TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/03/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1270 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente a oggetto: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori del matrimonio pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Aversa Angela
RICORRENTE
E
(c.f.: rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._2 virtù di procura in atti, dall'Avv. Morrone Maria Gabriella
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/6/2023, ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1
, al fine di ottenere la regolamentazione dei rapporti relativi al Controparte_1
figlio nato a [...] il [...], dalla relazione more uxorio intercorsa tra Per_1
le parti. La ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo al Tribunale di disporre: “1)
l'affidamento condiviso del minore con coabitazione presso la madre, ovunque essa stabilirà la nuova residenza;
2) il padre potrà vedere il minore due volte a settimana, nei giorni che gradisce, o in ipotesi di contrasto si rimette all'On.le Collegio sui giorni e orari di visita;
3) che lo verserà per il mantenimento del figlio la somma di € 300,00, direttamente CP_1
nelle mani della madre o su carta poste pay ad essa intestata, n. 5333171134375944; saranno equamente divise le spese straordinarie, mediche e, in futuro, anche scolastiche.
Con vittoria di spese e competenze di lite in favore dell'Erario, in ipotesi di contestazione.”
si è costituito in giudizio con memoria depositata in data Controparte_1
15/9/2023 con la quale ha chiesto al Tribunale di: “stabilire le condizioni relative alla regolamentazione dei rapporti riguardanti il figlio minore, con le seguenti modalità:
1) il figlio minore rimarrà affidato a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
presso la madre;
2) il padre potrà:
a) tenere con sé il piccolo tre fine settimana al mese con pernottamento (vista la Per_1
distanza tra le residenze dei genitori), dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, quando riaccompagnerà il bambino presso il domicilio della madre;
Per_ b) tenere con sé il piccolo previo accordo con l'altro genitore, durante le festività
Natalizie, in particolare il 24 e 25 Dicembre o alternativamente il 31/12 e l' 01/01;
c) tenere con sé il minore la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in alternanza con la madre e sempre previo accordo con la stessa;
e) tenere con sé il bambino il giorno di Ferragosto ad anni alternati;
f) tenere con sé il piccolo per 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio ed agosto, previo Per_1 accordo con l'altro genitore;
g) il padre potrà sentire il piccolo luigi telefonicamente anche quotidianamente;
3) il sig. , verserà alla madre, un assegno mensile di mantenimento per il figlio pari CP_1 ad € 200,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT (somma congrua in rapporto alle condizioni economiche dello , che è disoccupato e svolge lavori saltuari come CP_1
operaio);
4) Il padre contribuirà nella misura del 50%, alle spese straordinarie comprese in queste quelle mediche”. L'istruttoria è stata esperita mediante esame della produzione documentale e ascolto delle parti;
all'esito dell'udienza di prima comparizione il Tribunale ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1. il minore nato a [...] il CP_2 Per_1
20/02/2023 in via congiunta ai genitori e , con Parte_1 Controparte_1
collocamento prevalente presso la madre;
2. DISCIPLINA il diritto di visita del genitore non collocatario come in parte motiva;
3. FA OBBLIGO a di corrispondere a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese un contributo al mantenimento del figlio minore quantificato nella misura di
€ 200,00 mensili, oltre al contributo pari al 50% delle spese straordinarie documentate.”
All'esito dell'udienza del 25/02/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale osserva: deve in via preliminare rilevarsi che dai documenti prodotti in atti risulta che il minore riconosciuto alla nascita dalla madre , è stato Per_1 Parte_1
successivamente riconosciuto anche dal padre e che con Controparte_1
sentenza n. 1251/2024 il Tribunale ha accolto la domanda di attribuzione al minore del cognome paterno in aggiunta a quello materno, così che il minore si chiama Persona_2
[...]
In ordine all'affidamento e collocamento prevalente del minore, il Tribunale ritiene conforme all'interesse dello stesso, disporne, conformemente a quanto richiesto dalle parti,
l'affidamento congiunto ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, rappresentando l'affido condiviso in base all'art. 337-quater c.c., regola generale e non sussistendo ragioni per derogarvi né per mutare l'attuale collocamento del minore.
Nella disciplina del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario, occorre premettere che in regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la
“cornice minima” dei tempi di permanenza.
Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario.
