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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3407 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per il 1.4.25 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19578/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Nicoletta Zurino, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, CP_1
appellato
NONCHE'
in persona CP_2 Controparte_3
del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Varriale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, I comma, c.p.c.).
Proc. n. 19578/23 r.g.a.c. Pagina 1 di 7 Conclusioni come da note scritte depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 1.4.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., ha convenuto CP_1
in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Barra, l'
[...]
proponendo opposizione avverso il ruolo Controparte_4
contenuto nella cartella di pagamento n. 07120120005431831, dell'importo di € 1.445,82, mai notificata.
A fondamento della domanda, l'opponente ha dedotto di essere venuto a conoscenza, tramite estratto di ruolo esattoriale, dell'esistenza, a proprio carico, dell'indicata cartella di pagamento, relativa alla tassa di smaltimento rifiuti urbani dell'anno 2012, ed ha domandato che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere ad esecuzione forzata per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, stante l'assenza di successive notificazioni atte ad interromperlo.
Costituitesi, l' e stante la Controparte_5 CP_2
natura tributaria del credito contestato, hanno preliminarmente dedotto il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria e l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire. Nel merito, il concessionario ha evidenziato l'infondatezza della domanda, atteso il mancato decorso della prescrizione alla data della notifica (avvenuta in data 13.7.2017 e ritenuta regolare) dell'intimazione di pagamento, atta ad interromperla.
Proc. n. 19578/23 r.g.a.c. Pagina 2 di 7 Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 4077/23, pubblicata il
21.6.23, rilevata la sussistenza della propria giurisdizione, ha accolto la domanda, in considerazione dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria risalente al 2012, annullando la cartella di pagamento contestata e condannando l'Agente della riscossione alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia, in data 27.9.2023, ha proposto appello l' , formulando le medesime doglianze Parte_2
spiegate in primo grado. Ha domandato, in riforma del provvedimento, la declaratoria di carenza della giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria e, in via subordinata, il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile per carenza di interesse ad agire. Nel merito, ha evidenziato il mancato decorso della prescrizione.
La aderendo alla tesi difensiva prospettata da parte CP_2
appellante, ha formulato le medesime conclusioni, evidenziando, nel merito,
l'interruzione della prescrizione derivante dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento in data 21.11.17.
, sebbene validamente citato, è rimasto contumace, come CP_1
dichiarato all'esito dell'udienza del 12.3.24.
2. Per ragioni di priorità logico giuridica, deve essere innanzitutto esaminata la doglianza relativa al difetto di giurisdizione del Giudice di Pace
di Barra, rivestendo tale questione carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente rispetto all'esame degli altri lamentati vizi processuali e sostanziali del provvedimento impugnato.
Come già detto, il credito riportato nella contestata cartella esattoriale concerne la tassa di smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU).
Proc. n. 19578/23 r.g.a.c. Pagina 3 di 7 Ebbene, appare evidente l'errore, nel quale è il Giudice inizialmente adìto, trattenendo innanzi a sé la controversia, rientrando questa nella giurisdizione del giudice tributario in relazione alla natura del credito.
Invero, non vi sono dubbi circa la natura tributaria della pretesa impositiva portata dal ruolo. La giurisprudenza si è più volte espressa al riguardo, ribadendo, in una recentissima pronuncia, che tutti gli atti con i quali vengano richiesti contributi ai fini dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti, in considerazione della circostanza che tali versamenti non sono corrispettivi di una prestazione liberamente richiesta,
abbiano natura impositiva, e che, pertanto, debbano essere devoluti alla giurisdizione tributaria (C. Cass., Sez. Trib., Sent. n. 2029/2024).
Con riferimento a tali entrate, la più recente giurisprudenza di legittimità, anche alla luce di quanto deciso dal Giudice delle Leggi nella sentenza n. 114/18, ha elaborato i seguenti principi in tema di giurisdizione sulle opposizioni esecutive, dai quali non vi è ragione di discostarsi: “a) alla
giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si
reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa
tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano
normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione
di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto
esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo
inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti
inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la
pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere
di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od
Proc. n. 19578/23 r.g.a.c. Pagina 4 di 7 impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta
una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si
assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla
forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se
esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione,
non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza,
inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come
vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla
pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento
della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi -
nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto
esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della
cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli
davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass., S.U., n. 7822/20).
La questione in esame, concernente la prescrizione maturata dopo l'asserita notificazione della cartella di pagamento, appare dunque, prima
facie, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Sebbene, infatti, dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non si comprenda con chiarezza se l'opponente ammetta o meno l'avvenuta ricezione della cartella esattoriale, sta di fatto che il primo giudice ha dichiarato l'estinzione del credito in seguito al compimento, da epoca successiva alla notificazione suddetta, del termine di prescrizione.
Tuttavia, i principi sopra enunciati vanno rettamente intesi alla luce delle successive precisazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la
Proc. n. 19578/23 r.g.a.c. Pagina 5 di 7 quale, sottolineando la generale devoluzione alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni attinenti all'esistenza dei tributi, ha individuato, quale unico limite all'estensione di questa, l'adozione di atti dell'esecuzione forzata, in presenza dei quali soltanto è possibile discorrere di sussistenza della giurisdizione ordinaria (v. Cass., S.U., n. 16986/22).
Infatti, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, e restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Soltanto in presenza di tale ulteriore presupposto, ovverosia dell'esistenza di veri e propri atti di esecuzione successivi alla cartella, nel caso di specie non ravvisabili, può pertanto affermarsi la giurisdizione ordinaria.
In definitiva, dunque, in accoglimento del primo motivo di gravame,
l'appello va accolto, declinando la giurisdizione in favore del giudice speciale.
4. Le spese sono compensate, in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza sulla specifica questione trattata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
nei confronti di e di Parte_1 CP_1 Controparte_4
Proc. n. 19578/23 r.g.a.c. Pagina 6 di 7 per la riforma della sentenza n. 4077/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Barra il 21.6.23, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza,
dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da , per essere la stessa attribuita alla CP_1
cognizione della Corte di Giustizia Tributaria;
2. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
3. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 2.4.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Proc. n. 19578/23 r.g.a.c. Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per il 1.4.25 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19578/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Nicoletta Zurino, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, CP_1
appellato
NONCHE'
in persona CP_2 Controparte_3
del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Varriale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, I comma, c.p.c.).
Proc. n. 19578/23 r.g.a.c. Pagina 1 di 7 Conclusioni come da note scritte depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 1.4.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., ha convenuto CP_1
in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Barra, l'
[...]
proponendo opposizione avverso il ruolo Controparte_4
contenuto nella cartella di pagamento n. 07120120005431831, dell'importo di € 1.445,82, mai notificata.
A fondamento della domanda, l'opponente ha dedotto di essere venuto a conoscenza, tramite estratto di ruolo esattoriale, dell'esistenza, a proprio carico, dell'indicata cartella di pagamento, relativa alla tassa di smaltimento rifiuti urbani dell'anno 2012, ed ha domandato che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere ad esecuzione forzata per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, stante l'assenza di successive notificazioni atte ad interromperlo.
Costituitesi, l' e stante la Controparte_5 CP_2
natura tributaria del credito contestato, hanno preliminarmente dedotto il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria e l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire. Nel merito, il concessionario ha evidenziato l'infondatezza della domanda, atteso il mancato decorso della prescrizione alla data della notifica (avvenuta in data 13.7.2017 e ritenuta regolare) dell'intimazione di pagamento, atta ad interromperla.
Proc. n. 19578/23 r.g.a.c. Pagina 2 di 7 Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 4077/23, pubblicata il
21.6.23, rilevata la sussistenza della propria giurisdizione, ha accolto la domanda, in considerazione dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria risalente al 2012, annullando la cartella di pagamento contestata e condannando l'Agente della riscossione alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia, in data 27.9.2023, ha proposto appello l' , formulando le medesime doglianze Parte_2
spiegate in primo grado. Ha domandato, in riforma del provvedimento, la declaratoria di carenza della giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria e, in via subordinata, il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile per carenza di interesse ad agire. Nel merito, ha evidenziato il mancato decorso della prescrizione.
