Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 169/2025 R.G.
Appello sentenza Tribunale Lecce
N. 804 del 14.3.2025
Oggetto: rideterminazione spese processuali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere
dott.ssa Luisa SANTO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 606.2024 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Giulio Insalata, Parte_1
domiciliatario
APPELLANTE
contro CP_1 con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti richiamata in atti dall'avv. Marcello Raho, domiciliatario
APPELLATO
All'udienza del 20.6.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO ha proposto appello avverso
Con ricorso depositato il 21.3.2025 Parte_1 la sentenza indicata in epigrafe con la quale, nei confronti dell' CP_1 si era,, ottenuto il riconoscimento del diritto azionato (pagamento ratei differenziali per riliquidazione della pensione VO ART pari a € 26.001,81), con declaratoria di cessazione dalla materia
Ha lamentato l'erroneità della decisione per l'operata compensazione delle spese di giudizio nonostante l'avvenuto riconoscimento del diritto azionato, per l'omessa specificazione, da parte del giudice, dei gravi motivi alla base della compensazione e per la violazione dei minimi tariffari in relazione al valore della controversia come raffrontati al residuo liquidato.
Ha chiesto in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna dell'Istituto al pagamento, con distrazione, di quanto dovuto per le tariffe professionali (€ 6580 o €
3.290 per l'ipotesi di conferma della compensazione al 50%), nonché alla rifusione delle di questo grado.spese
L CP_1 nella memoria di costituzione ha contestato l'avverso argomento ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è
data lettura.
Non v'è contestazione sul parziale avvenuto riconoscimento del diritto rivendicato in I grado (l' CP_1 nelle more del giudizio ha liquidato i cit. ratei differenziali sulla cit. pensione), così come sulla circostanza che 1 CP_1 abbia provveduto in data a successiva sia allo spirare del termine previsto per la fase amministrativa che al deposito del ricorso
(22.12.2023)
Nella decisione resa non può trovare spazio la compensazione delle spese di giudizio effettuata;
il credito rivendicato come sopra precisato - è stato soddisfatto solo per le
ragioni che la parte creditrice ha prospettato che nonLa circostanza, all'evidenza, integra una ipotesi di soccombenza virtuale giustifica l'operata compensazione. Il giudice di fronte all'evidente soccombenza dell'istituto previdenziale non ha dato conto se non con formula di stile e generica
("....considerata la condotta processuale tenuta dal resistente....appare equo compensare…..") delle ragioni della compensazione che non hanno fondamento Le spese residue liquidate (€ 900) non sono conformi alla prescrizioni tariffarie sia per quanto sopra e ove si tenga conto del valore di causa (€ 26.001,81, della semplicità della controversia e dell'assenza di fase istruttoria.
In applicazione del principio della soccombenza l' CP_1 è dunque tenuto al rimborso delle spese di giudizio del I grado nel rispetto della tariffa professionale che si quantificano in € 3.291 Lespese del presente grado sono a carico dell' CP_1 soccombente e si liquidano tenuto conto dei criteri di cui sopra (dunque con applicazione di un valore di € 2.391 dato dalla differenza fra il dovuto (3.291) ed il liquidato (900) in € 962, oltre accessori.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 21.3.2025 da nei confronti dell' CP_1 avverso la sentenza del 14.3.2025 n. 804Parte_1
del Tribunale di Lecce, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 3.291 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge con distrazione per l'avv. Giulio Insalata condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 962, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione per l'avv. Giulio Insalata
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 20.6.2025
Il Presidente
Dr Gennaro LOMBARDI