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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8741/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8741/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Parte_1
Dodi del Foro di Parma;
nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Antonio Aiello del Foro di Catanzaro e dall'Avv. Salvatore Coniglio del Foro di Parma;
RICORRENTI
Conclusioni delle parti
, mediante atto di costituzione dei nuovi difensori e note scritte autorizzate, ha Parte_2 revocato il proprio consenso rispetto all'accordo formalizzato nel ricorso introduttivo del giudizio, deducendo l'incongruità delle relative condizioni, in quanto tra l'altro concordate senza tenere conto della propria complessiva situazione economica. Conclusivamente, ha chiesto pronunciarsi sentenza di regolamentazione della responsabilità genitoriale a condizioni difformi da quelle iniziali.
, depositando note scritte autorizzate, ha eccepito l'irritualità della revoca del Parte_1 consenso espressa da e, di conseguenza, ha chiesto pronunciarsi sentenza di Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a condizioni sostanzialmente analoghe a quelle di cui al ricorso introduttivo del procedimento (ovvero, in subordine, disporsi il mutamento del rito, con la concessione di termini per il deposito di memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.).
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28 novembre 2024 e esponevano Parte_1 Parte_2 di avere intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere dall'anno 2016 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 15 settembre 2017), e (entrambi, gemelli, il 17 gennaio Per_1 Per_2 Per_3
2022).
pagina 1 di 3 Allegando la sopravvenuta cessazione del suddetto legame genitoriale e fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, chiedevano congiuntamente provvedere in conformità delle concordate condizioni riguardanti l'affidamento condiviso dei figli minorenni, la loro collocazione paritetica, gli obblighi di mantenimento posti a carico del padre (con la corresponsione di un contributo mensile pari ad Euro 700,00, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie) e ulteriori questioni accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, si costituiva con i Parte_2 nuovi difensori il 17 febbraio 2025 e revocava il proprio consenso rispetto all'accordo formalizzato nel ricorso introduttivo del giudizio, deducendo l'incongruità delle relative condizioni, in quanto concordate senza tenere conto, in particolare, della propria complessiva situazione economica (gravata, tra l'altro, dall'obbligo di mantenimento di un'altra figlia, da costi abitativi, da obblighi di restituzione rateale di finanziamenti e da costi di baby sitter).
La stessa parte ha quindi concluso chiedendo pronunciarsi sentenza disciplinante l'affidamento condiviso dei figli minorenni, la loro collocazione paritetica presso entrambi i genitori e il pari obbligo, a carico di questi ultimi, al mantenimento ordinario diretto e alla ripartizione delle spese straordinarie (salva l'eventuale collocazione preferenziale presso sé medesimo della figlia ). Per_1
, depositando note scritte autorizzate, ha eccepito l'irritualità della revoca del Parte_1 consenso espressa da e, di conseguenza, ha chiesto pronunciarsi sentenza di Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a condizioni sostanzialmente analoghe a quelle di cui al ricorso introduttivo del procedimento (ovvero, in subordine, disporsi il mutamento del rito con la concessione di termini per il deposito di memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.).
, depositando a propria volta note scritte autorizzate, si è riportato di fatto alle Parte_2 conclusioni già precisate, allegando che anche la primogenita , contrariamente alla volontà Per_1 manifestata in un recente passato, ha aderito al regime di collocazione paritetica.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere venuto meno il presupposto di fatto giustificante l'applicazione del rito speciale di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c.
Come rimarcato nella superiore parte narrativa, invero, ha revocato il proprio Parte_2 consenso fondante l'accordo concluso al momento iniziale del giudizio e riportato nel ricorso introduttivo congiunto. Più in particolare, la stessa parte, evocando implicitamente la disciplina dell'errore viziante il consenso, ha dedotto l'incongruità delle condizioni un tempo concordate, in quanto già di per sé inique alla luce delle rispettive risorse economiche come espressamente illustrate in ricorso e, per altro verso, elaborate senza tenere conto della propria situazione economica, ben più complessa e gravosa.
Tale sopravvenienza processuale preclude senz'altro la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito unitario ex art. 473 bis.12 c.p.c., non essendo disciplinata in alcun modo l'ipotesi di un eventuale mutamento di rito.