Nel caso di specie, la tenera età del minore, di appena due anni, esclude l'opportunità, Per_1
fino al raggiungimento del terzo anno di età, del pernottamento dello stesso con il padre. Ritiene il Tribunale che i tempi minimi di frequentazione della minore con il padre debbano, pertano, essere così regolamentati:
fino al raggiungimento del terzo anno del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio:
- ogni mercoledì dalle 10.00 alle 16.00 e nei fine settimana alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 16.00;
- ad anni alterni il giorno festivo di Natale, Pasqua e Capodanno o il giorno successivo dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
- il giorno del compleanno del padre e della festa del papà dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
- ad anni alterni il giorno dell'onomastico o del compleanno del minore dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
successivamente al raggiungimento del terzo anno di età del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio:
- ogni mercoledì dalle 15.00 alle 20.00;
- a fine settimana alternati dal venerdì, ore 10.00 (o dall'uscita di scuola, se giorno scolastico) alla domenica, ore 20.00;
- ogni anno alternativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio
(dalle ore 10.00 del primo giorno alle ore 20.00 dell'ultimo giorno);
- ogni anno alternativamente il giorno di Pasqua o Pasquetta (dalle ore 10.00 alle ore 20.00);
- ogni anno per 15 giorni consecutivi alternativamente dal 1° al 15 agosto o dal 15 al 30 agosto (dalle ore 10.00 del primo giorno alle ore 20.00 dell'ultimo giorno);
- il giorno del compleanno del padre e della festa del papà dalle ore 10.00 (o dall'uscita di scuola, se giorno scolastico) alle ore 20.00;
- ad anni alterni il giorno dell'onomastico o del compleanno del minore dalle ore 10.00 (o dall'uscita di scuola, se giorno scolastico) alle ore 20.00;
Quanto alla determinazione del contributo paterno al mantenimento del minore occorre tener presente che dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente lavora in un bar per un paio d'ore al giorno e percepisce una retribuzione mensile di circa € 300,00 e che il resistente è assunto in un'impresa edile e guadagna in media € 500,00 – 600,00 al mese.
Tanto premesso, il Collegio ritiene congruo porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante pagamento di € 200,00 Per_1
mensili (somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT-Foi), da corrispondere a in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre che mediante il Parte_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie, necessarie per il minore e debitamente documentate.
Deve infine darsi atto dell'inammissibilità della richiesta di parte ricorrente volta a ottenere l'attribuzione in via integrale dell'assegno unico, in quanto tardivamente proposta solo in sede di udienza di rimessione della causa in decisione,.
In considerazione del carattere necessario della pronuncia e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1270/2023 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. il minore nato a Castrovillari il [...] in [...] CP_2 Persona_2
condiviso a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Pt_1
;
[...]
2. DISPONE che possa vedere e tenere con sé il Controparte_1
minore secondo i tempi e le modalità previste in parte motiva;
3. PONE a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
Detta somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata, annualmente, secondo gli indici Istat;
4. PONE a carico di l'obbligo di contribuire nella misura Controparte_1
del 50% alle spese straordinarie necessarie per il minore;
5. DICHIARA l'inammissibilità della domanda volta alla corresponsione dell'assegno unico in via integrale alla ricorrente;
6. COMPENSA per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 20/03/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1270 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente a oggetto: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori del matrimonio pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Aversa Angela
RICORRENTE
E
(c.f.: rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._2 virtù di procura in atti, dall'Avv. Morrone Maria Gabriella
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/6/2023, ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1
, al fine di ottenere la regolamentazione dei rapporti relativi al Controparte_1
figlio nato a [...] il [...], dalla relazione more uxorio intercorsa tra Per_1
le parti. La ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo al Tribunale di disporre: “1)
l'affidamento condiviso del minore con coabitazione presso la madre, ovunque essa stabilirà la nuova residenza;
2) il padre potrà vedere il minore due volte a settimana, nei giorni che gradisce, o in ipotesi di contrasto si rimette all'On.le Collegio sui giorni e orari di visita;
3) che lo verserà per il mantenimento del figlio la somma di € 300,00, direttamente CP_1
nelle mani della madre o su carta poste pay ad essa intestata, n. 5333171134375944; saranno equamente divise le spese straordinarie, mediche e, in futuro, anche scolastiche.
Con vittoria di spese e competenze di lite in favore dell'Erario, in ipotesi di contestazione.”
si è costituito in giudizio con memoria depositata in data Controparte_1
15/9/2023 con la quale ha chiesto al Tribunale di: “stabilire le condizioni relative alla regolamentazione dei rapporti riguardanti il figlio minore, con le seguenti modalità:
1) il figlio minore rimarrà affidato a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
presso la madre;
2) il padre potrà:
a) tenere con sé il piccolo tre fine settimana al mese con pernottamento (vista la Per_1
distanza tra le residenze dei genitori), dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, quando riaccompagnerà il bambino presso il domicilio della madre;
Per_ b) tenere con sé il piccolo previo accordo con l'altro genitore, durante le festività
Natalizie, in particolare il 24 e 25 Dicembre o alternativamente il 31/12 e l' 01/01;
c) tenere con sé il minore la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in alternanza con la madre e sempre previo accordo con la stessa;
e) tenere con sé il bambino il giorno di Ferragosto ad anni alternati;
f) tenere con sé il piccolo per 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio ed agosto, previo Per_1 accordo con l'altro genitore;
g) il padre potrà sentire il piccolo luigi telefonicamente anche quotidianamente;
3) il sig. , verserà alla madre, un assegno mensile di mantenimento per il figlio pari CP_1 ad € 200,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT (somma congrua in rapporto alle condizioni economiche dello , che è disoccupato e svolge lavori saltuari come CP_1
operaio);
4) Il padre contribuirà nella misura del 50%, alle spese straordinarie comprese in queste quelle mediche”. L'istruttoria è stata esperita mediante esame della produzione documentale e ascolto delle parti;
all'esito dell'udienza di prima comparizione il Tribunale ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1. il minore nato a [...] il CP_2 Per_1
20/02/2023 in via congiunta ai genitori e , con Parte_1 Controparte_1
collocamento prevalente presso la madre;
2. DISCIPLINA il diritto di visita del genitore non collocatario come in parte motiva;
3. FA OBBLIGO a di corrispondere a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese un contributo al mantenimento del figlio minore quantificato nella misura di
€ 200,00 mensili, oltre al contributo pari al 50% delle spese straordinarie documentate.”
