Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01993/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00826/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 826 del 2023, proposto da
Centro Nuoto Sportivo - società consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Attala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RT NC A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Penna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Chimera Nuoto A.S.D., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina n. 492 del 19 maggio 2023 emessa dal Responsabile di Area Lavori Pubblici Edilizia e Manutenzione del Comune di Foiano della Chiana, comunicata in pari data, avente ad oggetto “risoluzione della convenzione Rep. n. 2996 del 04.03.2016 registrata ad Arezzo il 16/03/2016 al nr. 5 Vol. 1 Serie II relativa all’affidamento della gestione e conduzione dell'impianto sportivo denominato piscine comunali”, in forza della quale con effetto immediato veniva ordinata la riconsegna dei locali liberi da persone e cose;
- del provvedimento del 23 maggio 2023 recante in oggetto “Escussione atto di fideiussione n. C.C. 1216800389DF – garanzia per cauzione definitiva convenzione Rep. n. 2996 del 04.03.2016 relativa all'affidamento della gestione e conduzione dell'impianto sportivo denominato piscine comunali. Contraente Centro Nuoto Sportivo Scarl e Beneficiario Comune di Foiano della Chiana”;
- della nota del 15 giugno 2023 recante in oggetto “risoluzione della convenzione Rep. n. 2996 del 04.03.2016 registrata ad Arezzo il 16/03/2016 al nr. 5 Vol. 1 Serie II relativa all'affidamento della gestione e conduzione dell'impianto sportivo denominato piscine comunali – Convocazione Centro Nuoto Sportivo per riconsegna dell'impianto” in forza della quale veniva fissata la data del 23 giugno 2023 per la ricognizione dei locali e relativa consegna;
- della nota del 23 giugno 2023 recante in oggetto “risoluzione della convenzione Rep. n. 2996 del 04.03.2016 registrata ad Arezzo il 16/03/2016 al nr. 5 Vol. 1 Serie II relativa all'affidamento della gestione e conduzione dell'impianto sportivo denominato piscine comunali – RICONSEGNA DELL'IMPIANTO”;
- della nota dell’8 giugno 2023 recante in oggetto “accesso ai documenti amministrativi determinazione nr. 492 del 19.05.2023” e i documenti allegati tra cui i file denominati “verbale dell'incontro fra Comune di Foiano della Chiana e Centro Nuoto Sportivo tenuto il 30.03.2023 presso lo studio dell'Avv. Stefano Pasquini ad Arezzo” ed il “verbale dell'incontro fra Comune di Foiano della Chiana e Centro Nuoto Sportivo tenuto il 19.04.2023 presso lo studio dell'Avv. Stefano Pasquini ad Arezzo”;
- della nota del primo marzo 2023 recante in oggetto “convenzione relativa all'affidamento della gestione e conduzione dell'impianto sportivo denominato piscine comunali. Contratto Rep. n. 2996 del 04.03.2016. Riscontro alla Comunicazione pervenuta il 23.02.2023 prot. n. 2964” in forza della quale subordinava l'incontro proposto dal gestore per verificare le criticità della struttura alla riapertura immediata della piscina;
- della nota del 31 gennaio 2023 recante in oggetto “convenzione relativa all'affidamento della gestione e conduzione dell'impianto sportivo denominato piscine comunali. Contratto Rep. n. 2996 del 04.03.2016. Riscontro alla Comunicazione pervenuta il 21.12.2023 prot. n. 20559” in forza della quale veniva comunicata la conclusione di lavori di manutenzione della piscina comunale, proponendo il giorno 2 febbraio 2023 per effettuare l'apposito sopralluogo per la riconsegna dei locali;
- nei limiti di interesse, dei decreti nr. 19 del 21 dicembre 2022, nr. 11 del 17 novembre 2021, nr. 17 del primo ottobre 2020, nr. 16 del primo ottobre 2020, nr. 14 del primo settembre 2020, nr. 8 del 23 giugno 2020;
- della nota del 4 ottobre 2022 recante in oggetto “convenzione relativa all'affidamento della gestione e conduzione dell'impianto sportivo denominato piscine comunali. Contratto Rep. n. 2996 del 04.03.2016; riscontro alle Comunicazioni pervenuta il 26.09.2022 prot. n. 15696 e il 30.09.2022 prot. n. 16115” con allegata la Relazione tecnica;
