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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/05/2024, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 652/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Verbale dell'udienza del 13 maggio 2024 della causa iscritta al n. 652/2023 R.G. promossa
da
P. IVA sede in Chioggia, Via Maestri del Lavoro, in Parte_1 PartitaIVA_1
persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_2
Boscolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Padova, Galleria degli
Scrovegni n. 7,
- attrice opponente -
contro
Cod. Fiscale e P.IVA , con sede legale in Campodarsego Controparte_1 P.IVA_2
(PD), Via Frattina n. 51, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante , CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Rognini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Padova, Via Padova, Via San Crispino n. 82,
- convenuta opposta -
All'udienza del 13 maggio 2024 alle ore 09,30 è comparso, con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 127 bis cpc, dinanzi al Giudice Onorario Carmela Reale per parte convenuta opposta l'avv.
Edoardo Tessari, in sostituzione dell'avv. Stefano Rognini.
Il Giudice dà atto che i procuratori delle parti hanno aderito alla trattazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 bis cpc, mediante collegamento da remoto con il software Teams di Microsoft e prende atto della dichiarazione di identità, del difensore presente nonché della sua dichiarazione che non sono pagina 1 di 8 in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Invitato dal Giudice, per parte convenuta opposta il procuratore presente precisa le conclusioni come da note conclusive depositate il 23.04.2024.
Si dà atto che parte opponente ha precisato le conclusioni nelle proprie note conclusive depositate il
23.04.2024.
L'avv. Tessari discute la causa richiamando i propri atti difensivi ed illustrando le proprie ragioni in fatto ed in diritto ivi svolte.
In particolare, ribadisce che non vi è stato nessun accordo transattivo tra le parti rilevando, in particolare che la mail del 29.05.2020 – doc. 4 di controparte – non è la formalizzazione di accordo transattivo ma una controproposta che non ha trovato adesione da controparte. Rileva l'infondatezza delle contestazioni nel merito, richiamando le condizioni generali di contratto non riprodotte nella documentazione dimessa da parte opponente ma completa agli atti allegati al ricorso monitorio;
in particolare la clausola che richiama la necessità di collaudo e le modalità adi contestazione di eventuali vizi e difformità, contestazione che, nel caso di specie, non c'è mai stata.
All'esito della discussione, il giudice dà lettura del verbale di udienza e su suo invito, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Dichiarano altresì di rinunciare al collegamento per la lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira quindi in camera di consiglio.
pagina 2 di 8 Al termine, alle ore 15,10, il Giudice pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Carmela Reale
- visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti all'odierna udienza,
- preso atto della discussione della causa,
considerato in fatto ed in diritto che:
Ai fini dell'esatta ricostruzione del thema decidendum possono essere richiamati per relationem l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la comparsa di costituzione e risposta depositata il
18.04.2023, nonché le memorie ex art. 183 cpc n. 1 depositate da entrambe le parti il 07.06.2023, che si riassumono come segue.
(d'ora in poi, per brevità, ) si opponeva al decreto ingiuntivo Parte_1 Pt_1
provvisoriamente esecutivo n. 138/2023, emesso dall'intestato Tribunale in data 17.01.2023, che le ingiungeva di pagare a (d'ora in poi, per brevità, ) la somma di € Controparte_1 CP_1
5.071,76 a saldo della fattura n. 686 del 24.10.2019, emessa a fronte della fornitura e posa di un box prefabbricato dalla stessa acquistato.
L'opponente formulava eccezione di “ne bis in idem” rilevando che aveva già ottenuto, per le CP_1
medesime ragioni, il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Padova (oggetto di opposizione conclusasi con sentenza n. 1084 del 30.09.2022 di incompetenza per valore del Giudice adito ed estinta a seguito di mancata riassunzione dinanzi il Tribunale) e sostenendo che esso era passato in giudicato.
pagina 3 di 8 Eccepiva, inoltre, l'inadempimento dell'opposta per vizi e difetti del box compravenduto e rilevando,
comunque, essere intervenuto un accordo transattivo per il quale avrebbe corrisposto a a Pt_1 CP_1
saldo la somma di € 3.000,00.
