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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5776/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5776/2022
tra
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. , Parte_3 C.F._2
(C.F. Parte_4 C.F._3
(C.F. ), Parte_5 C.F._4
(C.F. ), Parte_6 C.F._5
(C.F. ), Parte_7 C.F._6
tutti con il patrocinio dell'avv. DISTEFANO ROSSANA PATRIZIA
ATTORI
e
Controparte_1
, (C.F. ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
oggi (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESSINA Controparte_3 P.IVA_3
VITRANO GABRIELE
CONVENUTO
Oggi 16 aprile 2025 alle ore 10.02 innanzi al GI dott. Vera Marletta, é comparso:
Per 'avv. MESSINA VITRANO GABRIELE, , oggi sostituito Controparte_3 dall'avv. ROBERTO MAGRI'
Nessuno è comparso per parte opponente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 10 Il procuratore di parte opposta precisa le conclusioni come da atti e difese e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5776/2022 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
, (C.F. ) Parte_2 C.F._1
, (C.F. ), Parte_3 C.F._2
, (C.F. ), Parte_4 C.F._3
, (C.F. ), Parte_5 C.F._4
, (C.F. ), Parte_6 C.F._5
, (C.F. ), Parte_7 C.F._6
tutti domiciliati in via Cutore 3 95047 Paternò; rappresentati e difesi dall'avv. DISTEFANO
ROSSANA PATRIZIA giusta procura in atti.
ATTORI
pagina 3 di 10 contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] Controparte_4 P.IVA_2
oggi (C.F. Controparte_3 P.IVA_3
domiciliato in Palermo, via Carducci n.2 presso lo studio dell'AVV. MESSINA VITRANO
GABRIELE, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 16 aprile 2025 ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato il 24.03.2022, nonché Parte_1 [...]
, , e Parte_5 Parte_7 Parte_3 Parte_2 Parte_6
, quali fideiussori, convenivano in giudizio, avanti questo Tribunale, Parte_4 Controparte_1
(ora per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità
[...] Controparte_5
del decreto ingiuntivo R.G. 1287/2022 n. 1181/2022 dell'8.03.2022, con il quale veniva loro ingiunto di pagare la complessiva somma di € 55.469,62, oltre interessi di mora nella misura contrattuale ed indicata in ricorso in ragione di anno, con decorrenza dal 24/12/2021 sino al soddisfo e comunque entro il limite del tasso massimo legale, a titolo di saldo debitore del conto corrente di corrispondenza con facoltà di scopertura rubricato al n. 1474 e stipulato in data 12.10.2022 e di saldo residuo derivante dal contratto di finanziamento chirografario con garanzia cambiaria del 29.06.2018, in virtù del piano di ammortamento comprensivo degli accessori maturati e dovuti nella misura ivi indicata;
entrambi rapporti originariamente intrattenuti rispettivamente con Credito Siciliano S.p.A. e con CP_1
Controparte_1
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva, in primo luogo, la carenza di documentazione fornita a supporto del credito fatto valere (in particolare in ordine all'estratto conto ex art. 50 T.U.B.) ed asserisce di non avere mai ricevuto gli estratti conto del rapporto oggetto di ingiunzione.
pagina 4 di 10 Lamenta, altresì, la mancata sottoscrizione dei contratti da parte della banca in virtù della quale afferma che gli stessi siano viziati da nullità; l'applicazione di costi e spese ed interessi non pattuiti, la omessa produzione del piano di ammortamento.
I fideiussori opponenti eccepivano, altresì, l'illegittima applicazione della disciplina a tutela del consumatore.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “1) accertata l'inammissibilità e la infondatezza delle pretese della opposta, annullare e revocare il provvedimento di ingiunzione n. 1181/2022 CP_1
emesso dal Tribunale civile di Catania in persona del Giudice Dott. Giorgio Marino nei con-fronti degli odierni istanti;
2) condannare la opposta al pagamento delle spese, competenze ed CP_1 onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Con comparsa di costituzione del 7.10.2022 si costituiva in giudizio (già Controparte_5
, chiedendo il rigetto della presente opposizione e contestuale conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Dopo un primo rinvio della causa, la cui prima udienza veniva originariamente fissata per il
28.11.2022, all'udienza dell'1.03.2023 per trattative di bonario componimento tra le parti, la causa veniva rinviata successivamente, per le medesime ragioni, all'udienza del 3.7.2023 e, da ultimo, all'udienza dell'11.10.2023.