- nei limiti di interesse, della convenzione relativa all'affidamento della gestione e conduzione dell'impianto sportivo denominato piscine comunali, contratto Rep. n. 2996 del 4 marzo 2016 e successiva modifica integrativa, ivi compreso il documento denominato “verbale di consistenza/inventario (prot. n. 20160003762 del 04.03.2016)” non materialmente allegato;
e per l’accertamento dell’inadempimento del Comune di Foiano della Chiana agli obblighi di manutenzione straordinaria su di esso gravanti;
e per la condanna del Comune resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente, in conseguenza degli atti e provvedimenti impugnati, per l'ammontare che verrà stabilito in corso di causa e comunque pari ad € 600.000,00, o alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato dal Comune di Foiano della Chiana il 25 ottobre 2023:
per l’accertamento
della legittimità della determina n. 492 del 19 maggio 2023 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Edilizia, Manutenzione del Comune di Foiano della Chiana, che ha stabilito la risoluzione della Convenzione Rep. n. 2996 del 4/03/2016, registrata ad Arezzo il 16 marzo 2016 al n. 5 Vol. 1 Serie II, con la quale il Comune di Foiano della Chiana aveva affidato la gestione e conduzione dell'impianto sportivo denominato Piscine Comunali alla Società Consortile Centro Nuoto Sportivo a r.l., per inadempimento del concessionario, ai sensi dell'art. 15 della medesima Convenzione;
per l'accertamento
di tutti i danni subiti dal Comune di Foiano della Chiana a causa delle inadempienze della Società Consortile Centro Nuoto Sportivo alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della citata convenzione;
e per la condanna
della Società Consortile Centro Nuoto Sportivo al pagamento al Comune di Foiano della Chiana di tutti i danni provocati dalle inadempienze alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della convenzione citata, nella misura di € 670.703,13 o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti notificato dalla Società Consortile Centro Nuoto Sportivo il 7 novembre 2023 e depositato il 6 dicembre 2023 (denominato “memoria”):
per l’annullamento
- della relazione sugli inadempimenti contrattuali nella gestione della piscina comunale redatta dal tecnico comunale in data 15 maggio 2023, depositata nel fascicolo telematico in data 25 ottobre 2023 e mai allegata alla determina nr. 492 del 19 maggio 2023;
- della delibera di Giunta comunale nr. 83 dell’8 agosto 2023 avente ad oggetto “affidamento gestione piscine comunali a nuovo gestore – indirizzi” individuato nella RT NC in quanto seconda classificata;
- della convenzione Rep. n. 3434 che il Comune di Foiano della Chiana ha sottoscritto con RT NC quale nuovo gestore in data 29 settembre 2023;
- della determinazione nr. 798 del primo agosto 2023 recante in oggetto “fornitura e posa in opera di arredi per la piscina comunale di Foiano della Chiana, questi composti in 6 cabile a rotazione, di cui due per portatori di handicap, n. 10 panche in alluminio con struttura portante e 48 armadietti per spogliatoio – affidamento GSE GROUP s.r.l.”;
- della determinazione nr. 800 del primo 2023 recante in oggetto “fornitura telo isotermico per la piscina coperta nr. 7 corsie galleggianti e 26 ml di griglie in plastica – affidamento Swimming Pool 2030 srl”;
- della determinazione nr. 855 dell’8 agosto 2023 recante in oggetto “manutenzione della Piscina Comunale mediante la tinteggiatura di alcune zone interne e stuccatura delle vasche interne – affidamento a MG snc di PP e CE AS AL;
- della determinazione nr. 999 del 19. Settembre 2023 recante in oggetto “intervento nella Piscina Comunale per la manutenzione degli impianti termici e di purificazione dell'acqua proveniente dal pozzo adiacente – affidamento Deltaclima”;
e per la condanna
del Comune resistente al risarcimento dei danni provocati, per un importo complessivo pari a € 703.000,00;
e, in subordine, per la condanna
del Comune resistente al pagamento di € 300.000,00 a titolo di ingiustificato arricchimento, in relazione all’incremento patrimoniale conseguito con l’acquisizione delle strutture realizzate dal ricorrente.
