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Sentenza 21 febbraio 2022
Sentenza 21 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2022, n. 5851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5851 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RC EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni del Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 24 settembre 2019 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, per quanto di specifico interesse in questa sede, aveva condannato con rito abbreviato EL Di RC per diffamazione ai danni dei Carabinieri di Marianopoli, commessa pubblicando sulla propria bacheca Facebook il seguente post: «I Carabinieri di Marianopoli sono 4 poveri coglioni che non sanno dove si devono aggrappare per prima. Avrei il piacere di sentire che vi hanno spaccato pure il culo e non solo lo specchietto. Bastardi infami». All'imputato è stata inflitta la pena di sei mesi di reclusione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5851 Anno 2022 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 21/01/2022 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo argomento di censura, la parte deduce i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen. perché non vi sarebbe prova della paternità dell'account Facebook su cui sono state pubblicate le frasi diffamatorie, non essendo stato accertato l'indirizzo IP di provenienza del messaggio diffamatorio oltre ai file di log contenenti il dettaglio degli eventi digitali relativi alla connessione incriminata. Di fronte a questa doglianza, la Corte territoriale ha utilizzato una motivazione apodittica. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla mancata applicazione della sola pena pecuniaria, del minimo della pena, delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte di merito aveva utilizzato una motivazione per relationem rispetto alla parte della sentenza che riguardava l'altro imputato, VA AI Di RC, adoperando le stesse argomentazioni sia per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che per la reiezione della sospensione condizionale della pena e, comunque, non aveva giustificato l'utilizzo del potere discrezionale nella determinazione della pena. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., negata trascurando l'assoluta irrilevanza, in concreto, dell'offesa arrecata dalla condotta posta in essere dall'imputato, per cui militerebbe la scarsa offensività della condotta e la mancata individuazione dell'indirizzo di provenienza del messaggio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato. 1. Non lo è il primo motivo di ricorso, che attiene alla riferibilità all'imputato dell'account Facebook su cui è stato pubblicato il messaggio. Il ricorrente, invero, non ha offerto alcuna argomentazione idonea a confutare il dato, già indicato nel capo di imputazione, ribadito nella sentenza impugnata e non smentito dalle osservazioni svolte nel ricorso, che il profilo del social network con il suo nome fosse a lui riferibile, circostanza che avrebbe richiesto ben più delle generiche considerazioni svolte nell'atto di appello per ritenerlo abusivamente creato od utilizzato da altri, circostanza, peraltro, neanche prospettata. 2 2. Il terzo motivo di ricorso — che attiene alla denegata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. — è inammissibile siccome generico, così come era generico l'appello. La genericità è data dall'avere adoperato argomentazioni vaghe senza porre in rilievo quali fossero gli indici positivi specifici cui ancorare il proscioglimento invocato, mentre la Corte territoriale aveva evidenziato che l'istituto non era applicabile, data la gravità della condotta e la sfrontatezza dimostrata nel commetterla. 3. E', invece, parzialmente fondato il secondo motivo di ricorso. Se, quanto alla reiezione delle circostanze attenuanti generiche, vi è una motivazione che può essere ritenuta adeguata agli standard giustificativi richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte in materia — siccome legata alla "sprezzante sfrontatezza" mostrata — il problema si pone per quanto concerne la scelta della pena detentiva piuttosto che quella pecuniaria. La Corte di appello, infatti, su questo specifico aspetto, non ha offerto una compiuta giustificazione ed ha affermato che si tratta di espressione del potere insindacabile di determinazione della pena che non richiede un'approfondita motivazione quando il Giudice, come nel caso di specie, non si sia discostato dal minimo edittale. Tale motivazione appare marcatamente deficitaria, a fortiori se raffrontata ai motivi di appello, laddove si era insistito per la pena pecuniaria, stante lo scarso allarme sociale e l'occasionalità del fatto, l'incensuratezza dell'imputato e le sue scarse condizioni economiche, culturali e sociali. Né può valere ad attenuare l'onere motivazionale quanto rimarcato dal ricorrente, vale a dire che era stato applicato il minimo della pena, giacché questo minimo riguardava pur sempre la reclusione e non valeva a rendere ragione della scelta che era monte di questa, vale a dire quella tra le due specie di sanzione. Questa conclusione trova conforto nell'esegesi di questa Corte secondo cui il Giudice, nell'esercizio del potere di scelta fra l'applicazione della pena detentiva e di quella pecuniaria, alternativamente previste, ha l'obbligo di indicare le ragioni che lo inducano ad infliggere la pena detentiva (Sez. 6, n. 10772 del 20/02/2018, F., Rv. 272762; Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, dep. 2015, Ottino, Rv. 263201), obbligo non assolto nel caso di specie.
Per questi motivi
, la sentenza impugnata va annullata affinché la Corte di appello fornisca nuova motivazione sul punto.
P.Q.M.