Chiedeva, infine, la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 649 cpc che veniva concessa inaudita altera parte con decreto dell'08.02.2023.
si costituiva in giudizio in questa fase, ai soli fini della sospensiva, contestando la sussistenza dei CP_1
gravi motivi richiesti dall'art. 649 cpc e l'infondatezza delle eccezioni formulate da . Pt_1
La sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo veniva confermato, a seguito di contraddittorio,
con l'ordinanza del 07.03.2023.
si costituiva anche nel giudizio di opposizione e richiedeva l'emissione di ordinanza ex art. 186 CP_1
bis cpc per il pagamento di somme non contestate che veniva rigettata con ordinanza del 26.06.2023.
Concessi i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183 cpc, ammessa ed espletata prova per interpello e testi, era fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente si osserva che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come “omesse” – per effetto di error in procedendo – ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Il Tribunale prende atto della rinuncia implicita di parte opponente dell'eccezione di “ne bis in idem”
per non averla riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e nelle difese conclusive.
L'opposizione si fonda pertanto su due motivi:
pagina 4 di 8 1) L'esistenza di un accordo transattivo tra le parti per il quale esse si sarebbero accordate per l'importo a stralcio di € 3.000,00;
2) L'esistenza di vizi e difetti del bene compravenduto e il ritardo nella consegna.
Il Tribunale adito ritiene sia emersa la fondatezza del primo motivo di opposizione per le ragioni che seguono.
Giova ricordare anzitutto che l'atto di transazione non richiede la forma scritta ad substantiam (salvo nei casi in cui il negozio incide sui rapporti di cui all'art. 1350 cc) ma solo ad probationem, né richiede formule sacramentali.
Risulta in atti che detto accordo transattivo sia stato raggiunto dalle parti.
In effetti, le parti, a seguito di controversia insorta sulle contestazioni sollevate in merito alla fornitura,
si sono incontrate in data 28.05.2020 negli uffici di ed hanno discusso su una possibile intesa Pt_1
di pagamento a saldo di somma inferiore a quella dovuta.
All'incontro seguiva la mail di del 29.05.2020 (doc. n. 4 dell'opponente) in cui si proponeva il CP_1
pagamento di € 3.000,00 a saldo e stralcio.
Sono agli atti, inoltre, le successive mail di del 28.07.2020 e del 05.08.2020 (doc. n. 5 Pt_1
dell'opponente) dal cui tenore, nonostante la rinnovata discussione riguardo le contestazioni di Pt_1
e l'opposizione alle stesse di , risulta che la proposta era stata accettata in quanto , nella CP_1 Pt_1
mail del 05.08.2020, concludeva scrivendo “…riteniamo congruo, come già proposto dalla stessa
, l'importo di 3000 € a saldo e stralcio del dovuto”. CP_1
Sostenendo parte opposta che il suddetto accordo transattivo non si fosse definitivamente concluso in quanto la sua proposta non aveva ricevuto tempestiva accettazione dall'altra parte, il Tribunale ha dato luogo alle prove orali richieste anche sul punto.
L'istruttoria ha chiarito i termini della questione e lo svolgersi dei fatti.
pagina 5 di 8 A completamento di quanto dedotto dalle difese delle parti, è emerso come effettivamente fosse stato concluso un accordo transattivo ma che l'importo concordato di € 3.000,00 non era stato pagato da
. Pt_1
Lo hanno confermato lo stesso legale rappresentante di sentito CP_1 CP_2
nell'interrogatorio formale, ed i testi e Tes_1 Tes_2 Pt_2
La teste , dipendente in amministrazione di precisa, anzi, quanto segue: “Confermo Tes_3 CP_1
che ci siamo mossi legalmente perché il pagamento della somma concordata a saldo e stralcio, mi pare
di € 3.000,00, non veniva pagata”.
Si considera, infine, che nessuna revoca della proposta transattiva sopra esposta è stata comunicata dalla : le mail e pec successive al 05.08.2020 dei legali della costituiscono solo intimazioni CP_1 CP_1
di pagamento dell'intera somma dovuta, o quasi, a seguito del mancato pagamento di quanto già
convenuto in via transattiva.
L'accoglimento dell'eccezione dispensa il Tribunale dalla pronuncia sull'altro motivo di opposizione riguardante il merito.
Parte opponente sostiene l'inammissibilità della condanna alla minor somma di € 3.000,00 affermando che il titolo sul quale si fonda tale condanna sarebbe diverso da quello azionato, attesa la natura novativa dell'accordo transattivo.
Il Tribunale adito non ritiene che quella conclusa tra le parti sia stata una transazione novativa.
Giova ricordare in proposito l'insegnamento della Suprema Corte, da cui non si intende discostarsi, che distingue tra transazione semplice e transazione novativa ed afferma che “si ha transazione semplice
nelle ipotesi in cui le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, il quale,
per quanto non ha formato oggetto di considerazione, permane immutato;
si ha, invece, transazione
novativa nell'ipotesi in cui le parti conseguono l'estinzione integrale del precedente rapporto, il quale
viene sostituito con quanto scaturisce dall'accordo transattivo.” (Cass. 02.03.2020, n. 5674).
pagina 6 di 8 L'efficacia novativa della transazione presuppone, infatti, una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti.
Nulla di tutto ciò si riscontra nella vicenda per cui è causa in cui anzi le parti discutono sull'esistenza stessa dell'accordo transattivo a mente del quale la conseguenza è la semplice riduzione quantitativa del pagamento a carico della . Parte_1
Ritiene il Tribunale che le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, non abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto costitutivo di autonome obbligazioni ma si siano limitate ad apportare la modifica dell'entità dell'obbligazione di pagamento del saldo a carico di
. Pt_1
Il precedente contratto – quello originario di fornitura del box - si pone, infatti, come causa dell'accordo transattivo che non è volto a trasformare il rapporto controverso.
In sintesi, il titolo per il quale ha agito era e resta quello di domanda di pagamento del saldo CP_1
prezzo della fornitura di cui è causa, ma esso è quello concordato successivamente nel minor importo di € 3.000,00.
Per le motivazioni esposte il decreto ingiuntivo va quindi revocato e Parte_1
condannata al pagamento a favore di della somma di € 3.000,00, oltre agli Controparte_1
interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM
10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, sulla base dello scaglione con riferimento all'importo di cui alla condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione, notificato in data 31.01.2023 da contro Parte_1
pagina 7 di 8 in opposizione al decreto ingiuntivo n. 138/2023, emesso dal Tribunale di Controparte_1
Padova in data 17.01.2023, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1)- revoca il decreto ingiuntivo n. 138/2023, emesso dal Tribunale di Padova in data 17.01.2023;
2)- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_1
a la somma di € 3.000,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al Controparte_1
saldo;
3)- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rifondere a le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.552,00 per Controparte_1
compenso, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Padova, 13 maggio 2024
Il Giudice
dott. Carmela Reale
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Verbale dell'udienza del 13 maggio 2024 della causa iscritta al n. 652/2023 R.G. promossa
da
P. IVA sede in Chioggia, Via Maestri del Lavoro, in Parte_1 PartitaIVA_1
persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_2
Boscolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Padova, Galleria degli
Scrovegni n. 7,
- attrice opponente -
contro
Cod. Fiscale e P.IVA , con sede legale in Campodarsego Controparte_1 P.IVA_2
(PD), Via Frattina n. 51, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante , CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Rognini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Padova, Via Padova, Via San Crispino n. 82,
- convenuta opposta -
All'udienza del 13 maggio 2024 alle ore 09,30 è comparso, con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 127 bis cpc, dinanzi al Giudice Onorario Carmela Reale per parte convenuta opposta l'avv.
Edoardo Tessari, in sostituzione dell'avv. Stefano Rognini.
Il Giudice dà atto che i procuratori delle parti hanno aderito alla trattazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 bis cpc, mediante collegamento da remoto con il software Teams di Microsoft e prende atto della dichiarazione di identità, del difensore presente nonché della sua dichiarazione che non sono pagina 1 di 8 in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Invitato dal Giudice, per parte convenuta opposta il procuratore presente precisa le conclusioni come da note conclusive depositate il 23.04.2024.
Si dà atto che parte opponente ha precisato le conclusioni nelle proprie note conclusive depositate il
23.04.2024.
L'avv. Tessari discute la causa richiamando i propri atti difensivi ed illustrando le proprie ragioni in fatto ed in diritto ivi svolte.
In particolare, ribadisce che non vi è stato nessun accordo transattivo tra le parti rilevando, in particolare che la mail del 29.05.2020 – doc. 4 di controparte – non è la formalizzazione di accordo transattivo ma una controproposta che non ha trovato adesione da controparte. Rileva l'infondatezza delle contestazioni nel merito, richiamando le condizioni generali di contratto non riprodotte nella documentazione dimessa da parte opponente ma completa agli atti allegati al ricorso monitorio;
in particolare la clausola che richiama la necessità di collaudo e le modalità adi contestazione di eventuali vizi e difformità, contestazione che, nel caso di specie, non c'è mai stata.