All'esito dell'udienza del 25/02/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale osserva: deve in via preliminare rilevarsi che dai documenti prodotti in atti risulta che il minore riconosciuto alla nascita dalla madre , è stato Per_1 Parte_1
successivamente riconosciuto anche dal padre e che con Controparte_1
sentenza n. 1251/2024 il Tribunale ha accolto la domanda di attribuzione al minore del cognome paterno in aggiunta a quello materno, così che il minore si chiama Persona_2
[...]
In ordine all'affidamento e collocamento prevalente del minore, il Tribunale ritiene conforme all'interesse dello stesso, disporne, conformemente a quanto richiesto dalle parti,
l'affidamento congiunto ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, rappresentando l'affido condiviso in base all'art. 337-quater c.c., regola generale e non sussistendo ragioni per derogarvi né per mutare l'attuale collocamento del minore.
Nella disciplina del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario, occorre premettere che in regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la
“cornice minima” dei tempi di permanenza.
Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario.
Nel caso di specie, la tenera età del minore, di appena due anni, esclude l'opportunità, Per_1
fino al raggiungimento del terzo anno di età, del pernottamento dello stesso con il padre. Ritiene il Tribunale che i tempi minimi di frequentazione della minore con il padre debbano, pertano, essere così regolamentati:
fino al raggiungimento del terzo anno del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio:
- ogni mercoledì dalle 10.00 alle 16.00 e nei fine settimana alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 16.00;
- ad anni alterni il giorno festivo di Natale, Pasqua e Capodanno o il giorno successivo dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
- il giorno del compleanno del padre e della festa del papà dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
- ad anni alterni il giorno dell'onomastico o del compleanno del minore dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
successivamente al raggiungimento del terzo anno di età del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio:
- ogni mercoledì dalle 15.00 alle 20.00;
- a fine settimana alternati dal venerdì, ore 10.00 (o dall'uscita di scuola, se giorno scolastico) alla domenica, ore 20.00;
- ogni anno alternativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio
(dalle ore 10.00 del primo giorno alle ore 20.00 dell'ultimo giorno);
- ogni anno alternativamente il giorno di Pasqua o Pasquetta (dalle ore 10.00 alle ore 20.00);
- ogni anno per 15 giorni consecutivi alternativamente dal 1° al 15 agosto o dal 15 al 30 agosto (dalle ore 10.00 del primo giorno alle ore 20.00 dell'ultimo giorno);
- il giorno del compleanno del padre e della festa del papà dalle ore 10.00 (o dall'uscita di scuola, se giorno scolastico) alle ore 20.00;
- ad anni alterni il giorno dell'onomastico o del compleanno del minore dalle ore 10.00 (o dall'uscita di scuola, se giorno scolastico) alle ore 20.00;
Quanto alla determinazione del contributo paterno al mantenimento del minore occorre tener presente che dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente lavora in un bar per un paio d'ore al giorno e percepisce una retribuzione mensile di circa € 300,00 e che il resistente è assunto in un'impresa edile e guadagna in media € 500,00 – 600,00 al mese.
Tanto premesso, il Collegio ritiene congruo porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante pagamento di € 200,00 Per_1
mensili (somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT-Foi), da corrispondere a in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre che mediante il Parte_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie, necessarie per il minore e debitamente documentate.
Deve infine darsi atto dell'inammissibilità della richiesta di parte ricorrente volta a ottenere l'attribuzione in via integrale dell'assegno unico, in quanto tardivamente proposta solo in sede di udienza di rimessione della causa in decisione,.
In considerazione del carattere necessario della pronuncia e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1270/2023 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. il minore nato a Castrovillari il [...] in [...] CP_2 Persona_2
condiviso a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Pt_1
;
[...]
2. DISPONE che possa vedere e tenere con sé il Controparte_1
minore secondo i tempi e le modalità previste in parte motiva;
3. PONE a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
Detta somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata, annualmente, secondo gli indici Istat;
4. PONE a carico di l'obbligo di contribuire nella misura Controparte_1
del 50% alle spese straordinarie necessarie per il minore;
5. DICHIARA l'inammissibilità della domanda volta alla corresponsione dell'assegno unico in via integrale alla ricorrente;
6. COMPENSA per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 20/03/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola