronuncia della Suprema Corte, l'accertamento compiuto dal CTU non sovverte le regole sul riparto dell'onere della prova. Difatti se è consentito al CTU acquisire documentazione prescindendo dalle allegazioni delle parti e dai limiti delle preclusioni istruttorie, utilizzando tale documentazione per la propria ricostruzione tecnica, tuttavia ciò non esime il giudicante dal valutare la portata probatoria di tale documentazione ed, in caso di sua insufficienza, decidere la controversia in base alla regola dell'onere della prova.
3.5. Invero la planimetria utilizzata dal CTU è idonea a dare conto dello stato planimetrico dell'immobile al 1939 e, quindi, considerato il lungo lasso temporale e i rilevanti eventi accaduti in tale lasso temporale non può ritenersi attendibile che l'immobile non abbia mai subito ristrutturazioni ed opere di manutenzione ed abbia così mantenuto inalterate quelle sue dimensioni sino al 1984. Ne consegue che la planimetria del 1939 assume valore di mero indizio circa le dimensioni dell'immobile al 1984 sicchè, considerata l'esiguità del riscontrato aumento in altezza, di poco superiore alla misura di tolleranza del 2%, normativamente previsto in caso di ristrutturazione di edifici, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova certa che la variazione in altezza, riscontrata dal CTU sia illegittima. Ne consegue che la domanda, originariamente proposta dagli eredi di Per_1
va rigettata, per non esserne stati provati i presupposti.
[...]
Pag. 8 a 9
3.6. Quanto alle spese di lite va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
3.7. L'appello incidentale resta assorbito dall'accoglimento dell'appello principale.
§.
4. Le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU di primo e secondo grado, vanno interamente compensate tra le parti, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, relative all'oggettiva incertezza sul diritto controverso, per le difficoltà di verifica connesse alla peculiarità del territorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale di , avverso la sentenza n. 10444/2018 del CP_11
30/11/2018 resa dal tribunale di Napoli, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dagli eredi di . Persona_1
2. Dichiara assorbito l'appello incidentale
2. Compensa tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU di primo e secondo grado.
Napoli, 04.09.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2583/2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Solazzo ( ), come da procura in calce all'atto di appello, C.F._2
con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via E. Nicolardi n. 145 Is.
8/b.
APPELLANTE
E
( e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( , in proprio e quali procuratori speciali di C.F._4
, , Parte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
, , , e , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
tutti rapp.ti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Gennaro
Belvini e dall'avv. Emilio Ursomanno ( ), come da C.F._5
procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, con i quali elett.te dom.no all'indirizzio PEC: Email_1
APPELLATI Pag. 1 a 9 E
( , rappresentata e difesa dall'avv. CP_11 C.F._6
Veronica Cascone ( ), come da procura in calce alla C.F._7
comparsa di costituzione in appello, con la quale elettivamente domicilia in
Gragnano (NA) alla Via Volte n. 24.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni
Per l'appellante: In accoglimento dello spiegato appello, in riforma della sentenza impugnata. Nel merito rigettare la domanda avversa perché infondata in fatto ed in diritto oltreché non provata, accertando e dichiarando, altresì, la piena proprietà sull'immobile de quo da parte di Parte_1
Comunque rigettare la domanda degli attori ex art. 2043 c.c. perché infondata in fatto ed in diritto oltreché non provata e per carenza di legittimazione passiva del convenuto Parte_1
Per gli appellati: -in via preliminare: con pronuncia da assumersi con ordinanza alla prima udienza, ai sensi degli artt.348 bis, co.1, e 348-ter, co.1
c.p.c., voglia dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, in quanto
l'impugnazione non ha ragionevole probabilità di essere accolta, alla luce dei motivi di impugnazione dedotti, della motivazione della sentenza di primo grado e di tutti gli argomenti difensivi di rito e di merito svolti dall'appellata;
- in subordine, e in via preliminare di rito: dichiarare comunque
l'inammissibilità dell'appello proposto da parte appellante per carenza nell'atto di appello dei requisiti dei motivi di appello di cui all'art.342 c.p.c.
- in via principale e nel merito: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'appellante, confermando in toto la sentenza gravata;
Pag. 2 a 9 - in ogni caso: rigettare tutte le istanze istruttorie avanzate dall'appellante per tutti i motivi suesposti.
- in ogni caso: condannare la parte appellante al risarcimento dei danni da
"lite temeraria" da liquidarsi in via equitativa.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa..
Per l'appellata/appellante incidentale: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, anche in via incidentale ed in completa riforma della sentenza n. 10444/2018 pubblicata il 30/11/2018 resa dal tribunale di Napoli nel giudizio rg
n.71208/12 rigettare la domanda avanzata dagli attori nel giudizio di primo grado perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto oltreché non provata, con condanna degli stessi alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
, , , CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , e , tutti quali eredi di
[...] Controparte_8 CP_9 CP_12
, convennero in giudizio e la consorte Persona_1 Parte_1 CP_11
lamentando la commissione di abusi edilizi in loro danno.
[...]
1.1. Gli attori, ai fini che ancora rilevano, dedussero che la loro dante causa era proprietaria dell'appartamento di vani due, sito al Persona_1
secondo piano del fabbricato di Vicolo Mariani n. 4, in Pozzuoli;
che detto appartamento, a seguito dei fenomeni di bradisismo post-terremoto del
1982, era stato abbattuto con ordinanza sindacale n. 33455 del 13/7/1984
e mai più ricostruito;
che essi avevano percepito il relativo indennizzo da parte del rimanendo esclusivi proprietari dell'area di Controparte_13
sedime (rectius lastrico solare); che i coniugi , proprietari CP_14
dell'appartamento sottostante, sito al primo piano del fabbricato, avevano ricostruito innalzando l'altezza interna del loro appartamento, occupando Pag. 3 a 9 l'androne, le scale condominiali e la scala di pertinenza, nonché l'area di sedime di loro esclusiva proprietà, così impedendo loro l'utilizzo e/o l'eventuale ricostruzione dell'appartamento, rispetto a tale area.
Chiesero, pertanto, la condanna dei convenuti al “ripristino dello status quo ante o, in caso di impossibilità tecnica al ripristino, per effetto del combinato disposto degli artt.934 e 936 c.c. accertare e dichiarare che la detta area, pro- quota, è di proprietà degli istanti, con riconoscimento del danno subito per mancato utilizzo in quella somma che sarà ritenuta di Giustizia” ed in subordine, la condanna dei coniugi , anche in solido tra loro, al CP_14
risarcimento dei danni e/o indennizzo per la perdita subita ex art. 2043, quantificata in € 50.000,00.
1.2. Costituitosi, chiese il rigetto delle domande in quanto Parte_1
infondate, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere divenuto proprietario dell'immobile, solo a far data dal 2005 e, in via riconvenzionale, chiese dichiararsi la piena proprietà sull'immobile de quo, anche eventualmente per intervenuta usucapione, con condanna degli attori al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Si costituì anche , eccependo, in via preliminare, il proprio CP_11
difetto di legittimazione passiva rispetto all'azione promossa dagli attori, per avere ella dismesso la proprietà dell'immobile sin dal 2005 e il difetto di legittimazione attiva degli attori, per decorso del termine di prescrizione decennale. Nel merito chiese il rigetto per infondatezza della domanda, con condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
1.3. Il tribunale, assunta la prova testimoniale ed espletata CTU, ritenne provata solo in parte la domanda attorea ed infondata la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da ed all'esito così Parte_1
decise: “Accoglie le domande attoree principali per quanto di ragione e per
l'effetto dichiara in proprietà degli attori la sopraelevazione della unità
Pag. 4 a 9 abitativa di sita in Pozzuoli vico Mariani 4 per tutta l'altezza Parte_1
interna dei vani al primo piano che supera i 4,00 metri.
