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Articolo 2 della Legge 2 agosto 2004, n. 205
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Legge 2 agosto 2004, n. 205
Articolo 2 della Legge 2 agosto 2004, n. 205
Versione
12 agosto 2004
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 12 agosto 2004
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