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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 275/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI ND AR AN, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3521/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230011501339 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230004021008 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230004021008 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe, la società DEA s.r.l., in persona del legale rappresentante, proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 29120230011501339000 con cui si intimava il pagamento della somma di euro 25.236,21, a titolo di IRPEF 2017.
Eccepiva la mancanza di atti prodromici oltre che l'intervenuta prescrizione e/o decadenza.
Integratosi il contraddittorio l'Agenzia delle Entrate e Riscossione rimaneva contumace.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato per difetto di prova della notifica dell'atto presupposto.
Va rilevato che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. (Sez. U, Sentenza n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254 - 01).
In difetto di prova della valida notifica dell' atto presupposto l'impugnata cartella deve essere annullata.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve, pertanto, accogliersi l'impugnazione con condanna di parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1.100,00 oltre iva e c.p.
a. se dovute
P.Q.M.
Annulla gli atti impugnati e condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.100,00 oltre iva e c.p.a. se dovute.
Agrigento 24.10.2025 Il Presidente
Il componente estensore
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI ND AR AN, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3521/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230011501339 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230004021008 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230004021008 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe, la società DEA s.r.l., in persona del legale rappresentante, proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 29120230011501339000 con cui si intimava il pagamento della somma di euro 25.236,21, a titolo di IRPEF 2017.
Eccepiva la mancanza di atti prodromici oltre che l'intervenuta prescrizione e/o decadenza.
Integratosi il contraddittorio l'Agenzia delle Entrate e Riscossione rimaneva contumace.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato per difetto di prova della notifica dell'atto presupposto.
Va rilevato che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. (Sez. U, Sentenza n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254 - 01).
In difetto di prova della valida notifica dell' atto presupposto l'impugnata cartella deve essere annullata.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve, pertanto, accogliersi l'impugnazione con condanna di parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1.100,00 oltre iva e c.p.
a. se dovute
P.Q.M.
Annulla gli atti impugnati e condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.100,00 oltre iva e c.p.a. se dovute.
Agrigento 24.10.2025 Il Presidente
Il componente estensore