All'esito della discussione, il giudice dà lettura del verbale di udienza e su suo invito, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Dichiarano altresì di rinunciare al collegamento per la lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira quindi in camera di consiglio.
pagina 2 di 8 Al termine, alle ore 15,10, il Giudice pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Carmela Reale
- visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti all'odierna udienza,
- preso atto della discussione della causa,
considerato in fatto ed in diritto che:
Ai fini dell'esatta ricostruzione del thema decidendum possono essere richiamati per relationem l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la comparsa di costituzione e risposta depositata il
18.04.2023, nonché le memorie ex art. 183 cpc n. 1 depositate da entrambe le parti il 07.06.2023, che si riassumono come segue.
(d'ora in poi, per brevità, ) si opponeva al decreto ingiuntivo Parte_1 Pt_1
provvisoriamente esecutivo n. 138/2023, emesso dall'intestato Tribunale in data 17.01.2023, che le ingiungeva di pagare a (d'ora in poi, per brevità, ) la somma di € Controparte_1 CP_1
5.071,76 a saldo della fattura n. 686 del 24.10.2019, emessa a fronte della fornitura e posa di un box prefabbricato dalla stessa acquistato.
L'opponente formulava eccezione di “ne bis in idem” rilevando che aveva già ottenuto, per le CP_1
medesime ragioni, il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Padova (oggetto di opposizione conclusasi con sentenza n. 1084 del 30.09.2022 di incompetenza per valore del Giudice adito ed estinta a seguito di mancata riassunzione dinanzi il Tribunale) e sostenendo che esso era passato in giudicato.
pagina 3 di 8 Eccepiva, inoltre, l'inadempimento dell'opposta per vizi e difetti del box compravenduto e rilevando,
comunque, essere intervenuto un accordo transattivo per il quale avrebbe corrisposto a a Pt_1 CP_1
saldo la somma di € 3.000,00.
Chiedeva, infine, la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 649 cpc che veniva concessa inaudita altera parte con decreto dell'08.02.2023.
si costituiva in giudizio in questa fase, ai soli fini della sospensiva, contestando la sussistenza dei CP_1
gravi motivi richiesti dall'art. 649 cpc e l'infondatezza delle eccezioni formulate da . Pt_1
La sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo veniva confermato, a seguito di contraddittorio,
con l'ordinanza del 07.03.2023.
si costituiva anche nel giudizio di opposizione e richiedeva l'emissione di ordinanza ex art. 186 CP_1
bis cpc per il pagamento di somme non contestate che veniva rigettata con ordinanza del 26.06.2023.
Concessi i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183 cpc, ammessa ed espletata prova per interpello e testi, era fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente si osserva che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come “omesse” – per effetto di error in procedendo – ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Il Tribunale prende atto della rinuncia implicita di parte opponente dell'eccezione di “ne bis in idem”
per non averla riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e nelle difese conclusive.
L'opposizione si fonda pertanto su due motivi:
pagina 4 di 8 1) L'esistenza di un accordo transattivo tra le parti per il quale esse si sarebbero accordate per l'importo a stralcio di € 3.000,00;
2) L'esistenza di vizi e difetti del bene compravenduto e il ritardo nella consegna.
Il Tribunale adito ritiene sia emersa la fondatezza del primo motivo di opposizione per le ragioni che seguono.
Giova ricordare anzitutto che l'atto di transazione non richiede la forma scritta ad substantiam (salvo nei casi in cui il negozio incide sui rapporti di cui all'art. 1350 cc) ma solo ad probationem, né richiede formule sacramentali.
Risulta in atti che detto accordo transattivo sia stato raggiunto dalle parti.
In effetti, le parti, a seguito di controversia insorta sulle contestazioni sollevate in merito alla fornitura,
si sono incontrate in data 28.05.2020 negli uffici di ed hanno discusso su una possibile intesa Pt_1
di pagamento a saldo di somma inferiore a quella dovuta.
All'incontro seguiva la mail di del 29.05.2020 (doc. n. 4 dell'opponente) in cui si proponeva il CP_1
pagamento di € 3.000,00 a saldo e stralcio.