Dichiara assorbite le altre domande attore e rigetta le domande riconvenzionali dei convenuti.
Pone le spese di CTU, liquidate in decreto, a carico in solido dei convenuti Pt_1
e .
[...] CP_11
Condanna e in solido a pagare le spese di lite attoree Parte_1 CP_11
per € 6.500,00 per compenso ed € 480,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso”.
§.
2. La sentenza n. 10444/2018 del 30/11/2018 resa dal tribunale di Napoli
è stata impugnata con appello principale da e con appello Parte_1
incidentale adesivo da . CP_11
2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante principale lamenta la contraddittorietà e lacunosità della perizia. Evidenza che il CTU in primo grado aveva rassegnato conclusioni divergenti tra la bozza e la stesura definitiva, senza darne giustificazione.
2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole del difetto di motivazione della sentenza, per avere il primo giudice acriticamente aderito alla CTU, fornendo una motivazione apparente.
2.3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta la lacunosità della motivazione per l'adesione alle conclusioni della CTU. Sostiene che il CTU aveva accertato un aumento volumetrico della proprietà dei convenuti a danno della proprietà attorea, determinato dall'avere i convenuti realizzato un aumento di altezza del proprio immobile. Lamenta che il CTU nell'effettuare tale calcolo non aveva tenuto conto che la maggiore altezza interna della sua proprietà era derivata dall'abbassamento del solaio intermedio e dalla riduzione dello spessore delle solette, sicchè l'incremento di altezza non era di mt. 1,20, come aveva ritenuto il CTU, ma di soli mt. 0,26. Misura questa,
Pag. 5 a 9 ad avviso dell'appellante, “assolutamente ininfluente per poter essere definito quale aumento di volume e modifica della sagoma”.
Inoltre, lamenta che tale incremento era stato calcolato dal CTU prendendo come riferimento una planimetria catastale del fabbricato del 1939 ed in relazione alla quale il perito ne aveva affermato il valore di prova, per non avere i convenuti fornito documentazione atta a confutare tale planimetria, laddove, protesta l'appellante, l'onere della prova della variazione in altezza dell'immobile ricadeva interamente sugli attori.
2.4. Infine, l'appellante si duole della quantificazione della condanna alle spese di lite, non avendo il primo giudice tenuto conto che la domanda attorea era stata accolta solo in minima parte.
2.5. L'appellante incidentale ha sostanzialmente proposto le medesime doglianze dell'appellante principale, aderendo alla sua impugnazione.
2.6. Costituitisi, gli appellati hanno chiesto il rigetto degli appelli principale ed incidentale, per infondatezza.
§.
3. La Corte, disposta la rinnovazione della CTU, all'esito dell'udienza del
24.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, con ordinanza del 12.05.2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
3.1. Con riguardo al primo motivo di gravame la Corte, rilevate le divergenze tra le conclusioni della bozza e della relazione definitiva rese dal CTU ne ha disposto la rinnovazione.
Il perito nominato dalla Corte cha accertato che effettivamente, come eccepito dai coniugi , la realizzazione della maggiore altezza CP_14
interna nell'immobile del primo piano di loro proprietà, che aveva loro consentito di ricavare un ulteriore piano, era scaturita dall'abbassamento del solaio intermedio e dalla riduzione dello spessore delle solette, sicchè all'esito era risultato che l'incremento di altezza realizzato era di mt. 0,42,
Pag. 6 a 9 per una volumetria complessiva di mc. 17,64, maggiore della percentuale di tolleranza del 2% , pari a mc. 7,39.