Visti il ricorso principale, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale del Comune di Foiano della Chiana, assieme ai relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della RT NC A.S.D.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa SI De LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società consortile denominata “Centro Nuoto Sportivo” (di seguito anche solo Centro Nuoto), in data 4 marzo 2016, a seguito di procedura concorrenziale appositamente bandita, ha stipulato con il Comune di Foiano della Chiana una convenzione avente ad oggetto l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo denominato “piscine comunali”, per la durata di 15 anni.
Con determina n. 492 del 19 maggio 2023, il Comune ha disposto la risoluzione della convenzione sopra detta per asserito inadempimento degli obblighi previsti a carico della concessionaria; il Centro Nuoto, segnatamente, non avrebbe garantito l’apertura dell’impianto natatorio secondo le tempistiche previste, lasciandolo ingiustificatamente chiuso ed inutilizzato per più mesi, e non avrebbe eseguito gli interventi di manutenzione a suo carico.
2. Con il ricorso indicato in epigrafe, la società concessionaria ha impugnato il citato atto.
La stessa chiede, in estrema sintesi, che sia accertata, da un lato, l’insussistenza dei presupposti per la risoluzione e, dall’altro, la violazione degli obblighi contrattuali da parte del Comune stesso, che non avrebbe eseguito sul bene le opere di manutenzione straordinaria necessarie a consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività sportive, rendendo così necessaria la chiusura dell’impianto.
La società domanda quindi la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti a causa dell’anticipata cessazione del rapporto contrattuale in essere, anche in considerazione dei significativi investimenti che essa avrebbe fatto nel corso del tempo per la valorizzazione del bene.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Foiano della Chiana.
Quest’ultimo ha proposto anche ricorso incidentale, formulando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni che l’ente avrebbe subito a causa delle gravi inadempienze contestate alla concessionaria.
4. Con ricorso per motivi aggiunti il Centro Nuoto ha impugnato alcuni ulteriori atti depositati dal Comune nel corso del giudizio, tra i quali, in particolare, la nuova convenzione di concessione frattanto stipulata con la società RT NC.
5. Quest’ultima si è a sua volta costituita in giudizio e ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’odierna controversia.
6. Nell’udienza pubblica del 6 novembre 2025, la causa è stata discussa alla presenza dei difensori delle parti e trattenuta per la decisione.
7. L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla società RT NC, è fondata.
L’odierna controversia ha ad oggetto la risoluzione per inadempimento contrattuale della concessione “relativa all'affidamento della gestione e conduzione dell'impianto sportivo denominato piscine comunali”, stipulata tra il Comune di Foiano della Chiana e la società Centro Nuoto Sportivo, risultata vincitrice all’esito di una procedura ad evidenza pubblica indetta dall’Ente nell’anno 2016.
La convenzione (cfr. doc. 18.1 del Comune), all’art. 5, prevedeva che la concessionaria dovesse “assicurare il regolare funzionamento dell’impianto sportivo – piscina assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione in base all’offerta presentata”; la stessa disposizione stabiliva che alla società spettassero “tutte le entrate derivanti dall’uso dell’impianto affidato in gestione” e “un contributo annuale… per il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli investimenti…”; la concessionaria, per parte sua, si impegnava alla corresponsione di un canone annuo a favore dell’Amministrazione comunale.
L’art. 7 della convenzione indicava in modo dettagliato e puntuale gli obblighi di manutenzione e di gestione dell’impianto natatorio assunti dalla concessionaria; mentre l’art. 8 prevedeva le opere di miglioramento che la stessa avrebbe dovuto eseguire sul complesso immobiliare, secondo quanto offerto in sede di gara.
In base all’art. 12, rimanevano in carico al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria non rientranti tra le migliorie proposte dalla concessionaria.
Considerati l’oggetto e le caratteristiche della concessione in esame, tesa alla promozione dello sport e al miglioramento della qualità della vita della collettività locale, e in accordo con la prevalente giurisprudenza, che attribuisce rilievo determinante alla “centralità del momento della gestione” e alla strumentalità dell’affidamento del bene, la stessa va qualificata come concessione di pubblico servizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 marzo 2022, n. 1784; Id., 28 gennaio 2021, n. 858).
Nel caso di specie trova pertanto applicazione l’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., in forza del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di concessioni di pubblici servizi “escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.