La aderendo alla tesi difensiva prospettata da parte CP_2
appellante, ha formulato le medesime conclusioni, evidenziando, nel merito,
l'interruzione della prescrizione derivante dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento in data 21.11.17.
, sebbene validamente citato, è rimasto contumace, come CP_1
dichiarato all'esito dell'udienza del 12.3.24.
2. Per ragioni di priorità logico giuridica, deve essere innanzitutto esaminata la doglianza relativa al difetto di giurisdizione del Giudice di Pace
di Barra, rivestendo tale questione carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente rispetto all'esame degli altri lamentati vizi processuali e sostanziali del provvedimento impugnato.
Come già detto, il credito riportato nella contestata cartella esattoriale concerne la tassa di smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU).
Proc. n. 19578/23 r.g.a.c. Pagina 3 di 7 Ebbene, appare evidente l'errore, nel quale è il Giudice inizialmente adìto, trattenendo innanzi a sé la controversia, rientrando questa nella giurisdizione del giudice tributario in relazione alla natura del credito.
Invero, non vi sono dubbi circa la natura tributaria della pretesa impositiva portata dal ruolo. La giurisprudenza si è più volte espressa al riguardo, ribadendo, in una recentissima pronuncia, che tutti gli atti con i quali vengano richiesti contributi ai fini dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti, in considerazione della circostanza che tali versamenti non sono corrispettivi di una prestazione liberamente richiesta,
abbiano natura impositiva, e che, pertanto, debbano essere devoluti alla giurisdizione tributaria (C. Cass., Sez. Trib., Sent. n. 2029/2024).
Con riferimento a tali entrate, la più recente giurisprudenza di legittimità, anche alla luce di quanto deciso dal Giudice delle Leggi nella sentenza n. 114/18, ha elaborato i seguenti principi in tema di giurisdizione sulle opposizioni esecutive, dai quali non vi è ragione di discostarsi: “a) alla
giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si
reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa
tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano
normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione
di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto
esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo
inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti
inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la
pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere
di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od
Proc. n. 19578/23 r.g.a.c. Pagina 4 di 7 impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta
una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si
assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla
forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se
esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione,
non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza,
inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come
vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla
pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento
della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi -
nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto
esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della
cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli
davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass., S.U., n. 7822/20).
La questione in esame, concernente la prescrizione maturata dopo l'asserita notificazione della cartella di pagamento, appare dunque, prima
facie, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Sebbene, infatti, dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non si comprenda con chiarezza se l'opponente ammetta o meno l'avvenuta ricezione della cartella esattoriale, sta di fatto che il primo giudice ha dichiarato l'estinzione del credito in seguito al compimento, da epoca successiva alla notificazione suddetta, del termine di prescrizione.
Tuttavia, i principi sopra enunciati vanno rettamente intesi alla luce delle successive precisazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la
Proc. n. 19578/23 r.g.a.c. Pagina 5 di 7 quale, sottolineando la generale devoluzione alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni attinenti all'esistenza dei tributi, ha individuato, quale unico limite all'estensione di questa, l'adozione di atti dell'esecuzione forzata, in presenza dei quali soltanto è possibile discorrere di sussistenza della giurisdizione ordinaria (v. Cass., S.U., n. 16986/22).
Infatti, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, e restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Soltanto in presenza di tale ulteriore presupposto, ovverosia dell'esistenza di veri e propri atti di esecuzione successivi alla cartella, nel caso di specie non ravvisabili, può pertanto affermarsi la giurisdizione ordinaria.
In definitiva, dunque, in accoglimento del primo motivo di gravame,
l'appello va accolto, declinando la giurisdizione in favore del giudice speciale.
4. Le spese sono compensate, in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza sulla specifica questione trattata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
nei confronti di e di Parte_1 CP_1 Controparte_4
Proc. n. 19578/23 r.g.a.c. Pagina 6 di 7 per la riforma della sentenza n. 4077/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Barra il 21.6.23, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza,
dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da , per essere la stessa attribuita alla CP_1
cognizione della Corte di Giustizia Tributaria;
2. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
3. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 2.4.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Proc. n. 19578/23 r.g.a.c. Pagina 7 di 7