Sono agli atti, inoltre, le successive mail di del 28.07.2020 e del 05.08.2020 (doc. n. 5 Pt_1
dell'opponente) dal cui tenore, nonostante la rinnovata discussione riguardo le contestazioni di Pt_1
e l'opposizione alle stesse di , risulta che la proposta era stata accettata in quanto , nella CP_1 Pt_1
mail del 05.08.2020, concludeva scrivendo “…riteniamo congruo, come già proposto dalla stessa
, l'importo di 3000 € a saldo e stralcio del dovuto”. CP_1
Sostenendo parte opposta che il suddetto accordo transattivo non si fosse definitivamente concluso in quanto la sua proposta non aveva ricevuto tempestiva accettazione dall'altra parte, il Tribunale ha dato luogo alle prove orali richieste anche sul punto.
L'istruttoria ha chiarito i termini della questione e lo svolgersi dei fatti.
pagina 5 di 8 A completamento di quanto dedotto dalle difese delle parti, è emerso come effettivamente fosse stato concluso un accordo transattivo ma che l'importo concordato di € 3.000,00 non era stato pagato da
. Pt_1
Lo hanno confermato lo stesso legale rappresentante di sentito CP_1 CP_2
nell'interrogatorio formale, ed i testi e Tes_1 Tes_2 Pt_2
La teste , dipendente in amministrazione di precisa, anzi, quanto segue: “Confermo Tes_3 CP_1
che ci siamo mossi legalmente perché il pagamento della somma concordata a saldo e stralcio, mi pare
di € 3.000,00, non veniva pagata”.
Si considera, infine, che nessuna revoca della proposta transattiva sopra esposta è stata comunicata dalla : le mail e pec successive al 05.08.2020 dei legali della costituiscono solo intimazioni CP_1 CP_1
di pagamento dell'intera somma dovuta, o quasi, a seguito del mancato pagamento di quanto già
convenuto in via transattiva.
L'accoglimento dell'eccezione dispensa il Tribunale dalla pronuncia sull'altro motivo di opposizione riguardante il merito.
Parte opponente sostiene l'inammissibilità della condanna alla minor somma di € 3.000,00 affermando che il titolo sul quale si fonda tale condanna sarebbe diverso da quello azionato, attesa la natura novativa dell'accordo transattivo.
Il Tribunale adito non ritiene che quella conclusa tra le parti sia stata una transazione novativa.
Giova ricordare in proposito l'insegnamento della Suprema Corte, da cui non si intende discostarsi, che distingue tra transazione semplice e transazione novativa ed afferma che “si ha transazione semplice
nelle ipotesi in cui le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, il quale,
per quanto non ha formato oggetto di considerazione, permane immutato;
si ha, invece, transazione
novativa nell'ipotesi in cui le parti conseguono l'estinzione integrale del precedente rapporto, il quale
viene sostituito con quanto scaturisce dall'accordo transattivo.” (Cass. 02.03.2020, n. 5674).
pagina 6 di 8 L'efficacia novativa della transazione presuppone, infatti, una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti.
Nulla di tutto ciò si riscontra nella vicenda per cui è causa in cui anzi le parti discutono sull'esistenza stessa dell'accordo transattivo a mente del quale la conseguenza è la semplice riduzione quantitativa del pagamento a carico della . Parte_1
Ritiene il Tribunale che le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, non abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto costitutivo di autonome obbligazioni ma si siano limitate ad apportare la modifica dell'entità dell'obbligazione di pagamento del saldo a carico di
. Pt_1
Il precedente contratto – quello originario di fornitura del box - si pone, infatti, come causa dell'accordo transattivo che non è volto a trasformare il rapporto controverso.
In sintesi, il titolo per il quale ha agito era e resta quello di domanda di pagamento del saldo CP_1
prezzo della fornitura di cui è causa, ma esso è quello concordato successivamente nel minor importo di € 3.000,00.
Per le motivazioni esposte il decreto ingiuntivo va quindi revocato e Parte_1
condannata al pagamento a favore di della somma di € 3.000,00, oltre agli Controparte_1
interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM
10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, sulla base dello scaglione con riferimento all'importo di cui alla condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione, notificato in data 31.01.2023 da contro Parte_1
pagina 7 di 8 in opposizione al decreto ingiuntivo n. 138/2023, emesso dal Tribunale di Controparte_1
Padova in data 17.01.2023, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1)- revoca il decreto ingiuntivo n. 138/2023, emesso dal Tribunale di Padova in data 17.01.2023;
2)- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_1
a la somma di € 3.000,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al Controparte_1
saldo;
3)- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rifondere a le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.552,00 per Controparte_1
compenso, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Padova, 13 maggio 2024
Il Giudice
dott. Carmela Reale
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