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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1399/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5354/2024 depositato il 01/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4866/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 17/06/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320219003136433 ALTRI TRIBUTI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nei motivi di appello
Resistente/Appellato: L'Ag. delle Entrate insiste nelle difese;
AD insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4866/2024 del 24.05.2024, depositata il 17.06.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento di
€ 15.436,65 per imposta IRPEF Anno 2013 ed accessori, accertata con l'avviso notificato il 24/05/2018 e condannava il ricorrente alle spese di giudizio, come liquidate.
Propone appello il ricorrente, censurando la impugnata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere pronunciato, il primo giudice, sulla inesistenza del cennato avviso di accertamento e della successiva cartella di pagamento perchè mai notificati al ricorrente, nonché per violazione dell'art. 7, c.5bis, D.Lgs.
n.546/1992, per non avere disposto l'acquisizione di detti atti, seppure nei poteri del primo giudice ed, ancora, per avere erroneamente ritenuto validamente notificato a mezzo del servizio postale il cennato avviso di accertamento, ha chiesto, pertanto, previa sospensione, in riforma della sentenza appellata ed, in accoglimento del proposto ricorso, annullarsi l'impugnata intimazione di pagamento, con le spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto il rigetto dell'appello, in subordine dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva ed, in ulteriore subordine, se accolto il ricorso, di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa discendente dal giudizio anche in punto spese.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, ha chiesto il rigetto dell'appello, con le spese.
L'appellante ha depositato memoria.
Rigettata, con ordinanza del 09.12.2024, la istanza di sospensione, la causa, alla pubblica udienza del
23.01.2026, sulle conclusioni delle parti, si è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Si è documentato in atti dalla Agenzia delle Entrate che l'avviso di accertamento in questione si ebbe a notificare, a mezzo del servizio postale, alla residenza del ricorrente, in Adrano (CT), Indirizzo_1
, con raccomandata n. 66822384499-4 del 14.05.2018, l'operatore postale, stante la temporanea assenza del destinatario, ebbe ad immettere il plico nella cassetta della corrispondenza e, contestualmente, ebbe ad inviare al destinatario, la raccomandata informativa n.68692173301-3, non avendo provveduto l'interessato a ritirare il plico, la notifica ebbe a perfezionarsi per compiuta giacenza.
Ne discende che, il contribuente, dovendo imputare alla propria inerzia di non avere avuto conoscenza dell' avviso di accertamento in questione, non avendo curato di ritirare il relativo plico presso l'ufficio postale, non può lamentare una pretesa mancata notifica del cennato atto e, tanto meno, per supplire a detta mancanza, può richiedere che sia ordinato all'Ufficio di depositare detto atto.
Considerato che
l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato e non è stato impugnato nel previsto termine di decadenza, lo stesso si è reso definitivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del DPR 602/73, sicchè la richiesta del ricorrente di acquisire agli atti del giudizio il cennato avviso di accertamento è, anche sotto tale profilo, del tutto inammissibile, perché irrilevante, non potendo rispondere a nessuna utilità per il ricorrente, cui, per quanto esposto, è preclusa ogni censura avverso il cennato atto, per esserne decaduto.
Le censure mosse dall'appellante vanno, pertanto, rigettate, il Giudice di primo grado non è incorso in violazione dell'art. 112 c.p.c., dovendosi intendere la anzidetta richiesta implicitamente rigettata dalla C.G.
T. e, tanto meno, per quanto detto, è incorso in violazione dell'art. 7 D.Lgs. n.546/1992, non rientrandosi nella ipotesi normativa.
Infondato si appalesa il rilievo dell'appellante sull'eccepito difetto di valida procura alle liti in capo al difensore di ADER, siffatta procura, firmata digitalmente dal Responsabile Atti introduttivi del giudizio Sicilia di AD, si ritrova allegata alla istanza di visibilità del fascicolo depositata agli atti del giudizio in data 05/03/2025.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ADER e di ADE in € 950,00 ciascuna, oltre accessori di legge, se dovuti, ponendole a carico dell'appellante Ricorrente_1.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 17, rigetta l'appello proposto da
Ricorrente_1 e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla refusione delle spese del giudizio d'appello in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Catania, come liquidate.
Catania lì 23.01.2026 Il Presidente relatore
ST IN
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5354/2024 depositato il 01/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4866/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 17/06/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320219003136433 ALTRI TRIBUTI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nei motivi di appello
Resistente/Appellato: L'Ag. delle Entrate insiste nelle difese;
AD insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4866/2024 del 24.05.2024, depositata il 17.06.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento di
€ 15.436,65 per imposta IRPEF Anno 2013 ed accessori, accertata con l'avviso notificato il 24/05/2018 e condannava il ricorrente alle spese di giudizio, come liquidate.
Propone appello il ricorrente, censurando la impugnata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere pronunciato, il primo giudice, sulla inesistenza del cennato avviso di accertamento e della successiva cartella di pagamento perchè mai notificati al ricorrente, nonché per violazione dell'art. 7, c.5bis, D.Lgs.
n.546/1992, per non avere disposto l'acquisizione di detti atti, seppure nei poteri del primo giudice ed, ancora, per avere erroneamente ritenuto validamente notificato a mezzo del servizio postale il cennato avviso di accertamento, ha chiesto, pertanto, previa sospensione, in riforma della sentenza appellata ed, in accoglimento del proposto ricorso, annullarsi l'impugnata intimazione di pagamento, con le spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto il rigetto dell'appello, in subordine dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva ed, in ulteriore subordine, se accolto il ricorso, di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa discendente dal giudizio anche in punto spese.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, ha chiesto il rigetto dell'appello, con le spese.
L'appellante ha depositato memoria.
Rigettata, con ordinanza del 09.12.2024, la istanza di sospensione, la causa, alla pubblica udienza del
23.01.2026, sulle conclusioni delle parti, si è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Si è documentato in atti dalla Agenzia delle Entrate che l'avviso di accertamento in questione si ebbe a notificare, a mezzo del servizio postale, alla residenza del ricorrente, in Adrano (CT), Indirizzo_1
, con raccomandata n. 66822384499-4 del 14.05.2018, l'operatore postale, stante la temporanea assenza del destinatario, ebbe ad immettere il plico nella cassetta della corrispondenza e, contestualmente, ebbe ad inviare al destinatario, la raccomandata informativa n.68692173301-3, non avendo provveduto l'interessato a ritirare il plico, la notifica ebbe a perfezionarsi per compiuta giacenza.
Ne discende che, il contribuente, dovendo imputare alla propria inerzia di non avere avuto conoscenza dell' avviso di accertamento in questione, non avendo curato di ritirare il relativo plico presso l'ufficio postale, non può lamentare una pretesa mancata notifica del cennato atto e, tanto meno, per supplire a detta mancanza, può richiedere che sia ordinato all'Ufficio di depositare detto atto.
Considerato che
l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato e non è stato impugnato nel previsto termine di decadenza, lo stesso si è reso definitivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del DPR 602/73, sicchè la richiesta del ricorrente di acquisire agli atti del giudizio il cennato avviso di accertamento è, anche sotto tale profilo, del tutto inammissibile, perché irrilevante, non potendo rispondere a nessuna utilità per il ricorrente, cui, per quanto esposto, è preclusa ogni censura avverso il cennato atto, per esserne decaduto.
Le censure mosse dall'appellante vanno, pertanto, rigettate, il Giudice di primo grado non è incorso in violazione dell'art. 112 c.p.c., dovendosi intendere la anzidetta richiesta implicitamente rigettata dalla C.G.
T. e, tanto meno, per quanto detto, è incorso in violazione dell'art. 7 D.Lgs. n.546/1992, non rientrandosi nella ipotesi normativa.
Infondato si appalesa il rilievo dell'appellante sull'eccepito difetto di valida procura alle liti in capo al difensore di ADER, siffatta procura, firmata digitalmente dal Responsabile Atti introduttivi del giudizio Sicilia di AD, si ritrova allegata alla istanza di visibilità del fascicolo depositata agli atti del giudizio in data 05/03/2025.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ADER e di ADE in € 950,00 ciascuna, oltre accessori di legge, se dovuti, ponendole a carico dell'appellante Ricorrente_1.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 17, rigetta l'appello proposto da
Ricorrente_1 e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla refusione delle spese del giudizio d'appello in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Catania, come liquidate.
Catania lì 23.01.2026 Il Presidente relatore
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