3 Il Consigliere estensore Il Pr LA RR Gra RDLR-e.S2Z, na Miccoli annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 21/1/2022. CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni del Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 24 settembre 2019 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, per quanto di specifico interesse in questa sede, aveva condannato con rito abbreviato EL Di RC per diffamazione ai danni dei Carabinieri di Marianopoli, commessa pubblicando sulla propria bacheca Facebook il seguente post: «I Carabinieri di Marianopoli sono 4 poveri coglioni che non sanno dove si devono aggrappare per prima. Avrei il piacere di sentire che vi hanno spaccato pure il culo e non solo lo specchietto. Bastardi infami». All'imputato è stata inflitta la pena di sei mesi di reclusione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5851 Anno 2022 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 21/01/2022 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo argomento di censura, la parte deduce i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen. perché non vi sarebbe prova della paternità dell'account Facebook su cui sono state pubblicate le frasi diffamatorie, non essendo stato accertato l'indirizzo IP di provenienza del messaggio diffamatorio oltre ai file di log contenenti il dettaglio degli eventi digitali relativi alla connessione incriminata. Di fronte a questa doglianza, la Corte territoriale ha utilizzato una motivazione apodittica. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla mancata applicazione della sola pena pecuniaria, del minimo della pena, delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte di merito aveva utilizzato una motivazione per relationem rispetto alla parte della sentenza che riguardava l'altro imputato, VA AI Di RC, adoperando le stesse argomentazioni sia per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che per la reiezione della sospensione condizionale della pena e, comunque, non aveva giustificato l'utilizzo del potere discrezionale nella determinazione della pena. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., negata trascurando l'assoluta irrilevanza, in concreto, dell'offesa arrecata dalla condotta posta in essere dall'imputato, per cui militerebbe la scarsa offensività della condotta e la mancata individuazione dell'indirizzo di provenienza del messaggio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato. 1. Non lo è il primo motivo di ricorso, che attiene alla riferibilità all'imputato dell'account Facebook su cui è stato pubblicato il messaggio. Il ricorrente, invero, non ha offerto alcuna argomentazione idonea a confutare il dato, già indicato nel capo di imputazione, ribadito nella sentenza impugnata e non smentito dalle osservazioni svolte nel ricorso, che il profilo del social network con il suo nome fosse a lui riferibile, circostanza che avrebbe richiesto ben più delle generiche considerazioni svolte nell'atto di appello per ritenerlo abusivamente creato od utilizzato da altri, circostanza, peraltro, neanche prospettata. 2 2. Il terzo motivo di ricorso — che attiene alla denegata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. — è inammissibile siccome generico, così come era generico l'appello. La genericità è data dall'avere adoperato argomentazioni vaghe senza porre in rilievo quali fossero gli indici positivi specifici cui ancorare il proscioglimento invocato, mentre la Corte territoriale aveva evidenziato che l'istituto non era applicabile, data la gravità della condotta e la sfrontatezza dimostrata nel commetterla. 3. E', invece, parzialmente fondato il secondo motivo di ricorso. Se, quanto alla reiezione delle circostanze attenuanti generiche, vi è una motivazione che può essere ritenuta adeguata agli standard giustificativi richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte in materia — siccome legata alla "sprezzante sfrontatezza" mostrata — il problema si pone per quanto concerne la scelta della pena detentiva piuttosto che quella pecuniaria. La Corte di appello, infatti, su questo specifico aspetto, non ha offerto una compiuta giustificazione ed ha affermato che si tratta di espressione del potere insindacabile di determinazione della pena che non richiede un'approfondita motivazione quando il Giudice, come nel caso di specie, non si sia discostato dal minimo edittale. Tale motivazione appare marcatamente deficitaria, a fortiori se raffrontata ai motivi di appello, laddove si era insistito per la pena pecuniaria, stante lo scarso allarme sociale e l'occasionalità del fatto, l'incensuratezza dell'imputato e le sue scarse condizioni economiche, culturali e sociali. Né può valere ad attenuare l'onere motivazionale quanto rimarcato dal ricorrente, vale a dire che era stato applicato il minimo della pena, giacché questo minimo riguardava pur sempre la reclusione e non valeva a rendere ragione della scelta che era monte di questa, vale a dire quella tra le due specie di sanzione. Questa conclusione trova conforto nell'esegesi di questa Corte secondo cui il Giudice, nell'esercizio del potere di scelta fra l'applicazione della pena detentiva e di quella pecuniaria, alternativamente previste, ha l'obbligo di indicare le ragioni che lo inducano ad infliggere la pena detentiva (Sez. 6, n. 10772 del 20/02/2018, F., Rv. 272762; Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, dep. 2015, Ottino, Rv. 263201), obbligo non assolto nel caso di specie.
Per questi motivi
, la sentenza impugnata va annullata affinché la Corte di appello fornisca nuova motivazione sul punto.
P.Q.M.
3 Il Consigliere estensore Il Pr LA RR Gra RDLR-e.S2Z, na Miccoli annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 21/1/2022. CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE