Articolo 48 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
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29 luglio 1945
Art. 48. (Procedimenti in corso) .


Le norme processuali dei nuovi codici penali militari Si applicano a tutti i procedimenti e agli altri affari penali in corso davanti ai tribunali militari, in qualunque stato o grado si trovino, se non e' altrimenti stabilito dalla legge.

Gli atti compiuti con l'osservanza delle norme abrogate conservano la loro validita'.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945