Ordinanza cautelare 12 dicembre 2024
Sentenza breve 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 07/02/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02863/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12100/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12100 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Santaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di diniego del visto d''ingresso per motivi di studio n. -OMISSIS-, emanato dall''Ambasciata d''Italia a Beirut in data-OMISSIS-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\1\2025 :
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. -OMISSIS-, emanato in seguito a riesame dall'Ambasciata d'Italia a Beirut in data 02/01/2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il ricorrente -OMISSIS-, cittadino libanese, con ricorso notificato in data -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di diniego del visto per motivi di studio – Immatricolazione universitaria n. -OMISSIS-, emanato dall''Ambasciata d''Italia a Beirut in data-OMISSIS- chiedendone l’annullamento previa sospensiva ai fini del riesame, deducendone la violazione di legge, l’eccesso di potere, la carenza di motivazione;
- si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente depositando relazione;
- con ordinanza collegiale del 11/12/24 è stata accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame.
- con ricorso per motivi aggiunti notificato il 12/1/25 il ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento di diniego emesso dall’amministrazione resistente il 20/12/24, deducendone l’illegittimità per violazione di legge, eccesso di potere per carenza, insufficienza ed inadeguatezza della motivazione, chiedendone l’annullamento previa sospensione ai fini del riesame;
- il ricorso è stato da ultimo chiamato all’udienza del 4 febbraio 2025 nel corso della quale le parti sono state edotte della possibile definizione all’esito dell’udienza cautelare ex art. 60 c.p.a.
Ritenuto che il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile in quanto il diniego originario è stato superato dal successivo diniego emanato in esito al riesame disposto da questo Tribunale
Ritenuto che, ai sensi del D.M. n. 850 del 2011, in relazione ai visti di lunga durata (i.e. superiore a novanta giorni, come quello in esame) per motivi di studio, la rappresentanza diplomatica è espressamente tenuta a “prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l’esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente. Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto”. Da tale disposizione, come chiarito da una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. ex pluribus, Consiglio di Stato n. 6276/23, n 2361/2021) si traggono i seguenti corollari interpretativi:
- la discrezionalità amministrativa in subiecta materia è particolarmente lata e, dunque, può essere sindacata in sede giurisdizionale solo per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche, manifesta irragionevolezza nonché per travisamento dei fatti;
- il bene giuridico protetto in via primaria non è l’interesse del richiedente di entrare nel territorio italiano, ma quello della Repubblica italiana di prevenire il rischio migratorio.
Rilevato che, alla luce dei siffatti principi, da cui il Collegio non intende discostarsi, va osservato che nel caso di specie il ricorso per motivi aggiunti è fondato, essendo ravvisabile una macroscopica illogicità motivazionale, in quanto:
a) il percorso di studi è coerente in quanto il ricorrente, già per due anni studente in un corso di laurea in ingegneria meccanica presso la “Lebanese American University”, intende seguire un corso di studi in ingegneria meccanica al politecnico di Torino.
b) la somma disponibile sul conto bancario del ricorrente è superiore all’importo minimo richiesto dalla normativa vigente per il primo anno di studi;
c) l’Amministrazione non ha provato che detta disponibilità abbia comunque carattere precario o derivi da fonti dubbie;
d)il ricorrente è vincitore di borsa di studi. Tale fonte di reddito è espressamente presa in considerazione dalla Circolare Mur ( Parte II, P.to 2, letrt. A) ) tra i mezzi di sostentamento utili ad integrare la soglia di disponibilità economica. Pertanto è manifestamente irragionevole ritenerlo indice di indigenza funzionale al diniego;
e) le valutazioni relative alle disponibilità economiche per i successivi anni - non richieste dalla normativa sui visti per studio - saranno comunque effettuate in sede di periodico rinnovo del permesso di soggiorno;
f) comunque il padre del ricorrente - la cui situazione economica appare stabile anche a prescindere dalla controversa rilevanza delle ulteriori disponibilità economiche - ha garantito l’integrazione dei mezzi economici del ricorrente medesimo;
g) ogni ulteriore richiesta a carattere economico non trova espresso sostegno nella normativa primaria e regolamentare vigente;
h) la contestazione della presenza di una zia in Svezia non è stata mossa né nel preavviso di rigetto né nel provvedimento di diniego ed è pertanto una motivazione postuma. Peraltro, nel merito, non è un dato idoneo a sorreggere, da solo, una ragionevole valutazione di rischio migratorio, trattandosi di una mera congettura, alla luce del quadro fattuale emergente dagli atti del procedimento;
i) conclusivamente non risulta dimostrata la sussistenza di concreti indici del rischio di immigrazione illegale.
Ritenuto, infine, che il ricorso vada quindi accolto con assorbimento degli ulteriori profili di censura e il diniego impugnato con i motivi aggiunti vada conseguentemente annullato. L’amministrazione dovrà nuovamente provvedere sull’istanza in tempo utile per l’immatricolazione definitiva del ricorrente e comunque non oltre cinque giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza. Nell'esercitare nuovamente il suo potere, avuto riguardo a quanto sopra esposto, tenuto conto del novellato art. 10 bis, l. 241/90, l'amministrazione non potrà addurre nuovamente profili motivazionali tali da porre in dubbio la sussistenza del requisito economico già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Liquida le spese di lite – a carico del MAECI e a favore del ricorrente - in € 1.500 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.