Art. 3.
E' prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito nell' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199 , per l'accertamento d'ufficio dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e per la rettifica, ai fini dell'imposta medesima, dei profitti dichiarati.
La notifica dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette a titolo di avocazione di profitti eccezionali di contingenza, nonche' a titolo di avocazione di profitti di regime, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134 , si considera efficace ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e della relativa avocazione, nei casi in cui i profitti accertati secondo uno dei titoli sopra Indicati siano riconosciuti come aventi natura di profitti di guerra.
E' prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito nell' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199 , per l'accertamento d'ufficio dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e per la rettifica, ai fini dell'imposta medesima, dei profitti dichiarati.
La notifica dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette a titolo di avocazione di profitti eccezionali di contingenza, nonche' a titolo di avocazione di profitti di regime, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134 , si considera efficace ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e della relativa avocazione, nei casi in cui i profitti accertati secondo uno dei titoli sopra Indicati siano riconosciuti come aventi natura di profitti di guerra.