3.2. Gli appellanti hanno contestato l'esito della CTU evidenziando la l'esiguità dello scarto tra il calcolo effettuato dal proprio CTP, che aveva quantificato l'incremento in altezza in mt. 0,26, e quello calcolato dal CTU in mt. 0,42. Sostengono che tale scarto è irrisorio, trattandosi di pochi centimetri, anche in ragione dell'inattendibilità della ricostruzione effettuata, anche dal perito nominato dalla Corte, sulla base sempre dalla planimetria del 1939.
La doglianza è fondata. Invero la mera planimetria utilizzata dai periti, risalente al 1939, non può ritenersi costituire prova certa che l'immobile al momento dell'abbattimento nel 1984 possedesse le medesime misurazioni indicate nella planimetria del 1939.
Come lamentato dagli appellanti, il rilievo planimetrico del 1939 è stato realizzato circa quarantacinque anni prima dell'abbattimento del secondo piano, avvenuto nel 1984. Orbene, considerato il lungo lasso temporale e la circostanza notoria che in tale lasso temporale si è verificato il secondo conflitto mondiale e la crisi bradisismica del 1972 e del 1980, la misurazione in questione non può certamente definirsi attuale, nè idonea a dimostrare l'effettività della misura dell'altezza dell'immobile posto al primo piano.
3.4. Certamente l'utilizzo da parte del CTU di detta planimetria non rende nulla la perizia, per violazione dell'onere della prova, come ritengono gli appellanti, perché il consulente legittimamente poteva accedere a documentazione acquisita anche al di fuori di quella prodotta dalle parti, trattandosi di CTU percipiente. La Suprema Corte ha infatti chiarito che “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti
- non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti Pag. 7 a 9 a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti
a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass., S.U. n. 3086 del 1/2/2022, conf. anche Cass., 6-3 n. 25604 del 31/8/2022). (cfr. Cass. 26144/2023)
Tuttavia, come hanno giustamente lamentato gli appellanti e come si evince dalla pronuncia della Suprema Corte, l'accertamento compiuto dal CTU non sovverte le regole sul riparto dell'onere della prova. Difatti se è consentito al CTU acquisire documentazione prescindendo dalle allegazioni delle parti e dai limiti delle preclusioni istruttorie, utilizzando tale documentazione per la propria ricostruzione tecnica, tuttavia ciò non esime il giudicante dal valutare la portata probatoria di tale documentazione ed, in caso di sua insufficienza, decidere la controversia in base alla regola dell'onere della prova.
3.5. Invero la planimetria utilizzata dal CTU è idonea a dare conto dello stato planimetrico dell'immobile al 1939 e, quindi, considerato il lungo lasso temporale e i rilevanti eventi accaduti in tale lasso temporale non può ritenersi attendibile che l'immobile non abbia mai subito ristrutturazioni ed opere di manutenzione ed abbia così mantenuto inalterate quelle sue dimensioni sino al 1984. Ne consegue che la planimetria del 1939 assume valore di mero indizio circa le dimensioni dell'immobile al 1984 sicchè, considerata l'esiguità del riscontrato aumento in altezza, di poco superiore alla misura di tolleranza del 2%, normativamente previsto in caso di ristrutturazione di edifici, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova certa che la variazione in altezza, riscontrata dal CTU sia illegittima. Ne consegue che la domanda, originariamente proposta dagli eredi di Per_1
va rigettata, per non esserne stati provati i presupposti.
[...]
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3.6. Quanto alle spese di lite va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
3.7. L'appello incidentale resta assorbito dall'accoglimento dell'appello principale.
§.
4. Le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU di primo e secondo grado, vanno interamente compensate tra le parti, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, relative all'oggettiva incertezza sul diritto controverso, per le difficoltà di verifica connesse alla peculiarità del territorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale di , avverso la sentenza n. 10444/2018 del CP_11
30/11/2018 resa dal tribunale di Napoli, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dagli eredi di . Persona_1
2. Dichiara assorbito l'appello incidentale
2. Compensa tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU di primo e secondo grado.
Napoli, 04.09.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
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