Ordinanza 3 maggio 2022
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In tema di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare non solo l'esistenza e l'entità del danno ma anche il nesso causale tra il trasporto e l'evento dannoso subito. Sul vettore incombe, invece, la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell'art 1227 c.c. È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 3 maggio 2022, n. 13958. Il caso di specie riguardava la domanda di risarcimento per i danni subiti a bordo del treno Intercity Palermo-Roma al termine della traversata su traghetto RFI da …
Leggi di più… - 3. Risarcimento danni e trasporto di persone: cosa deve provare il danneggiato?Maria Santina Panarella · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 13 maggio 2022
Un passeggero, deducendo di aver subito danni a bordo di un treno Intercity, ha citato in giudizio la società di trasporto ferroviario al fine di ottenere il risarcimento dei pregiudizi patiti. Dopo che entrambi i giudici di merito hanno rigettato la domanda, l'attore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e lamentando che, nei precedenti gradi, sarebbero stati trascurati “gli aspetti contrattuali della vicenda, anche in termini di onere della prova”. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con un'ordinanza che fa il punto sulla distribuzione dell'onere della prova nel caso di danni subiti dal viaggiatore (ordinanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/05/2022, n. 13958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13958 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2022 |
Testo completo
– ricorrente – contro Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.; – intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2259/2020, depositata il 16 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal Consigliere EM AN. Oggetto Contratto di trasporto - Di persone - Onere della prova sulla responsabilità - SI “a causa” di trasporto pubblico – Onere della prova a carico del danneggiato – Portata Firmato Da: SCODITTI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 76b7a6e64738fbbb5a78f295a3252f5e - Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 Civile Ord. Sez. 6 Num. 13958 Anno 2022 Presidente: SCODITTI ENRICO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 03/05/2022 2 Rilevato che: RI HO ricorre, con due mezzi, nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. — che rimane intimata — per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che ne aveva rigettato, per mancanza di prova del nesso di causa, la domanda risarcitoria per i danni asseritamente subiti a bordo di treno Intercity Palermo – Roma al termine della traversata su traghetto RF da Messina a Villa S.G. a causa dell’urto del traghetto contro l’invasatura del ponte;
essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte;
la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello omesso di considerare che: — essa aveva provato di essere a bordo del treno in questione, esibendo il biglietto;
— RF non aveva contestato il sinistro ma solo il nesso causale tra lo stesso e le lesioni lamentate, senza però dar prova del caso fortuito;
lamenta quindi che entrambi i giudici di merito avevano, incredibilmente, trascurato «gli aspetti contrattuali della vicenda, anche in termini di onere della prova»; con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., per avere la corte d’appello omesso di attribuire «efficacia riflessa» ex art. 2909 c.c. alla Firmato Da: SCODITTI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 76b7a6e64738fbbb5a78f295a3252f5e - Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 Numero registro generale 5610/2021 Numero sezionale 3894/2022 Numero di raccolta generale 13958/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 3 sentenza, passata in giudicato, con la quale il Giudice di pace, in relazione ai medesimi fatti, aveva invece accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla di lei madre;
il primo motivo è infondato;
nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all’esistenza ed all’entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681, comma primo, c.c., la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell’art. 1227 c.c.. (Cass. n. 249 del 10/01/2017; n. 33449 del 17/12/2019); nella specie, la decisione — al di là dell’erroneo riferimento in motivazione agli artt. 2043 e 2051 cod. civ. (per i quali si rende necessaria solo una correzione della stessa ai sensi dell’art. 384, comma quarto, cod. proc. civ.) — si conforma a tale principio avendo il tribunale confermato il rigetto della domanda risarcitoria per non essere stata fornita sufficiente prova delle modalità del sinistro e del nesso causale tra lo stesso e le lesioni;
è altresì infondato il secondo motivo;
come riconosce la stessa ricorrente, la sentenza resa inter alios non determina vincolo di giudicato;
l’evocata teoria del «giudicato riflesso» è priva di fondamento giuridico ed è comunque inconferente nella specie;
la nozione era, infatti, in passato evocata nel diverso ambito della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, ai fini della opponibilità del giudicato sfavorevole al danneggiante/assicurato all’assicuratore rimasto estraneo alla controversia tra questo e il danneggiato;
Firmato Da: SCODITTI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 76b7a6e64738fbbb5a78f295a3252f5e - Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 Numero registro generale 5610/2021 Numero sezionale 3894/2022 Numero di raccolta generale 13958/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 4 in tale ristretto ambito detta teoria era stata accettata per argomenti legati al nesso di pregiudizialità-dipendenza esistente tra l’accertamento, in un giudizio, della responsabilità del danneggiante assicurato (effetto giuridico della fattispecie ivi dedotta) e il successivo accertamento dell’obbligo indennitario dell’assicuratore (effetto di una diversa fattispecie nella quale l’effetto della prima diviene esso stesso fatto costitutivo); questa Corte ha però già evidenziato, pur in tale ambito, l’insostenibilità di tale nozione per argomenti sia di ordine costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.), sia relativi alla costruzione della fattispecie, tra l’altro evidenziando l’incoerenza della teoria sia con il principio affermato da Cass. Sez. U. 04/12/2015, n. 24707, circa la necessità di provocare la partecipazione al processo del titolare del rapporto dipendente per rendergli opponibile il giudicato, sia con l’istituto del litisconsorzio processuale (v. Cass. n. 18325 del 09/07/2019, cui si rimanda per l’ampia illustrazione); a fortiori l’infondatezza e, comunque, l’inconducenza di tale teoria si rendono palesi in fattispecie quale quella in esame in cui non si pone alcun nesso di pregiudizialità-dipendenza, neppure di ordine logico, tra l’uno e l’altro accertamento;
il ricorso deve essere pertanto rigettato;
non avendo l’intimata svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Firmato Da: SCODITTI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 76b7a6e64738fbbb5a78f295a3252f5e - Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 Numero registro generale 5610/2021 Numero sezionale 3894/2022 Numero di raccolta generale 13958/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 5 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 12 aprile 2022. Il Presidente (IC SC) Numero registro generale 5610/2021 Numero sezionale 3894/2022 Numero di raccolta generale 13958/2022 Data pubblicazione 03/05/2022