CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 901/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
PP NO, AT
MIRENNA MAURO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5084/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038109648801 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038109648801 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038109648801 TARSU/TIA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038109648801 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione avverso la cartella di pagamento n. 29520240038109648801, notificata il 17/05/2025, di € 14.747,88 per TARSU anni 2009, 2010, 2011, 2012 eccependo la decadenza dal diritto ad azionare la riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento opposta la contestazione alla ricorrente dell'omesso versamento della TARSU anni 2009, 2010, 2011, 2012 risulterebbe essere stata notificata ben oltre il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 L. n. 296/2006 e ben oltre il termine triennale di decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 163, L. 296/2006, l'intervenuta ed irrimediabile prescrizione del diritto alla riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento opposta, in quanto afferenti a presunta "TARSU" (tassa rifiuti solidi urbani) risalente alle annualità 2009, 2010, 2011,
2012. che non sono mai state emesse e notificate alla contribuente le fatture presupposte, per cui risulta manchevole altresì l'atto presupposto primigenio della sequenza procedimentale.
Agenzia delle Entrate Riscossione deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva sul debito, sulla notifica di atti pregressi e prescrizione/decadenza del credito ex ante al ruolo.
ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione non costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ATO ME1 in liquidazione, contumace, non ha documentato la notifica di alcun atto interruttivo sottostante la cartella (in particolare, l'intimazione di pagamento richiamata nella cartella impugnata, prodotta in giudizio, senza la prova della relativa notifica).
Appaiono evidentemente fondate le ragioni di illegittimità della Cartella di pagamento impugnata e della inesistente, nulla ed irregolare notifica di atti prodromici alla Cartella che possa giustificare l'adozione di una procedura esecutiva.
Ciò importa l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal ricorrente, avuto riguardo agli anni d'imposta pretesi, con assorbimento di ogni altra questione.
Si compensano le spese con Agenzia delle Entrate Riscossione in ragione della estraneità della stessa alle eccezioni proposte ed accolte;
a carico dell'ATO ME1 in liquidazione, contumace, come in dispositivo, vanno poste le spese del presente giudizio, atteso che, alla data di consegna del ruolo, ma invero anche alla data di presunta notifica della intimazione riportata nella motivazione della cartella, le pretese intimate erano già prescritte.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condannal'ATO ME 1 in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 1.100,00 oltre accessori se dovuti e Cut se versato.
Compensa le spese con riguardo all'ADER.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
PP NO, AT
MIRENNA MAURO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5084/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038109648801 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038109648801 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038109648801 TARSU/TIA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038109648801 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione avverso la cartella di pagamento n. 29520240038109648801, notificata il 17/05/2025, di € 14.747,88 per TARSU anni 2009, 2010, 2011, 2012 eccependo la decadenza dal diritto ad azionare la riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento opposta la contestazione alla ricorrente dell'omesso versamento della TARSU anni 2009, 2010, 2011, 2012 risulterebbe essere stata notificata ben oltre il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 L. n. 296/2006 e ben oltre il termine triennale di decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 163, L. 296/2006, l'intervenuta ed irrimediabile prescrizione del diritto alla riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento opposta, in quanto afferenti a presunta "TARSU" (tassa rifiuti solidi urbani) risalente alle annualità 2009, 2010, 2011,
2012. che non sono mai state emesse e notificate alla contribuente le fatture presupposte, per cui risulta manchevole altresì l'atto presupposto primigenio della sequenza procedimentale.
Agenzia delle Entrate Riscossione deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva sul debito, sulla notifica di atti pregressi e prescrizione/decadenza del credito ex ante al ruolo.
ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione non costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ATO ME1 in liquidazione, contumace, non ha documentato la notifica di alcun atto interruttivo sottostante la cartella (in particolare, l'intimazione di pagamento richiamata nella cartella impugnata, prodotta in giudizio, senza la prova della relativa notifica).
Appaiono evidentemente fondate le ragioni di illegittimità della Cartella di pagamento impugnata e della inesistente, nulla ed irregolare notifica di atti prodromici alla Cartella che possa giustificare l'adozione di una procedura esecutiva.
Ciò importa l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal ricorrente, avuto riguardo agli anni d'imposta pretesi, con assorbimento di ogni altra questione.
Si compensano le spese con Agenzia delle Entrate Riscossione in ragione della estraneità della stessa alle eccezioni proposte ed accolte;
a carico dell'ATO ME1 in liquidazione, contumace, come in dispositivo, vanno poste le spese del presente giudizio, atteso che, alla data di consegna del ruolo, ma invero anche alla data di presunta notifica della intimazione riportata nella motivazione della cartella, le pretese intimate erano già prescritte.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condannal'ATO ME 1 in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 1.100,00 oltre accessori se dovuti e Cut se versato.
Compensa le spese con riguardo all'ADER.