Ciò da cui discende inevitabilmente in questa sede l'inammissibilità delle domande nuove formulate dallo stesso all'esito del procedimento. Parte_2
Ma è parimenti da escludere una eventuale pronuncia di accoglimento della domanda congiuntamente formulata in ricorso. pagina 2 di 3 A prescindere dalla fondatezza o meno, nel caso di specie, dell'implicito richiamo – operato da
– alla materia dell'errore viziante il consenso (che pare invece propriamente Parte_2 riferibile al solo ambito dei contratti, ossia, unicamente, ai rapporti giuridici patrimoniali e disponibili avvincenti le parti), non può non ritenersi generalmente lecita e produttiva di effetti, nel corso del procedimento instaurato ex art. 473 bis.51 c.p.c., una sopravvenuta manifestazione di volontà diversa rispetto a quella connotante l'inizio del giudizio.
Contrariamente a talune indicazioni ricavabili dai precedenti giurisprudenziali evocati da
[...]
(peraltro, non sovrapponibili al caso di specie), va infatti considerato come il Parte_1
Legislatore, con le disposizioni di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., abbia articolato – si badi bene, non soltanto per le domande di separazione consensuale o di divorzio dei coniugi, ma anche per quelle, come la presente, presentate ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c. – un sistema “bifasico”, connotato dal deposito del ricorso illustrativo delle condizioni concordate e poi, in sede di comparizione personale delle parti (ovvero mediante note scritte), dalla conferma delle medesime condizioni a seguito di conforme parere del Pubblico Ministero.
Ciò che, evidentemente, sottende l'avvertita necessità di dover verificare e collaudare nel tempo la congruità e la tenuta del primigenio accordo;
ciò da cui, ad un tempo, la conseguente possibilità normativa di una valida ed efficace revoca del consenso.
L'esito del procedimento, con i profili di soccombenza reciproca, giustifica infine la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
- dichiara inammissibile il ricorso presentato da e il 28 Parte_1 Parte_2 novembre 2024;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il giorno 1 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8741/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Parte_1
Dodi del Foro di Parma;
nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Antonio Aiello del Foro di Catanzaro e dall'Avv. Salvatore Coniglio del Foro di Parma;
RICORRENTI
Conclusioni delle parti
, mediante atto di costituzione dei nuovi difensori e note scritte autorizzate, ha Parte_2 revocato il proprio consenso rispetto all'accordo formalizzato nel ricorso introduttivo del giudizio, deducendo l'incongruità delle relative condizioni, in quanto tra l'altro concordate senza tenere conto della propria complessiva situazione economica. Conclusivamente, ha chiesto pronunciarsi sentenza di regolamentazione della responsabilità genitoriale a condizioni difformi da quelle iniziali.
, depositando note scritte autorizzate, ha eccepito l'irritualità della revoca del Parte_1 consenso espressa da e, di conseguenza, ha chiesto pronunciarsi sentenza di Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a condizioni sostanzialmente analoghe a quelle di cui al ricorso introduttivo del procedimento (ovvero, in subordine, disporsi il mutamento del rito, con la concessione di termini per il deposito di memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.).
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28 novembre 2024 e esponevano Parte_1 Parte_2 di avere intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere dall'anno 2016 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 15 settembre 2017), e (entrambi, gemelli, il 17 gennaio Per_1 Per_2 Per_3
2022).
pagina 1 di 3 Allegando la sopravvenuta cessazione del suddetto legame genitoriale e fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, chiedevano congiuntamente provvedere in conformità delle concordate condizioni riguardanti l'affidamento condiviso dei figli minorenni, la loro collocazione paritetica, gli obblighi di mantenimento posti a carico del padre (con la corresponsione di un contributo mensile pari ad Euro 700,00, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie) e ulteriori questioni accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, si costituiva con i Parte_2 nuovi difensori il 17 febbraio 2025 e revocava il proprio consenso rispetto all'accordo formalizzato nel ricorso introduttivo del giudizio, deducendo l'incongruità delle relative condizioni, in quanto concordate senza tenere conto, in particolare, della propria complessiva situazione economica (gravata, tra l'altro, dall'obbligo di mantenimento di un'altra figlia, da costi abitativi, da obblighi di restituzione rateale di finanziamenti e da costi di baby sitter).
