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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice, dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1678 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
(Sposata De Laurentiz), nata il [...] a [...] - Brasil, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Carosi, (Cod. Fisc.: ) che lo rappresenta e difende, giusta delega in C.F._1 calce al presente atto, che indica per le notifiche il numero di fax 06.94538803 e l'indirizzo PEC :
Email_1
-RICORRENTI -
E
, c.f. , in persona del Ministro in carica, legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 3.
- RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis.
CONCLUSIONI
Letti gli atti di causa e istruita con produzione documentale, all'udienza del 25.2.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 c.p.c. ritualmente notificato, la ricorrente ha convenuto davanti all'intestato
Tribunale il chiedendo che venga dichiarato lo status di cittadina italiana in Controparte_1 quanto discendente in linea retta dall'avo cittadino italiano, esponendo che l'avo non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deduceva la ricorrente di essere discendente diretta di , nato il 22 Persona_1
giugno 1880 a Stefanaconi (VV) (doc. 2), sposato con (doc. 3), mai naturalizzatosi CP_2 brasiliano (doc. 4); dall'unione coniugale nasceva il 3 novembre 1916 a Guariba Persona_2
(Brasile) (doc. 5), la quale si sposava in data 31 dicembre 1934 con (doc. 6) e Persona_3
nasceva il 7 giugno 1946 a Guariba (Brasile) (doc. 7), la quale si sposava con Persona_4
(doc. 8) e nasceva la quale si sposava con Persona_5 Parte_1
(doc. 9). Persona_6
Il si è costituito non opponendosi alla domanda e chiedendo la Controparte_1
compensazione delle spese di giudizio in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206\21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13\2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato a [...], provincia di Cosenza, per cui il foro competente è il
Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13.6. 912, n. 555 (vigente ratione temporis), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna.
Tale norma, infatti, prevedeva la perdita della cittadinanza della donna, automaticamente, per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna ed anche se questa manifesti una volontà contraria, sottoponendo la perdita ad una condizione dipendente
2 dall'ordinamento del marito e pertanto estraneo a quello italiano, cioè che nell'ordinamento straniero vi sia una norma che attribuisca alla donna italiana la cittadinanza dell'uomo per effetto del matrimonio.
La Corte Costituzionale ha chiarito che la norma de quo è espressione di una concezione della donna come giuridicamente inferiore all'uomo in contrasto palese con i principi Costituzionali che attribuiscono pari dignità sociale ed uguaglianza dinanzi alla Legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso ed ordinano il matrimonio sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra uomo e donna (contraria all'art. 3 della
Costituzione), da un lato, e non giovando all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, dall'altro, ma anzi ponendosi in contrasto con esse, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto.
A ciò si aggiunge che la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha definitivamente chiarito che “la cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudiziaria, alla donna che l'ha perduta ex art. 10 della legge n° 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al l gennaio 1948, e ciò indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della legge n° 151 del 1975.”
Con tale decisione la Corte di Cassazione ha chiarito che la perdita della cittadinanza italiana, in mancanza di volontà della titolare della cittadinanza stessa, è un effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.).
Sicché, pur essendo applicabile, ratione temporis, la Legge n. 555 del 1912 (che non prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza da parte di madre), per effetto della Sentenza n. 30 del 1983 della
Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, di detta Legge nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che l'avo italiana ha regolarmente acquisito, dalla nascita, la cittadinanza italiana trasmettendola, a sua volta, anche ai propri discendenti. Si osservi, inoltre, che non è ostativa all'acquisto della cittadinanza la circostanza secondo cui i fatti riguardanti la perdita di cittadinanza italiana siano avvenuti prima del 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione, in ragione di quanto affermato dalla decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 4466/2009 secondo la quale, “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, riacquista la cittadinanza Italiana dal 1.1.1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione,
3 dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” e ciò indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, la quale ha natura dichiarativa e non certo costitutiva dello status. Le ulteriori pronunce giurisprudenziali susseguitesi si sono conformate a tale principio.
Ebbene, la linea di discendenza riportata dalla ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare né i ricorrenti né il loro ascendente hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalla competente Autorità diplomatica italiana e apostillati.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1
costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro- Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
(Sposata ), nata il [...] a [...] – Brasile. Parte_1 Persona_6
2) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 25.3.2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Fiamingo
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