Come già evidenziato da questa Sezione, la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha oramai da tempo chiarito che la giurisdizione del giudice ordinario deve estendersi “a tutte le questioni inerenti l'esecuzione e l'adempimento della concessione, nonché alle relative conseguenze risarcitorie, fatta eccezione per le ipotesi in cui l'amministrazione concedente, pur nella fase esecutiva del rapporto, si trovi a esercitare poteri autoritativi. Il superamento dell'indirizzo tradizionale, che attribuiva alla giurisdizione esclusiva del G.A. anche le controversie inerenti l'esecuzione della concessione, si fonda su dichiarate ragioni di simmetria rispetto alla materia dei contratti pubblici, nella quale è pacifico che la stipulazione del contratto rappresenti lo spartiacque tra la giurisdizione esclusiva spettante al giudice amministrativo e quella del giudice ordinario che investe l'esecuzione del rapporto; nonché sul principio, di derivazione costituzionale, secondo cui per radicare la giurisdizione esclusiva non è sufficiente la mera attinenza della controversia con una determinata materia, ma occorre che la lite abbia ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri. Pertanto, pur ammettendosi che anche nella fase esecutiva delle concessioni possano residuare poteri pubblici dell'autorità concedente, in relazione ai quali la giurisdizione esclusiva continua effettivamente a giustificarsi, appartengono invece alla giurisdizione ordinaria le controversie nelle quali il petitum sostanziale è costituito dall'accertamento dell'adempimento o dell'inadempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del rapporto concessorio, dal momento che le stesse non coinvolgono sotto alcun profilo un controllo sull'esercizio del potere pubblico, in relazione ai parametri di legittimità dell'azione amministrativa provvedimentale (da ultimo, cfr. Cass. civ., sez. un., 29 agosto 2023, n. 25427, e i precedenti ivi citati, in particolare id., 8 luglio 2019, n. 18267)” (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 24 novembre 2023, n. 1089; Id., 5 gennaio 2024, n. 16; si veda anche, Cass. civ., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32728; Cass. civ., sez. un., 3 maggio 2017, n. 10705; Cons. Stato, ad. plen., 27 luglio 2016, n. 22/2016;).
La Sezione ha avuto peraltro modo di precisare che la riserva della giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a. deve essere interpretata in modo ampio, fino a ricomprendervi tutte le controversie relative alla fase esecutiva della convenzione, comprese quelle relative alla risoluzione del rapporto, “venendo in discussione il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio e non già l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione” (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 19 luglio 2022, n. 942; si veda anche, sul punto, Cass. civ., sez. un., 18 dicembre 2019, n. 33691).
Sulla base della linea interpretativa appena delineata, il giudice amministrativo ha in più occasioni riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in caso di controversie relative alla fase esecutiva delle concessioni di servizi (cfr. T.A.R. Reggio Calabria, Catanzaro, sez. I, 14 luglio 2022, n. 1322; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 18 marzo 2022, n. 450; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 9 gennaio 2020, n. 52; Cons. Stato, sez. III, 13 ottobre 2020, n. 6181; Id., sez. V, 13 gennaio 2020, n. 268 e 1° marzo 2023, n. 2185).
In particolare, il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 2506 del 15 marzo 2024, ha confermato la già citata sentenza n. 16/2024, con cui questa Sezione ha declinato la giurisdizione amministrativa in una controversia attinente alla risoluzione per inadempimento contrattuale della concessione di un impianto sportivo.
In tale sede, si è dapprima precisato che “… è prevalsa nella giurisprudenza amministrativa più recente la qualificazione della concessione della gestione di impianto sportivo comunale come concessione di pubblico servizio piuttosto che come concessione di bene pubblico”; per poi affermare che, laddove non vi sia spendita di poteri autoritativi, “le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto successiva all'aggiudicazione, ivi comprese le questioni inerenti agli adempimenti ed alle relative conseguenze indennitarie, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in discussione il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio… (cfr. Cass. civ. sez. unite, ord., 18 dicembre 2018, n. 32728 e id. 26 ottobre 2020, n. 23418 e la giurisprudenza successiva fino a Cass. civ. sez. un., ord. 29 agosto 2023, n. 25427)”.
D’altra parte, l’adesione all’orientamento evolutivo della Corte regolatrice, di cui si è dato conto, merita di essere confermata, dovendosi comunque “privilegiare l’interesse delle parti del processo a ottenere dal giudice, in tema di riparto della giurisdizione, pronunce che riducano al massimo il rischio di una (superflua) dilatazione dei tempi processuali (art. 2, comma 2 c.p.a.)” (cfr. T.A.R. Toscana, sentt. nn. 1089/2023 e 16/2024 cit.).