La stessa parte ha quindi concluso chiedendo pronunciarsi sentenza disciplinante l'affidamento condiviso dei figli minorenni, la loro collocazione paritetica presso entrambi i genitori e il pari obbligo, a carico di questi ultimi, al mantenimento ordinario diretto e alla ripartizione delle spese straordinarie (salva l'eventuale collocazione preferenziale presso sé medesimo della figlia ). Per_1
, depositando note scritte autorizzate, ha eccepito l'irritualità della revoca del Parte_1 consenso espressa da e, di conseguenza, ha chiesto pronunciarsi sentenza di Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a condizioni sostanzialmente analoghe a quelle di cui al ricorso introduttivo del procedimento (ovvero, in subordine, disporsi il mutamento del rito con la concessione di termini per il deposito di memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.).
, depositando a propria volta note scritte autorizzate, si è riportato di fatto alle Parte_2 conclusioni già precisate, allegando che anche la primogenita , contrariamente alla volontà Per_1 manifestata in un recente passato, ha aderito al regime di collocazione paritetica.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere venuto meno il presupposto di fatto giustificante l'applicazione del rito speciale di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c.
Come rimarcato nella superiore parte narrativa, invero, ha revocato il proprio Parte_2 consenso fondante l'accordo concluso al momento iniziale del giudizio e riportato nel ricorso introduttivo congiunto. Più in particolare, la stessa parte, evocando implicitamente la disciplina dell'errore viziante il consenso, ha dedotto l'incongruità delle condizioni un tempo concordate, in quanto già di per sé inique alla luce delle rispettive risorse economiche come espressamente illustrate in ricorso e, per altro verso, elaborate senza tenere conto della propria situazione economica, ben più complessa e gravosa.
Tale sopravvenienza processuale preclude senz'altro la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito unitario ex art. 473 bis.12 c.p.c., non essendo disciplinata in alcun modo l'ipotesi di un eventuale mutamento di rito.
Ciò da cui discende inevitabilmente in questa sede l'inammissibilità delle domande nuove formulate dallo stesso all'esito del procedimento. Parte_2
Ma è parimenti da escludere una eventuale pronuncia di accoglimento della domanda congiuntamente formulata in ricorso. pagina 2 di 3 A prescindere dalla fondatezza o meno, nel caso di specie, dell'implicito richiamo – operato da
– alla materia dell'errore viziante il consenso (che pare invece propriamente Parte_2 riferibile al solo ambito dei contratti, ossia, unicamente, ai rapporti giuridici patrimoniali e disponibili avvincenti le parti), non può non ritenersi generalmente lecita e produttiva di effetti, nel corso del procedimento instaurato ex art. 473 bis.51 c.p.c., una sopravvenuta manifestazione di volontà diversa rispetto a quella connotante l'inizio del giudizio.
Contrariamente a talune indicazioni ricavabili dai precedenti giurisprudenziali evocati da
[...]
(peraltro, non sovrapponibili al caso di specie), va infatti considerato come il Parte_1
Legislatore, con le disposizioni di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., abbia articolato – si badi bene, non soltanto per le domande di separazione consensuale o di divorzio dei coniugi, ma anche per quelle, come la presente, presentate ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c. – un sistema “bifasico”, connotato dal deposito del ricorso illustrativo delle condizioni concordate e poi, in sede di comparizione personale delle parti (ovvero mediante note scritte), dalla conferma delle medesime condizioni a seguito di conforme parere del Pubblico Ministero.
Ciò che, evidentemente, sottende l'avvertita necessità di dover verificare e collaudare nel tempo la congruità e la tenuta del primigenio accordo;
ciò da cui, ad un tempo, la conseguente possibilità normativa di una valida ed efficace revoca del consenso.
L'esito del procedimento, con i profili di soccombenza reciproca, giustifica infine la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
- dichiara inammissibile il ricorso presentato da e il 28 Parte_1 Parte_2 novembre 2024;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il giorno 1 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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