Con ordinanza del 18.10.2023 questo Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e contestualmente assegnava alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale del 17.11.2023.
La causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 13.03.2024, all'esito della quale questo
Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 7.10.2024.
Con ordinanza del 10.10.2024, previo rigetto della richiesta di CTU tecnico-contabile formulata da parte opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, disponendo la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 16.04.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Quando all'eccezione relativa alla nullità del D.I. opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la relativa concessione, essa è da ritenersi superata.
pagina 5 di 10 Il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, con riferimento ai contratti in esame, infatti, risulta essere certo, liquido ed esigibile.
La Banca opposta ha allegato, già in sede monitoria, la prova del credito su cui l'ingiunzione si fonda, producendo copia del contratto di conto corrente di corrispondenza del 12.10.2012 (cfr. docc.
7-10 fasc. monitorio) e del contratto di mutuo chirografario del 29.06.2018 con relativo piano di ammortamento, dei relativi estratti conto ex art. 50 T.U.B., producendo altresì copia degli estratti integrali relativi al contratto di c/c de quo (dall'apertura alla chiusura del rapporto).
L'art. 50 del T.U.B. stabilisce, infatti, che il decreto ingiuntivo di pagamento previsto dall'art. 633
c.p.c. può essere richiesto anche in base all'e/c certificato conforme alle scritture contabili.
La Suprema Corte ha infatti affermato che i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 (così come ai relativi mandatari) possono usufruire della speciale prerogativa concessa alle banche dall'art. 50 TUB, anche se i concessionari (o mandatari) non abbiano natura bancaria, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati direttamente dalla legge (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 31577 del 03.12.2019).
L'integrazione, già in fase monitoria, della produzione documentale di tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente per cui è contesa risulta essere, peraltro, in linea con gli orientamenti in tema di onere della prova in capo alla i quali, oltre che avallati dalla giurisprudenza di legittimità, CP_1
trovano conferma anche nella più recente giurisprudenza di merito. Del resto, in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali ed anatocistici a carico del correntista, “la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto;
né essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. La mancanza di tutti gli estratti conto impedisce, pertanto, di ritener provato il credito di cui al decreto ingiuntivo.” (cfr. Corte App. Bologna, sent. 10.02.2023, pubbl.
24.02.2023).
Quanto, poi, all'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati al contratto, anche tale eccezione si presenta essere infondata.
Invero, dalla lettura delle clausole contrattuali di entrambi i rapporti sopra indicati ed oggetto di ingiunzione si evince, in maniera chiara, che i tassi di interesse, così come tutte le condizioni contrattuali, sono state oggetto di specifica pattuizione che si è perfezionata nel rispetto della forma scritta imposta dalla legge.
pagina 6 di 10 Il tasso di interesse è stato determinato convenzionalmente per iscritto, sin dall'inizio del rapporto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1284, comma 3, c.c. e dall'art. 4 co. 1 della L.17/02/1992
n.154 ed ancora dall'art. 117 co. 4 T.U.B.
Risulta in atti come la Banca opposta abbia comunicato i tassi di interesse volta per volta applicati in ogni estratto di conto corrente, tutti incontestabilmente ricevuti dalla Società debitrice. Del resto, in calce ai contratti, la società opponente ha dichiarato, con la propria sottoscrizione, di avere ricevuto copia dei medesimi (cfr. pag.6 doc. n.4 e pag.16 doc. n.8 fasc. monitorio).
Pertanto, in considerazione di quanto precede, i motivi di opposizione fondati sulla “incertezza del credito vantato dal ricorrente” o sulla asserita carenza di documentazione posta a supporto del credito risultano smentiti al pari della ulteriore asserzione, per cui gli opponenti ignoravano l'esistenza del piano di ammortamento, atteso che lo stesso è stato ritualmente depositato nel procedimento monitorio come allegato al contratto di mutuo chirografario.
Del pari infondata è l'eccezione avente ad oggetto la mancata firma del contratto di conto corrente di corrispondenza da parte della CP_1
Ferma restando la circostanza che il contratto di conto corrente, il cui saldo è stato oggetto di ingiunzione è del 12/10/2012, è stato regolarmente sottoscritto innumerevoli volte dal legale rappresentante della sul punto appare opportuno evidenziare che risulta Parte_1 ormai noto l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n.898 del 16/01/2018, le quali hanno definitivamente risolto la questione giuridica dei c.d. contratti
“monofirma” sancendone la assoluta validità ed efficacia, confermando peraltro un orientamento consolidato e pacifico nella giurisprudenza di legittimità per cui: “...va peraltro rilevato che la giurisprudenza costante di questa Corte, premesso che, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante purchè la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso…” (Cass. n.4564/2012; Cass. n.22223/2006; Cass. 9543/2002; Cass. 2826/2000, seguita poi da Cass. sent. 03/10/2019 n. 24669).
Non risulta trovare poi conferma in atti la circostanza, asserita da parte opponente, in ordine alla asserita mancata ricezione degli estratti conto da parte della banca. Oltre che non trovare conferma nella documentazione allegata, risulta inverosimile che una società, che ha svolto molteplici attività imprenditoriali ed intrattenuto numerosi rapporti bancari, venga ad accorgersi dopo anni dall'inizio dei pagina 7 di 10 predetti rapporti di non avere mai ricevuto gli estratti del c/c oggetto di causa, né tantomeno che abbia formalmente contestato la mancata ricezione.
La giurisprudenza di merito è infatti ormai orientata nel senso che “a fronte della allegazione di mancata ricezione degli estratti conto, l'attore avrebbe dovuto provare il comportamento omissivo della banca, ad esempio producendo lettere di tempestiva costituzione in mora e di sollecito all'invio delle comunicazioni periodiche;
in ogni caso il correntista poteva rivolgersi direttamente agli sportelli bancari per ottenere la suddetta documentazione;
in assenza di prova documentale relativa alla tempestiva costituzione in mora della convenuta in ordine all'inadempimento degli obblighi informativi, deve quindi ritenersi che la banca, come da prassi, vi abbia correttamente adempiuto durante tutta la pendenza dei rapporti” (cfr. Trib. Milano, sent. 28.06.2017 n.7280).
Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda le doglianze mosse da parte opponente ed aventi ad oggetto l'anatocismo bancario asseritamente applicato nel contratto di conto corrente per cui è causa.
Il legislatore con il D. Lgs. 04/08/99 n.392 ha affidato al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione degli interessi su interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria ed ha previsto che nelle operazioni in c/c sia assicurata alla clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Tale principio è stato ribadito all'art. 2 della
Deliberazione del CICR del 09.02.2000 (in G.U.R.I. n.43 del 22/02/2000).
I superiori provvedimenti, pertanto, legittimano la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori al rapporto di conto corrente nel rispetto e nella osservanza della reciprocità. La delibera sopra citata, sul fondamento normativo dell'art. 120 co. 2 T.U.B., ha legittimato la capitalizzazione trimestrale – con ciò introducendo una deroga in campo bancario al disposto dell'art. 1283 c.c. nel caso di sua previsione con pari periodicità a favore di entrambe le parti del contratto.
In merito alle doglianze aventi ad oggetto spese, costi e commissioni asseritamente illegittimamente applicati, anche tale eccezione risulta essere smentita.
Da una attenta lettura del documento contrattuale e delle scritture contabili massivamente prodotte emerge con chiarezza che tutte le spese e competenze applicate sono state oggetto di valida pattuizione, di specifica approvazione anch'essa formalmente espressa e di comunicazione al Correntista. La CP_1
si è sempre attenuta alle pattuizioni sottoscritte che ha puntualmente comunicato alla Società Debitrice principale, tramite l'invio degli estratti conto, la quale non ha mai mostrato doglianza alcuna lungo tutto il rapporto contrattuale durato parecchi anni.
Si ritiene, financo, infondata la doglianza circa l'errata indicazione dell' nel contratto di Pt_8
finanziamento di cui trattasi, in quanto, oltre a non essere dimostrata, rappresenta unicamente un indice pagina 8 di 10 rappresentativo del costo complessivo del finanziamento, tale da non determinare nel caso di specie alcun asserito superamento del tasso soglia usura.
