TRIB
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/11/2024, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. 8882/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.07.2024 da
1) Parte_1
Nata a Erice (TR), il 27.03.1985
Cittadina italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Grazia Russo del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano, l'11.01.1982
Cittadino italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Carlotta Cornia del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in US IZ (VA)
(anno 2010, atto n.1, reg., parte I, ) in regime di comunione dei beni. con la seguente figlia minorenne: nata il [...], cittadina italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 luglio 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidamento esclusivo di alla madre in ragione della distanza tra Milano e Valderice. Per_1
3) Collocamento preferenziale di presso la mamma in Valderice, Via del Pisello n. 46; il Per_1 padre, previa semplice richiesta della madre ha già firmato e ha già trasmesso alla stessa i documenti per il nulla osta necessario per l'iscrizione a scuola in Valderice della figlia.
4) Quanto ai rapporti di con i genitori: stante la distanza tra Milano e Valderice i genitori si Per_1 impegnano a concordare un incontro mensile, durante un week end stabilito di comune accordo, a mesi alterni a Milano e a Valderice assumendosi ciascuno i propri costi di viaggio e dividendosi quelli di al 50% dopo aver concordato l'esborso. La madre si impegna a mettere in contatto Per_1 giornalmente tramite il proprio telefono o quello della ragazzina, padre e figlia tramite chiamata/videochiamata al fine di preservare il rapporto genitoriale con il papà.
5) Quanto al mantenimento di il signor si impegna a versare entro il 12 di ogni mese Per_1 Pt_2
l'importo di €150,00 per n. 12 mensilità annue con prima rivalutazione ISTAT a luglio 2025 a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità al protocollo milanese al riguardo. I versamenti dovranno avvenire nei termini di cui sopra sulla seguente carta PostePay: n.
5333171201186786, IBAN:[...]. Si dà atto che il sig. appena Pt_2 dopo il trasferimento di moglie e figlia, ha provveduto immediatamente a versare la cifra di cui sopra sulla Postepay della signora Parte_1
6) Quanto all'assegno unico il relativo importo sarà attribuito al 100% alla Signora Parte_1
7) Quanto alle vacanze natalizie: i genitori si alterneranno di anno in anno per trascorrere almeno n.
5 giorni durante le feste natalizie ad anni alterni a Valderice e a Milano stabilendo fin sa ora che per l'anno 2024, in conseguenza della grave malattia della nonna materna, sarà il padre di a Per_1 doversi recare in Sicilia.
8) Quanto alle vacanze pasquali: le vacanze di Pasqua saranno alternata di anno in anno tra i genitori;
9) Quanto alle vacanze estive: a partire dall'estate 2025 trascorrerà con il padre almeno una Per_1 settimana tra i mesi di luglio e agosto di ogni anno in una località turistica con il padre. La settimana verrà concordata tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
10) Quanto al giorno del compleanno di se possibile il padre si recherà in Valderice per Per_1 trascorrere o il pranzo o la cena con la figlia.
11) L'accordo scritto tra le parti preso nell'interesse esclusivo di deroga le clausole di cui Per_1 sopra.
12) Quanto alla casa coniugale la stessa resterà assegnata al sig. al quale è intestato il contratto Pt_2 di affitto che continuerà ad assumersi il pagamento delle spese ordinarie e delle utenze della stessa.
13) Quanto all'auto DACIA con targa GF041AG, intestata alla signora la stessa resterà Parte_1 in uso al sig. al quale è intestato il finanziamento per l'acquisto della stessa e che si impegna Pt_2 espressamente a saldare tutte le relative spese relative all'autovettura sia di carattere ordinario (i.e. assicurazione e bollo annuale) che le eventuali spese straordinarie. Appena il sig. avrà la Pt_2 disponibilità economica, volendo dare priorità al mantenimento per la figlia, provvederà ad accollarsi i costi e a far predisporre i documenti per il passaggio di proprietà che verrà perfezionato in occasione di uno dei viaggi a Milano della signora Parte_1
14) Quanto ai documenti: i genitori si impegnano espressamente e si autorizzano reciprocamente al rinnovo dei documenti propri e di validi per l'espatrio. Le relative spese per il rilascio dei Per_1 documenti di cui sopra di verranno ripartite al 50% tra i genitori. Ciascun genitore provvederà Per_1 invece alle proprie spese.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio civile in US IZ (VA), l'11 gennaio 2010 (anno
[...]
2010, n. 1, Parte 1, Serie A;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di US IZ (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 6.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG