CA
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Valeria Di Stefano Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1172/2021 R.G., promossa
da
(cf: Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catania presso gli uffici dell'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Vagliasindi, giusta Pt_1
procura generale alle liti in atti contro
(c.f.: ,), n.q. di Controparte_1 C.F._1
amministratrice di sostegno di Parte_2
( , elettivamente domiciliata in Siracusa presso lo C.F._2
1 studio dell'avv. Salvatore De Grande che la rappresenta e difende giusta procura in atti
appellante
Avente ad oggetto: indebito prestazioni previdenziali
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.6.2018 n.q. esponeva Controparte_1
di aver ricevuto una lettera in data 18.3.2017 con la quale l' le Pt_1
comunicava che per il periodo dal gennaio 2016 al dicembre 2016 erano stati pagati € 4.577,36 in più sulla pensione 07032058 e che l'Istituto
avrebbe provveduto al recupero delle somme indebitamente erogate con una trattenuta per 24 rate mensili a partire da maggio 2017. A fondamento del ricorso lamentava l'errore in cui era incorso l' nella valutazione dei Pt_1
dati reddituali, posto questo aveva erogato contemporaneamente la pensione di reversibilità - a seguito della comunicazione del decesso del marito della ricorrente nel novembre del 2015 - e la pensione di invalidità civile fino a dicembre del 2016. Non sussistendo dolo della percipiente l'indebito rientrava tra quelli sanabili e le somme percepite in buona fede erano da ritenersi irripetibili così come previsto dall'art. 13 della L.n. 412/1991,
applicabile a tutti gli indebiti successivi al 31.12.2000.
Si costituiva l' che spiegava, documentandolo, che l'indebito Pt_1
scaturiva dal superamento delle soglie reddituali, per cui l'unico limite rispetto alla generale regola della ripetibilità dell'indebito dettata dall'art. 2 2033 c.c. era rinvenibile nella previsione secondo cui non si poteva procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del
D.L. n. 269 del 2003. Poiché nella fattispecie si trattava di ratei percepiti dopo l'entrata in vigore del DL n. 269/03, nessun limite operava per la ripetizione ex art. 2033 cc delle indicate somme indebitamente corrisposte.
Il Tribunale accoglieva il ricorso. Premesso il richiamo alla L. n. 412/91
e i principi giurisprudenziali generali in materia di indebito assistenziale, il decidente escludeva che nel caso in esame fosse configurabile un dolo del percipiente riguardo alla propria situazione reddituale, con conseguente irripetibilità delle somme a questi attribuite. Il decidente, pertanto,
condannava l' alla restituzione delle somme trattenute e al pagamento Pt_1
degli interessi. Le spese processuali seguivano la soccombenza.
Avverso la sentenza l' ha proposto tempestivo appello al quale ha Pt_1
resistito l'appellata
La causa è stata posta in decisione in data 9.1.2025 ai sensi dell'art. 127
ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante denunzia la violazione dell'art. 35 della L.14/2009 e succ. mod., dell'art. 13 della L.412/1991 e falsa applicazione dell'art. 52
della L. n.88/1989.
Premette che, diversamente da quanto erroneamente affermato dalla ricorrente e ritenuto dal Tribunale, l'indebito non atteneva al periodo da
3 novembre 2015 a dicembre 2016, né conseguiva alla percezione della pensione di reversibilità, ma riguardava il periodo da gennaio 2016 a dicembre 2016 in cui la liquidazione della pensione di reversibilità andava ad aggiungersi alla corresponsione dell'assegno mensile n.07032058 con la maggiorazione sociale e all'indennità di accompagnamento, così
determinandosi il superamento dei limiti reddituali previsti in caso di erogazione dell'assegno sociale.
Fatta questa premessa, l'appellante sostiene che non assuma rilevanza il
“dolo” dell'assicurato o l'errore dell'ente, e che debba aversi riguardo invece a quanto disposto dall'art. 13, comma 2, della L.412/1991 che impone all' di verificare annualmente i requisiti reddituali delle Pt_1
pensioni e a recuperare gli eventuali indebiti entro l'anno successivo.
1.1 Inoltre, aggiunge l'appellante, va applicato anche l'articolo 35, della
L.14/2009 che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito individua,
quale reddito di riferimento, quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge. Poiché nel caso in esame la a seguito del decesso del Pt_2
marito ha percepito la pensione di reversibilità a partire dal 2016, la componente “assegno sociale” della prestazione assistenziale n. 07032058 è
diventata indebita per superamento dei limiti reddituali.
2. L'appellante evidenzia poi che il termine decadenziale annuale di cui al già richiamato art.13 L.412/1991 è stato rispettato con l'invio della raccomandata con la quale è stata denunziata l'erogazione delle somme.
4 3. L'appello non è meritevole di accoglimento.
Vertendo la fattispecie in materia di indebito assistenziale, occorre richiamare i principi giurisprudenziali consolidati in virtù dei quali non si applicano nè il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. nè l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte
di Cassazione, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost.
n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38
Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione
(...) non sia (...) addebitabile» al percettore" (Corte Cost. n. 431/1993).
3.1 In altri termini trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione
5 non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento" (v. Cass.
n.13223/2020).
Orbene, qualora l'indebito nasca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l già conosce, non Pt_1 Pt_1
sussistono i presupposti per la restituzione dell'indebito. In questa ipotesi,
infatti, l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della Pt_1
situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.
In casi simili, allorchè l'ente previdenziale sia a conoscenza di situazioni ostative all'erogazione della prestazione assistenziale ovvero siano da esso conoscibili in quanto erogatore della prestazione medesima, il
comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è
determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione
di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019….. (Cass. 12608/2020; nello stesso senso, v. Cass.
13223/2020)”.
In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed
incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in
armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude
la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento
del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne
consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali,
6 abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di
accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non
versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera
omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale
già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la
ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito
nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che
determinavano il superamento dei limiti di reddito).
3.2 Con particolare riferimento ai casi in cui il percipiente abbia dichiarato i propri redditi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “che
nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui
l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò
conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge Pt_1
326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati
onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali”. (Cass.
n.12608/2020).
La Suprema Corte sembrerebbe dunque prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'elemento soggettivo tutte le volte in cui l' Pt_1
non abbia diligentemente provveduto ad acquisire i dati reddituali anche da diverse amministrazioni.
Nella fattispecie, non sussistendo in ogni caso nessuna allegazione in relazione al dolo dell'assicurato – peraltro, neppure astrattamente
7 configurabile per quanto detto – deve pertanto affermarsi l'irripetibilità
dell'indebito.
L'appello pertanto va rigettato.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico dell'appellante disponendone la distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del grado che liquida in € 1.458,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA ed IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 9.1.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Valeria Di Stefano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Valeria Di Stefano Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1172/2021 R.G., promossa
da
(cf: Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catania presso gli uffici dell'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Vagliasindi, giusta Pt_1
procura generale alle liti in atti contro
(c.f.: ,), n.q. di Controparte_1 C.F._1
amministratrice di sostegno di Parte_2
( , elettivamente domiciliata in Siracusa presso lo C.F._2
1 studio dell'avv. Salvatore De Grande che la rappresenta e difende giusta procura in atti
appellante
Avente ad oggetto: indebito prestazioni previdenziali
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.6.2018 n.q. esponeva Controparte_1
di aver ricevuto una lettera in data 18.3.2017 con la quale l' le Pt_1
comunicava che per il periodo dal gennaio 2016 al dicembre 2016 erano stati pagati € 4.577,36 in più sulla pensione 07032058 e che l'Istituto
avrebbe provveduto al recupero delle somme indebitamente erogate con una trattenuta per 24 rate mensili a partire da maggio 2017. A fondamento del ricorso lamentava l'errore in cui era incorso l' nella valutazione dei Pt_1
dati reddituali, posto questo aveva erogato contemporaneamente la pensione di reversibilità - a seguito della comunicazione del decesso del marito della ricorrente nel novembre del 2015 - e la pensione di invalidità civile fino a dicembre del 2016. Non sussistendo dolo della percipiente l'indebito rientrava tra quelli sanabili e le somme percepite in buona fede erano da ritenersi irripetibili così come previsto dall'art. 13 della L.n. 412/1991,
applicabile a tutti gli indebiti successivi al 31.12.2000.
Si costituiva l' che spiegava, documentandolo, che l'indebito Pt_1
scaturiva dal superamento delle soglie reddituali, per cui l'unico limite rispetto alla generale regola della ripetibilità dell'indebito dettata dall'art. 2 2033 c.c. era rinvenibile nella previsione secondo cui non si poteva procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del
D.L. n. 269 del 2003. Poiché nella fattispecie si trattava di ratei percepiti dopo l'entrata in vigore del DL n. 269/03, nessun limite operava per la ripetizione ex art. 2033 cc delle indicate somme indebitamente corrisposte.
Il Tribunale accoglieva il ricorso. Premesso il richiamo alla L. n. 412/91
e i principi giurisprudenziali generali in materia di indebito assistenziale, il decidente escludeva che nel caso in esame fosse configurabile un dolo del percipiente riguardo alla propria situazione reddituale, con conseguente irripetibilità delle somme a questi attribuite. Il decidente, pertanto,
condannava l' alla restituzione delle somme trattenute e al pagamento Pt_1
degli interessi. Le spese processuali seguivano la soccombenza.
Avverso la sentenza l' ha proposto tempestivo appello al quale ha Pt_1
resistito l'appellata
La causa è stata posta in decisione in data 9.1.2025 ai sensi dell'art. 127
ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante denunzia la violazione dell'art. 35 della L.14/2009 e succ. mod., dell'art. 13 della L.412/1991 e falsa applicazione dell'art. 52
della L. n.88/1989.
Premette che, diversamente da quanto erroneamente affermato dalla ricorrente e ritenuto dal Tribunale, l'indebito non atteneva al periodo da
3 novembre 2015 a dicembre 2016, né conseguiva alla percezione della pensione di reversibilità, ma riguardava il periodo da gennaio 2016 a dicembre 2016 in cui la liquidazione della pensione di reversibilità andava ad aggiungersi alla corresponsione dell'assegno mensile n.07032058 con la maggiorazione sociale e all'indennità di accompagnamento, così
determinandosi il superamento dei limiti reddituali previsti in caso di erogazione dell'assegno sociale.
Fatta questa premessa, l'appellante sostiene che non assuma rilevanza il
“dolo” dell'assicurato o l'errore dell'ente, e che debba aversi riguardo invece a quanto disposto dall'art. 13, comma 2, della L.412/1991 che impone all' di verificare annualmente i requisiti reddituali delle Pt_1
pensioni e a recuperare gli eventuali indebiti entro l'anno successivo.
1.1 Inoltre, aggiunge l'appellante, va applicato anche l'articolo 35, della
L.14/2009 che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito individua,
quale reddito di riferimento, quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge. Poiché nel caso in esame la a seguito del decesso del Pt_2
marito ha percepito la pensione di reversibilità a partire dal 2016, la componente “assegno sociale” della prestazione assistenziale n. 07032058 è
diventata indebita per superamento dei limiti reddituali.
2. L'appellante evidenzia poi che il termine decadenziale annuale di cui al già richiamato art.13 L.412/1991 è stato rispettato con l'invio della raccomandata con la quale è stata denunziata l'erogazione delle somme.
4 3. L'appello non è meritevole di accoglimento.
Vertendo la fattispecie in materia di indebito assistenziale, occorre richiamare i principi giurisprudenziali consolidati in virtù dei quali non si applicano nè il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. nè l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte
di Cassazione, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost.
n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38
Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione
(...) non sia (...) addebitabile» al percettore" (Corte Cost. n. 431/1993).
3.1 In altri termini trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione
5 non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento" (v. Cass.
n.13223/2020).
Orbene, qualora l'indebito nasca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l già conosce, non Pt_1 Pt_1
sussistono i presupposti per la restituzione dell'indebito. In questa ipotesi,
infatti, l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della Pt_1
situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.
In casi simili, allorchè l'ente previdenziale sia a conoscenza di situazioni ostative all'erogazione della prestazione assistenziale ovvero siano da esso conoscibili in quanto erogatore della prestazione medesima, il
comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è
determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione
di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019….. (Cass. 12608/2020; nello stesso senso, v. Cass.
13223/2020)”.
In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed
incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in
armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude
la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento
del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne
consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali,
6 abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di
accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non
versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera
omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale
già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la
ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito
nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che
determinavano il superamento dei limiti di reddito).
3.2 Con particolare riferimento ai casi in cui il percipiente abbia dichiarato i propri redditi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “che
nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui
l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò
conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge Pt_1
326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati
onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali”. (Cass.
n.12608/2020).
La Suprema Corte sembrerebbe dunque prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'elemento soggettivo tutte le volte in cui l' Pt_1
non abbia diligentemente provveduto ad acquisire i dati reddituali anche da diverse amministrazioni.
Nella fattispecie, non sussistendo in ogni caso nessuna allegazione in relazione al dolo dell'assicurato – peraltro, neppure astrattamente
7 configurabile per quanto detto – deve pertanto affermarsi l'irripetibilità
dell'indebito.
L'appello pertanto va rigettato.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico dell'appellante disponendone la distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del grado che liquida in € 1.458,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA ed IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 9.1.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Valeria Di Stefano
8