In tema di computo delle spese di assicurazione ai fini del calcolo del Taeg, si evidenzia poi come non sia sufficiente che l'attore si limiti ad “evocare” l'inserimento dei costi assicurativi, ma il cliente che tenti di provare in giudizio l'usurarietà del tasso applicato in conseguenza del computo dei costi assicurativi, ha l'onere di provare l'an ed il quantum del premio pagato non potendo sopperire a tale carenza documentale con richieste irrituali alla Banca convenuta (così Trib. Messina sent. n. 1314 del
28.06.2021).
Si rileva, infine, che, ai fini dell'art. 117 TUB, la eventuale e supposta divergenza tra Pt_9
contrattuale ed effettivo in quanto tale difformità, ove accertata, non comporterebbe in ogni caso alcuna nullità contrattuale in quanto il predetto indice costituisce semplicemente un indicatore di costo che sintetizza, ai soli fini informativi, il costo del finanziamento, ed in quanto tale, non può essere considerato quale condizione contrattuale.
Alle generiche argomentazioni degli opponenti, vieppiù, non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico- contabile, in quanto la stessa parte non ha per nulla argomentato in ordine ai motivi per i quali ritenga i rapporti dedotti in giudizio siano afflitti da illegittimità per violazione di legge.
Difatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631; nonché Cass. 24/09/2010,
n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487).
Da ultimo, per ragioni di completezza, come già rilevato da questo Giudice con ordinanza del
10.10.2024, dalla lettura della documentazione offerta in atti, non si ravvisano, poi – con riferimento alla posizione debitoria dei singoli fideiussori – profili di violazione della disciplina a protezione del pagina 9 di 10 consumatore, atteso che i contratti bancari de quibus, da cui trae origine l'ingiunzione di pagamento, non prevedono clausole vessatorie o indici che fanno presumere l'abusività delle stesse (es. penali manifestamente eccessive, oneri non previsti espressamente in contratto, clausole di deroga al foro del consumatore, tassi d'interesse previsti oltre il tasso soglia usura), secondo l'indicazione della
Cassazione a Sezioni unite civili n. 9473/2023.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo confermato.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5776/2022 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 5776/2022 dell'8.03.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- CONDANNA gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3
che liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per
[...]
legge.
Letta in udienza in Catania, il 16 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5776/2022
tra
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. , Parte_3 C.F._2
(C.F. Parte_4 C.F._3
(C.F. ), Parte_5 C.F._4
(C.F. ), Parte_6 C.F._5
(C.F. ), Parte_7 C.F._6
tutti con il patrocinio dell'avv. DISTEFANO ROSSANA PATRIZIA
ATTORI
e
Controparte_1
, (C.F. ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
oggi (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESSINA Controparte_3 P.IVA_3
VITRANO GABRIELE
CONVENUTO
Oggi 16 aprile 2025 alle ore 10.02 innanzi al GI dott. Vera Marletta, é comparso:
Per 'avv. MESSINA VITRANO GABRIELE, , oggi sostituito Controparte_3 dall'avv. ROBERTO MAGRI'
Nessuno è comparso per parte opponente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 10 Il procuratore di parte opposta precisa le conclusioni come da atti e difese e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5776/2022 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
, (C.F. ) Parte_2 C.F._1
, (C.F. ), Parte_3 C.F._2
, (C.F. ), Parte_4 C.F._3
, (C.F. ), Parte_5 C.F._4
, (C.F. ), Parte_6 C.F._5
, (C.F. ), Parte_7 C.F._6
tutti domiciliati in via Cutore 3 95047 Paternò; rappresentati e difesi dall'avv. DISTEFANO
ROSSANA PATRIZIA giusta procura in atti.
ATTORI
pagina 3 di 10 contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] Controparte_4 P.IVA_2
oggi (C.F. Controparte_3 P.IVA_3
domiciliato in Palermo, via Carducci n.2 presso lo studio dell'AVV. MESSINA VITRANO
GABRIELE, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 16 aprile 2025 ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato il 24.03.2022, nonché Parte_1 [...]
, , e Parte_5 Parte_7 Parte_3 Parte_2 Parte_6
, quali fideiussori, convenivano in giudizio, avanti questo Tribunale, Parte_4 Controparte_1
(ora per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità
[...] Controparte_5
del decreto ingiuntivo R.G. 1287/2022 n. 1181/2022 dell'8.03.2022, con il quale veniva loro ingiunto di pagare la complessiva somma di € 55.469,62, oltre interessi di mora nella misura contrattuale ed indicata in ricorso in ragione di anno, con decorrenza dal 24/12/2021 sino al soddisfo e comunque entro il limite del tasso massimo legale, a titolo di saldo debitore del conto corrente di corrispondenza con facoltà di scopertura rubricato al n. 1474 e stipulato in data 12.10.2022 e di saldo residuo derivante dal contratto di finanziamento chirografario con garanzia cambiaria del 29.06.2018, in virtù del piano di ammortamento comprensivo degli accessori maturati e dovuti nella misura ivi indicata;
entrambi rapporti originariamente intrattenuti rispettivamente con Credito Siciliano S.p.A. e con CP_1
Controparte_1
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva, in primo luogo, la carenza di documentazione fornita a supporto del credito fatto valere (in particolare in ordine all'estratto conto ex art. 50 T.U.B.) ed asserisce di non avere mai ricevuto gli estratti conto del rapporto oggetto di ingiunzione.
pagina 4 di 10 Lamenta, altresì, la mancata sottoscrizione dei contratti da parte della banca in virtù della quale afferma che gli stessi siano viziati da nullità; l'applicazione di costi e spese ed interessi non pattuiti, la omessa produzione del piano di ammortamento.
I fideiussori opponenti eccepivano, altresì, l'illegittima applicazione della disciplina a tutela del consumatore.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “1) accertata l'inammissibilità e la infondatezza delle pretese della opposta, annullare e revocare il provvedimento di ingiunzione n. 1181/2022 CP_1
emesso dal Tribunale civile di Catania in persona del Giudice Dott. Giorgio Marino nei con-fronti degli odierni istanti;
2) condannare la opposta al pagamento delle spese, competenze ed CP_1 onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Con comparsa di costituzione del 7.10.2022 si costituiva in giudizio (già Controparte_5
, chiedendo il rigetto della presente opposizione e contestuale conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Dopo un primo rinvio della causa, la cui prima udienza veniva originariamente fissata per il
28.11.2022, all'udienza dell'1.03.2023 per trattative di bonario componimento tra le parti, la causa veniva rinviata successivamente, per le medesime ragioni, all'udienza del 3.7.2023 e, da ultimo, all'udienza dell'11.10.2023.
Con ordinanza del 18.10.2023 questo Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e contestualmente assegnava alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale del 17.11.2023.
La causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 13.03.2024, all'esito della quale questo
Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 7.10.2024.
Con ordinanza del 10.10.2024, previo rigetto della richiesta di CTU tecnico-contabile formulata da parte opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, disponendo la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 16.04.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Quando all'eccezione relativa alla nullità del D.I. opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la relativa concessione, essa è da ritenersi superata.
pagina 5 di 10 Il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, con riferimento ai contratti in esame, infatti, risulta essere certo, liquido ed esigibile.
La Banca opposta ha allegato, già in sede monitoria, la prova del credito su cui l'ingiunzione si fonda, producendo copia del contratto di conto corrente di corrispondenza del 12.10.2012 (cfr. docc.
7-10 fasc. monitorio) e del contratto di mutuo chirografario del 29.06.2018 con relativo piano di ammortamento, dei relativi estratti conto ex art. 50 T.U.B., producendo altresì copia degli estratti integrali relativi al contratto di c/c de quo (dall'apertura alla chiusura del rapporto).
L'art. 50 del T.U.B. stabilisce, infatti, che il decreto ingiuntivo di pagamento previsto dall'art. 633
c.p.c. può essere richiesto anche in base all'e/c certificato conforme alle scritture contabili.
La Suprema Corte ha infatti affermato che i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 (così come ai relativi mandatari) possono usufruire della speciale prerogativa concessa alle banche dall'art. 50 TUB, anche se i concessionari (o mandatari) non abbiano natura bancaria, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati direttamente dalla legge (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 31577 del 03.12.2019).
L'integrazione, già in fase monitoria, della produzione documentale di tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente per cui è contesa risulta essere, peraltro, in linea con gli orientamenti in tema di onere della prova in capo alla i quali, oltre che avallati dalla giurisprudenza di legittimità, CP_1
trovano conferma anche nella più recente giurisprudenza di merito. Del resto, in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali ed anatocistici a carico del correntista, “la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto;
né essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. La mancanza di tutti gli estratti conto impedisce, pertanto, di ritener provato il credito di cui al decreto ingiuntivo.” (cfr. Corte App. Bologna, sent. 10.02.2023, pubbl.
24.02.2023).
Quanto, poi, all'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati al contratto, anche tale eccezione si presenta essere infondata.
Invero, dalla lettura delle clausole contrattuali di entrambi i rapporti sopra indicati ed oggetto di ingiunzione si evince, in maniera chiara, che i tassi di interesse, così come tutte le condizioni contrattuali, sono state oggetto di specifica pattuizione che si è perfezionata nel rispetto della forma scritta imposta dalla legge.
pagina 6 di 10 Il tasso di interesse è stato determinato convenzionalmente per iscritto, sin dall'inizio del rapporto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1284, comma 3, c.c. e dall'art. 4 co. 1 della L.17/02/1992
n.154 ed ancora dall'art. 117 co. 4 T.U.B.
Risulta in atti come la Banca opposta abbia comunicato i tassi di interesse volta per volta applicati in ogni estratto di conto corrente, tutti incontestabilmente ricevuti dalla Società debitrice. Del resto, in calce ai contratti, la società opponente ha dichiarato, con la propria sottoscrizione, di avere ricevuto copia dei medesimi (cfr. pag.6 doc. n.4 e pag.16 doc. n.8 fasc. monitorio).
Pertanto, in considerazione di quanto precede, i motivi di opposizione fondati sulla “incertezza del credito vantato dal ricorrente” o sulla asserita carenza di documentazione posta a supporto del credito risultano smentiti al pari della ulteriore asserzione, per cui gli opponenti ignoravano l'esistenza del piano di ammortamento, atteso che lo stesso è stato ritualmente depositato nel procedimento monitorio come allegato al contratto di mutuo chirografario.
Del pari infondata è l'eccezione avente ad oggetto la mancata firma del contratto di conto corrente di corrispondenza da parte della CP_1
Ferma restando la circostanza che il contratto di conto corrente, il cui saldo è stato oggetto di ingiunzione è del 12/10/2012, è stato regolarmente sottoscritto innumerevoli volte dal legale rappresentante della sul punto appare opportuno evidenziare che risulta Parte_1 ormai noto l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n.898 del 16/01/2018, le quali hanno definitivamente risolto la questione giuridica dei c.d. contratti
“monofirma” sancendone la assoluta validità ed efficacia, confermando peraltro un orientamento consolidato e pacifico nella giurisprudenza di legittimità per cui: “...va peraltro rilevato che la giurisprudenza costante di questa Corte, premesso che, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante purchè la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso…” (Cass. n.4564/2012; Cass. n.22223/2006; Cass. 9543/2002; Cass. 2826/2000, seguita poi da Cass. sent. 03/10/2019 n. 24669).
Non risulta trovare poi conferma in atti la circostanza, asserita da parte opponente, in ordine alla asserita mancata ricezione degli estratti conto da parte della banca. Oltre che non trovare conferma nella documentazione allegata, risulta inverosimile che una società, che ha svolto molteplici attività imprenditoriali ed intrattenuto numerosi rapporti bancari, venga ad accorgersi dopo anni dall'inizio dei pagina 7 di 10 predetti rapporti di non avere mai ricevuto gli estratti del c/c oggetto di causa, né tantomeno che abbia formalmente contestato la mancata ricezione.
La giurisprudenza di merito è infatti ormai orientata nel senso che “a fronte della allegazione di mancata ricezione degli estratti conto, l'attore avrebbe dovuto provare il comportamento omissivo della banca, ad esempio producendo lettere di tempestiva costituzione in mora e di sollecito all'invio delle comunicazioni periodiche;
in ogni caso il correntista poteva rivolgersi direttamente agli sportelli bancari per ottenere la suddetta documentazione;
in assenza di prova documentale relativa alla tempestiva costituzione in mora della convenuta in ordine all'inadempimento degli obblighi informativi, deve quindi ritenersi che la banca, come da prassi, vi abbia correttamente adempiuto durante tutta la pendenza dei rapporti” (cfr. Trib. Milano, sent. 28.06.2017 n.7280).
Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda le doglianze mosse da parte opponente ed aventi ad oggetto l'anatocismo bancario asseritamente applicato nel contratto di conto corrente per cui è causa.
Il legislatore con il D. Lgs. 04/08/99 n.392 ha affidato al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione degli interessi su interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria ed ha previsto che nelle operazioni in c/c sia assicurata alla clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Tale principio è stato ribadito all'art. 2 della
Deliberazione del CICR del 09.02.2000 (in G.U.R.I. n.43 del 22/02/2000).
I superiori provvedimenti, pertanto, legittimano la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori al rapporto di conto corrente nel rispetto e nella osservanza della reciprocità. La delibera sopra citata, sul fondamento normativo dell'art. 120 co. 2 T.U.B., ha legittimato la capitalizzazione trimestrale – con ciò introducendo una deroga in campo bancario al disposto dell'art. 1283 c.c. nel caso di sua previsione con pari periodicità a favore di entrambe le parti del contratto.
In merito alle doglianze aventi ad oggetto spese, costi e commissioni asseritamente illegittimamente applicati, anche tale eccezione risulta essere smentita.
Da una attenta lettura del documento contrattuale e delle scritture contabili massivamente prodotte emerge con chiarezza che tutte le spese e competenze applicate sono state oggetto di valida pattuizione, di specifica approvazione anch'essa formalmente espressa e di comunicazione al Correntista. La CP_1
si è sempre attenuta alle pattuizioni sottoscritte che ha puntualmente comunicato alla Società Debitrice principale, tramite l'invio degli estratti conto, la quale non ha mai mostrato doglianza alcuna lungo tutto il rapporto contrattuale durato parecchi anni.
Si ritiene, financo, infondata la doglianza circa l'errata indicazione dell' nel contratto di Pt_8
finanziamento di cui trattasi, in quanto, oltre a non essere dimostrata, rappresenta unicamente un indice pagina 8 di 10 rappresentativo del costo complessivo del finanziamento, tale da non determinare nel caso di specie alcun asserito superamento del tasso soglia usura.
In tema di computo delle spese di assicurazione ai fini del calcolo del Taeg, si evidenzia poi come non sia sufficiente che l'attore si limiti ad “evocare” l'inserimento dei costi assicurativi, ma il cliente che tenti di provare in giudizio l'usurarietà del tasso applicato in conseguenza del computo dei costi assicurativi, ha l'onere di provare l'an ed il quantum del premio pagato non potendo sopperire a tale carenza documentale con richieste irrituali alla Banca convenuta (così Trib. Messina sent. n. 1314 del
28.06.2021).
Si rileva, infine, che, ai fini dell'art. 117 TUB, la eventuale e supposta divergenza tra Pt_9
contrattuale ed effettivo in quanto tale difformità, ove accertata, non comporterebbe in ogni caso alcuna nullità contrattuale in quanto il predetto indice costituisce semplicemente un indicatore di costo che sintetizza, ai soli fini informativi, il costo del finanziamento, ed in quanto tale, non può essere considerato quale condizione contrattuale.
Alle generiche argomentazioni degli opponenti, vieppiù, non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico- contabile, in quanto la stessa parte non ha per nulla argomentato in ordine ai motivi per i quali ritenga i rapporti dedotti in giudizio siano afflitti da illegittimità per violazione di legge.
Difatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631; nonché Cass. 24/09/2010,
n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487).
Da ultimo, per ragioni di completezza, come già rilevato da questo Giudice con ordinanza del
10.10.2024, dalla lettura della documentazione offerta in atti, non si ravvisano, poi – con riferimento alla posizione debitoria dei singoli fideiussori – profili di violazione della disciplina a protezione del pagina 9 di 10 consumatore, atteso che i contratti bancari de quibus, da cui trae origine l'ingiunzione di pagamento, non prevedono clausole vessatorie o indici che fanno presumere l'abusività delle stesse (es. penali manifestamente eccessive, oneri non previsti espressamente in contratto, clausole di deroga al foro del consumatore, tassi d'interesse previsti oltre il tasso soglia usura), secondo l'indicazione della
Cassazione a Sezioni unite civili n. 9473/2023.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo confermato.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5776/2022 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 5776/2022 dell'8.03.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- CONDANNA gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3
che liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per
[...]
legge.
Letta in udienza in Catania, il 16 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
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