Ebbene, nel caso di specie il ricorso principale, i connessi motivi aggiunti e il ricorso incidentale hanno ad oggetto la risoluzione della convenzione di concessione stipulata tra il Comune di Foiano della Chiana e Centro Nuoto, per inadempimento degli obblighi gravanti sulle parti: le questioni poste all’attenzione del giudice attengono dunque, strettamente ed esclusivamente, alla fase di esecuzione della concessione e all’esercizio di prerogative proprie di tutte le parti contrattuali, che si trovano in posizione paritetica.
Nel disporre la risoluzione della convenzione stipulata con il Centro Nuoto, per mancato assolvimento degli obblighi gravanti sulla società concessionaria, l’Amministrazione non ha svolto valutazioni discrezionali, nell’esercizio di un potere autoritativo, ma ha solo accertato la sussistenza di inadempienze imputabili al Centro Nuoto, per poi trarne le conseguenze previste dalla legge (artt. 1453 e ss. c.c.) e dal contratto (cfr. art. 13, doc. 18 del Comune cit.).
Anche a sostegno della domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata dal Comune, con il ricorso incidentale, si invoca la violazione degli impegni assunti dalla concessionaria con la sottoscrizione del contratto.
La risoluzione della concessione disposta dal Comune, d’altra parte, non può essere ricondotta all’attività di “vigilanza”, che l’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a. assegna in via esclusiva alla giurisdizione del giudice amministrativo. Quest’ultima, infatti, mira ad assicurare il corretto espletamento del servizio affidato in gestione alla concessionaria e può implicare valutazioni di natura discrezionale e l’adozione di soluzioni differenziate, atte a garantire, in corso di esecuzione, il rispetto di determinati standard qualitativi e la massima tutela degli interessi pubblici perseguiti dall’Amministrazione, che mantiene la propria posizione di supremazia; a questo peculiare tipo di attività può essere ascritta, ad esempio, l’ordinanza del Sindaco del Comune di Foiano della Chiana, n. 8 del 27 gennaio 2022, con la quale alla concessionaria era stata a suo tempo stata imposta la chiusura dell’impianto natatorio, con invito al rispetto della normativa emergenziale per la prevenzione dell’infezione da Covid operante all’epoca (cfr. doc. 18.12 del Comune).
Il fatto, poi, che la risoluzione sia stata pronunciata all’esito di un procedimento amministrativo non muta la natura del potere di tipo privatistico esercitato dall’Amministrazione comunale, che va comunque qualificato in base alle sue caratteristiche sostanziali e alle disposizioni da cui esso trae origine. Basti al riguardo ricordare che anche per la risoluzione dei contratti di appalto - ai quali, sotto molteplici aspetti, vanno assimilate le concessioni di servizi - l’art. 10 dell’Allegato II.14 del nuovo codice dei contratti pubblici prevede una specifica procedimentalizzazione, senza che ciò comporti la sottrazione delle relative controversie alla (pacifica) giurisdizione del giudice ordinario.
Infine, l’attinenza della vicenda ad interessi pubblici non può incidere sul riparto della giurisdizione, poiché quel che veramente conta è stabilire se, per il perseguimento di quegli interessi, l'Amministrazione sia o meno dotata di un potere autoritativo (cfr. Cass. civ., sez. un., 21 luglio 2015, n. 15207 e 20 ottobre 2014, n. 22116). Del resto, la connessione con l’interesse collettivo si riscontra in ogni campo dell’agire amministrativo, a prescindere dal tipo di potere - pubblicistico o privatistico - che viene di volta in volta esercitato dall’Amministrazione.
In conclusione, in base al petitum sostanziale fatto valere dalle parti, i gravami proposti rientrano nella cognizione del giudice ordinario.
8. Alla luce di quanto precede, il ricorso introduttivo, i connessi motivi aggiunti e il ricorso incidentale devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2 c.p.a., sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, se riproposta dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.
9. Considerate le residue incertezze giurisprudenziali sul tema della giurisdizione, con riferimento alle concessioni di servizi, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, sui connessi motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione, secondo quanto precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO RA, Presidente FF
SI De LI, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI De LI | LO RA |
IL SEGRETARIO